Fonte

420.123

Ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza

del 4 luglio 2001 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1, visto l’articolo 16 capoverso 3c della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla ricerca, ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola la concessione dei contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, che la Confederazione versa nel quadro dei crediti approvati.

Art. 2 Scopo dei contributi

Nell’ambito di un’istituzione di un’organizzazione e grazie ai contributi, scienziati svizzeri possono:

  1. prepararsi a progetti e programmi internazionali e parteciparvi;

  2. integrarsi in progetti di importanza rilevante per la futura politica svizzera della formazione e della scienza, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza della scienza svizzera all’estero;

  3. utilizzare l’infrastruttura di organizzazioni scientifiche internazionali.

Art. 3 Condizioni per la concessione di contributi

I contributi sono accordati se il progetto:

  1. presenta un interesse per tutta la Svizzera;

  2. nel momento previsto non può essere finanziato a sufficienza in altro modo e se la partecipazione della Svizzera non è possibile senza un aiuto finanziario della Confederazione;

  3. è sostenuto da un’istituzione o da un’organizzazione in grado di garantire che i contributi siano utilizzati in maniera economica e il dispendio amministrativo contenuto.

Per la partecipazione a incontri internazionali sono concessi contributi solo se il progetto non rientra nell’ambito di competenza della promozione della ricerca.

RU 2001 1818

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

I contributi sono concessi per cinque anni al massimo. Prima di accordare un’eventuale prosecuzione del finanziamento se ne riesamina la fondatezza.

Art. 4 Domande

Le domande di contributo vanno inoltrate alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)3 e devono contenere le indicazioni seguenti:4

  1. il nome del richiedente;

  2. l’istituzione, l’organizzazione o la persona cui va accordato un contributo;

  3. una descrizione del programma o del progetto, ivi compreso il quadro finanziario;

  4. altre partecipazioni, altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;

  5. il motivo di una partecipazione svizzera, in particolare indicazioni sull’importanza scientifica e sull’interesse della Svizzera;

  6. il contributo richiesto alla Confederazione.

Art. 55 Consultazioni

La SEFRI consulta altri uffici o organi di ricerca coinvolti nel progetto.

Art. 6 Assegnazione di contributi

L’assegnazione di contributi avviene mediante decisione. La decisione stabilisce in particolare:

  1. l’ammontare concesso;

  2. la durata del contributo;

  3. le eventuali condizioni cui il versamento del contributo è subordinato;

  4. le modalità di versamento;

  5. la forma e la data di consegna dei rapporti.

Art. 7 Decisioni

...6

La SEFRI per l’educazione e la ricerca decide in merito ai contributi inferiori a 1 milione di franchi.7

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

Nuovo testo giusta in n. I dell’O del DEFR del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005

Nuovo testo giusta in n. I dell’O del DEFR del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 della formazione e della ricerca

Su proposta della SEFRI, il DEFR decide in merito ai contributi che oltrepassano 1 milione di franchi.8

Per i contributi superiori a2 milioni di franchi va ottenuto previamente il consenso del Dipartimento federale delle finanze. Se un accordo non è possibile, il Consiglio federale decide su proposta del DEFR.

Art. 89 Controlli

La SEFRI controlla l’utilizzazione dei contributi federali.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

La presente ordinanza sostituisce le «Direttive del 9 marzo 199310 del Dipartimento per la concessione di contributi dal credito 327.3600.308: «Cooperazione internazionale Formazione e scienza».

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

Nuovo testo giusta in n. I dell’O del DEFR del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005

Non pubblicate nella RU.