FF 2025 1791

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1;
esaminata l’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)», depositata il 28 dicembre 20232;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 20253,

decreta:

Art. 1

L’iniziativa popolare del 28 dicembre 2023 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

L’iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 2bis 4

L’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è vietata.

Art. 197 n. 155

Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2bis (Divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2bis entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

Art. 2

L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa.