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Decisione

14.2020.108

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento decretato durante le ferie estive

24 agosto 2020Italiano5 min

la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'654.60.

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 2 dicembre 2019

la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'654.60.

B. Nel

termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni

scritte e le parti non hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 14 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 31 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3

agosto 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 15 luglio 2020 durante le

ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine d.mpugnazione, iniziato a

decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (art. 146 cpv. 1 CPC, DTF 121 III

285.

consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 3 agosto, è scaduto giovedì 13

agosto. Presentato già il 31 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo

è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona il 31 luglio 2020 (doc. C accluso al reclamo) relativa al

pagamento di fr. 9'027.10 a saldo dell’esecuzione inoltrata dall’istante.

Ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso

dell’art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, anche se la stessa è stata pronunciata

anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile

2011, consid. 1, con rinvii), il pagamento del reclamante risulta posteriore

alla dichiarazione del fallimento, decretato per il 15 luglio 2020 alle ore

9:00. Sennonché tale data corrisponde al primo giorno delle ferie estive, di

modo che per l’art. 56 n. 2 LEF la pronuncia ha prodotto i suoi effetti solo

dal primo giorno utile dopo le ferie, ovvero il 3 agosto 2020 (v. sopra consid.

1). Siccome il

presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risulta adempiuto già

prima del momento in cui la pronuncia ha esplicato effetti nei confronti del

reclamante, il

fallimento va annullato senza necessità di verificarne la solvibilità nel senso

dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 14 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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