RU 2017 3477

Ordinanza
sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti
le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

del 2 giugno 2017

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16 capoverso1 della legge del 23 dicembre 20111 sul CO2 e 58 capoverso2 della legge del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea in combinato disposto con l’articolo 47 capoverso4 della legge del 21 marzo 1997 3 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:

Art. 1 Oggetto e unità di rilevamento

La presente ordinanza disciplina il rilevamento e il rendiconto di dati concernenti le distanze percorse e i carichi utili trasportati da aeromobili nel 2018.

Nella presente ordinanza per aeromobile si intende qualsiasi aeromobile ai sensi dell’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea.

I dati rilevati sono espressi in tonnellate-chilometro. Queste sono calcolate secondo l’allegato1.

Art. 2 Responsabile del rilevamento

Responsabile del rilevamento dei dati è chiunque opera l’aeromobile interessato (operatore di aeromobile).

Se non è possibile stabilire l’operatore di aeromobile, è considerato tale il proprietario dell’aeromobile.

Art. 3 Voli che sottostanno all’obbligo di rilevamento

Devono essere rilevati i dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse sui voli seguenti:

RS 641.714.11

  1. i voli interni in Svizzera;

  2. i voli dalla Svizzera verso Paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE);

  3. i voli dall’aerodromo di Basilea-Mulhouse verso Paesi membri dello SEE che, conformemente alla Convenzione Franco-Svizzera del 4 luglio 19495 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim, sono assegnati alla Svizzera per quanto concerne i diritti di traffico;

  4. i voli dall’aerodromo di Basilea-Mulhouse verso la Svizzera che, conformemente alla Convenzione Franco-Svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim, sono assegnati alla Svizzera per quanto concerne i diritti di traffico.

Non devono essere rilevati i dati concernenti i voli seguenti:

  1. i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo e ministri di governo, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;

  2. i voli militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;

  3. i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza;

  4. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato2 della Convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all’aviazione civile internazionale;

  5. i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;

  6. i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere o mantenere una licenza di pilota o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo e tali voli non siano destinati al trasporto di passeggeri o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;

  7. i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica;

  8. i voli effettuati al solo fine di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

  9. i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5700 kg;

  1. i voli di un operatore commerciale di aeromobile che su tre quadrimestri consecutivi effettua, in ogni quadrimestre, meno di 243 voli secondo il capoverso1 o le cui emissioni complessive annuali sono inferiori a 10 000 t di

  2. i voli di un operatore non commerciale di aeromobile, purché le emissioni complessive annuali dei voli secondo il capoverso1 di questo operatore siano inferiori a 1000 t di CO2.

Le eccezioni di cui al capoverso2 lettere j-k non si applicano agli operatori di aeromobili che nel 2016 sottostavano al sistema europeo di scambio di quote di emissioni.

Per l’attribuzione dei voli ai quadrimestri di cui al capoverso2 lettera j fa stato l’ora locale al momento del decollo.

La decisione concernente il raggiungimento o il superamento delle soglie di emissione di cui al capoverso2 lettere j-k si fonda su una valutazione realistica del carburante consumato da tutti i voli che entrano in linea di conto per il 2016.

Art. 4 Piano di monitoraggio

L’operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento dei dati e il rendiconto degli stessi (piano di monitoraggio). A tale scopo utilizza il modello7 messo a disposizione dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Nel piano di monitoraggio figurano i dati di cui all’allegato2 numero1.2.

Art. 5 Esame del piano di monitoraggio

L’operatore di aeromobile sottopone il piano di monitoraggio all’esame dell’UFAM entro il 30 settembre 2017.

L’UFAM può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di un piano di monitoraggio che considera lacunoso.

Art. 6 Modifiche rilevanti per il piano di monitoraggio

L’operatore di aeromobile informa immediatamente l’UFAM in caso di modifiche che comportano adeguamenti del piano di monitoraggio sottoposto.

Se lo statuto dell’operatore di aeromobile cambia, il piano di monitoraggio deve essere nuovamente sottoposto all’esame dell’UFAM.

Pubblicato sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni

Art. 7 Rapporto di monitoraggio

L’operatore di aeromobile rileva conformemente al piano di monitoraggio le tonnellate-chilometro percorse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e le presenta in un rapporto di monitoraggio. A tale scopo utilizza il modello8 messo a disposizione dall’UFAM.

Nel rapporto di monitoraggio figurano i dati di cui all’allegato2 numero2.

Art. 8 Verifica del rapporto di monitoraggio

L’operatore di aeromobile sottopone per verifica il suo rapporto di monitoraggio a un organismo di controllo.

La verifica deve essere eseguita secondo quanto stabilito dall’allegato3 numeri 1– 3.

L’organismo di controllo deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato3 numero4.

Art. 9 Inoltro ed esame del rapporto di monitoraggio

L’operatore di aeromobile sottopone il rapporto di monitoraggio verificato all’esame dell’UFAM entro il 31 marzo 2019.

Se la verifica dà adito a dubbi circa la correttezza del rapporto di monitoraggio, l’UFAM può, entro i limiti del suo potere d’apprezzamento, correggere il numero di tonnellate-chilometro.

Art. 10 Archiviazione e trattamento dei dati

L’UFAM offre i dati all’Archivio federale 3-5 anni dopo l’ultimo trattamento. Fino all’archiviazione conserva tali dati al sicuro e li trattata con confidenzialità.

Trasmette i dati che ha ricevuto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), per quanto essi siano necessari ad attuare misure volte a limitare le emissioni di gas serra nel traffico aereo. Ai dati archiviati si applicano le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

Art. 11 Disposizioni penali

L’operatore di aeromobile che inoltra dati falsi è punito secondo l’articolo 91 capoverso1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.

L’operatore di aeromobile che infrange in altro modo, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni della presente ordinanza è punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi comminata dall’UFAC.

Pubblicato sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni

Art. 12 Esecuzione

L’UFAM esegue la presente ordinanza.

L’UFAC appoggia l’UFAM nell’esecuzione dei suoi compiti, in particolare per stabilire i voli di cui è necessario rilevare i dati e per esaminare i piani e i rapporti di monitoraggio.

Art. 13 Adeguamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare gli allegati della presente ordinanza per garantirne la compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017 con effetto sino al 31 dicembre 2019.

2 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art.1 cpv. 3) Regole di calcolo

1 Calcolo delle tonnellate-chilometro

Le tonnellate-chilometro sono calcolate secondo la seguente formula: tonnellate-chilometro [tkm] = distanza [km] x carico utile [t].

2 Definizioni

2.1 La distanza è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso di 95 km. 2.2 Il carico utile è la massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli trasportata.

3 Calcolo del carico utile

Per calcolare il carico utile si applica quanto segue: 3.1 il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aeromobile, escluso l’equipaggio. 3.2 L’operatore di aeromobile può applicare:

  1. la massa (massa effettiva o massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato) che figura nella sua documentazione sul calcolo della massa e del bilanciamento; o

  2. un valore forfettario pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

Allegato 2

(art.4 cpv.2 e 7 cpv. 2) Rilevamento e rendiconto dei dati concernenti le tonnellate-chilometro: piano e rapporto di monitoraggio

1 Piano di monitoraggio

1.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati siano registrati in modo completo e che i dati da rilevare per i singoli voli siano definiti con precisione. 1.2 Deve inoltre riportare le indicazioni seguenti: 1.2.1 le indicazioni necessarie a identificare l’operatore di aeromobile; 1.2.2 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati; 1.2.3 una descrizione del metodo per garantire la registrazione completa di tutti gli aeromobili e di tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati; 1.2.4 una descrizione del rilevamento e del trattamento dei dati; 1.2.5 una descrizione del metodo per determinare le tonnellate-chilometro dei singoli voli.

2 Rapporto di monitoraggio

Nel rapporto di monitoraggio sono riportate le indicazioni seguenti: 2.1 le indicazioni necessarie a identificare l’operatore di aeromobile; 2.2 le indicazioni necessarie a identificare l’organismo di controllo incaricato di verificare il rapporto di monitoraggio; 2.3 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati; 2.4 una descrizione e una spiegazione delle eventuali divergenze al piano di monitoraggio cui si riferisce il rapporto; 2.5 la somma di tutte le tonnellate-chilometro dei voli per i quali devono essere rilevati i dati e che sono stati effettuati dall’operatore di aeromobile nel 2018; 2.6 per ogni coppia di aerodromi: 2.6.1 il codice ICAO9 dell’aerodromo, 2.6.2 la distanza, 2.6.3 il numero di voli per i quali devono essere rilevati i dati, 2.6.4 il numero di passeggeri e il carico utile trasportato, 2.6.5 le tonnellate-chilometro.

International Civil Aviation Organization (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile); www.icao.int

Allegato 3

(art. 8 cpv.2 e 3) Verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e requisiti posti all’organismo di controllo

1 Obblighi dell’organismo di controllo e dell’operatore di aeromobile

1.1 L’organismo di controllo verifica l’affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all’allegato2 numero2. In particolare, garantisce che i dati consentano di determinare le tonnellate-chilometro. 1.2 L’operatore di aeromobile consente all’organismo di controllo di accedere a tutte le informazioni e ai documenti relativi all’oggetto della verifica. In particolare, chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell’organismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti.

2 Requisiti specifici per la verifica

2.1 L’organismo di controllo si accerta che siano considerati solo i voli:

  1. di cui è responsabile l’operatore di aeromobile;

  2. che sono stati concretamente effettuati; e

  3. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinanza.

2.2 A questo scopo l’organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall’operatore di aeromobile a Eurocontrol o ad altre fonti. 2.3 L’organismo di controllo verifica che il carico utile dichiarato dall’operatore di aeromobile corrisponda ai relativi dati utilizzati da quest’ultimo.

3 Fasi della verifica

La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti: 3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall’operatore di aeromobile (analisi strategica); 3.2 controlli a campione per determinare l’affidabilità delle indicazioni e dei dati forniti (analisi di processo); 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del procedimento applicato per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);

3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monitoraggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; questo rapporto deve riportare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.

4 Requisiti posti all’organismo di controllo

4.1 Per l’attività di verifica affidatagli, l’organismo di controllo deve essere accreditato secondo:

  1. l’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e la designazione, oppure

  2. il regolamento (CE) n. 765/200811 e il regolamento (UE) n. 600/201212.

4.2 Deve essere indipendente dall’operatore di aeromobile e svolgere i propri compiti con professionalità e obiettività. 4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro percorse da aeromobili e conoscere le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati. 4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni legali e amministrative in vigore.

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, versione della GU L 218 del 13.8.2008, p. 30.

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 181 del 12.7.2012, p.1.