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Ordinanza sull’indennità dei militari e dei militi della protezione civile impiegati per far fronte alla pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 indennità dei militari e dei militi della protezione civile)
del 22 aprile 2020 (Stato 6 marzo 2020)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale2, ordina:
Art. 13 Oggetto, aventi diritto ed entità dell’indennità
La presente ordinanza disciplina l’indennità per le persone che per far fronte alla pandemia di coronavirus:
prestano servizio d’appoggio in qualità di militari;
prestano servizio di protezione civile in qualità di militi della protezione civile.
Le seguenti persone hanno diritto all’indennità nell’entità definita qui di seguito, se a causa di tale prestazione di servizio subiscono un pregiudizio finanziario rispetto al reddito medio dell’attività lucrativa da loro esercitata prima del servizio:
i militari per ogni giorno di servizio d’appoggio prestato oltre la durata del loro servizio d’istruzione ordinario nell’anno in corso;
i militi della protezione civile per ogni giorno di servizio prestato in base alla chiamata in servizio del Consiglio federale del 20 marzo 2020 oltre i 19 giorni di servizio.
Per i giorni di servizio prestati su base volontaria non sussiste alcun diritto.
Art. 2 Calcolo e importo massimo dell’indennità
È indennizzato il 100 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa esercitata prima del servizio, dedotti l’indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno, la continuazione del RU 2020 1337
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 6 mar. 2020
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 6 mar. 2020 pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro e altri pagamenti compensatori dovuti per legge o per contratto.
L’indennità per ogni giorno d’impiego ammonta al massimo a 200 franchi.
Art. 3 Contributi alle assicurazioni sociali
Sull’indennità sono pagati i contributi:
all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
all’assicurazione per l’invalidità;
all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
per i lavoratori tenuti a pagare contributi: all’assicurazione contro la disoccupazione.
I contributi alle assicurazioni sociali sono a carico, in parti uguali, dei militari o dei militi della protezione civile interessati, e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).5
Art. 46 Esercizio del diritto
I militari devono far valere il diritto all’indennità con una domanda scritta al Comando Istruzione, Personale dell’esercito.
I militi della protezione civile devono far valere il diritto all’indennità con una domanda scritta all’ufficio cantonale responsabile della protezione civile. Questo tratta ed esamina le domande e le inoltra all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
Le domande devono pervenire all’ente competente entro il 6 settembre 2020.
L’Aggruppamento Difesa e, rispettivamente, l’UFPP emanano le disposizioni d’esecuzione necessarie.
Art. 57 Fissazione e pagamento
L’indennità è versata alla persona avente diritto un’unica volta dopo la conclusione dell’impiego in servizio d’appoggio o in servizio di protezione civile.
L’indennità è fissata e pagata rispettivamente dall’Aggruppamento Difesa e dall’UFPP.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 6 mar. 2020
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 6 mar. 2020
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 6 mar. 2020
Art. 68 Finanziamento
L’indennità per i militari e i costi d’esecuzione risultanti per l’Aggruppamento Difesa sono finanziati dal DDPS.
L’indennità per i militi della protezione civile e i costi d’esecuzione risultanti per l’UFPP sono finanziati dal DDPS. I costi d’esecuzione risultanti per i Cantoni sono a loro carico.
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 6 marzo 2020.
Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 6 mar. 2020