RU 2013 4619
Ordinanza del DEFR
concernente l’ordinanza sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione
(O-LPRI-DEFR)
del 9 dicembre 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visti gli articoli 9, 19, 20 capoverso 3, 42 capoverso 3 e 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI); visto l’articolo 8 capoverso2 dell’ordinanza del 29 novembre 20132 sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione,
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Capitolo 1 Programmi di promozione
Sezione 1 Programmi nazionali di ricerca
Art. 1 Proposte di programmi nazionali di ricerca
Le proposte di programmi nazionali di ricerca (PNR) devono essere presentate alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) sotto forma di schizzi.
Gli schizzi illustrano gli scopi principali della proposta tematica e la motivano, segnatamente in riferimento agli obiettivi del PNR.
Gli altri requisiti sono pubblicati sul sito della SEFRI3 al momento della messa a concorso per la selezione delle proposte.
La SEFRI informa periodicamente le cerchie interessate sulle selezioni in corso e su quelle future. Il termine per la presentazione di nuove proposte per la selezione in corso è pubblicato sul sito della SEFRI.
Una nuova selezione sarà avviata soltanto una volta conclusa quella precedente. Una selezione è considerata conclusa quando il Consiglio federale ha preso una decisione in merito alla realizzazione di nuovi PNR.
www.sefri.admin.ch
Art. 2 Selezione delle proposte presentate, proposte di programma della SEFRI
Per ogni selezione la SEFRI predispone un elenco delle priorità delle proposte tematiche. Su questa base elabora, a titolo indicativo, cinque brevi proposte di programma.
Ogni proposta di programma illustra:
le questioni e le problematiche prioritarie sulle quali ci si aspetta dalla scienza un contributo utile per la pratica (mandato di ricerca);
gli aspetti principali quali la struttura del programma, la ponderazione delle questioni e delle problematiche da affrontare, il quadro finanziario e il calendario previsti.
Art. 3 Studio di fattibilità del FNS e documentazione del bando di concorso
Il Fondo nazionale svizzero (FNS) verifica la fattibilità delle proposte di programma, segnatamente:
se la scienza può fornire un contributo rilevante e orientato alla pratica per la risoluzione delle problematiche;
qual è il potenziale di ricerca disponibile o attivabile in Svizzera;
se il tema è già stato studiato nel contesto nazionale o internazionale;
se lo strumento dei PNR nel suo complesso si presta ad essere elaborato in considerazione del quadro finanziario e del calendario previsti.
Nella documentazione del bando di concorso il FNS formula il mandato di ricerca sotto forma di questioni e problematiche scientifiche da elaborare tenendo conto degli elementi principali di cui all’articolo5 capoverso 2 O-LPRI.
Se dalla verifica della fattibilità emerge che una proposta di programma non è idonea a uno studio scientifico nel quadro di un PNR, il FNS presenta alla SEFRI un breve rapporto in cui illustra la situazione.
In base al rapporto la SEFRI decide se la proposta di programma deve essere respinta o presentata in una forma diversa.
Art. 4 Esame della documentazione del bando di concorso da parte dei servizi federali e di altre cerchie
Nel valutare la documentazione del bando di concorso i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico considerano segnatamente i progetti di ricerca in base agli ambiti politici e verificano se i programmi proposti possono contribuire ad assolvere compiti della Confederazione.
La SEFRI può chiedere il parere delle cerchie interessate a livello politico e sociale, segnatamente dei Cantoni, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di categoria. Il numero degli enti consultati si basa sui requisiti della documentazione del bando di concorso.
Art. 5 Termini
Il FNS allestisce uno studio di fattibilità entro un termine indicativo di sei mesi.
Il termine indicativo per la preparazione della documentazione del bando di concorso da parte del FNS è di sei mesi, purché lo studio di fattibilità abbia avuto esito positivo.
In caso di accertamenti supplementari approfonditi il termine per la preparazione della documentazione del bando di concorso è prorogato di nove mesi al massimo.
Dopo la decisione del Consiglio federale di norma il FNS sottopone alla SEFRI la documentazione rielaborata del bando di concorso entro due mesi.
Art. 6 Verifica dell’efficacia
La verifica dell’efficacia dei PNR serve ad appurare, dal punto di vista della Confederazione in quanto committente, se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e assolti i compiti stabiliti, come è stata impostata l’armonizzazione con altre misure di promozione simili e in quale forma i risultati della ricerca sono applicati rispetto alle esigenze della società e della politica.
La SEFRI decide caso per caso i programmi da valutare e gli aspetti da considerare nella valutazione.
Può conferire mandati d’esame al Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI).
Sezione 2 Poli di ricerca nazionali
Art. 7 Bando di concorso
Quando è bandito un concorso per nuovi poli di ricerca nazionali (PRN) la SEFRI comunica alle cerchie interessate:
le disposizioni generali e specifiche della Confederazione;
il quadro finanziario generale, la durata e il numero massimo di PRN che possono essere approvati nell’ambito del rispettivo bando;
la procedura con le relative scadenze e le competenze attribuite nella procedura di selezione e di decisione;
i requisiti formali e materiali per la presentazione degli schizzi e delle domande di PRN, in particolare la lettera ufficiale che attesta il finanziamento delle istituzioni ospitanti coinvolte; e
i criteri di selezione.
I bandi di concorso sono pubblicati periodicamente su mandato della SEFRI.
Art. 8 Criteri di selezione
Per l’esame scientifico e strutturale dei progetti il FNS applica principalmente i seguenti criteri:
la rilevanza strategica del tema per il sistema della ricerca svizzero;
la qualità scientifica dell’insieme del progetto di ricerca e dei sottoprogetti, compreso i potenziale d’incremento dell’interdisciplinarità, di nuovi approcci e metodi scientifici all’interno delle discipline o la collaborazione in nuovi ambiti di ricerca;
la massa critica e il valore aggiunto del PRN rispetto alla somma dei singoli progetti;
la plausibilità di obiettivi e misure riguardo al trasferimento di sapere e di tecnologie e alla promozione delle nuove leve e delle donne;
l’idoneità scientifica dei partecipanti principali;
la qualità della gestione del PRN e l’idoneità del responsabile del PRN;
l’adeguatezza del finanziamento richiesto e la dotazione dei fondi di terzi;
l’idoneità delle istituzioni ospitanti.
Nell’esame dei progetti sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria, con particolare riguardo alla sostenibilità strutturale, la SEFRI applica principalmente i seguenti criteri:
il supporto ai centri di competenza nella pianificazione strategica delle istituzioni ospitanti;
la ripartizione dei compiti e il coordinamento nel settore universitario;
l’inclusione del PNR nella ripartizione regionale e nazionale dei centri di competenza secondo gli obiettivi del programma dei PRN;
la conformità con gli obiettivi della politica della Confederazione in materia di ricerca;
l’inclusione nei progetti di cooperazione internazionali e gli sforzi di cooperazione compiuti dalla Svizzera sul piano istituzionale.
Art. 9 Procedura per gli schizzi
I potenziali responsabili di un PRN devono presentare al FNS gli schizzi di PRN conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di concorso.
Il FNS informa la SEFRI degli schizzi presentati entro i termini.
Effettua la valutazione scientifica e strutturale in base ai criteri stabiliti nell’articolo 8 e secondo le procedure previste dal rispettivo bando di concorso.
Organizza un incontro tra la SEFRI, il FNS e le istituzioni ospitanti per discutere gli aspetti strutturali.
Comunica l’esito della valutazione ai potenziali responsabili di un PRN.
Art. 10 Procedura per le domande
Per poter presentare la domanda è necessario aver inviato lo schizzo.
Le domande di PRN devono essere presentate al FNS dai potenziali responsabili di un PRN.
Il FNS effettua la valutazione scientifica e strutturale in base ai criteri stabiliti nell’articolo 8 e secondo le procedure previste dal rispettivo bando di concorso.
Dopo l’esame scientifico e strutturale il FNS sottopone alla SEFRI una proposta motivata con una selezione di PRN di cui raccomanda la realizzazione (short list).
A sua volta, la SEFRI sottopone al DEFR una proposta motivata in cui presenta i PRN di cui raccomanda la realizzazione.
Art. 11 Valutazione
Se il FNS propone di interrompere un PRN, la SEFRI può incaricare il CSSI di valutare il PRN interessato ai fini di una decisione.
La valutazione di singoli PRN in scadenza o già conclusi deve accertare, nell’interesse dello sviluppo del sistema universitario e della ricerca svizzero, se il PRN ha raggiunto l’obiettivo della sostenibilità strutturale nel contesto nazionale.
Nell’ambito delle valutazioni la SEFRI può conferire mandati al CSSI.
Capitolo 2 Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale
Art. 12 Procedura d’esame e decisione
Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo.
Per la valutazione delle domande la SEFRI consulta il CSSI.
Presenta una proposta al DEFR.
Comunica ai richiedenti le decisioni del DEFR.
Art. 13 Modalità di finanziamento
Il sussidio federale è concesso al massimo per la durata di un periodo ERI.
Per il rinnovo del sussidio si applica l’articolo 12 capoverso1.
La SEFRI verifica ogni anno l’adempimento delle condizioni per i sussidi federali concessi.
Se nell’ultimo anno del periodo ERI la SEFRI constata che il sussidio federale supera il 50 per cento dell’onere complessivo o del finanziamento di base, dispone la riduzione del sussidio. La riduzione è effettuata con il versamento dell’ultima rata.
Qualora vengano meno condizioni importanti per il diritto ai sussidi il DEFR può, su proposta della SEFRI, sospendere o interrompere il finanziamento durante il periodo ERI in corso.
Art. 14 Rapporti
Sulla base dei rapporti d’attività annuali e dei rapporti annuali degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione della Confederazione all’onere complessivo o al finanziamento di base. Le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro.
In un rapporto separato all’indirizzo della SEFRI i centri di competenza per la tecnologia illustrano:
le start-up che hanno fondato o quelle che hanno contributo a fondare;
la motivazione delle loro attività secondo la lettera a; e
eventuali partecipazioni a start-up secondo la lettera a.
Capitolo 3 Cooperazione internazionale
Sezione 1 Competenza di concludere trattati e dichiarazioni d’intenti
Art. 15
La SEFRI è autorizzata, nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso2 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di diritto speciale.
La SEFRI è autorizzata, nell’ambito delle competenze secondo il capoverso1, a concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, segnatamente nell’ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST).
Sezione 2 Cooperazione scientifica bilaterale al di fuori di programmi e
organizzazioni internazionali
Art. 16 Procedura
Un comitato direttivo nazionale può essere competente per diversi Paesi o regioni prioritari.
La SEFRI stabilisce i rappresentanti all’interno dei comitati direttivi. Il rappresentante della SEFRI assume la presidenza.
Nell’ambito della messa a concorso dei progetti di ricerca comuni secondo l’articolo 52 capoverso 3 O-LPRI il FNS rende note le modalità di presentazione della domanda.
IlFNS comunica ai responsabili di progetto le decisioni concernenti l’approvazione o il rifiuto delle domande. La procedura si basa sulle direttive del FNS.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione di altri atti normativi
L’ordinanza del 4 luglio 20015 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza è abrogata.
Le seguenti direttive del DEFR sono abrogate:
1. Direttive del 28 giugno 2000 sulla procedura di selezione dei programmi nazionali di ricerca e dei poli di ricerca nazionali secondo l’articolo 6 capoverso2 della legge sulla ricerca; 2. Direttive del 16 marzo 1987 concernenti i sussidi secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettere b e c della legge sulla ricerca.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
9 dicembre 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca Johann N. Schneider-Ammann