FF 2000 1608

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane (Disegno)

Decreto federale Disegno che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane 1; visto l’articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto il rapporto del 16 febbraio 2000 3 concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1999, decreta:

Art. 1 Sono approvate: a. l’ordinanza del 26 maggio 19994 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane (allegato 1); b. la modifica del 26 maggio 19995 dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole (allegato 2); c. l’ordinanza del 30 marzo 19997 dell’UFAG concernente l’importazione di burro (allegato 3); d. la modifica del 26 maggio 19998 dell’ordinanza del 17 giugno 19969 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea (allegato 4); e. la modifica del 26 maggio 199910 dell’ordinanza del 18 ottobre 198911 sul libero scambio (allegato 5); f. l’ordinanza del 14 aprile 199912 relativa alla modifica di atti normativi in relazione all’introduzione di una voce di tariffa per i prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate (allegato 6);

1608 2000-0257

g. la modifica del 14 giugno 199913 dell’ordinanza del 18 ottobre 199514 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 7); h. la modifica del 14 giugno 199915 dell’ordinanza del 18 ottobre 199516 concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 8).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

13 RU 1999 1710 14 RS 632.111.722 15 RU 1999 1717 16 RS 632.111.723

Allegato 1 Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane

del 26 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9a della legge del 9 ottobre 1986 17 sulla tariffa delle dogane, ordina:

Art. 1 Modifica della tariffa delle dogane Le voci di tariffa e i relativi testi nell’allegato 1 (parte 1a) alla legge federale del 9 ottobre 198618 sulla tariffa delle dogane sono modificati secondo la versione qui annessa.

Art. 2 Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

17 RS 632.10 18 La tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale (cfr. RU 1995 1829). Queste modifiche saranno inserite nell’edizione speciale della tariffa generale, ottenibile presso l’EDMZ, Sezione gestione, 3003 Berna. La tariffa generale vigente può essere tuttavia consultata ed ordinata presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Le modifiche saranno parimenti inserite nella tariffa d’uso (D.3 pubblicata in virtù dell’art. 15 cpv. 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. La tariffa d’uso verrà pubblicata il 1° gennaio 2000 dalla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna, dove potrà essere pure consultata e ordinata.

La voce di tariffa 2910.3000 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa Designazione della merce Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

2910 Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri, con anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina): 3010 – – Prodotti delle liste contenuti nella parte 1b esente 3090 – – altri 2.10

La voce di tariffa 2916.3100 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa Designazione della merce Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

2916 Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: – acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: – – acido benzoico, suoi sali e suoi esteri 3110 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b esente 3190 – – – altri 1.50

La voce di tariffa 2921.4300 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa Designazione della merce Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

2921 Composti a funzioni ammina: – monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti: – – toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti 4310 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b esente 4390 – – – altri 1.–

La voce di tariffa 3907.2000 riceve il seguente tenore:

Voce di tariffa Designazione della merce Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

3907 Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie: – altri polieteri: 2010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b esente 2090 – – altri 1.40

Allegato 2 Ordinanza generale concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 26 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza generale del 7 dicembre 199819 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Allegato 1 numeri 4 e 13 4. Disciplinamento del mercato: latticini

Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi Fr.

0406.2010 324.10* con certificato d’esportazione 4081 324.10* con certificato d’esportazione ... 9031 21.67* con certificato d’esportazione 9051 297.50* con certificato d’esportazione ... 9091 324.10* con certificato d’esportazione ...

* Le domande di rimborso relative agli sdoganamenti effettuati nel 1999 alle aliquote di fr. 333.30 (voce 0406.2010, 4081 e 9091), fr. 22.33 (voce 0406.9031) oppure fr. 306.– (voce 0406.9051) devono essere presentate all’ufficio doganale corrispondente entro il 31 luglio 1999. Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza di detto termine.

19 RS 916.01; RU 1999 530

13. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi

Voce di tariffa Aliquota di dazio (1)

... 1212.9991 * ... 1702.6022 * 1703.9091 * ...

L’allegato 2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.

II 1 La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° luglio 1999.

2 Sono attribuite quote di contingente doganale parziale ai produttori di burro che ritirano panna o burro da centri locali di valorizzazione al fine della fabbricazione di mescolanze di burro e burro disidratato. 3 Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo prodotto di mescolanze di burro e burro disidratato (prestazione all’interno del Paese). 4 Tutto il burro importato dev’essere trasformato in mescolanze di burro o in burro disidratato.

Art. 2 Attribuzione di quote di contingente doganale per il burro a fabbricanti di formaggio fuso 1 Ai fabbricanti di formaggio fuso è assegnata una quota di 100 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41. 2 Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione di formaggio fuso (prestazione all’interno del Paese). 3 Tutto il burro importato dev’essere destinato alla fabbricazione di formaggio fuso.

Art. 3 Importazione di burro Nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.41 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.

RS 916.357.1 21 RS 910.1

Art. 4 Periodo di calcolo della prestazione all’interno del Paese La prestazione all’interno del Paese è calcolata in funzione della prestazione fornita all’interno del Paese tra il 14° e il 3° mese precedenti il periodo di contingentamento.

Art. 5 Inoltro delle domande 1 Le domande vanno inoltrate entro il 30 novembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale), indicando la prestazione fornita all’interno del Paese. 2 La notifica delle prestazioni all’interno del Pease può aver luogo attraverso l’organizzazione dei fabbricanti di burro.

Art. 6 Importazione di altre materie grasse del latte Le quote del contingente doganale parziale n. 07.42 sono attribuite secondo l’ordine d’arrivo delle domande all’Ufficio federale.

Art. 7 Riscossione di dazi Qualora non fossero rispettati gli oneri o le condizioni determinanti per l’autorizzazione dell’importazione all’aliquota di dazio del contingente, viene riscossa la differenza rispetto all’aliquota di dazio fuori del contingente.

Art. 8 Modifica del diritto vigente L’allegato 4 cifra 4 del disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.4 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 22 sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero del contingente Prodotto Voce di tariffa Contingente doganale doganale (tonnellate)

07.4 Burro 07.41 – fresco, non salato 0405.1011 1100 – altro 0405.1091 07.42 altre materie grasse del latte 0405.9010 10

Art. 9 Disposizione transitoria Le domande relative al 1999 vanno inoltrate entro il 31 maggio 1999 all’Ufficio federale, indicando la prestazione fornita all’interno del Paese.

22 RS 916.01

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

30 marzo 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Il direttore, Burger

Allegato 4 Ordinanza concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea

Modifica del 26 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 giugno 199623 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4 4 La durata di validità dell’allegato 2 è prorogata per le importazioni fino al 31 dicembre 2000.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

23 RS 632.110.411

Allegato 5 Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio)

Modifica del 26 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 1989 24 sul libero scambio è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 3 Per le merci destinate all’alimentazione degli animali le aliquote di dazio corrispondono alla tariffa normale, dedotta l’aliquota preferenziale di cui all’allegato 3.

II

1 Nell’allegato 1, le voci di tariffa seguenti sono soppresse:

1515.6010, 1516.1010, 1516.2010, 1518.0081, 1518.0098, 2103.3011, 2301.2010, 3505.1010, 3505.2010, 3506.9910, 3809.1010, 3823.1110, 3823.1210, 3823.1910, 3824.1010 e 3824.9091. 2 L’ordinanza è completata con un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

26 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

24 RS 632.421.0; RU 1999 687

Allegato 3 (art. 1 cpv. 3)

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi

per gli Stati CE per gli Stati AELS

applicabile tariffa normale meno applicabile tariffa normale meno

1515.6010 12.00 1516.1010 31

1516.2010 33 33

1518.0081 5.00 1518.0098 39 40.00 2103.3011 esente 2301.2010 esente 3505.1010 61 61

3505.2010 1.20 1.20 3506.9910 6.00 6.00 3809.1010 4.50 4.50 3823.1110 5.00 3823.1210 0.50 3823.1910 0.50 3824.1010 1.50 1.50 3824.9091 2.00 2.00

Note a piè di pagina 31 ex 1516.1010 esclusivamente a base di pesce o di mammiferi marini = fr. 35.–, altri = tariffa normale (TN) 33 ex 1516.2010 olio di ricino idrogenato (resina opal) = fr. 35.–, altri = TN 39 ex 1518.0098 linoxyne = esente, altri = TN 61 ex 3505.1010 amidi esterificati o eterificati = fr. 6.–, altri = fr. 1.20

Allegato 6 Ordinanza relativa alla modifica di atti normativi in relazione all’introduzione di una voce di tariffa per i prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate

del 14 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 1 della legge federale del 13 dicembre 1974 25 sull’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli trasformati, ordina:

Art. 1 Modifica della tariffa doganale La voce di tariffa e il testo seguenti sono inseriti prima della voce 1905.9092 nell’allegato 1 (Parte 1 a) della legge sulla tariffa delle dogane26:

Voce di tariffa Designazione della merce Tariffa generale

fr./100 kg peso lordo

9091 – – – altri, di fiocchi, farina o amido di patate 27.– + em max. 176.80

Art. 2 Calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati L’ordinanza del 18 ottobre 199527 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Allegato 1 (art. 1)

Voci di tariffa attuali Nuove voci di tariffa

ex 1905. ex 1905. 9092 9091/9092

25 RS 632.111.72 26 RS 632.10; RU 1999 314 27 RS 632.111.722

Allegato 2 (art. 3) Inserire prima della voce 1905.9092:

Voce di tariffa Designazione della merce Genere e quantità di elementi di base (in kg per 100 kg di prodotto finito)

9091 – – – altri, di fiocchi, farina o amido di patate patate fresche 370 grasso vegetale 35 farina di grano tenero 5

Art. 3 Aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE L’ordinanza del 18 ottobre 198928 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio) è modificata come segue:

Allegato 1 (art. 1)

Voci di tariffa attuali Nuove voci di tariffa

1905. 1905. 9092/9095 9091/9095

Art. 4 Aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo L’ordinanza del 29 gennaio 199729 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) è modificata come segue:

Allegato 1 (art. 1)

Voci di tariffa attuali Nuove voci di tariffa

1905. 1905. 9092/9095 9091/9095

Art. 5 Aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio L’ordinanza del 27 giugno 199530 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) è modificata come segue:

28 RS 632.421.0 29 RS 632.911 30 RS 632.319

Allegato 2 (art. 1)

Voci di tariffa attuali Nuove voci di tariffa

1905. 1905. 9092/9095 9091/9095

Art. 6 Ordinanza sulla tara L’allegato dell’ordinanza del 4 novembre 1987 31 sulla tara è modificato come segue: La voce di tariffa 1905.9092/2009.5000 è sostituita con la voce 1905.9091/ 2009.5000.

Art. 7 Disposizione transitoria Le merci che figurano sotto la nuova voce 1905.9091 possono essere importate sino al 31 dicembre 1999 nel quadro delle quote di contingente doganale già assegnate alle aliquote delle voci 2005.2021/22.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

31 RS 632.13

Allegato 7 Ordinanza concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati

Modifica del 14 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 199532 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 9bis Esecuzione Nel calcolo dell’elemento mobile per le paste alimentari delle voci di tariffa 1902.1100/4090, il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con quello dell’economia, può derogare alla presente ordinanza fissando le relative aliquote al medesimo livello di quelle applicabili prima del 1° maggio 199933.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

32 RS 632.111.722 33 Data dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 1998.

Allegato 8 Ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati

Modifica del 14 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 199534 concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 17bis Esecuzione Nel calcolo del contributo all’esportazione per il semolino di grano duro, il Dipartimento federale delle finanze può derogare alla presente ordinanza fissando la relativa aliquota al medesimo livello di quella applicabile prima del 1° maggio 1999 35 .

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

34 RS 632.111.723 35 Data dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 1998.