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Decisione

11.2019.56

Rapporti di vicinato: distanze di nuove aperture dal fondo vicino

8 maggio 2020Italiano30 min

con sentenza del 23 maggio 2014, il Pretore ha respinto la petizione di AP 2 e AP

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Fatti

I. Statuendo

con sentenza del 23 maggio 2014, il Pretore ha respinto la petizione di AP 2 e AP

1, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese di fr. 300.– a

carico degli attori in solido, con obbligo di rifondere alla convenuta, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 12 000.–

per ripetibili. Egli ha parzialmente accolto invece la riconvenzione, decidendo:

– di

riconoscere in favore della particella n. 68 una servitù a carico della

particella n. 67 “per l'apertura e il mantenimento nella facciata est dello

stabile (…) delle finestre autorizzate con la licenza edilizia”, previo

versamento di fr. 67 500.– agli attori a

titolo di equa indennità (dispositivo n. 3.1);

– di

riconoscere in favore della particella n. 68 una servitù a carico della

particella n. 67 “per la sporgenza del tetto lungo la facciata est dello

stabile” autorizzata dalla licenza edilizia, senza obbligo di corrispondere

indennità (dispositivo n. 3.2);

– di

riconoscere alla AO 1 un diritto di riposizione sulla particella n. 67 lungo

una striscia terreno larga 2.5 m a confine con la particella n. 68 per posare

un'impalcatura durante l'esecuzione dei lavori, previo versamento di fr.

5000.–, rispettando le modalità tecniche ed esecutive precisate nella sentenza

(dispositivo n. 3.3).

La

tassa di giustizia della riconvenzione, di fr. 2000.–, e le spese di fr. 300.–,

oltre ai costi della perizia, sono stati posti per un ter­zo a carico della AO

1 e per il resto a carico di AP 2 e AP 1 in solido, tenuti solidalmente a

rifondere alla AO 1 fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 2 e AP 1 so­no insorti a questa Camera con un appello del 27

giugno 2014 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato la loro petizio­ne

fosse accolta e la riconvenzione respinta. Subordinatamente essi hanno chiesto

che, fosse accolta la riconvenzione, sia corrisposta loro un'indennità di fr. 30 000.–

per il diritto di riposizione, di fr. 120 000.– per la servitù di

apertura e di fr. 30 000.– per la servitù di sporgenza, sempre che il tetto sia provvisto

di misure atte a impedire lo stillicidio. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto

2014 la AO 1 propone di respingere l'appello.

M. Contro la sentenza

del Pretore è insorta lo stesso 27 giugno 2014 a questa Camera anche la AO 1,

chiedendo di modificare la decisione impugnata nel senso di non obbligarla a

versare alcuna indennità a AP 2 e AP 1 per l'iscrizio­ne della servitù di

apertura. Nelle loro osservazioni del 5 settembre 2014 AP 2 e AP 1 hanno concluso per la reiezione dell'appello.

N. Con sentenza del 1° dicembre 2016 questa Camera ha

parzialmente accolto l'appello di AP 2 e AP 1,

nel senso che ha respinto l'azione riconvenzionale tendente all'iscrizione di una

servitù di apertura e di sporgenza sulla particella n. 67 RFD in favore della

particella n. 68. La tassa di giustizia della riconvenzione, di fr. 2000.–

complessivi, e le spese sono state poste per un quinto a carico di AP 2 e AP 1

in solido e per il resto a carico della AO 1, tenuta a rifondere a AP 2 e AP 1

un'indennità di fr. 7200.– complessivi per ripetibili ridotte (inc. 11.2014.59).

L'appello della AO 1 è stato invece respinto (inc. 11.2014.58). La tassa di

giustizia e le spese di tale appello, di fr. 1500.–, sono state addebitate alla

AO 1, con obbligo di rifondere a AP 2 e AP 1 fr. 2500.– complessivi per ripetibili.

O. La sentenza della Camera è stata impugnata il 20 gennaio

2017 da AP 2 e AP 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale,

che con sentenza 5A_45/2017 del 14 gennaio 2019 ha parzialmente accolto il

ricorso e ha annullato la sentenza di questa Camera nella misura in cui ha

respinto l'appello di AP 2 e AP 1 relativamente alle nuove aperture previste nella facciata est dello stabile posto

sulla particella n. 68. Gli atti sono stati rinviati a questa Camera per

nuovo giudizio al riguardo, mentre per il resto il ricorso è stato respinto. Nei limiti del rinvio ciò

ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di giudicare

nuovamente sull'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Nella sentenza del 1° dicembre 2016 questa Camera aveva

statuito su quattro oggetti:

– sulla servitù chiesta

dalla AO 1 a carico della particella n. 67 in favore della propria

particella n. 68 “per l'apertura e il mantenimento nella facciata est dello

stabile (…) delle finestre autorizzate con la licenza edilizia”;

– sulla servitù chiesta dalla stessa AO 1 a carico della

particella n. 67 in favore della propria particella n. 68 “per la sporgenza del

tetto lungo la facciata est dello stabile” autorizzata dalla licenza edilizia;

– sul diritto di riposizione chiesto dalla medesima AO 1 a

carico della particella n. 67 lungo una striscia di terreno larga 2.5 m a

confine con la propria particella n. 68 per collocare un'impalcatura durante l'esecuzione

dei lavori;

– sul diritto chiesto da AP 2 e AP 1 di appoggiarsi alla

facciata est dello stabile situato sulla particella n. 68 “con altra fabbrica alle condizioni e con gli effetti

stabiliti dal­l'art. 121 LAC”.

La

Camera ha respinto entrambe le richieste di servitù avanzate dalla AO 1,

rilevando – in sintesi – che le aperture esistenti nella facciata est del

fabbricato posto sulla particella n. 68, così come la sporgenza della gronda

del tetto, sono conformi al diritto pubbli­co, la loro conservazione essendo

autorizzata da specifiche norme del piano regolatore comuna­le. A tali aperture

e a tali sporgenze non si applica più quindi il diritto privato, in specie l'art.

674.

cpv. 3 cui rinvia l'art. 685 cpv. 2 CC. La Camera ha confermato invece

il diritto di riposizione riconosciuto dal Pretore alla AO 1, non risul­tando che

la posa del­l'impalcatura fosse divenuta senza interes­se. Infine la Camera ha

respin­to il diritto preteso da AP 2 e AP 1 di appoggiarsi con un nuovo

edificio alla facciata est del fabbricato posto sulla particella n. 68, sia

perché gli attori non avevano reso verosimile un interesse pratico e attuale

alla richiesta, sia perché la questio­ne della distanza tra edifici è retta una

volta ancora dal piano regolatore. Sui punti che precedono la sentenza di

questa Camera non è stata censurata dal Tribunale federale ed è passata in

giudicato.

2.

Il

rinvio del Tribunale federale riguarda un'ulteriore richiesta di AP 2 e AP 1, i

quali instavano altresì perché fosse vietato alla AO 1 “di aprire altre nuove

finestre” nella facciata est del fabbricato posto sulla particella n. 68,

“segnatamente quelle indicate nel piano 17 luglio 2006 elaborato dal­l'arch. __________

M__________, __________, oggetto della licenza di costruzio­ne 28 febbraio 2007

del Municipio di __________”. La Camera aveva ritenuto quella richiesta

superata, gli stessi attori sostenendo che nel

frattem­po i lavori alla facciata est dello stabile si

erano conclusi senza l'esecuzione di quelle aperture. Il Tribunale federale ha

ritenuto invece che la questione andasse esaminata. È quanto rimane così da

vagliare nell'ambito del­l'attuale giudizio. Riguardo al “piano 17 luglio 2006

elaborato dal­l'arch. __________ M__________”, esso corrisponde – come indica lo

stesso Tribunale federale – al doc. D7 della precedente causa. Le finestre di

cui gli attori chiedono di vietare l'apertura o l'ampliamento sono pertanto

quelle contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta

dian­zi (sopra, lett. B).

3.

Nella sentenza del 23 maggio 2014 il Pretore ha constatato – per l'essenziale – che

le finestre previste dal permesso di costruzio­ne nella faccia­ta est dello

stabile posto sulla particella n. 68 non rispettano le distanze dell'art. 125

seg. LAC. Ciò nondimeno, egli ha accertato che nell'ambito di un tentativo di

conciliazione tenu­to dal Municipio dell'allora Comune di __________ il

3.

settembre (recte: ottobre) 2006 per comporre nelle vie amiche­voli

l'opposizio­ne di AP 2 e AP 1 al rilascio del permesso di costruzione “alla

fine gli attori hanno sostanzialmente rinunciato a opporsi all'apertura delle

finestre in questione”. Tale circostan­za si desume anche – ha continuato il

Pretore – da quanto ha dichiarato __________ D__________, a quel tempo capodicastero

costruzioni private del Comune, e da quanto ha dichiarato __________ M__________,

progettista e direttore dei lavori, entrambi presenti al tentativo di

conciliazione. Considerato inoltre – ha soggiunto il Pretore – “che

l'opposizione iniziale verteva su questioni non solo di diritto edilizio

comunale, ma anche di diritto civile (rapporti di vicinato), il riproporre

l'opposizione con la causa in esame con­figura quindi un abuso di diritto (venire

contra factum proprium)”.

4.

Nell'appello gli

attori riaffermavano che il piano

regolatore dell'allora Comune di __________ non contiene norme sulle distanze per aprire finestre e

vedute, sicché in proposito continuano ad applicarsi le disposizioni degli art.

125.

segg. LAC. In concreto – essi proseguivano – le nuove finestre progettate

nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 sono a filo del

confine con la loro particella n. 67 e non rispettano alcu­na distanza. Ciò

premesso, gli appellanti facevano valere di non ave­re mai rinunciato a invocare

gli art. 125 segg. LAC, nemme­no per atti concludenti, mentre eventuali dichiarazioni

rilasciate in sede conciliativa non potevano impegnare le parti.

La

convenuta sosteneva a sua volta, nelle osservazioni all'appel­lo, che nell'opposizione

al rilascio del permesso di costruzione gli attori avevano dichiarato di accettare

l'apertura delle finestre e avevano ripetuto ciò ancora al tentativo di

conciliazione tenuto dal Municipio di __________ il 3 settembre (recte:

ottobre) 2006. Anzi, la convenuta soggiunge che gli attori non hanno contestato

l'apertura delle finestre neppure nel ricorso del 28 febbraio 2007 al Consiglio

di Stato contro il rilascio del permesso di costruzione né, men che meno, dopo

che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Atteggiandosi in tal modo, AP

2.

e AP 1 hanno “generato un legittimo affidamento a poter realizzare la

costruzione approvata in via definitiva” e promuovendo la causa civile essi si

sono comportati in modo contraddittorio.

5.

Nella

fattispecie il piano regolatore comunale, “zona nucleo di __________”

applicabile al caso in esame, non regola le distanze minime per aprire finestre

ver­so un fondo altrui. Permette, come si è visto nella precedente sentenza di

questa Camera, di conservare aperture esistenti nella trasformazione di rustici

e stalle (inc. 11.2014.58/59 del 1° dicembre 2016, consid. 4d), mentre riguardo

a “eventuali nuove aperture” si limita a disciplinarne la foggia, prescrivendo ch'esse

“dovranno essere eseguite nel rispetto delle dimensioni di quelle esistenti e

nel rapporto vuoto-pieno delle facciate esistenti e circostanti” (art. 7 lett.

d). In condizioni del genere le distanze continua­no

a essere regolate – co­me nella maggior parte dei piani regolatori ticinesi

– dagli art. 125 e 126 LAC, i quali dispongo­no che finestre “a prospetto” verso

fondi altrui non possono aprirsi se non alla distanza di 1.5 m da “un fondo

aperto o semplicemente cinto”, rispettivamente alla distanza di 1 m

trattandosi di una finestra “a semplice luce”. Sulle distanze minime per aprire finestre ver­so un fondo altrui sussiste, in altri termini, la

giurisdizione civile. Come questa

Camera ha avuto modo di spiegare ancora recentemente (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2018.98 del 2 dicembre 2019, consid. 8d con riferimenti), il

diritto privato cantonale rientra, in simili circostan­ze, nei “diritti dei terzi” che l'art. 2 cpv. 3 della

legge edilizia cantonale (RL 705.100) riserva nel caso in cui

l'autorità amministrativa rilasci un permesso di costruzione. Nella misu­ra in cui pretende che gli art.

125.

e 126 LAC non si applichino in concre­to, la convenuta non può dunque trovare

ascolto.

6.

Il

Pretore ha respinto la richiesta di vietare

alla AO 1 “di aprire altre nuove finestre” nella facciata est del fabbricato

posto sulla particella n. 68 con l'argomento che – co­me detto – nell'ambito

di un tentativo di conciliazione tenu­to dal Municipio di __________ il 3 ottobre

2006.

per regolare nelle vie amiche­voli l'opposizio­ne di AP 2 e AP 1 al

rilascio del permesso di costruzio­ne “alla fine gli attori hanno

sostanzialmente rinunciato a opporsi all'apertura delle finestre in questione”.

Ora, da un “rappor­to esperimento di conciliazione” redatto il 3 settembre (recte:

ottobre) 2006 dal municipale __________ D__________ (doc. D4) risulta che a

quella riunione il progettista arch. __________ M__________ si era così

espresso: “Nei piani sono state indicate le misure delle nuove aperture. Nella variante

di proget­to che sarà presentata per la pubblicazione saranno comunque indicate

le misure di tutte le apertu­re”. Di fronte a ciò, nel citato rapporto il

municipale aveva dichiarato “estinto il motivo dell'opposizione” di AP 2 e AP 1

(punto 1, lett. d). Sentito come testimone, __________ M__________ ha

confermato: “In occasione dell'esperimento di conciliazio­ne gli attori non

contestarono il principio che sulla facciata est venisse­ro realizzate le

aperture/finestre previste dal proget­to. (…) Non mi sembra che i signori AP 1

abbiano mai contestato alcunché circa le aperture esistenti prima dell'inizio

dei lavori” (verbale del 16 novembre 2009, pag. 1). Sentito a sua volta come

testimone, __________ D__________ ha riferito che un progetto sul “riordino

delle aperture nelle facciate dell'edificio [richiesto dal­l'Ufficio cantonale della

natura e del paesaggio] venne sottoposto in occasio­ne del tentativo di

conciliazione ai signori AP 1, i quali non ebbero nulla da dire in proposito.

Non era un problema che li tocca­va” (verbale del 15 dicembre 2009, pag.

2).

7.

Questa Camera ha già

avuto occasione di ricordare, nel quadro di un'azione fondata sull'art. 679 CC

(lex specialis del­l'art. 684 CC), che nei rapporti di vicinato la

chiusura di finestre aperte in violazione di distanze legali può essere pretesa

in ogni tempo, a meno che l'attore abbia rinunciato per atti espliciti o

concludenti a far valere i suoi diritti oppure abbia atteso tanto a lungo nel

far valere le sue pretese da destare in buona fede nel convenuto l'affidamento

che a tali diritti egli avesse rinunciato. Le due ipotesi vanno tenute distinte

(RtiD II-2009 pag. 655 consid. 4 con rinvio alla sentenza del Tribunale

federale 5C.307/2005 del 19 maggio 2006 consid. 4; nel medesimo

senso: I CCA, sentenza inc. 11.2015.65 del 24 marzo 2017 consid. 6a).

a) Una rinuncia per

atti espliciti o concludenti all'esercizio di un diritto reale non va ammessa

alla leggera: presuppone una dichiarazione esplicita e incondizionata oppure atti

concludenti univoci e inequivocabili (RtiD

II-2009 pag. 655 con-sid. 4a con rinvio).

Non basta che l'interessato rimanga passivo. Nella fattispecie nemmeno la

convenuta afferma che gli attori abbiano approvato esplicitamente e

incondizionatamente oppu­re per atti concludenti univoci e inequivocabili il

nuovo asset­to delle finestre nella facciata est dello stabile posto sulla

particella n. 68. È vero che al citato tentativo di conciliazione davanti

all'autorità amministrativa AP 2 e AP 1 si sono limitati a muovere obiezioni

alle inferriate delle finestre a pianterreno e alla posa di imposte, senza

affrontare il tema delle distanze. È altrettanto vero però ch'essi non han­no

accettato né direttamente né per atti concludenti il proget­to di “riordino delle

aperture nelle faccia­te dell'edificio” cui ha accennato __________ D__________

nella propria deposizione. A tale progetto semplicemente essi non hanno reagito

(“non ebbero nulla da dire in proposito”), per tacere del fatto che a quel

momento la misura delle finestre non risultava ancora pienamente defini­ta, il

progettista aven­do dichiarato che le dimensioni di tutte le apertu­re

sarebbero state indica­te nella varian­te di

proget­to di successiva pubblicazione.

Si

aggiunga che un'approvazione esplicita e incondizionata oppu­re per atti

concludenti univoci e inequivocabili non risul­ta essere intervenuta neppure dopo

la riunione del 3 ottobre 2006. Quando han­no ricorso al Consiglio di Stato

contro il rilascio del permesso di costruzione da parte del Municipio di __________,

il 14 marzo 2007, AP 2 e AP 1 hanno reiterato infatti “le motivazioni esposte

nell'opposizione del 9 novembre 2006”, compresa la censura secondo cui

nella domanda di costruzione “mancano le misure totali, delle aperture e la

loro distanza dai confini (art. 11 e 12 RLE)” (punto 1 lett. c). In definitiva,

si conviene che il comportamento degli attori non appare un esempio di coerenza

e di linearità. Sta di fatto che una situazione poco chiara non è sufficiente

per intravedere una rinuncia all'esercizio di diritti reali. Non basta dunque

per concludere che nel caso specifico gli attori abbiano rinunciato per atti

espliciti o concludenti a far valere le distanze mini­me da confine per nuove

apertu­re nella facciata est dell'edificio situato sulla particella n. 68.

b) Occorre

ancora esaminare – seconda ipotesi posta dalla giurisprudenza – se gli attori abbiano

atteso tanto a lungo nel far valere le loro pretese da destare in buona fede nella

AO 1 l'affidamento che a tali diritti essi avessero rinunciato (art. 2 cpv. 2

CC). Gli estremi di un simile comportamento vanno tuttavia ravvisati con grande

riserbo, giacché devono conno-tare un abuso manifesto (sentenza del Tribunale

federale 5A_891/2017 del 12 aprile 2018 consid. 2.2.2 con rinvii), ovvero una

contraddizione inconciliabile con un corretto esercizio del diritto (DTF 127

III 364 consid. 4c/bb). Il solo fatto che taluno tardi a opporsi di fronte a

opere che violano le norme di vicinato ancora non basta per essere interpretato

alla stregua di un consen­so (RtiD II-2009 pag. 656 consid. 4b). Ciò

premes­so, come ha dichiarato l'arch. __________ M__________ (e come hanno

ammesso gli attori nella replica e risposta riconvenzionale del 4 febbraio

2009, pag. 4 lett. b), in concreto gli attori non hanno contestato prima del­l'inizio

dei lavori l'insufficiente distanza da confine delle nuo­ve finestre nella

facciata est dell'edificio situato sulla particella n. 68. Se non che, per ciò

solo costoro non possono dirsi avere indugiato tanto a lungo da destare in

buona fede nella AO 1 l'affidamento di avere rinunciato a far valere i loro

diritti.

Si

rammenti che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di AP 2 e AP 1 contro

il rilascio del permesso di costruzione il 22 maggio 2007 (risoluzione nella

rubrica “richiamo Servizio ricorsi Consiglio di Stato”). L'8 giugno 2007 gli

attori hanno comunicato alla AO 1 che non avrebbero impugnato tale risoluzione

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 1), sicché il permesso di

costruzione è passato in giudicato. La AO

1.

ha cominciato i lavori edili nel 2008, senza che dagli atti si evinca una

data più preci­sa. I vicini hanno lamentato l'insufficiente distanza delle

nuove aperture a confine, la prima vol­ta, a un'udienza del 13 novembre 2008

indetta dal Pretore per discutere un'istanza del 20 ottobre 2008 introdotta

dalla AO 1 in via di provocazione per nuo­va opera allo scopo di ottenere un diritto di riposizione sulla particella n. 67 (inc. DI.2008.1327,

agli atti). Il 30 dicembre 2008 AP 2 e AP 1 hanno poi adito il

Pretore, che con decreto cautelare del 28 gennaio 2009 ha ordinato alla

convenuta di sospendere i lavori alle finestre. Ne deriva che, passato in giudicato

il permesso di costruzione, gli attori hanno indugiato poco meno di un anno e

mezzo prima di lamentare l'insufficiente distanza da confine delle nuo­ve

aperture.

Il

Tribunale federale ha avuto modo di rilevare, tempo addietro, che un proprietario

non aveva aspettato troppo a lun­go nel far valere la violazione di una servitù

per avere prete­so il rispetto della medesima un anno dopo la pubblicazio­ne

della domanda di costruzione da parte del vicino (DTF 88 II 149 consid. 3). Una

remora di tre anni dopo avere avuto contezza della violazione potrebbe invece

risultare eccessiva (DTF 83 II 207 in alto). In concreto non risulta quando gli

attori siano venuti a sapere che le nuove finestre progettate nella facciata

est del fabbricato posto sulla particella n. 68 violano le distanze minime da

confine. Apparentemente non patrocinati fino all'ottobre del 2008 (quando si

sono visti convenire dalla AO 1 con la citata istanza in via di provocazione

per nuo­va opera allo scopo di ottenere un diritto di riposizio­ne), essi sono

verosimilmente stati edotti dal loro legale. Prima di allora essi non avevano

particolare motivo di indagare sulle distanze, il progettista arch. __________ M__________ avendo affermato al tentativo

di conciliazione indetto il 3 ottobre 2006

dal Municipio di __________ che, essendo il fabbricato della AO 1 “un

edificio del nucleo che confina con la proprietà AP 1, non vi possono essere

distanze da rispettare” (doc. D4, punto 1 lett. c). Ne discende che, insorgendo

contro il mancato rispetto delle distanze il 13 novembre 2008, quando i

lavori alle finestre era­no ancora in corso (tanto da essere sospesi cautelarmen­te

dal Pretore, che ha esperito un sopralluogo), gli attori non hanno aspettato o tardato

abusivamente nel far valere i loro diritti. La loro richiesta intesa a vietare

l'apertura “altre nuove

finestre” nella facciata est del fabbricato posto sulla particella n. 68 merita

quindi accoglimento.

8.

In

esito a quanto precede, il dispositivo della sentenza di questa Camera del 1°

dicembre 2016 va munito di un nuovo punto 3.4, mentre passati in giudicato sono

i punti 3.1 (servitù di apertura) e 3.2 (servitù di sporgenza), non impugnati

dalla AO 1 davanti al Tribunale federale, come pure il punto 3.3 (diritto di

riposizione), non impugnato dagli attori. Quanto al generico divieto postulato

dagli attori di “aprire altre nuove finestre” nella facciata est dello stabile

posto sulla particella n. 68 di __________, sezione di __________, esso va circoscritto

proibendo alla AO 1 di apri­re o ampliare le finestre contrassegnate con i

numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria

riprodotta in questa sentenza (lett. B). Non soccorrono invece gli

estremi per comminare l'applicazione dell'art. 292 CP. Per tacere del fatto che

una simile comminatoria non può essere diretta a persone giuridiche (ma

unicamente ai loro organi, nulla induce a presumere che la convenuta abbia a

disattendere l'ingiunzione (RtiD I-2015 pag. 936, consid. 5c con riferimenti).

Né del resto essa risulta avere infranto il decreto cautelare del Pretore dal

2009.

a oggi. L'art. 292 CP potrà ancora essere comminato, del resto, in sede esecutiva

(art. 343 cpv. 1 lett. a CPC).

9.

L'attuale

dispositivo sulle spese di appello sostituisce il dispositivo n. III della sentenza pronunciata da questa Camera il

1° dicembre 2016. In quella decisione gli oneri processuali erano stati posti

per tre quinti a carico degli attori e per il resto a carico della convenuta

(art. 106 cpv. 2 CPC), tenendo conto del fatto che AP 2 e AP 1 vedevano annullare la servitù di apertura e la servitù di

sporgenza ordinata dal Pretore sul loro fondo, ma uscivano sconfitti sulla

pretesa ingiunzione alla AO 1 di eliminare le aperture esistenti e di togliere

la gronda sporgente, come pure sulla pretesa di appoggiare una nuo­va fabbrica

allo stabile della convenuta e sul contestato diritto di riposizione. Quel

grado di soccombenza si mitiga ora per il fatto che gli attori ottengono il

divieto alla AO 1 di aprire o ampliare le finestre esistenti nella facciata est

dello stabile in proprietà della convenuta. Tutto ponderato, si giustifica così

di suddividere le spese di appello a metà e di compensare le ripetibili.

10.

Quanto

agli oneri di primo grado, nella sentenza del 1° dicembre 2016 questa Camera aveva addebitato le

spese e le ripetibili della petizione agli attori in solido (rispettivamente fr.

3300.– complessivi e fr. 12 000.–), lasciando invariato il dispositivo

n. 2 della decisione pretorile. Dato che gli

attori ottengono il divie­to alla AO 1 di aprire o ampliare le finestre

esistenti nella faccia­ta est dello stabile in proprietà della convenuta, la

loro soccombenza si riduce equitativamente di un quinto, onde l'addebito delle

spese processuali per quattro quinti con obbligo di rifonde­re alla convenuta

un'indennità per ripetibili pari a tre quinti dell'indennità piena (RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3b). Ciò comporta una riforma del dispositivo

pretorile n. 2. Rimane invariato per contro il dispositivo pretorile n. 4

relativo alla riconvenzione della AO 1, che non si comprende come mai, secondo

il Tribunale federale, dovrebbe essere riconsiderato, la AO 1 non avendo

impugnato la sentenza di questa Camera.

11.

Circa i

rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la decisione odierna

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'eventuale ricorren­te rendere

verosimile davanti al Tribunale federale che il contenzioso giudicato da questa

Camera raggiunge il valore litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il dispositivo della

sentenza pronunciata il 1° dicembre 2016 da

questa Camera nella causa 11.2014.58/59 è così modificato:

II. L'appello

di AP 2 e AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza emanata il 23

maggio 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformata come

segue:

2. La tassa di giustizia di fr.

3000.– e le spese di fr. 300.– sono poste per quattro quinti a carico degli

attori in solido e per il resto a carico della convenuta, cui gli attori

rifonderanno, sempre con vincolo di solidarie­tà, fr. 7200.– complessivi per

ripetibili ridotte.

3.4 È vietato alla AO 1 di aprire o

ampliare nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________,

sezione di __________, le finestre esistenti indicate nel piano del 17 luglio

2006 elaborato dall'arch. __________ M__________, oggetto della licenza edilizia

rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, contrassegnate

con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B dell'attuale

sentenza.

Per il resto il

dispositivo della sentenza pronunciata da questa

Camera il 1° dicembre 2016 con riferimento ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 4

della decisione impugnata rimane invariato.

2. Le spese dell'appello presentato da AP 2 e AP 1, di

complessivi fr. 2000.– da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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