14.2020.101
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
23 luglio 2020Italiano5 min
con decisione del 9 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo
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Incarto n.
14.2020.101
Lugano
23 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.1010 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 24 febbraio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 9 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 24 febbraio 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'015.43.
B. All’udienza
di discussione del 24 giugno 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 9 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo
alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di
giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che
la notifica (edittale) è avvenuta in concreto alla RE 1 il 9 luglio 2020, il
termine d’impugnazione, sospeso durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15
agosto: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sarebbe scaduto giovedì 20 agosto.
Presentato il 14 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi
annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima
della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento
(art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto uno stato di ripartizione eseguito
dall’Ufficio d’esecuzione l’8 aprile 2020 (doc. 3 accluso al reclamo), da cui
si evince che il credito dell’istante è stato estinto in quella data, ovvero
prima della pronuncia del fallimento, con un riparto di fr. 5'299.80. Di
conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto
già al momento in cui è stato decretato (10 luglio 2020), il fallimento va
annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel
senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF né le censure della stessa relative al fatto
ch’essa ha un recapito sociale attivo e alla mancata ricezione della citazione
all’udienza.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 9 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).