831.143.41
Ordinanza del DFI
sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS
del 19 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 157 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ordina:
Art. 1
I contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all’articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.
Art. 2
L’ordinanza del 21 ottobre 20093 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS è abrogata.
Art. 3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012. È applicabile per la prima volta ai contributi dovuti per l’anno 2012.