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Decisione

15.2020.21

Domanda di non dare notizia di un’esecuzione a terzi

24 marzo 2020Italiano7 min

notizia a terzi delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________

Source ti.ch

Fatti

A. Il 23 dicembre 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE)

di Biasca ha informato RI 1 che PI 1 aveva presen­tato domanda di non dar

notizia a terzi delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________

avviate nei suoi confronti da RI 1 rispettivamente il 13 maggio 2015, 17

maggio 2016, 31 maggio 2017 e 18 giugno 2018, per l’incasso in ognuno dei

quattro procedimenti di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1°

aprile 2004. L’UE ha inoltre assegnato all’escutente un termine fino al 24

gennaio 2020 per comunicare se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione (“rigetto dell’oppo­sizione”

[art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento

[art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito,

corredando l’eventuale comunicazione delle relative pro­ve, con l’avvertenza per cui in caso di

mancata comunicazione le esecuzioni non sarebbero più state

portate a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF).

B. Il

4 gennaio 2020, RI 1 ha chiesto all’UE di trasmetterle le domande di non dare

notizia a terzi presentate da PI 1 e informato che, dopo averne preso

conoscenza, avrebbe fatto avere le sue comunicazioni in merito alle quattro

esecuzioni.

C. Il

9 gennaio 2020 l’UE ha comunicato a RI 1 che “la procedura da noi promossa è corretta”.

D. Con

scritto del 18 gennaio 2020, RI 1 ha contestato la comunicazione appena

menzionata e ha ribadito la propria richiesta di ricevere le domande presentate

da PI 1.

E. Il

21 gennaio 2020 l’UE ha inviato a RI 1, che l’ha ritirata il 30 gennaio, la

domanda con cui PI 1 ha chiesto di non dar notizia di “tutte le esecuzioni oggetto di opposizione fatte

notificare da RI 1 negli anni”.

F. Con

quattro decisioni del 28 gennaio 2020 l’UE ha accettato le domande di non

divulgazione presentate da PI 1.

G. Contro

queste quattro decisioni, il 7 febbraio 2020 RI 1 ha presentato ricorso

direttamente a questa Camera, postulandone l’annullamento. Visto l’esito del

giudizio odierno, il ricorso non è stato comunicato né all’UE né alla

controparte.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato a RI

1, avvenuta il 30 gennaio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. La

ricorrente si duole che la domanda dell’avv. PI 1 di non dar notizia a terzi di “tutte le esecuzioni oggetto di opposizione fatte

notificare da RI 1 negli anni” è una sola e non indica

“nessun numero, giorno, mese

ed anno delle esecuzioni” né il nome cor-retto e l’indirizzo

della creditrice, che è RI 1 e non RI 1.

2.1 Secondo

il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore, il 1° gennaio

2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa

procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in

tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre

che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il

creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di

eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo

restando che “se ta­le prova è

fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono

nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”. L’Al­ta

vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti (che fa parte del­l’Uf­ficio

federale di giustizia) ha elaborato un modulo di domanda (n. 2 fac.), che è però facoltativo (Istruzione n° 5 del 18

Considerandi

ottobre 2018, consultabile all’indirizzo www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/wirt­schaft/schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf).

2.2

Nel

caso in esame, neppure la ricorrente pretende per avventura che la domanda dell’avv.

PI 1 possa prestare a equivoci. RI 1 ammette di essere lei la “creditrice” dei quattro precetti esecutivi indicati nella

comunicazione 23 dicembre 2019 dell’UE (sopra ad A), che del resto ha prodotto

con il ricorso da lei inoltrato il 30 gennaio 2020 (inc. 15.2020.20), e non può

in buona fede ignorare che il proprio cognome da nubile sia RI 1. D’al­tronde l’art.

8a cpv. 3 lett. d LEF non impone all’escusso di presentare una domanda

distinta per ogni esecuzione di cui chiede la non divulgazione a terzi. Non

occorre pertanto sprecare ulteriore tempo su questa censura.

2.3

La

ricorrente si lamenta che l’UE non le ha comunicato subito la domanda formulata

dall’avv. PI 1. A parte il fatto che la legge non prescrive la notifica

automatica all’escutente della domanda di non divulgazione, ad ogni modo la

ricorrente ammette di averla poi ricevuta, sicché la doglianza risulta senza

oggetto.

2.4

A

scanso di equivoci va precisato che le censure relative ai precetti esecutivi

emessi dal 2015 al 2019 sono state trattate, nella misura in cui erano

ricevibili, nella sentenza relativa al ricorso del 30 gennaio 2020 (inc. 15.2020.20).

3.

RI 1 rimprovera anche all’UE

di aver accettato la domanda dell’avv. PI 1 il 28 gennaio 2020 senza che lei,

creditrice, abbia potuto esprimersi in merito. In realtà, con la sua

comunicazione del 23 dicembre 2019 (sopra ad A) l’UE le ha assegnato un termine

per comunicare se aveva avviato una procedura di

eliminazione delle opposizioni. Ha pertanto avuto l’occasione

d’impedire la non divulgazione delle note

esecuzioni a terzi.

4.

La ricorrente contesta l’applicabilità

della nuova norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF a esecuzioni che, come

nel caso specifico, sono state avviate prima della sua entrata in vigore, il 1°

gennaio 2019.

4.1

Siccome

la nuova normativa non contiene disposizioni transitorie, si applicano i

principi generali di cui all’art. 2 titolo finale CC (DTF 126 III 435 consid.

2/b), che prescrivono l’applicazione immediata delle norme procedurali, di modo

che l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF si applica anche alle esecuzioni promosse prima del

1° gennaio 2019, purché i termini prescritti dalla norma siano

osservati, come risulta dal punto 19 dell’Istruzione n. 5 citata sopra (al

consid. 2.1). Di conseguenza anche per esse la data di decorrenza del termine

di tre mesi è quella della notifica del precetto esecutivo (sentenza della CEF

15.2019.13

del 20 febbraio 2019, RtiD 2019 II 772 n. 39c, con un riferimento a Rodrigo Rodriguez/Patrik Gubler, Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar

2019, RJB 2019 pag. 23).

4.2

Nella

fattispecie al momento della presentazione della domanda dell’avv. PI 1, il 20

novembre 2019, erano passati più di tre mesi dalla notificazione dell’ultimo

dei quattro precetti esecutivi, che risale al 21 giugno 2018. L’operato dell’UE,

successivo all’en­trata in vigore della nuova norma, non dà adito quindi a

critica, neppure sotto questo profilo.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– (con

una copia del ricorso).

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Biasca (con una copia del ricorso).

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.

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