RU 2026 440

Ordinanza di fedpol
sullo standard relativo ai dati trasmessi tramite il sistema d’informazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(OSSRD)

del 1° luglio 2026

Preambolo

L’Ufficio federale di polizia (fedpol),

visto l’articolo 23 capoverso 7 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),

ordina:

Art. 1 Obbligo di utilizzare il sistema d’informazione

L’obbligo di effettuare lo scambio d’informazioni con l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) tramite il suo sistema d’informazione (art. 23 cpv. 7 LRD) si applica alle persone, autorità e organizzazioni seguenti:

  1. le persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 LRD;

  2. le imprese di revisione di cui all’articolo 15 LRD;

  3. le autorità svizzere di cui agli articoli 29 capoversi 1 e 2 e 29a LRD;

  4. gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina di cui all’articolo 29b LRD.

L’Ufficio di comunicazione effettua ugualmente lo scambio d’informazioni con queste persone, autorità e organizzazioni tramite il suo sistema d’informazione.

Art. 2 Requisiti tecnici

Le comunicazioni e altre informazioni destinate all’Ufficio di comunicazione nonché le richieste delle autorità devono essere trasmesse conformemente ai requisiti tecnici del manuale di cui all’allegato 1.

Per le seguenti comunicazioni e informazioni deve essere utilizzato lo schema XML di cui all’allegato 2:

  1. comunicazioni secondo l’articolo 9 capoversi 1, 1bis e 1ter LRD;

  2. comunicazioni secondo l’articolo 9b capoverso 3 LRD;

  3. comunicazioni secondo l’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale2;

  4. comunicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 5 LRD;

  5. comunicazioni secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD;

  6. comunicazioni secondo l’articolo 22b capoverso 2 LRD;

  7. comunicazioni secondo l’articolo 27 capoverso 4 LRD;

  8. notifiche secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge del 18 dicembre 20153 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, a condizione che siano effettuate da persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 LRD;

  9. informazioni secondo l’articolo 11a capoversi 1, 2 e 2bis LRD.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2026.

1° luglio 2026

Ufficio federale di polizia:

Eva Wildi-Cortés

Manuale «Standard XML Reporting Instructions and Specifications for goAML», versione CH 2.0.24

(art. 2 cpv. 1)

Schema XML, versione 2.0.25

(art 2 cpv. 2)