RU 2021 160
RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Ordinanza
sull’esame svizzero di maturità 2021 in relazione
all’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità 2021)
del 12 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche,
ordina:
Art. 1 Oggetto, principi e scopo
La presente ordinanza disciplina le sessioni estive dell’esame svizzero di maturità 2021 (esame svizzero di maturità 2021) in considerazione dell’epidemia di COVID-19.
L’esame svizzero di maturità 2021 si svolge secondo le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’esame svizzero di maturità e secondo le direttive della Commissione svizzera di maturità (CSM) per l’esame svizzero di maturità del marzo 20114. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.
La CSM garantisce lo svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2021 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.
Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2021 per ragioni imperative di politica sanitaria, la CSM può derogare, nell’ambito della presente ordinanza, a quanto previsto nel capoverso2.
L’esame svizzero di maturità 2021 svolto secondo la presente ordinanza deve permettere di accertare se i candidati possiedono la maturità necessaria agli studi universitari conformemente all’articolo 8 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità.
www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame svizzero 2021-0786 RU 2021 160 Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità 2021 RU 2021 160
Art. 2 Esami scritti
Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l’intera sessione d’esame.
Art. 3 Esami orali
Se in una materia in cui si è già svolto un esame scritto non è possibile svolgere l’esame orale, tale esame non è recuperato. In deroga agli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sull’esame svizzero di maturità e ai numeri2.3.2,2.4.2, 2.5.2,3.2, 6.4.2, 6.6.2, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2 e 7.4.2 delle direttive della CSM per l’esame svizzero di maturità del marzo 20116, la valutazione dell’esame svizzero di maturità si basa soltanto sull’esame scritto.
Se in una materia in cui è previsto soltanto l’esame orale tale esame non può essere svolto, il tentativo d’esame è considerato interrotto e l’esame in questione deve essere recuperato nella sessione successiva.
Art. 4 Lavoro di maturità
Se non è possibile svolgere la presentazione orale del lavoro di maturità, la presentazione non è recuperata. In deroga al numero 9.3.1 delle direttive della CSM per l’esame svizzero di maturità del marzo 20117, il lavoro di maturità è valutato soltanto in base al lavoro scritto.
Art. 5 Mancato superamento dell’esame
I candidati che sostengono l’esame secondo la presente ordinanza e che non superano l’esame dopo aver sostenuto l’esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2021 possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione l’annullamento delle note conseguite in tale sessione entro
giorni dal ricevimento del risultato dell’esame.
In caso di annullamento né il sostenimento dell’esame completo né il secondo esame parziale contano come tentativo d’esame.
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Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2021.
Si applica sino al 31 dicembre 2021.
12 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità 2021 RU 2021 160