11.2019.87
Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: scioglimento di comproprietà tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per la moglie
23 luglio 2020Italiano40 min
aprile 1998. A quel momento la sposa era già madre di A__________, avuta il 7 settembre
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.87
Lugano,
23 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2016.68 (divorzio
su richiesta comune con intesa parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 7 aprile 2016
da
AO
1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
e
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 12 agosto 2019 presentato da AP 1 contro
la
sentenza emessa dal Pretore il 17 giugno 2019;
Ritenuto
Fatti
A. AO 1 (1971) e AP 1
(1968), cittadina bielorussa, hanno contratto matrimonio a __________ il 17
aprile 1998. A quel momento la sposa era già madre di A__________, avuta il 7 settembre
1995 da una precedente relazione. Dal matrimonio non sono nati figli. Pasticciere
di formazione, il marito lavora ad __________ per i Grandi Magazzini __________
SA di __________. La moglie, senza formazione specifica, ha alternato durante
la vita in comune vari periodi lavorativi a tempo parziale, da ultimo come
venditrice nel negozio “__________”, filiale
di __________. Dal 1° agosto 2017 essa non esercita più attività lucrativa, pur essendo rimasta
iscritta fino al 31 luglio
2019 ai ruoli della disoccupazione.
I coniugi vivono separati dal 5
novembre 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà
per piani n. 10 037, pari a 47/1000 della particella n. 744 RFD di __________,
a lui intestata) per sistemarsi in un appartamento a __________. Di recente
egli è tornato a vivere nell'abitazione coniugale, la moglie essendosi trasferita
in un altro alloggio, sempre a __________.
B. A un'udienza del 5 novembre 2014, indetta nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 26 settembre
2014 da AP 1, i coniugi si sono intesi davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione in
uso dell'alloggio coniugale alla moglie fino al 30 giugno 2015 (abitazione da consegnare
poi al marito), sull'attribuzione di un'automobile Toyota
“__________” alla moglie stessa e sulla locazione a terzi di un monolocale
comperato dai coniugi nel
febbraio del 2007 in ragione di metà
ciascuno (proprietà per piani n. 16 136, pari
a 8/1000 della
particella n. 804 RFD di __________). Tale accordo è stato omologato seduta
stante dal Pretore, che ha obbligato inoltre il marito a versare un contributo
alimentare per la moglie di fr. 700.– mensili dal novembre del 2014 fino al
gennaio del 2015 (inc. SO.2014.4061).
C. A una successiva udienza
del 7 aprile 2016 nella medesima
procedura i coniugi hanno confermato
l'accordo del 5 novembre 2014, tranne convenire l'attribuzione dell'alloggio
coniugale alla moglie senza limiti di tempo, la beneficiaria assumendo “tutte le spese
dell'utenza”, mentre il marito avrebbe continuato “a provvedere a tutte
le spese dell'immobile (assicurazione, interessi passivi, oneri fiscali, spese
condominiali per le parti comuni)”. Non sono stati fissati contributi
alimentari tra coniugi. L'accordo è
stato omologato dal Pretore seduta stante.
D. Nel corso dell'udienza
appena citata il Pretore
ha registrato a verbale anche la concorde
volontà di divorziare, espressa oralmente da AO 1 e AP 1, così come la loro
intesa sul riparto degli averi
previdenziali e sull'assunzione del ruolo di attrice da parte della moglie. Il primo
giudice ha proceduto così all'audizione separata dei coniugi, i quali hanno
confermato la richiesta di divorzio, come pure l'accordo parziale sulle
conseguenze accessorie, e gli hanno delegato la decisione sui punti rimasti litigiosi.
Il Pretore ha assegnato alla moglie un termine di 45 giorni per motivare
l'azione di divorzio sulle questioni controverse.
E. Nel suo memoriale
del
20 maggio 2016 AP 1 ha postulato un contributo alimentare per sé di fr. 1000.–
mensili fino al marzo del 2032 (proprio pensionamento), un contributo non
determinato (pari a quanto necessario per la copertura del suo fabbisogno,
dedotta la rendita AVS e LPP) dall'aprile del 2032 fino al febbraio del 2036
(pensionamento del marito) e un contributo non meglio precisato dal marzo del
2036 vita natural durante (pari a quanto necessario per la copertura del suo
fabbisogno, dedotta la rendita AVS e LPP, “importo se del caso ridotto per
assicurare la copertura del fabbisogno del marito”). Essa ha rivendicato poi la proprietà per piani n. 16 136 dietro conguaglio (da determinare) al marito o, in
subordine, lo scioglimento di tale comproprietà mediante “vendita a terzi” per un importo non quantificato e riparto
del ricavo. Essa ha preteso altresì un importo da definire per il maggior valore dell'abitazione coniugale (la proprietà
per piani n. 10 037 intestata al marito) e ha chiesto il riparto a metà del valore di riscatto delle rispettive
polizze di
assicurazione sulla vita, come pure l'attribuzione della mobilia e delle
suppellettili poste nell'abitazione coniugale (senza liquidazione). Infine l'attrice
ha proposto che ogni coniuge rimanesse titolare dell'automobile a lui in uso (senza
conguaglio) e dei propri conti bancari, eccetto il conto __________ presso la Banca
__________, da suddividere a metà.
F. Nella sua risposta
del 3 gennaio 2017 AO 1 ha rivendicato l'assegnazione dell'alloggio coniugale, ha
rifiutato contributi alimentari alla moglie e ha sollecitato la vendita della
proprietà per piani n. 16 136 “mediante asta pubblica o a trattative private per un
importo non inferiore a fr. 90 000.– (…)” con riparto del ricavo netto. In
liquidazione del regime dei beni egli ha postulato un importo (non determinato)
“pari al credito messo a disposizione (…) alla moglie per l'acquisto della
sua quota di comproprietà del foglio (fr. 17 500.–)
oltre al plusvalore sui beni propri messi a disposizione dal marito” e il
versamento di fr. 1500.– mensili per l'uso dell'abitazione coniugale (dall'introduzione
della petizione di divorzio fino alla riconsegna dell'alloggio), come pure la
metà del ricavo netto delle pigioni incassate dalla moglie dal settembre del
2016 fino al momento in cui le ha percepite. Anch'egli ha proposto che ciascun
coniuge conservasse la rispettiva automobile e le proprie polizze di
assicurazione sulla vita (senza conguagli), ma ha chiesto di attribuirgli la mobilia dell'abitazione coniugale (esclusi il
letto, il divano e il mobile del salotto, da assegnare alla moglie), ha aderito
al riparto a metà del conto presso la Banca __________ (ogni coniuge rimanendo titolare dei
propri conti bancari, senza conguagli) e ha prospettato l'assunzione del debito
ipotecario da parte dei coniugi in ragione di metà cia-scuno fino alla vendita del
menzionato immobile, così come la disgiunzione delle partite
fiscali dal novembre del 2014, ogni coniuge rimanendo per altro responsabile
dei debiti da lui contratti (inc. CA.2017.4).
G. Alle
prime arringhe del 22 agosto 2017 le parti hanno confermato le rispettive
posizioni e notificato prove. Il 24 agosto 2017 il Pretore ha dato avvio all'istruttoria, nell'ambito della
quale sono state assunte due perizie sul valore delle proprietà per
piani. L'istruttoria si è chiusa il 13 novembre 2018 e alle arringhe finali le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 1° marzo 2019 l'attrice ha ribadito le proprie richieste iniziali, instando
per il seguente contributo alimentare:
– fino al mese in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione coniugale,
l'importo pari alla copertura degli oneri ipotecari, fiscali, assicurativi e
alle spese condominiali che il convenuto è autorizzato a versare direttamente
ai creditori;
– dal
mese successivo a quello in cui essa avrebbe lasciato
l'abitazione
coniugale fino al marzo del 2032 (pensionamento di lei), fr. 1500.–
mensili;
– dall'aprile
del 2032 (pensionamento di lei) fino al febbraio del 2036 (pensionamento del marito),
l'importo necessario per la copertura del fabbisogno teorico (fr. 3000.–
mensili), dedotta la rendita AVS e LPP che essa conseguirà;
– dal
marzo del 2036 (pensionamento del marito) senza limiti di tempo, l'importo
necessario per la copertura del fabbisogno teorico (fr. 3000.– mensili),
dedotta la rendita AVS e LPP che essa conseguirà. Tale importo sarebbe stato da
ridurre, se mai, di quanto necessario per assicurare la copertura del
fabbisogno minimo del marito.
Oltre
a ciò, AP 1 ha sollecitato la realizzazione della proprietà per
piani n. 16 136 mediante “vendita
a terzi per un importo base di fr. 229 000.–” con riparto del ricavo netto, ha
preteso dal marito il versamento di fr. 67 878.–
per il maggior valore della proprietà per piani n. 10 037 (a lui intestata) e ha chiesto che ciascun
coniuge rimanesse titolare delle rispettive polizze di assicurazione sulla vita,
senza conguaglio.
Nel suo memoriale
conclusivo del 4 marzo 2019 AO 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio, soggiungendo
che la riconsegna dell'abitazione coniugale sarebbe dovuta avvenire entro 30
giorni dall'emanazione della sentenza di divorzio. Egli ha cifrato in fr. 229 000.– l'importo minimo per la vendita della
comproprietà (da ridurre “in
caso di mancata vendita o mancata assegnazione all'asta”), postulando non meno di fr. 52 234.50 “per il credito messo a
disposizione della moglie (da trattenere dal notaio al momento della vendita
dell'appartamento, che “riverserà al marito l'importo totale di fr. 140 984.50”). Il convenuto ha ridotto invece
da fr. 1500.– a fr. 500.– mensili l'indennità pretesa per l'uso dell'abitazione
coniugale, purché la proprietà per piani n. 10 037 gli fosse stata attribuita.
H. Statuendo
il 17 giugno 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato il
riparto a metà degli averi di previdenza professionale accantonati dai coniugi
durante il matrimonio (valuta 7 aprile 2016) e ha disposto la trasmissione
degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni in vista dell'esecuzione.
Per il resto egli ha deciso quanto segue:
– realizzazione della proprietà per
piani n. 16 136 RFD di __________ mediante vendita
all'asta pubblica secondo le modalità degli art. 229 segg. CO con base d'asta concordata
direttamente fra le parti e di fr. 229 000.–
in mancanza di accordo;
- in caso di insuccesso, incanto
ripetuto entro due mesi dal precedente, senza base d'asta;
- incanti organizzati e diretti da un
pubblico notaio designato concordemente dalle parti o, in caso di mancata
intesa, dal Pretore;
- ricavo della vendita, dedotti oneri
ipotecari, spese (incluse quelle d'asta), onorario del notaio, eventuale TUI ed
eventuali provvigioni da suddividere a metà fra i comproprietari;
– assegnazione a AP 1 di un termine di
due mesi entro cui lasciare la proprietà per piani n. 10 037 RFD di __________;
– regime dei beni liquidato come segue:
- ogni coniuge rimane proprietario dei
beni in suo possesso;
- automobile Suzuki “__________” targata
TI __________ attribuita al convenuto, senza conguaglio;
- automobile Toyota “__________” targata
TI __________ attribuita all'attrice, senza conguaglio;
- ciascun coniuge rimane titolare dei
rispettivi conti bancari e/o postali;
- comproprietà dei coniugi sui mobili e
le suppellettili posti nell'abitazione coniugale, salvo il letto, il divano e
il mobile del salotto, attribuiti alla moglie;
- saldo del conto intestato ai coniugi
presso la Banca __________ (IBAN __________),
valuta al passaggio in giudicato della
sentenza, suddiviso a metà;
- reddito derivante dalla locazione della
proprietà per piani n. 16 136, al
netto delle spese, ripartito a metà; fino alla vendita dell'immobile l'attrice
continua a gestire l'incasso di eventuali pigioni e il pagamento delle spese,
garantendo rendiconto al convenuto;
- ciascuno rimane responsabile dei
debiti da lui contratti, fermo restando che dal novembre del 2014 i coniugi
hanno disgiunto le partite fiscali e che nei rapporti interni, fino al
perfezionamento della vendita, essi continuano a rispondere solidalmente del
mutuo ipotecario gravante la particella n. 16 136.
- condanna
di AO 1 a versare alla moglie la somma di fr. 23 626.– entro 30 giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza per il maggior valore acquisito
dall'abitazione coniugale durante il matrimonio.
Il
Pretore non ha riconosciuto contributi alimentari all'attrice. Le spese processuali
di complessivi fr. 6000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12
agosto 2019 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso
di realizzare la proprietà per piani n. 16 136
mediante “vendita a terzi per un importo base di fr. 229 000.–” con riparto del ricavo netto, di
assegnarle un termine di due mesi per lasciare l'abitazione coniugale “a
partire dal versamento da parte del marito dell'importo di liquidazione del
regime matrimoniale”, di riconoscerle la proprietà della mobilia e delle suppellettili
poste nell'abitazione coniugale (senza conguaglio) e di condannare AO 1 a versarle fr. 65 378.– (anziché fr. 23 626.–) per il maggior valore dell'alloggio
stesso. L'appellante postula inoltre i
seguenti contributi alimentari:
– fino al mese in cui essa lascerà l'abitazione coniugale, l'importo pari
alla copertura degli oneri ipotecari, fiscali, assicurativi e alle spese
condominiali che il convenuto è autorizzato a versare direttamente ai
creditori;
– dal mese successivo a quello in cui
essa avrà lasciato l'abitazione coniugale fino al marzo del 2032 (pensionamento
di lei), fr. 1500.– mensili;
– dall'aprile
del 2032 (pensionamento di lei) fino al febbraio del 2036 (pensionamento del
marito), l'importo necessario per la copertura del suo fabbisogno (fr. 3000.–
mensili), dedotta la rendita AVS e LPP che essa conseguirà;
– dal
marzo del 2036 (pensionamento del marito) senza limiti di tempo, l'importo
necessario per la copertura del suo fabbisogno (fr. 3000.– mensili), dedotta la
rendita AVS e LPP che essa conseguirà, eventualmente dedotto quanto necessario
per assicurare la copertura del fabbisogno minimo del marito.
Nelle sue osservazioni del
7 ottobre 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri l'entità delle pretese pecuniarie rimaste in
discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'attrice il 18 giugno 2019.
Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 19 giugno 2019, ma è
rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2019 in virtù dell'art. 145 cpv. 1
lett. b CPC. Introdotto il 13 agosto 2019 (timbro postale sulla busta d'invio),
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Litigiosi
rimangono, in questa sede, determinati aspetti legati alla liquidazione del
regime dei beni (realizzazione della proprietà per piani n. 16 136, plusvalore dell'abitazione coniugale, attribuzione della mobilia e delle
suppellettili poste nell'abitazione medesima), come pure il contributo di
mantenimento in favore della moglie. Per il resto la sentenza impugnata è
passata in giudicato. Ora, in caso di divorzio
la divisione di un bene in comproprietà, così
come la regolamentazione di altri rapporti giuridici tra coniugi, deve
precedere la liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1
con richiami). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni
vanno esaminate prima delle questioni
inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n.
57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020,
consid. 3). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.
I. Sullo scioglimento
della comproprietà immobiliare
3.
L'appellante rimprovera
al Pretore di avere ordinato la realizzazione della proprietà per piani n. 16 136 (un monolocale comperato dai coniugi nel
febbraio del 2007 e loro intestato – come detto – in ragione di metà
ciascuno) ai pubblici incanti “anziché
tramite vendita a terzi”, nonostante la concorde volontà delle parti.
Essa chiede così che sia data la possibilità di una vendita a trattative
private “senza l'onere (anche
finanziario) di organizzare un'asta”. La richiesta non può essere
accolta. Certo, nel suo allegato conclusivo del 1° marzo 2019 l'attrice proponeva la vendita del bene “a terzi” (punto 13, secondo paragrafo, pag. 7; richiesta di giudizio, pag. 11
in fondo), eventualità cui il marito di per sé non si opponeva (memoriale conclusivo del 4 marzo 2019,
richiesta di giudizio n. 1.4, pag. 14). Sta di fatto che né l'attrice né il
convenuto hanno preso
l'iniziativa
di attuare concretamente simile proposito. Il giudice poteva solo, così,
ordinare la divisione del bene in natura oppure, ove questa non potesse farsi
senza notevole diminuzione del valore, ordinare la licitazione fra comproprietari
o ai pubblici incanti. L'art. 651 cpv. 2 CC non prevede una realizzazione
a trattative private. In simili condizioni il Pretore ha optato così per la
vendita ai pubblici incanti, il bene non potendosi dividere in natura e le
parti non prospettando l'ipotesi di una licitazione privata (sentenza
impugnata, consid. 4b). I coniugi non sono invero tenuti a indire un'asta
pubblica. Di comune accordo essi possono ancora vendere il fondo a trattative
private. La questione è rimessa tuttavia alla loro responsabilità.
II. Sulla liquidazione del
regime dei beni
4.
Riguardo alla
proprietà per piani n. 10 037 (l'abitazione
coniugale intestata a AO 1), l'appellante non contesta trattarsi di un bene
proprio del marito, donato a quest'ultimo dal padre nel giugno del 1994. Chiede
però “che le sia assicurato il maggior valore prodottosi negli anni”, oltre
alla “metà dell'ammortamento ipotecario andato ad ulteriormente aumentare il
valore del fondo”. Essa pretende di conseguenza che le siano riconosciuti
fr. 65 378.– complessivi (la metà di fr. 90 756.– per il
maggior valore del fondo e la metà di fr. 40 000.–
per gli acquisti profusi nell'ammortamento ipotecario) invece dei fr. 23 626.– calcolati dal Pretore.
a) Nella
sentenza impugnata il primo giudice ha accertato che il convenuto riconosce,
relativamente alla proprietà per piani n. 10
037, “ammortamenti nell'ordine di fr. 40 000.–
finanziati con la sua massa degli acquisti” (consid. 6d). E siccome al momento
del matrimonio (17 aprile 1998) l'ipoteca gravante il fondo, bene proprio del
marito, ammontava a fr. 126 250.–
rispetto al valore venale dell'immobile di fr. 474
661.–, mentre il valore venale dell'immobile al momento del divorzio era
di fr. 561 000.–, secondo il Pretore il
maggior valore risulta di
fr.
86.
339.– (fr. 561 000.– meno fr. 474 661.–).
L'attrice ha diritto così a una partecipazione di fr. 20 000.– (la metà degli acquisti profusi dal marito nell'ammortamento
ipotecario) più fr. 3626.– (poiché gli acquisti di fr. 20 000.– hanno contribuito a creare il plusvalore
di fr. 86 339.– nella misura del 4.2%),
onde un totale di fr. 23 626.–.
b) L'appellante
non discute la sua spettanza di fr. 20 000.–
per la metà degli acquisti profusi dal marito nell'ammortamento ipotecario
(art. 215 cpv. 1 CC). Contesta il calcolo del plusvalore. A mente sua, il
Pretore avrebbe dovuto dedurre dal
valore venale del fondo al momento del divorzio (fr. 561 000.–) il valore venale del fondo al
momento in cui il marito ha
ricevuto la donazione, nel giugno del 1994 (fr. 470 244.–: perizia del 7 marzo 2018, pag. 14),
e non quello al momento del
matrimonio, nell'aprile del 1998 (fr. 474 661.–),
di modo che il plusvalore ammonta a fr. 90
756.– (anziché a fr. 86 399.–), somma di cui essa rivendica la
metà. L'argomentazione è doppiamente erronea. Intanto perché l'art. 209
cpv. 3 CC si applica solo dal momento in cui si instaura il regime dei
beni matrimoniali e non retroagisce prima delle nozze, come l'attrice pretende.
Inoltre perché tale norma garantisce a una massa patrimoniale, la quale ha
contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni
dell'altra, un “compenso” proporzionale all'eventuale plusvalore in base al
contributo prestato. E tale “compenso” non corrisponde necessariamente a una
quota della metà.
c) Posto
ciò, stando agli accertamenti non contestati del Pretore, AO 1 ha ricevuto in
dono la proprietà per piani n. 10 037 dal
padre nel giugno del 1994, ben prima di sposarsi (art. 198 n. 2 CC). Al
momento del matrimonio egli ha poi destinato l'appartamento ad abitazione
coniugale. A quel momento il fondo valeva fr. 474
661.– ed era gravato di ipoteche per fr. 126 250.– (sentenza impugnata, consid. 6d). Al momento del divorzio
il valore venale dell'immobile era lievitato a fr. 561 000.–, mentre il carico ipotecario era diminuito
a
fr. 86 250.– grazie a fr. 40 000.– di ammortamenti eseguiti dal marito
mediante suoi acquisti. In costanza di matrimonio il valore venale del fondo è
passato così da fr. 348 411.– (fr. 474 661 meno fr. 126 250.–) a fr.
474.
750.– (fr. 561 000.– meno fr. 86 250.–),
maggiorandosi di fr. 126 339.–. Gli
acquisti investiti dal marito nel bene proprio si sono rivalutati nella stessa
proporzione (118.19%), risultando di fr. 47 276.–
(sul metodo di calcolo: RtiD II-2018 pag. 717 consid. 9b). L'aumento cui ha
diritto l'attrice a norma dell'art. 215 cpv. 1 CC ammonta perciò a fr. 23 638.–, praticamente la cifra calcolata dal
Pretore con gli arrotondamenti (fr. 23 626.–).
Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
Il Pretore ha
assegnato all'attrice un termine di due mesi per lasciare l'abitazione
coniugale e restituire le chiavi al marito (sentenza impugnata, dispositivo n.
6). L'interessata chiede che quel termine decorra soltanto “a partire dal versamento da parte del
marito dell'importo di liquidazione del regime matrimoniale”. La questione
è nondimeno superata dal fatto che in pendenza di appello AP 1 si è ormai trasferita spontaneamente in un altro appartamento,
sempre a __________. Chiamata il 27 maggio 2020 dal presidente di questa Camera
a confermare un eventuale interesse pratico e attuale all'appello, essa non ha
reagito, pur essendo stata avvertita che in caso di silenzio la domanda sarebbe
stata ritenuta senza interesse. Al proposito non soccorre dunque attardarsi.
6.
Per quanto attiene alla mobilia e alle suppellettili
poste nell'abitazione coniugale, il
Pretore ha constatato che AO 1 è d'accordo di lasciare all'attrice “letto,
divano e mobile del salotto”. Per il resto egli non ha reputato disporre “degli
estremi per determinare il compenso a favore del coniuge che è infine privato
della comproprietà” (art. 205 cpv. 2 CC). Pertanto – egli ha continuato –
“salvo per i beni indicati dal marito quali di esclusiva pertinenza della
moglie, è qui accertata la comproprietà su mobili e
suppellettili” (sentenza impugnata, consid. 6e). Nell'appello l'attrice
afferma di avere un interesse preponderante a tali oggetti “vetusti”, ma utili, “fosse solo per il fatto che sin dalla
separazione risalente al 2014 lei stessa ha usato ininterrottamente detta
infrastruttura”. Essa rivendica quindi l'attribuzione in proprietà esclusiva di mobili e suppellettili,
senza conguaglio, “poiché si tratta
di beni che, oggettivamente, non hanno più alcun valore”. Il convenuto
si oppone a tale prospettiva, difendendo la decisione del Pretore.
a) Che le masserizie in questione vadano
considerate in comproprietà (art. 200 cpv. 2 CC) non è più litigioso. Il
coniuge “che provi d'avere un interesse preponderante” può chiedere di
conseguenza l'attribuzione di quei beni, in tutto o in parte, “contro compenso
all'altro coniuge” (art. 205 cpv. 2 CC). Il problema è che il Pretore non ha trovato
elementi per determinare il “compenso”, di modo che ha confermato il rapporto
di comproprietà, liberi i coniugi poi di chiedere lo scioglimento di tale
comproprietà in base all'art. 650 cpv. 1 CC. L'appellante obietta che in
concreto non vi è alcun compenso da determinare, poiché i beni in discussione
non hanno più alcun valore. Ciò potrà anche essere vero, ma non è sufficiente
per giustificare un'attribuzione in proprietà esclusiva. Chi vanta un interesse
preponderante ai fini dell'art. 205 cpv. 2 CC deve dimostrare una relazione
particolarmente stretta con il bene di cui chiede l'attribuzione, ad esempio per
avere svolto un ruolo decisivo nella sua acquisizione, per avere portato quel
bene al momento del matrimonio o per essere quel bene parte integrante di un'azienda
di cui egli si occupa (DTF 119 II 199; più recentemente sentenza del Tribunale
federale 5A_24/2017 del 15 maggio 2017 consid. 5.2 in:
FamPra.ch 2017 pag. 1987).
Che nel caso in esame l'attrice usufruisca di mobili e suppellettili
ininterrottamente a titolo cautelare “sin dalla separazione risalente al
2014” ancora non basta invece per sostanziare un interesse preponderante.
b) Nessun
coniuge essendo stato in grado di giustificare un interesse preponderante e
nessuno di loro intendendo rimanere in proprietà collettiva con l'altro, nella
fattispecie il Pretore non
poteva semplicemente confermare il rapporto di comproprietà cui si riferisce
l'art. 200 cpv. 2 CC. Doveva prevedere una modalità di scioglimento.
Trattandosi di masserizie senza valore economico apprezzabile (ciò che nelle
osservazioni all'appello il convenuto non contesta) e che nemmeno sono oggetto
di un inventario, il metodo più confacente appare quello di una licitazione tra
coniugi. Conviene perciò disporre tale modo di divisione, regolandone i tratti
essenziali. Dovessero sorgere dissidi sulla messa in opera della licitazione,
toccherà alle parti rivolgersi nuovamente al giudice.
III. Sul contributo
alimentare per la moglie
7.
Nella fattispecie il
Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga durata (oltre 16 anni),
che conferisce a entrambi i coniugi il diritto di conservare – per quanto
possibile – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Tuttavia,
ha continuato il primo giudice, AP 1 non ha dimostrato quale fosse il livello
di vita raggiunto al momento della separazione. Essa ha chiesto unicamente che le sia finanziato il costo
dell'alloggio fino al momento di lasciare l'appartamento coniugale, che le sia
corri-sposto in seguito l'intero margine disponibile del marito e che le sia
garantito poi “l'eventuale scoperto al netto della rendita AVS e della
rendita LPP” dopo il pensionamento di lei e del convenuto (sentenza impugnata,
consid. 9 e 9a). Per definire il tenore di vita sostenuto durante la comunione
domestica giova di conseguenza – ha proseguito il Pretore – far capo ai dati
che risultano dalla procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B).
Ciò premesso, il primo
giudice ha accertato che ai tempi della vita in comune il fabbisogno familiare
ammontava a fr. 5237.– mensili rispetto a entrate di complessivi fr. 5485.–
mensili, ciò che lasciava ai coniugi un margine disponibile di fr. 318.– (recte:
fr. 248.–) mensili. In realtà, egli ha soggiunto, l'erosione della sostanza coniugale
attestata dalle tassazioni smentisce qualsiasi agio. “Ragionevolmente si può
ritenere” piuttosto, a mente sua, che il tenore di vita di ciascun coniuge si aggirasse
sui fr. 2743.– mensili (entrate di
fr. 5585.– complessivi [recte: fr. 5485.–], diviso due), tenore di vita
finanziato anche “attraverso le pigioni generate dall'immobile in comproprietà
dei coniugi” [fr. 750.–
mensili lordi], ovvero la proprietà per piani n. 16 136 ora destinata alla vendita (sentenza
impugnata, consid. 9b).
Determinato il tenore di
vita dell'attrice durante la comunione domestica, il Pretore ha ricordato che AP
1, senza formazione specifica, ha sempre lavorato a tempo parziale (catering,
vendita, traduzioni e così via) conseguendo un reddito di fr. 3320.– annui nel 1998, di fr. 26 030.– nel 2006 e di fr. 20 504.– nel 2014. Il 1° agosto 2017 essa è rimasta
senza impiego e ha cominciato a riscuotere indennità di disoccupazione
giornaliere di fr. 66.90 (per due anni). Il primo giudice non è stato in grado
di appurare se dopo di allora essa abbia ritrovato un'attività. Ha constatato
che l'attrice si dichiara inabile al lavoro per ragioni di salute e di età. Se
non che, a suo parere non si evince dagli atti “uno stato depressivo così grave
da interferire con la sua collocabilità a tempo pieno”, né l'interessata risulta avere instato
per una rendita di invalidità, mentre l'età non le impedisce di riprendere l'occupazione
di venditrice o, quanto meno, di cercare una collocazione almeno nel settore
del personale domestico, il cui contratto normale di lavoro le garantirebbe
un'entrata netta di fr. 2800.– mensili.
Nelle
circostanze illustrate il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo
dell'attrice in fr. 2855.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 911.–, cassa malati fr. 401.25, assicurazione
dell'economia domestica fr. 20.–, assicurazione RC privata fr. 11.–,
assicurazione sulla vita fr. 167.–, assicurazione dell'automobile fr. 83.–, imposta
di circolazione fr. 61.–), rispettivamente in fr. 3143.– mensili dopo
la consegna dell'abitazione coniugale a AO 1 (pigione di fr. 1300.– mensili
per un alloggio equivalente a __________). L'attrice avendo nondimeno
quantificato il proprio fabbisogno minimo in fr. 3000.– mensili, il Pretore si è attenuto a tale
importo (sentenza impugnata, consid. 10, 10a e 10b).
Relativamente al marito,
pasticciere, il Pretore ne ha accertato il reddito netto in fr. 3936.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 3437.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pigione e spese accessorie fr. 1070.–, cassa malati fr. 398.85, pasti
fuori casa fr. 100.–, spese di trasferta fr. 300.–, assicurazione dell'economia
domestica fr. 19.–, assicurazione RC privata fr. 11.–, quote TCS e REGA
fr. 9.–, assicurazione dell'automobile fr. 115.–, imposta di
circolazione fr. 38.–, spese di manutenzione fr. 76.–, onere fiscale
fr. 100.–). Egli non ha riscontrato gli estremi invece per ascrivere al
convenuto un reddito più elevato, come pretendeva l'attrice (sentenza
impugnata, consid. 10c e 10d).
In
definitiva, il Pretore ha rilevato che con un reddito ipotetico di fr. 2800.–
mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2855.– mensili l'attrice accusa un
ammanco di fr. 55.– mensili fino al momento di riconsegnare l'abitazione
coniugale al convenuto, ammanco che sarebbe passato a fr. 200.– mensili dopo
di allora (reddito ipotetico fr. 2800.–
mensili, fabbisogno minimo fr. 3000.–). Egli non ha trascurato che AO 1
conserva, da parte sua, un margine disponibile di fr. 499.– mensili (reddito
fr. 3936.– mensili, fabbisogno minimo fr. 3437.–), ma ha ritenuto che ciò
non giustifichi un contributo alimentare per l'attrice, ogni coniuge
continuando a incassare fr. 230.– mensili dalla locazione della proprietà per
piani n. 16 136 (introito non considerato nei redditi
delle parti). E dopo la vendita di tale immobile l'attrice potrà contare
“su una certa sostanza (…) da
destinare al suo mantenimento”, mentre il marito disporrà di una liquidità
inferiore, dovendo onorare i suoi impegni nei confronti della famiglia di
origine e dell'ex coniuge”. AP 1 non può quindi esigere contributi
alimentari (sentenza impugnata,
consid. 10e).
8.
L'appellante si
duole che, pur riconoscendole un fabbisogno minimo di fr. 3000.–, il Pretore
abbia respinto la sua richiesta di contributo alimentare. Essa rammenta di
avere lavorato sempre e solo a tempo parziale, di essere poi rimasta senza
impiego e di avere riscosso indennità di disoccupazione. Priva di formazione
professionale, essa afferma di non essere in grado di guadagnare più di fr. 1500.–
mensili con un'attività a metà tempo, non potendosi imporle un maggior grado
d'occupazione a 50 anni compiuti. Onde la necessità di ottenere, dopo la
riconsegna dell'appartamento coniugale al marito, un contributo alimentare di
fr. 1500.– mensili fino al pensionamento di lei (aprile del 2032) e, in
seguito, quanto necessario per coprire il suo fabbisogno minimo di
fr. 3000.– mensili fino al pensionamento del convenuto (febbraio del 2036).
9.
Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può
ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito
mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge
gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve
perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe
perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile
né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (sentenza
del Tribunale federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio
alla sentenza 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).
a) I
criteri che disciplinano lo
stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i
parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riepilogati
dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734
consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che
per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di
matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nella
fattispecie, il matrimonio essendo di lunga durata – si procede in tre tappe
(DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il
debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il livello di vita
raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi
hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che
il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel
qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In
secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé
al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In
terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente
non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa
essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità
contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio
della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106
del 3 giugno 2020, consid. 21).
b) Per
quel che concerne il primo stadio del ragionamento testé riassunto, il Pretore ha
riconosciuto all'appellante il fabbisogno minimo da lei medesima indicato (fr.
3000.– mensili). Al riguardo
non soccorre pertanto diffondersi. Quanto alla possibilità di far fronte autonomamente al proprio “debito
mantenimento” (secondo stadio del ragionamento), per fissare l'entità di
contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del
coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge
avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico.
Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere
alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid.
3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD
I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con
richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che
l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto
conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute del
soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di
esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile,
sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato
di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in
genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid.
4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag.
690.
n. 5a con richiami).
c) L'interessata argomenta che, data la sua
età, la mancanza di formazione professionale, il fatto ch'essa ha sempre e solo
svolto un'attività lucrativa a tempo parziale e la circostanza ch'essa è senza
impiego da anni, un suo reinserimento a tempo pieno nel mondo del lavoro non è
prospettabile, tanto meno con un guadagno ipotetico di fr. 2800.– mensili.
Ora, l'età di un coniuge è determinante solo
qualora si pretenda da quel coniuge un nuovo ingresso nella vita professionale,
non invece ove si chieda a un coniuge già professionalmente attivo di
aumentare il proprio grado d'occupazione (sentenze del Tribunale federale
5A_101/2018 del 9 agosto 2018 con-sid. 3.4 con rinvii e 5A_319/2016 del 27
gennaio 2017 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2017 pag. 551). La giurisprudenza ha
avuto modo di rilevare, per esempio, che può essere tenuto ad aumentare il
grado d'occupazione un coniuge di 54 anni già professionalmente attivo a tempo
parziale nel settore sanitario durante l'intera vita in comune, come pure un
insegnante di 57 anni che aveva interrotto l'attività per due anni (sentenza
del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid. 7.1.2.1 con
richiami), non risultando in quei casi problemi di salute o di altro ordine
che ostassero a simili opportunità (citazioni in: I CCA, sentenza inc.
11.2019.10/11 del 6 marzo 2020, consid. 4f).
d) Nella fattispecie l'interessata aveva, al momento della
separazione (novembre del 2014), 46 anni e lavorava a tempo parziale (per un
massimo di 50 ore mensili garantite) come venditrice nel negozio “__________”, filiale di __________ (doc. G e H nell'inc. SO.2014.64). Essa non doveva più accudire
alla figlia, che aveva compiuto 16 anni il 7 settembre 2011. E fino al luglio
del 2017 essa ha continuato a lavorare come venditrice a tempo parziale per
quel negozio (doc. A), dopo di che si è trovata senza impiego ed è rimasta
iscritta ai ruoli della disoccupazione fino al 31 luglio 2019 (doc. L). Essa
non poteva supporre tuttavia di accomodarsi legittimamente
di ciò. Anzi, il marito pretendeva di imputarle un reddito ipotetico al 100% sin
dal novembre del 2014, momento della separazione (osservazioni all'istanza a
protezione dell'unione coniugale del 5 novembre 2014, punto 5, nell'inc.
SO.2014.64), tant'è ch'essa medesima aveva manifestato, per finire, l'intenzione
di “estendere la sua attività lavorativa”
(verbale del 7 aprile 2016, pag. 5 in alto).
e) Alla
luce
di quanto precede incombeva a AP 1 rendere per lo meno verosimile nel caso specifico di non aver potuto trovare un'attività
a tempo pieno dopo la separazione o, almeno, dopo l'aprile del 2016 (verbale
appena citato). È possibile che dal 1° agosto 2017, e per il biennio
successivo, l'attrice abbia svolto le ricerche prescritte (e controllate) dall'assicurazione
contro la disoccupazione. Il diritto di famiglia e l'assicurazione
contro la disoccupazione perseguono tuttavia scopi diversi, sicché un
comportamento che può giustificare la riscossione di indennità contro la
disoccupazione può risultare insufficiente di fronte agli obblighi che incombono
in virtù del diritto di famiglia (I CCA, sentenza inc. 11.2012.74 del 6
ottobre 2014 consid. 7b con richiamo a RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). Ne segue
che in concreto, non trovando un'attività come venditrice, l'appellante avrebbe
dovuto ripiegare su un lavoro meno qualificato (sentenza del Tribunale federale
5A_588/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3), come ha ritenuto il Pretore,
secondo cui essa avrebbe potuto impiegarsi quale personale domestico. L'attrice
definisce tale argomento “un'affermazione
del tutto generica, non supportata neppure dalle affermazioni dell'appellato”. Non pretende tuttavia di avere promosso la benché
minima ricerca d'impiego fuori del comparto della vendita e riconosce che con
un'attività a tempo pieno essa potrebbe guadagnare fr. 3000.– mensili (“fr.
1500.–, pari al 50%”), sufficienti per coprire il fabbisogno minimo da lei
indicato (sopra, consid. b). Ciò non lascia spazio a un contributo di
mantenimento e rende superfluo analizzare la capacità contributiva di AO 1 (terzo
stadio del ragionamento illustrato dianzi).
10.
In
merito al periodo successivo al pensionamento dell'attrice (aprile del
2032) e del marito (febbraio del 2036), il Pretore ha preso atto che l'interessata
chiede un contributo alimentare destinato a coprire “quanto necessario a
coprire il suo fabbisogno al netto delle rendite LPP e AVS”. Egli ha constatato
però che agli atti non figurano “proiezioni
dell'AVS, della LPP, né tanto meno l'incidenza del capitale III
pilastro”. Nell'impossibilità di valutare l'evoluzione delle circostanze e senza
conoscere “le ripercussioni dello splitting e della divisione LPP dopo
il divorzio, che incombeva all'attrice documentare, il primo giudice non si è
reputato in grado di statuire sulla richiesta di giudizio. Anche perché – egli ha
rilevato – manca una prognosi sui redditi delle parti dopo il pensionamento, né
è dato di sapere se gli istituti di previdenza siano stati interpellati. In
condizioni del genere egli ha quindi respinto
la domanda (sentenza impugnata, consid. 10f).
a) Nell'appello
l'attrice lamenta che il Pretore le rimproveri di non avere prodotto “le
proiezioni, ivi compresi i III pilastri”. Essa sostiene di non aver potuto formulare
“importi precisi e cifrati, essendo impossibile con sufficiente fedefacienza [sic],
a dipendenza del momento ancora lontano degli eventi”. Per tale ragione essa
allega di essersi limitata a postulare “il riconoscimento del principio,
secondo cui [essa] deve poter coprire il fabbisogno di fr. 3000.–, in ogni fase
della vita”.
b) Per
quanto riguarda gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il
principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Tutta-via, se constata che per il
giudizio delle conseguenze patri-moniali del divorzio mancano ancora documenti
necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli (art. 277 cpv. 2 CPC). Il
giudice del divorzio, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto la
facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede il
dovere di interpello (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni
documento che gli occorra, nel limite delle allegazioni, per statuire sulle richieste
di giudizio (Bohnet in:
Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et
procédure, Basilea 2016, n. 6 ad art. 277 CPC con richiami). L'opinione
del Pretore, secondo cui in concreto “la moglie ha ritenuto di prescindere da
queste prove”, senza in realtà essere stata invitata a esibire la
documentazione mancante in materia di “primo”, “secondo” e “terzo pilastro”, appare
di conseguenza discutibile. Quanto invece all'asserto dell'appellante, stando
al quale sarebbe impossibile recare siffatta documentazione “a dipendenza del
momento ancora lontano degli eventi”, l'attrice disconosce che nel Cantone
Ticino l'Istituto delle assicurazioni sociali elabora abitualmente “calcoli
previsionali” in tema di AVS/AI, così come gli istituti di previdenza
professionale rilasciano agli assicurati analoghe informazioni su prognosi di
carattere pensionistico. Essa non si trovava quindi nell'impossibilità di
addurre prove.
c) Se
in ultima analisi la decisione del Pretore sfugge a censura, ciò si deve alle
carenze formali che denotano nel caso specifico le conclusioni dell'attrice (e
che non toccava al giudice segnalare). Qualora una conclusione abbia per
oggetto una somma di denaro, invero, la pretesa va quantificata. Tale requisito
vale tanto sul piano federale (DTF
142.
III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quanto sul piano cantonale, in
prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) e in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa
stato finanche nelle cause rette dal principio inquisitorio, il quale non
esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il
giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621
consid. 4.5 e 5 con riferimenti). Eccezioni a tale principio non si
ravvisano nella fattispecie. E in concreto l'attrice non ha mai quantificato
nemmeno per ordine di grandezza i contributi alimentari pretesi dopo il
pensionamento. Si conviene ch'essa non disponeva di dati affidabili in materia
di previdenza professionale, non avendoli richiesti. Ciò non la esonerava
tuttavia dall'indicare la cifra da lei ritenuta corretta, riservandosi di
aggiornarla non appena avesse ottenuto i ragguagli necessari. In nessun caso
essa poteva limitarsi invece a un'indicazione di
metodo, per altro inidonea nell'eventualità di un'esecuzione forzata.
Ne discende che, irricevibili, le richieste di contributo alimentare dopo il
pensionamento non imponevano un intervento d'ufficio del giudice a norma
dell'art. 277 cpv. 2 CPC. Così
interpretata, la sentenza del Pretore resiste alla critica. Anche a
quest'ultimo proposito l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
IV. Sulle spese
processuali e le ripetibili
11.
Le spese
dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC). Si dà atto che il dispositivo n. 7.1 quarta frase della sentenza
impugnata relativo alla comproprietà di mobili e suppellettili va riformato
nel senso di prevedere lo scioglimento di tale proprietà collettiva mediante
licitazione fra coniugi, ma al proposito l'appellante può dirsi solo
parzialmente vittoriosa, poiché essa rivendicava l'attribuzione esclusiva delle
masserizie. Ciò giustifica in ogni modo una lieve riduzione delle spese
processuali e delle ripetibili dovute alla controparte. Per il resto l'attrice
va chiamata ad assumere gli oneri di procedura, anche nella misura in cui l'appello
è divenuto senza interesse, ciò che è dovuto al suo stesso comportamento.
Quanto alle spese
ripetibili, il convenuto postula un'indennità di fr. 13 000.–
complessivi per entrambi i gradi di giudizio, senza distinguere tra prima e
seconda sede. Ora, per costante giurisprudenza
di questa Camera le indennità per ripetibili nelle cause
di stato sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito
fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che
un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020 consid. 7 con richiamo). Nel caso
specifico si può presumere che per redigere 13 pagine di osservazioni
all'appello (compreso il frontespizio e le richieste di giudizio) nell'ambito
della causa di divorzio già nota e di media difficoltà un patrocinatore conciso
e speditivo avrebbe impiegato una dozzina d'ore di lavoro, cui si aggiungono
spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per
complessivi fr. 4000.– arrotondati. Considerata la lieve riduzione accennata
dianzi, l'indennità in favore di AO 1 va stabilita così in fr. 3800.–.
12.
L'esito del
giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sul dispositivo inerente alle
spese processuali (fr. 6000.– suddivise a metà con vincolo solidale per
l'intera somma) e alle ripetibili di primo grado (compensate), che possono
rimanere invariate. Si ricordi infatti che davanti al Pretore le conseguenze
litigiose del divorzio vertevano anche sul saldo di un conto bancario comune (dispositivo
n. 7.2), sulla locazione transitoria della proprietà per piani n. 16 136 in
attesa della vendita (dispositivo n. 7.3) e sulla responsabilità di ogni
coniuge per debiti contratti (dispositivo n. 7.4).
V. Sui rimedi giuridici a
livello federale
13.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle
pretese pecuniarie rimaste in discussione davanti a questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui non è divenuto privo
d'interesse, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 7.1 ultimo paragrafo della sentenza
impugnata è così riformato:
La comproprietà della mobilia
e delle suppellettili poste nell'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 10 037, pari a 47/1000 della
particella n. 744 RFD di __________) è sciolta nel seguente modo:
a) Il
letto, il divano e il mobile del salotto sono assegnati in proprietà esclusiva
a AP 1.
b) I
mobili e le suppellettili rimanenti saranno oggetto di licitazione fra comproprietari
senza base d'asta; in caso di insuccesso la comproprietà sarà sciolta, entro
due mesi dall'infruttuosa licitazione fra comproprietari, mediante vendita ai
pubblici incanti, senza base d'asta.
c)
Le parti designeranno la persona incaricata di organizzare e dirigere la
licitazione fra comproprietari o i pubblici incanti, tenendone verbale. In caso
di disaccordo, su istanza di parte il Pretore nominerà un notaio.
d)
Il ricavo netto degli eventuali pubblici incanti sarà suddiviso a metà fra i
comproprietari.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali, ridotte a fr. 3800.–, da anticipare da
AP
1, sono poste a carico di quest'ultima, che rifonderà a AO 1 fr. 3800.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).