RU 2011 4765
Ordinanza del DFI
sulle aliquote massime dei contributi
alle spese di amministrazione nell’AVS
del 19 ottobre 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 157 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ordina:
Art. 1
I contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all’articolo 69 capoverso1 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.
Art. 2
L’ordinanza del 21 ottobre 20093 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS è abrogata.
Art. 3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012. È applicabile per la prima volta ai contributi dovuti per l’anno 2012.
19 ottobre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter RS 831.143.41