RU 2008 431

Legge federale
sui Politecnici federali
(Legge sui PF)

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071,
decreta:

I

La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue:

Art. 17a Incarichi d’insegnamento

Gli incaricati di corsi nell’ambito di incarichi d’insegnamento esterni sono assunti, salvo convenzione contraria, con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni3.

Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata.

I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.

Titolo prima dell’art. 40e

Sezione 3a Disposizioni transitorie della modifica del 5 ottobre 2007

Art. 40e

L’articolo 17a si applica a tutti gli incarichi d’insegnamento esterni assegnati dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 5 ottobre 20074. Gli incarichi d’insegnamento esterni in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore devono essere adeguati al nuovo diritto entro l’inizio del semestre successivo.