16.2019.63
Risarcimento del danno a norma dell'art. 679 CC: prova dell'entità del danno
18 giugno 2020Italiano15 min
1 e CO 2, delle piante rampicanti sostenute da due spalliere di metallo coprendone
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.63
Lugano
18 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 4 novembre 2019 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 21 ottobre 2019 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno
nella causa SE.2019.6 (rapporti di vicinato: risarcimento del danno) promossa
nei suoi confronti con istanza del 20 maggio 2019
da
e CO 1
(rappresentati dal
medesimo CO 1 ),
Ritenuto
Fatti
A. Nel dicembre del
2018 RE 1, proprietaria della particella n. 2268 RFD di __________ (453 m²), ha
messo a dimora, a dieci centimetri dalla particella n. 2269 appartenente ad CO
1 e CO 2, delle piante rampicanti sostenute da due spalliere di metallo coprendone
parzialmente la finestra superiore del rustico ivi situato. CO 1 e CO 2 hanno
chiesto invano a RE 1 di togliere la struttura adducendo che era abusiva e
creava loro disagi oscurando l'apertura.
B. Il 21 gennaio 2019 CO
1 e CO 2 si sono rivolti al Giudice
di pace del Circolo di Locarno per un tentativo di conciliazione inteso a
ottenere da RE 1 l'allontanamento
delle
piante arrampicanti e delle spalliere, così come il pagamento di fr. 3000.–
quale risarcimento del danno, oltre a fr. 1500.– quale indennità. Accertata
l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 22
marzo 2019 ad CO 1 e CO 2 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di complessivi fr. 280.– sono
state poste a carico degli istanti (inc. CM.2019.5).
C. CO
1 e CO 2 hanno citato il 20
maggio 2019 RE 1 davanti
al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Il 13 giugno 2019 gli attori hanno venduto il loro
fondo a K__________ __________. Nella sua risposta del 26 luglio 2019 la
convenuta ha chiesto così di dichiarare la lite priva d'oggetto per l'avvenuta
cessione dell'immobile e nel merito ha proposto di respingerla, rivendicando fr.
200.– per le spese e i disagi sostenuti. Gli attori hanno replicato il
12 agosto 2019 mantenendo la richiesta di pagamento di fr. 3000.– quale
risarcimento del danno oltre a un'indennità di procedura di fr. 1500.–. In
una duplica del 20 agosto 2019 la convenuta ha riaffermato il suo punto di
vista aumentando a fr. 800.– la pretesa di rifusione per le spese e i
disagi sostenuti. Alle prime arringhe del 18 settembre 2019 le parti hanno
mantenuto le loro posizioni.
D. Statuendo con
decisione del 21 ottobre 2019 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando
la convenuta a versare agli attori fr. 3000.–. Le spese processuali di fr. 300.–
così come quelle per la procedura conciliativa, sono state poste a carico della
convenuta.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4
novembre 2019, nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione o in subordine di annullarla postulando inoltre un
risarcimento ‟simbolicoˮ di fr. 500.– per i disagi subìti “a causa
della petizioneˮ. Nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2019 CO 1 e CO 2
concludono per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 18
dicembre 2019 RE 1 ha mantenuto la sua posizione.
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 22
agosto 2019. Introdotto il 4 novembre 2019 (cfr. timbro postale sulla busta di
intimazione), il reclamo in esame è quindi tempestivo.
2.
Al reclamo RE 1, oltre a richiamare l'incarto del Giudice di pace, acclude
cinque fotografie, mentre con la replica spontanea essa ha prodotto una sua lettera del 30 dicembre 2018 al
Municipio di __________, l'istanza di notifica dei lavori di medesima data e
una sua e-mail del 17 dicembre 2018 alla medesima autorità. A loro
volta, con le osservazioni al reclamo, CO 1
e CO 2 hanno introdotto delle fotografie e una lettera dell'immobiliare
P__________ del 3 dicembre 2019. Se non che, l'incarto
di prima sede è già stato trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera, di modo
che il richiamo si rivela perciò superfluo. Considerato poi che in sede di reclamo nuovi mezzi di prova non
sono ammissibili (art. 326 CPC), tutti i documenti che non sono stati
sottoposti al primo giudice sono nuovi e come
tali irricevibili.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo
manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando
l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una
prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla
base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF
143.
IV 503 consid. 1.1 con rinvii).
4.
Il Giudice di pace, preso atto della
rinuncia degli attori alla rimozione delle piante e della spalliera, si è
limitato ad esaminare la richiesta di risarcimento danni. A tale proposito, il
primo giudice dopo avere richiamato gli art. 679 e 684 CC, ha accertato che la
spalliera in metallo coperta con una pianta rampicante posata a circa 10 cm
dall'immobile degli attori, peraltro senza licenza edilizia, copre l'ampia
finestra aperta sulla facciata del loro rustico privandola del suo scopo di
illuminare e arieggiare i locali consentendo la vista esterna. A suo parere,
ciò ha impedito agli attori l'uso di tali locali fino alla vendita dell'immobile,
tanto più che i motivi addotti dalla convenuta quali l'estetica, la protezione
del muro e la difesa della privacy, non giustificavano il pregiudizio. In
definitiva il primo giudice ha riconosciuto agli attori “in equità e
considerate le circostanze e i vari gradi d'intensità della turbativa dal
dicembre 2018 a inizio giugno 2019” un'indennità di fr. 3000.–.
5.
La reclamante contesta la conclusione del primo
giudice secondo cui gli attori hanno subìto un danno. A suo avviso, anzitutto la
limitazione di luce non ha comportato pregiudizio poiché il rustico era
disabitato almeno dal 2015. Essa fa poi valere che la finestra “oscurata” è rivolta
a nord, si trova all'altezza del pavimento ed è la terza della mansarda di
circa 20 m2 sicché i disagi sono stati dunque minimi. E ciò a
maggior ragione ove si pensi che la finestra non “è apribile” ragione per cui
nemmeno ha lo scopo di arieggiare i locali né limita le costruzioni a confine a
norma degli art. 120 e 121 LAC. Per la convenuta, inoltre, l'eventuale disagio
è durato solo dall'11 dicembre 2018 al 3 marzo 2019 ed è stato gradualmente
risolto, la spalliera essendo mobile. Per di più, la struttura neppure
ha influito sulla compravendita. Essa nega l'abusività
della costruzione che, a suo dire, non necessitava di alcuna licenza tant'è che
il Comune ha rinunciato alla procedura di contravvenzione. In definitiva, essa ritiene
“ingiustificato, arbitrario e non provato” il danno di fr. 3000.– poiché non
è fondato “su alcun effettivo disagio o spesa reale”. Onde l'infondatezza della
petizione.
6.
Nella
fattispecie, gli attori hanno venduto, in pendenza di causa, la particella n.
2269.
L'acquirente non risulta essere subentrato nel processo, ma ad ogni modo
gli attori hanno per finire rinunciato alla pretesa di allontanare la spalliera
posata a confine dalla convenuta. Sotto questo profilo l'azione andava respinta
per carenza di legittimazione attiva. Quanto alla pretesa di risarcimento, non
consta né è preteso che anch'essa sia stata ceduta al nuovo proprietario di
modo che la legittimazione attiva degli attori permane tuttora.
a) Premesso
ciò, secondo l'art. 679 cpv. 1 CC, chiunque sia danneggiato per il fatto che un
proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere,
oltre alla cessazione della molestia o un provvedimento contro un danno temuto,
il risarcimento del danno. Per ottenere il risarcimento del danno occorre in
primo luogo che il richiedente dimostri un eccesso del diritto di proprietà. A
tale riguardo occorre basarsi sul limite fissato dall'art. 684 cpv. 2 CC. Come
ricordato dal Giudice di pace un vicino può
valersi dell'art. 684 cpv. 2 CC per proteggersi dalle cosiddette immissioni
“negative”, come la privazione della luce e della vista o l'ombreggiamento
(CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017, consid. 11 con
riferimento; analogamente: DTF 138 III 54 consid. 4.4.1 con rinvii; I CCA,
sentenza inc. 11.2016.114 dell'8 agosto 2018 consid. 9).
Sapere poi
se le immissioni siano eccessive dipende dall'intensità delle medesime, che va
apprezzata secondo criteri oggettivi (DTF 138 III 57 consid. 4.4.5 con
riferimenti). Il giudice valuta gli interessi in
gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla
sensibilità di una persona media posta nelle medesime circostanze. Tale
ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla
protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico in particolare – e all'equità,
non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso
locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 vCC), ma deve tenere conto anche di
tutte le particolarità del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri
termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le
immissioni moleste, cioè eccessive, ovvero che superano gli usuali limiti di
tolleranza (RtiD I-2009 pag. 638 consid. 3).
Il richiedente
deve poi dimostrare il danno subìto, inteso
come diminuzione del patrimonio, così come il
nesso di causalità adeguata tra il danno e l'eccesso
del diritto di proprietà (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2019, § 46
n. 48; Bovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 44 ad art. 679
CC). La prova di una colpa del proprietario non
è richiesta, perciò l'art. 679 cpv. 1 CC non solo riserva l'applicazione degli
art. 41 e segg. CO, ma crea una responsabilità oggettiva (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 267 n. 1928 e 1929).
Occorre ad ogni modo che il richiedente
dimostri l'ammontare del danno (art. 42 cpv. 1 CO), salvo che ciò sia
impossibile e si debba far capo perciò al prudente criterio del giudice (art.
42.
cpv. 2 CO).
b) In
concreto, che le piante rampicanti tolgano luce o aria all'immobile degli attori e siano fonte di immissioni
negative non può seriamente
essere contestato. È possibile che la struttura metallica con le piante sia
stata posta per ragioni di riservatezza, ma così come posato l'impianto
configura piuttosto un “muro dell'invidia” (Neidmauer, mur de chicane)
tant'è che per l'interessata, non senza contraddirsi, l'immobile dei vicini era
disabitato da tempo. Per di più, tale inconveniente non avrebbe prevalso
sull'interesse degli attori all'integrità del fabbricato, privato di luce e
aria, a maggior ragione in un nucleo cittadino. Il problema è che, nel caso in esame, l'esistenza di un danno dovuto
all'immissione molesta è lungi dall'essere provato, il solo accenno all'oscuramento
dei locali e a generici disagi non bastando a tal fine. Nulla dimostra le reali
difficoltà di utilizzo dei locali, gli attori avendo soltanto prodotto
documentazione fotografica riguardante l'esterno del rustico senza minimamente
sostanziare la loro richiesta.
c) Non si
disconosce che per l'art. 42 cpv. 2 CO, norma
alla quale con ogni verosimiglianza il primo giudice si è ispirato, se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il
giudice lo determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo
all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Questa
norma instaura una prova facilitata in favore del leso; essa non lo libera
tuttavia dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile
o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per
l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima; essa
non accorda al danneggiato la facoltà di semplicemente formulare delle
imprecisate pretese di risarcimento (DTF 143 III 323 consid. 8.2.5.2 con rinvii).
Di conseguenza se egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli
elementi utili alla stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui
l'esistenza di un danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_597/2016 del
22.
gennaio 2018 consid. 4).
d) Nel
caso concreto, come si è detto, a fronte delle obiezioni della convenuta, gli
attori si sono limitati ad allegare di avere subìto disagi relativi
all'oscuramento nei locali, ma non hanno
fornito
alcun elemento che dimostrasse l'esistenza di un danno e che ne avrebbero permesso
o facilitato la stima. La norma in questione non consente peraltro al giudice di
rimediare alle mancanze procedurali delle parti. In altre parole, l'art. 42
cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise
indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416
consid. 4.3.1). Certo, davanti al primo giudice gli attori hanno sostenuto che
il fondo, messo in vendita per fr. 210 000.– è stato in realtà venduto a un prezzo
inferiore. Nulla tuttavia suffraga l'assunto.
e) Nelle
circostanze descritte, non avendo gli attori adempiuto al loro obbligo di
fornire elementi utili alla valutazione, essi sono quindi privati del beneficio
concesso dall'art. 42 cpv. 2 CO. In definitiva in mancanza di prove, la
conclusione del Giudice di pace di riconoscere agli attori un risarcimento si rivela
errata. Sotto questo profilo il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata
va riformata nel senso che la petizione deve essere respinta.
7.
Quanto alla richiesta di RE 1 di ottenere in questa sede un risarcimento
simbolico fr. 500.– “per i disagi subiti a causa della petizioneˮ, il
Giudice di pace ha respinto la pretesa di fr. 800.– formulata dalla convenuta giacché
“non motivata a norma dell'art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC” (decisione pag. 3). Ora, secondo tale norma qualora una parte non sia rappresentata
professionalmente in giudizio, in casi motivati il giudice può assegnarle un'adeguata
indennità d'inconvenienza. Simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la
partecipazione al procedimento abbia cagionato alla parte non assistita da un
legale particolari costi o comportato per lei un apprezzabile dispendio di
tempo o perdite di guadagno (I CCA
sentenza inc.11.2017.4 del 14 luglio 2017 consid. 5 con rinvio a: Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, Vol. II, edizione 2012, n. 15 ad art. 95 con rimando).
Nella fattispecie, estremi del
genere non si riscontrano. È possibile che l'interessata abbia impiegato 8 ore
nel redigere gli allegati di prima sede ma essa non
pretende di avere incontrato disagi d'ordine professionale o di avere
affrontato esborsi di rilievo. Certo, davanti al primo giudice essa ha
sostenuto di essere incorsa in spese per 2 ore di consulenza legale ma di tali esborsi tutto s'ignora. Non sussistono quindi le
premesse per riconoscerle un'indennità sulla base dell'art. 95 cpv. 3
lett. c CPC. Al riguardo il reclamo
risulta infondato.
8.
Le spese della decisione odierna seguirebbero
la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene la
reiezione della petizione ma non il riconoscimento di un'indennità di
inconvenienza. Tutto ponderato, si giustifica di rinunciare a prelevare
l'esigua quota di oneri processuali a carico della convenuta e di ridurre
quella a carico degli attori. Come per la prima sede, non ricorrono gli
estremi per attribuirle un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC),
per altro nemmeno rivendicata per la procedura di reclamo. L'esito del giudizio
odierno impone altresì una modifica del pronunciato sulle spese di prima sede.
Considerato che davanti al Giudice di pace litigiose erano anche le richieste di
adeguata indennità, degli attori di fr. 1500.– e della convenuta di fr. 800.–
si giustifica di porre quattro quinti gli oneri processuali a carico dei primi
e il resto a carico della seconda.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.–, così come gli
oneri processuali della procedura di conciliazione di fr. 280.–, già anticipate
dagli attori, rimangono a loro carico solidalmente per quattro quinti e sono
poste per un quinto a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di reclamo,
ridotte a fr. 300.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.