RU 2020 1337
Ordinanza
sull’indennità dei militari in servizio d’appoggio
per far fronte alla pandemia di coronavirus
(Ordinanza COVID-19 indennità dei militari)
del 22 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1,
ordina:
Art. 1 Oggetto e aventi diritto
La presente ordinanza disciplina l’indennità per i militari che prestano servizio d’appoggio per far fronte alla pandemia di coronavirus. 2I militari hanno diritto all’indennità per ogni giorno di servizio in servizio d’appoggio prestato oltre la durata del loro servizio d’istruzione ordinario nell’anno in corso, se a causa di tali giorni di servizio d’appoggio subiscono un pregiudizio finanziario rispetto al reddito medio dell’attività lucrativa da loro esercitata prima del servizio.
Per i giorni di servizio prestati su base volontaria non sussiste alcun diritto.
Art. 2 Calcolo e importo massimo dell’indennità
È indennizzato il 100 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa esercitata prima del servizio, dedotti l’indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno, la continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro e altri pagamenti compensatori dovuti per legge o per contratto.
L’indennità per ogni giorno d’impiego ammonta al massimo a 200 franchi.
Art. 3 Contributi alle assicurazioni sociali
Sull’indennità sono pagati i contributi:
all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
all’assicurazione per l’invalidità;
all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
per i lavoratori tenuti a pagare contributi: all’assicurazione contro la disoccupazione.
I contributi alle assicurazioni sociali sono a carico, in parti uguali, dei militari interessati e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Art. 4 Esercizio del diritto
I militari interessati devono far valere il diritto all’indennità con una domanda scritta al Comando Istruzione, Personale dell’esercito.
L’Aggruppamento Difesa emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
Art. 5 Fissazione e pagamento
L’indennità è versata alla persona avente diritto un’unica volta dopo la conclusione dell’impiego in servizio d’appoggio.
L’indennità è fissata e pagata dall’Aggruppamento Difesa.
Art. 6 Finanziamento
L’indennità e i costi d’esecuzione risultanti per l’Aggruppamento Difesa sono finanziati dal DDPS.
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 6 marzo 20203.
Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.
22 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 22 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).