RU 2008 3517

Legge federale
sull’erogazione di aiuti finanziari
al Museo svizzero dei trasporti

del 20 marzo 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20072,
decreta:

Art. 1

La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, concedere un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti per l’esercizio del settore prettamente museale.

L’Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2

L’aiuto finanziario è erogato a condizione che:

  1. il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera centrale partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti;

  2. il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni;

  3. il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua organizzazione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il settore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanziamento e tenga un efficiente controlling aziendale e finanziario.

RS 432.51

Art. 3

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Essa ha effetto fino all’entrata in vigore della legge federale sul promovimento della cultura, ma non oltre il 31 dicembre 2011.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.3

La presente legge entra in vigore il 18 luglio 2008.4

22 luglio 2008 Cancelleria federale

Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 16 luglio 2008.