RU 2017 2699
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare lʼintroduzione
della peste suina africana da taluni Stati membri
dell’Unione europea
Modifica del 5 maggio 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 21 ottobre 20141 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 6 maggio 20172.
5 maggio 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 5 maggio 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato
(art. 2 cpv.1 e 2, 3, 4, 5 cpv.1, 6 cpv.1 e 7) Stati membri e zone interessate Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato d’introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecu- Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del zione 2014/709/UE 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/767, GU L 114 del 3.5.2017, pag. 26.
1 Rischio riconducibile a un’eventuale prossimità alla popolazione di suini selvatici infetta dalla peste suina africana
Le zone interessate sono elencate nella parte I dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea:
2 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici
Le zone interessate sono elencate nella parte II dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea:
3 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da
tale virus: zone con situazione epidemiologica instabile Le zone interessate sono elencate nella parte III dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea:
4 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da
tale virus: zone dove la malattia è endemica Le zone interessate di questa categoria sono elencate nella parte IV dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono il seguente Stato membro dell’Unione europea: Italia