RU 2021 656
Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
Modifica del 19 marzo 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20191,
decreta:
I
La legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:
Art. 2 cpv.2 lett. abis e g
Sono intermediari finanziari:
abis. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo2 capoverso1 lettere a e b della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi);
i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l’articolo 42bis della legge del 20 giugno 19334 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
Art. 3 cpv.5
La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi2 e 3 e, all’occorrenza, li adeguano.
Art. 4 cpv.1, primo periodo
L’intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l’avente economicamente diritto e verificarne l’identità, per assicurarsi di sapere chi è l’avente economicamente diritto. ...
2021-3605 RU 2021 656
Art. 6 cpv.2 lett. d
L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se:
d. i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all’intermediario finanziario conformemente all’articolo 22a capoverso2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.
Art. 7 cpv. 1bis
Deve verificare periodicamente l’attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l’entità e la modalità della verifica e dell’aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
Art. 9 cpv.1 lett. c e 1quater
L’intermediario finanziario che:
c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo6 capoverso2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi conformemente all’articolo 22a capoverso2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione.
Nei casi di cui al capoverso1 il sospetto è fondato se l’intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d’affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all’articolo6 non permettono di fugare tale sospetto.
Art. 9a cpv.2
L’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.
Art. 9b Interruzione della relazione d’affari
Se, dopo una comunicazione secondo l’articolo9 capoverso1 lettera a della presente legge o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP5, l’Ufficio di comunicazione non notifica all’intermediario finanziario entro40 giorni feriali la trasmissione a un’autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l’intermediario finanziario può interrompere la relazione d’affari.
L’intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d’affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.
L’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione devono essere comunicate senza indugio all’Ufficio di comunicazione.
Dopo l’interruzione della relazione d’affari il divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoverso1 deve continuare a essere rispettato.
Art. 10 cpv.1 e 2
L’intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo9 capoverso1 lettera a della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP6 non appena l’Ufficio di comunicazione gli notifica di aver trasmesso a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate.
L’intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l’Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all’Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capoverso 1bis.
Art. 10a cpv.1, 3, frase introduttiva, 3bis e 6
L’intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo9 della presente legge o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP7. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l’articolo12 della presente legge o l’articolo 43a della legge del 22 giugno 20078 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nonché le persone che eseguono verifiche nell’ambito della vigilanza.
Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo9 della presente legge o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP, se ciò è necessario all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:
Può altresì informare la società madre all’estero alle condizioni stabilite all’articolo 4quinquies LBCR9 di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP, sempreché la società madre si impegni a osservare il divieto d’informazione. L’autorità di vigilanza della società madre non è considerata terzo.
Il divieto di informare di cui ai capoversi1 e 5 non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell’ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.
Art. 11 cpv.2
Il capoverso1 si applica anche:
agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articob. alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 15 capoverso5;
agli organismi di vigilanza di cui all’articolo 43a LFINMA11 che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo16 capoverso1;
agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo27 capoverso4.
Art. 12, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. bbis e bter
La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:
bbis. all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD12 (autorità intercantonale), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso2 lettera f;
bter. all’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso2 lettera g;
Art. 15 cpv. 1–4 e 5, frase introduttiva
I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 8a devono incaricare un’impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal
capitolo 2 2 Può essere incaricato quale impresa di revisione chiunque è abilitato come impresa
di revisione ai sensi dell’articolo6 della legge del 16 dicembre 200513 sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie.
I commercianti sono tenuti a fornire all’impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.
L’impresa di revisione verifica l’osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e in merito allestisce un rapporto all’attenzione dell’organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.
Se un commerciante viene meno all’obbligo di comunicazione, l’impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:
Sezione 2 Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza
e degli organismi di vigilanza
Art. 16 cpv.1, frase introduttiva
La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:
Art. 17
Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d’ordinanza:
dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso 2 lettere a–dter;
dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso 2 lettera e;
dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso2 lettera f;
dall’AFD, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso2 lettera g.
Le autorità di cui al capoverso1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un’autodisciplina.
Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina
Contro gli intermediari finanziari che violano l’obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina di cui all’articolo14 capoverso1 la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37 LFINMA14.
La FINMA può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.
Art. 22a cpv.1, 3 e 4
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)15 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.
www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001
La CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso2 lettere e–g a loro sottoposti.
Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il DFGP, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.
Art. 23 cpv.3, 5 e 6
L’Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d’informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.
Se trasmette a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l’articolo9 capoverso1 lettera a della presente legge o l’articolo 305ter capoverso 2 CP, l’Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d’affari secondo l’articolo 9b.
Abrogato
Art. 27, rubrica, e cpv., frase finale4
Scambio di informazioni e obbligo di comunicazione
Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:
... ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.
Art. 29 cpv.1, 2ter e 3
La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e l’Ufficio di comunicazione possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge.
L’Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi1 e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2bis.
L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.
Art. 29a cpv. 2bis–4
Le autorità penali utilizzano le informazioni trasmesse dall’Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l’articolo29 capoverso 2ter.
Le autorità penali possono trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i documenti di cui questi necessitano per l’adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.
La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un’eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
Titolo dopo l’art. 29a
Sezione 1a Collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli organismi
di autodisciplina
Art. 29b
L’Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge.
Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l’esplicito consenso di queste ultime.
Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell’articolo 29 capoverso 2bis.
Art. 34, rubrica, e cpv. 1–3
Collezioni di dati in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione
Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all’articolo9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP16 e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a.
Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.
Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo8 della legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell’Ufficio di comunicazione (art. 35).
Art. 35 cpv.2
L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.
Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica
Il commerciante che viola intenzionalmente l’obbligo di cui all’articolo 15 di incaricare un’impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.
Art. 41 cpv.2
Può autorizzare la FINMA, la CFCG e l’AFD a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.
Art. 42 cpv.2
Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP18 si applicano le disposizioni finali di tale legge.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato1.
III
Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato2.
IV
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2021.19
Entrano in vigore il 1° gennaio 2022:
l’articolo42 capoverso2 della legge sul riciclaggio di denaro (cifra I);
le disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018 della legge sul controllo dei metalli preziosi (allegato1 n. 3);
il titolo dopo l’articolo43, gli articoli 43a capoverso1 e 43b capoverso1 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (allegato1 n. 4).
Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr |
Allegato 1
(cifra II) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice civile20
Art. 61 cpv.2 n. 3, 2bis e 2ter
L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:
3. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.
Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull’obbligo di iscrizione nel registro di commercio.
Può esonerare le associazioni di cui al capoverso2 numero3 dall’obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all’importo, alla provenienza, alla destinazione o all’impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Art. 61a
IIa. Elenco 1 Le associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio tendei soci gono un elenco sul quale figurano il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo dei soci.
Tengono l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi per cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco.
Art. 69 cpv.2
Le associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve avere accesso all’elenco dei soci.
Art. 69c cpv.1
Se l’associazione è priva di uno degli organi prescritti o dell’elenco dei soci di cui all’articolo 61a o non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.
Titolo finale, art. 6bbis 1a. Associazioni Le associazioni già esistenti di cui all’articolo 61 capoverso2 devono tenute all’iscrizione nel registro adempiere gli obblighi secondo gli articoli 61a e 69 capoverso2 entro di commercio18 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021. Le associazioni già esistenti di cui all’articolo 61 capoverso2 numero 3 devono inoltre, entro tale termine, farsi iscrivere nel registro di commercio.
2. Codice penale21
Art. 327b
Violazione degli Chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi applicabili alle associaobblighi legali applicabili alle zioni di cui agli articoli 61a e 69 capoverso2 del Codice civile22, è puassociazioni nito con la multa.
3. Legge del 20 giugno 193323 sul controllo dei metalli preziosi Sostituzione di espressioni
Nell’articolo41, titolo marginale «Permesso di esercitarne la professione. Mansioni» è sostituito con «Autorizzazione di esercitare la professione. Mansioni».
Nell’articolo41, primo e secondo periodo, «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorizzazione».
Nell’articolo42 capoverso2 «permesso di libero esercizio della professione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorizzazione di esercitare la professione».
Titolo prima dell’art.24
Capo quarto: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere
Art. 31a
Acquisto 1 Chiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi a titolo professionale di materie dell’articolo1 capoverso3 lettera b o c deve accertare la provenienza da fondere della merce e documentarla.
Se è iscritto nel registro svizzero di commercio, deve registrarsi all’Ufficio centrale.
Se non è iscritto nel registro svizzero di commercio, necessita di una patente di acquirente dell’Ufficio centrale. La patente è rilasciata se vi è la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile.
Per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente si applica per analogia l’articolo26.
Il Consiglio federale definisce nel dettaglio l’acquisto a titolo professionale; a tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati da tale attività. Disciplina nel dettaglio gli obblighi di diligenza e di documentazione.
I capoversi 1–5 non si applicano ai titolari di una patente di fonditore secondo l’articolo24.
Art. 34 cpv.1, primo periodo
Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore e di acquirente, come pure per la determinazione del titolo. ...
Art. 36
b. Attribuzioni 1 L’Ufficio centrale sorveglia il commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la presente legge e la legge del 10 ottobre 199724 sul riciclaggio di denaro (LRD). 2 Ha in particolare i seguenti compiti:
registrare i marchi d’artefice;
sorvegliare la verificazione e marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi;
rilasciare le patenti di fonditore e di acquirente;
tenere il registro delle persone che acquistano a titolo professionale materie da fondere;
sorvegliare l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere;
sorvegliare la determinazione del titolo dei prodotti della fusione;
sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio;
rilasciare i diplomi per i saggiatori del controllo e le autorizzazioni di esercitare la professione per i saggiatori del commercio. 3 L’Ufficio centrale riscuote emolumenti per la sua attività di sorveglianza del commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi e una tassa di vigilanza per i costi delle attività di cui al capoverso2 lettera e nonché all’articolo 42ter non coperti dagli emolumenti. La tassa di vigilanza per le attività di cui al capoverso2 lettera e è riscossa come importo forfettario per un periodo di quattro anni. Per il calcolo della tassa annua di vigilanza per le attività di cui all’articolo 42ter sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo. Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio gli emolumenti e la tassa di vigilanza.
Art. 41, terzo periodo
... Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore o di acquirente. ...
Art. 42bis
c. Autorizzazione 1 I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano complementare per il commercio direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari di metalli preziosi necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio centrale. bancari
L’autorizzazione è rilasciata al saggiatore del commercio se:
è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio;
dispone di prescrizioni interne e di un’organizzazione che garantiscono l’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD25;
gode di buona reputazione e offre la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD;
le persone incaricate della sua amministrazione e gestione adempiono parimenti le condizioni di cui alla lettera c; e
e. le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e garantiscono che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida. 3 La società che, a titolo professionale, commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti di una tale autorizzazione. Le condizioni di cui al capoverso2 devono essere soddisfatte.
Art. 42ter
d. Vigilanza sul 1 I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 42bis sottostanno alla commercio di metalli preziosi vigilanza dell’Ufficio centrale secondo l’articolo12 lettera bter LRD26. bancari
L’Ufficio centrale effettua esso stesso le verifiche dei titolari dell’autorizzazione o incarica a tale scopo uno specialista indipendente (incaricato della verifica).
Gli articoli 24a capoversi2 e 3, 25 capoverso1, 29–33,34, 36–38, 39 capoverso1, 40, 41, 42 e 42a della legge del 22 giugno 200727 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si applicano per analogia. Gli incaricati di verifiche e gli incaricati di inchieste sottostanno al segreto d’ufficio.
L’Amministrazione federale delle dogane disciplina i dettagli della vigilanza e delle verifiche.
Art. 48
e. Commercio Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o senza patente o autorizzazione, un’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commerinosservanza cio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, degli obblighi di diligenza e di documentazione chiunque non rispetta gli obblighi di diligenza e di documentazione senonché condo l’articolo 31a capoverso1 o l’obbligo di registrazione secondo dell’obbligo di registrazione l’articolo 31a capoverso2, è punito con la multa.
Inserire prima del titolo del capo ottavo
Art. 56a
7. Infrazioni nel 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un’attività commercio di metalli preziosi di cui all’articolo 42bis capoverso1 o 3, è punito con una pena detentiva bancari sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
a. Attività senza 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franautorizzazione chi.
Art. 56b
b. Comunica- 1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false all’Ufficio zione di informazioni false centrale, a un incaricato della verifica o a un incaricato dell’inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 56c
c. Violazione di 1 Chiunque, intenzionalmente, in qualità di incaricato della verifica o obblighi da parte delle persone incaricato dell’inchiesta viola gravemente i propri obblighi, fornendo incaricate informazioni false o sottacendo fatti essenziali nel rendiconto all’Ufficio centrale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 56d
d. Verifica 1 Chiunque, intenzionalmente, omette di fare effettuare una verifica or- e inchiesta dinata dall’Ufficio centrale o non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti dell’incaricato della verifica o dell’incaricato dell’inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 56e
e. Inosservanza Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in di decisioni dell’Ufficio giudicato intimatagli dall’Ufficio centrale con la comminatoria della centrale pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 56f
Infrazioni Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e concommesse nell’azienda dannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa (art.7 della legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo) se:
la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena; e
per le infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a– 56e è prevista una multa massima di 50 000 franchi.
Art. 56g
g. Competenza 1 La legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a–56e. Il Dipartimento federale delle finanze è l’autorità di perseguimento e di giudizio. 2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. 3 Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento.
Art. 56h
h. Riunione del 1 Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del Diperseguimento penale partimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. 2 Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Art. 56i
i. Prescrizione Il perseguimento delle contravvenzioni di cui agli articoli 56a–56e si prescrive in sette anni.
Disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018
I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un’autorizzazione della FINMA secondo l’articolo 14 LRD30 nella versione del 1° gennaio 200931 devono incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a della legge del 16 dicembre 200532 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 LFINMA33.
I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto conformemente all’articolo 24 LRD rimangono sottoposti alla sua vigilanza.
Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 2021
1 Durante i primi dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del
19 marzo 2021 non occorre ancora essere in possesso di una patente di acquirente o essere registrati per acquistare a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell’articolo1 capoverso3 lettera b o c.
I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della presente modifica sono sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 42bis devono, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una domanda di autorizzazione all’Ufficio centrale. Unitamente alla domanda, devono inoltrare in particolare i rapporti di verifica degli ultimi anni concernenti l’osservanza degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD34. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione.
4. Legge del 22 giugno 200735 sulla vigilanza dei mercati finanziari Titolo dopo l’art. 43 Titolo terzo: Vigilanza su gestori patrimoniali e trustee
Art. 43a cpv.1
La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l’articolo17 della legge del 15 giugno 201836 sugli istituti finanziari è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.
Art. 43b cpv.1
L’organismo di vigilanza verifica in modo continuativo se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo17 della legge del 15 giugno 201837 sugli istituti finanziari rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.
Allegato 2
(cifra III) Coordinamento con altri atti normativi 1. Legge federale del 25 settembre 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LRD38 o la modifica della LRD nel quadro della legge federale del 25 settembre 202039 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (cifra I n. 8), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:
Art. 3 cpv.5
La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi2 e 3 e, all’occorrenza, li adeguano.
Art. 17
Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d’ordinanza:
dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso 2 lettere a–dquater;
dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso 2 lettera e;
dal DFGP, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso2 lettera f;
dall’AFD, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo2 capoverso2 lettera g.
Le autorità di cui al capoverso1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un’autodisciplina.
Art. 41 cpv.2
Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l’AFD a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.
2. Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LRD40 o la modifica della LRD nel quadro della legge federale del 25 settembre 202041 sulla protezione dei dati (all. I n. 95), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:
Art. 34, rubrica, e cpv. 1–3
Banche dati e incarti in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione
Gli intermediari finanziari tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all’articolo9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP42 e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a.
Possono trasmettere dati provenienti da tali banche dati e incarti unicamente alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.
Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo25 della legge federale del 25 settembre 202043 sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell’Ufficio di comunicazione (art. 35).
3. Decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LRD44 o la modifica della LRD nel quadro del decreto federale summenzionato (all. n. 6)45, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:
Art. 15 cpv.5, frase introduttiva
Se un commerciante viene meno all’obbligo di comunicazione, l’impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:
Art. 16 cpv.1, frase introduttiva
La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:
Art. 27 cpv.4, frase finale
Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:
... ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.
Legge sul riciclaggio di denaro RU 2021 656