432.51
Legge federale sull’erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti
del 20 marzo 2008 (Stato 18 luglio 2008)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20072, decreta:
Art. 1
La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, concedere un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti per l’esercizio del settore prettamente museale.
L’Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.
Art. 2
L’aiuto finanziario è erogato a condizione che:
il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera centrale partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti;
il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni;
il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua organizzazione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il settore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanziamento e tenga un efficiente controlling aziendale e finanziario.
Art. 3
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Essa ha effetto fino all’entrata in vigore della legge federale sul promovimento della cultura, ma non oltre il 31 dicembre 2011.
Data dell’entrata in vigore: 18 luglio 20083
3 Dec. presidenziale del 16 lug. 2008 (RU 2008 3518)