RU 2018 2749
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione della
peste suina africana nel traffico con Stati membri
dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 19 luglio 2018
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 18 dicembre 20171 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificato secondo la versione annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 21 luglio 20182.
19 luglio 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 20 luglio 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato
(art. 3–6) Stati membri e zone interessati
Art. N. 1
Zone disciplinate secondo la decisione di esecuzione 2014/709/UE Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato di introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, 2014/709/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1008, GU L 180 del 17.7.2018, pag. 72.
Nell’allegato della decisione di esecuzione sopra citata, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle quattro parti seguenti:
Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona
con popolazione di cinghiali infetta (parte II)
Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta
Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione epidemiologica instabile Parte IV zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette, in caso di situazione endemica Stati membri con zone figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte I della decisione di esecuzione 2014/709/UE: Estonia Repubblica Ceca Romania Ungheria Stati membri con zone figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte II della Estonia Repubblica Ceca Ungheria Stati membri con zone figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte III della Romania Stati membri con zone figuranti nella parte IV Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di cui all’allegato parte IV della Italia