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Decisione

14.2020.101

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

23 luglio 2020Italiano5 min

con decisione del 9 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 24 febbraio 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'015.43.

B. All’udienza

di discussione del 24 giugno 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 9 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo

alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di

giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che

la notifica (edittale) è avvenuta in concreto alla RE 1 il 9 luglio 2020, il

termine d’impugnazione, sospeso durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15

agosto: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sarebbe scaduto giovedì 20 agosto.

Presentato il 14 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi

annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima

della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento

(art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto uno stato di ripartizione eseguito

dall’Ufficio d’esecuzione l’8 aprile 2020 (doc. 3 accluso al reclamo), da cui

si evince che il credito dell’istante è stato estinto in quella data, ovvero

prima della pronuncia del fallimento, con un riparto di fr. 5'299.80. Di

conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto

già al momento in cui è stato decretato (10 luglio 2020), il fallimento va

annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel

senso del­l’art. 174 cpv. 2 LEF né le censure della stessa relative al fatto

ch’essa ha un recapito sociale attivo e alla mancata ricezione della citazione

all’udienza.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 9 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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