15.2020.21
Domanda di non dare notizia di un’esecuzione a terzi
24 marzo 2020Italiano7 min
notizia a terzi delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.21
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 febbraio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca,
o meglio contro la comunicazione 23 dicembre 2019 della domanda di non dare
notizia a terzi delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________
promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
Fatti
A. Il 23 dicembre 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE)
di Biasca ha informato RI 1 che PI 1 aveva presentato domanda di non dar
notizia a terzi delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________
avviate nei suoi confronti da RI 1 rispettivamente il 13 maggio 2015, 17
maggio 2016, 31 maggio 2017 e 18 giugno 2018, per l’incasso in ognuno dei
quattro procedimenti di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1°
aprile 2004. L’UE ha inoltre assegnato all’escutente un termine fino al 24
gennaio 2020 per comunicare se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione (“rigetto dell’opposizione”
[art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento
[art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito,
corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove, con l’avvertenza per cui in caso di
mancata comunicazione le esecuzioni non sarebbero più state
portate a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF).
B. Il
4 gennaio 2020, RI 1 ha chiesto all’UE di trasmetterle le domande di non dare
notizia a terzi presentate da PI 1 e informato che, dopo averne preso
conoscenza, avrebbe fatto avere le sue comunicazioni in merito alle quattro
esecuzioni.
C. Il
9 gennaio 2020 l’UE ha comunicato a RI 1 che “la procedura da noi promossa è corretta”.
D. Con
scritto del 18 gennaio 2020, RI 1 ha contestato la comunicazione appena
menzionata e ha ribadito la propria richiesta di ricevere le domande presentate
da PI 1.
E. Il
21 gennaio 2020 l’UE ha inviato a RI 1, che l’ha ritirata il 30 gennaio, la
domanda con cui PI 1 ha chiesto di non dar notizia di “tutte le esecuzioni oggetto di opposizione fatte
notificare da RI 1 negli anni”.
F. Con
quattro decisioni del 28 gennaio 2020 l’UE ha accettato le domande di non
divulgazione presentate da PI 1.
G. Contro
queste quattro decisioni, il 7 febbraio 2020 RI 1 ha presentato ricorso
direttamente a questa Camera, postulandone l’annullamento. Visto l’esito del
giudizio odierno, il ricorso non è stato comunicato né all’UE né alla
controparte.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato a RI
1, avvenuta il 30 gennaio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole che la domanda dell’avv. PI 1 di non dar notizia a terzi di “tutte le esecuzioni oggetto di opposizione fatte
notificare da RI 1 negli anni” è una sola e non indica
“nessun numero, giorno, mese
ed anno delle esecuzioni” né il nome cor-retto e l’indirizzo
della creditrice, che è RI 1 e non RI 1.
2.1 Secondo
il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore, il 1° gennaio
2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa
procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in
tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre
che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il
creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di
eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo
restando che “se tale prova è
fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono
nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”. L’Alta
vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti (che fa parte dell’Ufficio
federale di giustizia) ha elaborato un modulo di domanda (n. 2 fac.), che è però facoltativo (Istruzione n° 5 del 18
Considerandi
ottobre 2018, consultabile all’indirizzo www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf).
2.2
Nel
caso in esame, neppure la ricorrente pretende per avventura che la domanda dell’avv.
PI 1 possa prestare a equivoci. RI 1 ammette di essere lei la “creditrice” dei quattro precetti esecutivi indicati nella
comunicazione 23 dicembre 2019 dell’UE (sopra ad A), che del resto ha prodotto
con il ricorso da lei inoltrato il 30 gennaio 2020 (inc. 15.2020.20), e non può
in buona fede ignorare che il proprio cognome da nubile sia RI 1. D’altronde l’art.
8a cpv. 3 lett. d LEF non impone all’escusso di presentare una domanda
distinta per ogni esecuzione di cui chiede la non divulgazione a terzi. Non
occorre pertanto sprecare ulteriore tempo su questa censura.
2.3
La
ricorrente si lamenta che l’UE non le ha comunicato subito la domanda formulata
dall’avv. PI 1. A parte il fatto che la legge non prescrive la notifica
automatica all’escutente della domanda di non divulgazione, ad ogni modo la
ricorrente ammette di averla poi ricevuta, sicché la doglianza risulta senza
oggetto.
2.4
A
scanso di equivoci va precisato che le censure relative ai precetti esecutivi
emessi dal 2015 al 2019 sono state trattate, nella misura in cui erano
ricevibili, nella sentenza relativa al ricorso del 30 gennaio 2020 (inc. 15.2020.20).
3.
RI 1 rimprovera anche all’UE
di aver accettato la domanda dell’avv. PI 1 il 28 gennaio 2020 senza che lei,
creditrice, abbia potuto esprimersi in merito. In realtà, con la sua
comunicazione del 23 dicembre 2019 (sopra ad A) l’UE le ha assegnato un termine
per comunicare se aveva avviato una procedura di
eliminazione delle opposizioni. Ha pertanto avuto l’occasione
d’impedire la non divulgazione delle note
esecuzioni a terzi.
4.
La ricorrente contesta l’applicabilità
della nuova norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF a esecuzioni che, come
nel caso specifico, sono state avviate prima della sua entrata in vigore, il 1°
gennaio 2019.
4.1
Siccome
la nuova normativa non contiene disposizioni transitorie, si applicano i
principi generali di cui all’art. 2 titolo finale CC (DTF 126 III 435 consid.
2/b), che prescrivono l’applicazione immediata delle norme procedurali, di modo
che l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF si applica anche alle esecuzioni promosse prima del
1° gennaio 2019, purché i termini prescritti dalla norma siano
osservati, come risulta dal punto 19 dell’Istruzione n. 5 citata sopra (al
consid. 2.1). Di conseguenza anche per esse la data di decorrenza del termine
di tre mesi è quella della notifica del precetto esecutivo (sentenza della CEF
15.2019.13
del 20 febbraio 2019, RtiD 2019 II 772 n. 39c, con un riferimento a Rodrigo Rodriguez/Patrik Gubler, Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar
2019, RJB 2019 pag. 23).
4.2
Nella
fattispecie al momento della presentazione della domanda dell’avv. PI 1, il 20
novembre 2019, erano passati più di tre mesi dalla notificazione dell’ultimo
dei quattro precetti esecutivi, che risale al 21 giugno 2018. L’operato dell’UE,
successivo all’entrata in vigore della nuova norma, non dà adito quindi a
critica, neppure sotto questo profilo.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– (con
una copia del ricorso).
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Biasca (con una copia del ricorso).
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.