RU 2017 7793
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione
della peste suina africana da taluni Stati membri
dell’Unione europea
Modifica del 28 dicembre 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provvedimenti per prevenire l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificata come segue:
Art. 3 Stati membri e zone interessati
Gli Stati membri interessati sono stabiliti nell’allegato. Nell’allegato sono inoltre inseriti i rimandi agli atti normativi UE in cui sono stabilite le zone secondo l’articolo 2 lettera a.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 30 dicembre 2017.2
28 dicembre 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:
p. o. Josef Schmidt
Pubblicazione urgente del 29 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato
(art. 3–6) Stati membri e zone interessati
Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2411, GU L 342 del 21.12.2017, pag. 17.
Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti:
Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona
con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.
Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di
cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile.
Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di
cinghiali infette, in caso di situazione endemica.
Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della Cechia Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della Cechia Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della Italia
Zone infette Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE 3 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero1.
Zone di protezione e zone di sorveglianza Non vi sono Stati membri dell’UE con zone di protezione o zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE4 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.