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Decisione

16.2019.63

Risarcimento del danno a norma dell'art. 679 CC: prova dell'entità del danno

18 giugno 2020Italiano15 min

1 e CO 2, delle piante rampicanti sostenute da due spalliere di metallo coprendone

Source ti.ch

Fatti

A. Nel dicembre del

2018 RE 1, proprietaria della particella n. 2268 RFD di __________ (453 m²), ha

messo a dimora, a dieci centimetri dalla particella n. 2269 appartenente ad CO

1 e CO 2, delle piante rampicanti sostenute da due spalliere di metallo coprendone

parzialmente la finestra superiore del rustico ivi situato. CO 1 e CO 2 hanno

chiesto invano a RE 1 di togliere la struttura adducendo che era abusiva e

creava loro disagi oscurando l'apertura.

B. Il 21 gennaio 2019 CO

1 e CO 2 si sono rivolti al Giudice

di pace del Circolo di Locarno per un tentativo di conciliazione inteso a

ottenere da RE 1 l'allontanamento

delle

piante arrampicanti e delle spalliere, così come il pagamento di fr. 3000.–

quale risarcimento del danno, oltre a fr. 1500.– quale indennità. Accertata

l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 22

marzo 2019 ad CO 1 e CO 2 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di complessivi fr. 280.– sono

state poste a carico degli istanti (inc. CM.2019.5).

C. CO

1 e CO 2 hanno citato il 20

maggio 2019 RE 1 davanti

al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Il 13 giugno 2019 gli attori hanno venduto il loro

fondo a K__________ __________. Nella sua risposta del 26 luglio 2019 la

convenuta ha chiesto così di dichiarare la lite priva d'oggetto per l'avvenuta

cessione dell'immobile e nel merito ha proposto di respingerla, rivendicando fr.

200.– per le spese e i disagi sostenuti. Gli attori hanno replicato il

12 agosto 2019 mantenendo la richiesta di pagamento di fr. 3000.– quale

risarcimento del danno oltre a un'indennità di procedura di fr. 1500.–. In

una duplica del 20 agosto 2019 la convenuta ha riaffermato il suo punto di

vista aumentando a fr. 800.– la pretesa di rifusione per le spese e i

disagi sostenuti. Alle prime arringhe del 18 settembre 2019 le parti hanno

mantenuto le loro posizioni.

D. Statuendo con

decisione del 21 ottobre 2019 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando

la convenuta a versare agli attori fr. 3000.–. Le spese processuali di fr. 300.–

così come quelle per la procedura conciliativa, sono state poste a carico della

convenuta.

E. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4

novembre 2019, nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione o in subordine di annullarla postulando inoltre un

risarcimento ‟simbolicoˮ di fr. 500.– per i disagi subìti “a causa

della petizioneˮ. Nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2019 CO 1 e CO 2

concludono per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 18

dicembre 2019 RE 1 ha mantenuto la sua posizione.

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dal­la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 22

agosto 2019. Introdotto il 4 novembre 2019 (cfr. timbro postale sulla busta di

intimazione), il reclamo in esa­me è quindi tempestivo.

2.

Al reclamo RE 1, oltre a richiamare l'incarto del Giudice di pace, acclude

cinque fotografie, mentre con la replica spontanea essa ha prodotto una sua lettera del 30 dicembre 2018 al

Municipio di __________, l'istanza di notifica dei lavori di medesima data e

una sua e-mail del 17 dicembre 2018 alla medesima autorità. A loro

volta, con le osservazioni al reclamo, CO 1

e CO 2 hanno introdotto delle fotografie e una lettera dell'immobiliare

P__________ del 3 dicembre 2019. Se non che, l'incarto

di prima sede è già stato trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera, di modo

che il richia­mo si rivela perciò superfluo. Considerato poi che in sede di reclamo nuovi mezzi di prova non

sono ammissibili (art. 326 CPC), tutti i documenti che non sono stati

sottoposti al primo giudice sono nuovi e come

tali irricevibili.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo

manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando

l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF

143.

IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

4.

Il Giudice di pace, preso atto della

rinuncia degli attori alla rimozione delle piante e della spalliera, si è

limitato ad esaminare la richiesta di risarcimento danni. A tale proposito, il

primo giudice dopo avere richiamato gli art. 679 e 684 CC, ha accertato che la

spalliera in metallo coperta con una pianta rampicante posata a circa 10 cm

dall'immobile degli attori, peraltro senza licenza edilizia, copre l'ampia

finestra aperta sulla facciata del loro rustico privandola del suo scopo di

illuminare e arieggiare i locali consentendo la vista esterna. A suo parere,

ciò ha impedito agli attori l'uso di tali locali fino alla vendita dell'immobile,

tanto più che i motivi addotti dalla convenuta quali l'estetica, la protezione

del muro e la difesa della privacy, non giustificavano il pregiudizio. In

definitiva il primo giudice ha riconosciuto agli attori “in equità e

considerate le circostanze e i vari gradi d'intensità della turbativa dal

dicembre 2018 a inizio giugno 2019” un'indennità di fr. 3000.–.

5.

La reclamante contesta la conclusione del primo

giudice secondo cui gli attori hanno subìto un danno. A suo avviso, anzitutto la

limitazione di luce non ha comportato pregiudizio poiché il rustico era

disabitato almeno dal 2015. Essa fa poi valere che la finestra “oscurata” è rivolta

a nord, si trova all'altezza del pavimento ed è la terza della mansarda di

circa 20 m2 sicché i disagi sono stati dunque minimi. E ciò a

maggior ragione ove si pensi che la finestra non “è apribile” ragione per cui

nemmeno ha lo scopo di arieggiare i locali né limita le costruzioni a confine a

norma degli art. 120 e 121 LAC. Per la convenuta, inoltre, l'eventuale disagio

è durato solo dall'11 dicembre 2018 al 3 marzo 2019 ed è stato gradualmente

risolto, la spalliera essendo mobile. Per di più, la struttura neppure

ha influito sulla compravendita. Essa nega l'abusività

della costruzione che, a suo dire, non necessitava di alcuna licenza tant'è che

il Comune ha rinunciato alla procedura di contravvenzione. In definitiva, essa ritiene

“ingiustificato, arbitrario e non provato” il danno di fr. 3000.– poiché non

è fondato “su alcun effettivo disagio o spesa reale”. Onde l'infondatezza della

petizione.

6.

Nella

fattispecie, gli attori hanno venduto, in pendenza di causa, la particella n.

2269.

L'acquirente non risulta essere subentrato nel processo, ma ad ogni modo

gli attori hanno per finire rinunciato alla pretesa di allontanare la spalliera

posata a confine dalla convenuta. Sotto questo profilo l'azione andava respinta

per carenza di legittimazione attiva. Quanto alla pretesa di risarcimento, non

consta né è preteso che anch'essa sia stata ceduta al nuovo proprietario di

modo che la legittimazione attiva degli attori permane tuttora.

a) Premesso

ciò, secondo l'art. 679 cpv. 1 CC, chiunque sia danneggiato per il fatto che un

proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere,

oltre alla cessazione della molestia o un provvedimento contro un danno temuto,

il risarcimento del danno. Per ottenere il risarcimento del danno occorre in

primo luogo che il richiedente dimostri un eccesso del diritto di proprietà. A

tale riguardo occorre basarsi sul limite fissato dall'art. 684 cpv. 2 CC. Come

ricordato dal Giudice di pace un vicino può

valersi dell'art. 684 cpv. 2 CC per proteggersi dalle cosiddette immissioni

“negative”, come la privazione della luce e della vista o l'ombreggiamento

(CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017, consid. 11 con

riferimento; analogamente: DTF 138 III 54 consid. 4.4.1 con rinvii; I CCA,

sentenza inc. 11.2016.114 dell'8 agosto 2018 consid. 9).

Sapere poi

se le immissioni siano eccessive dipende dall'intensità delle medesime, che va

apprezzata secondo criteri oggettivi (DTF 138 III 57 consid. 4.4.5 con

riferimenti). Il giudice valuta gli interessi in

gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla

sensibilità di una persona media posta nelle medesime circostanze. Tale

ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla

protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico in particolare – e all'equità,

non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso

locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 vCC), ma deve tenere conto anche di

tutte le particolarità del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri

termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le

immissioni moleste, cioè eccessive, ovvero che superano gli usuali limiti di

tolleranza (RtiD I-2009 pag. 638 consid. 3).

Il richiedente

deve poi dimostrare il danno subìto, inteso

come diminuzione del patrimonio, così come il

nesso di causalità adeguata tra il danno e l'eccesso

del diritto di proprietà (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2019, § 46

n. 48; Bovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 44 ad art. 679

CC). La prova di una colpa del proprietario non

è richiesta, perciò l'art. 679 cpv. 1 CC non solo riserva l'applicazione degli

art. 41 e segg. CO, ma crea una responsabilità oggettiva (Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 267 n. 1928 e 1929).

Occorre ad ogni modo che il richiedente

dimostri l'ammontare del danno (art. 42 cpv. 1 CO), salvo che ciò sia

impossibile e si debba far capo perciò al prudente criterio del giudice (art.

42.

cpv. 2 CO).

b) In

concreto, che le piante rampicanti tolgano luce o aria all'immobile degli attori e siano fonte di immissioni

negative non può seriamente

essere contestato. È possibile che la struttura metallica con le piante sia

stata posta per ragioni di riservatezza, ma così come posato l'impianto

configura piuttosto un “muro dell'invidia” (Neidmauer, mur de chicane)

tant'è che per l'interessata, non senza contraddirsi, l'immobile dei vicini era

disabitato da tempo. Per di più, tale inconveniente non avrebbe prevalso

sull'interesse degli attori all'integrità del fabbricato, privato di luce e

aria, a maggior ragione in un nucleo cittadino. Il problema è che, nel caso in esame, l'esistenza di un danno dovuto

all'immissione molesta è lungi dall'essere provato, il solo accenno all'oscuramento

dei locali e a generici disagi non bastando a tal fine. Nulla dimostra le reali

difficoltà di utilizzo dei locali, gli attori avendo soltanto prodotto

documentazione fotografica riguardante l'esterno del rustico senza minimamente

sostanziare la loro richiesta.

c) Non si

disconosce che per l'art. 42 cpv. 2 CO, norma

alla quale con ogni verosimiglianza il primo giudice si è ispirato, se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il

giudice lo determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo

all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Questa

norma instaura una prova facilitata in favore del leso; essa non lo libera

tuttavia dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile

o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per

l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima; essa

non accorda al danneggiato la facoltà di semplicemente formulare delle

imprecisate pretese di risarcimento (DTF 143 III 323 consid. 8.2.5.2 con rinvii).

Di conseguenza se egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli

elementi utili alla stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione

dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui

l'esistenza di un danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_597/2016 del

22.

gennaio 2018 consid. 4).

d) Nel

caso concreto, come si è detto, a fronte delle obiezioni della convenuta, gli

attori si sono limitati ad allegare di avere subìto disagi relativi

all'oscuramento nei locali, ma non hanno

fornito

alcun elemento che dimostrasse l'esistenza di un danno e che ne avrebbero permesso

o facilitato la stima. La norma in questione non consente peraltro al giudice di

rimediare alle mancanze procedurali delle parti. In altre parole, l'art. 42

cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise

indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416

consid. 4.3.1). Certo, davanti al primo giudice gli attori hanno sostenuto che

il fondo, messo in vendita per fr. 210 000.– è stato in realtà venduto a un prezzo

inferiore. Nulla tuttavia suffraga l'assunto.

e) Nelle

circostanze descritte, non avendo gli attori adempiuto al loro obbligo di

fornire elementi utili alla valutazione, essi sono quindi privati del beneficio

concesso dall'art. 42 cpv. 2 CO. In definitiva in mancanza di prove, la

conclusione del Giudice di pace di riconoscere agli attori un risarcimento si rivela

errata. Sotto questo profilo il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata

va riformata nel senso che la petizione deve essere respinta.

7.

Quanto alla richiesta di RE 1 di ottenere in questa sede un risarcimento

simbolico fr. 500.– “per i disagi subiti a causa della petizioneˮ, il

Giudice di pace ha respinto la pretesa di fr. 800.– formulata dalla convenuta giacché

“non motivata a norma dell'art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC” (decisione pag. 3). Ora, secondo tale norma qualora una parte non sia rappresentata

professionalmente in giudizio, in casi motivati il giudice può assegnarle un'adeguata

indennità d'inconvenienza. Simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la

partecipazione al procedimento abbia cagionato alla parte non assistita da un

legale particolari costi o comportato per lei un apprezzabile dispendio di

tempo o perdite di guadagno (I CCA

sentenza inc.11.2017.4 del 14 luglio 2017 consid. 5 con rinvio a: Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, Vol. II, edizione 2012, n. 15 ad art. 95 con rimando).

Nella fattispecie, estremi del

genere non si riscontrano. È possibile che l'interessata abbia impiegato 8 ore

nel redigere gli allegati di prima sede ma essa non

pretende di avere incontrato disagi d'ordine professionale o di avere

affrontato esborsi di rilievo. Certo, davanti al primo giudice essa ha

sostenuto di essere incorsa in spese per 2 ore di consulenza legale ma di tali esborsi tutto s'ignora. Non sussistono quindi le

premesse per riconoscerle un'indennità sulla base dell'art. 95 cpv. 3

lett. c CPC. Al riguardo il reclamo

risulta infondato.

8.

Le spese della decisione odierna seguirebbero

la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene la

reiezione della petizione ma non il riconoscimento di un'indennità di

inconvenienza. Tutto ponderato, si giustifica di rinunciare a prelevare

l'esigua quota di oneri processuali a carico della convenuta e di ridurre

quella a carico degli attori. Come per la prima sede, non ricorrono gli

estremi per attribuirle un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC),

per altro nemmeno rivendicata per la procedura di reclamo. L'esito del giudizio

odierno impone altresì una modifica del pronunciato sulle spese di prima sede.

Considerato che davanti al Giudice di pace litigiose erano anche le richieste di

adeguata indennità, degli attori di fr. 1500.– e della convenuta di fr. 800.–

si giustifica di porre quattro quinti gli oneri processuali a carico dei primi

e il resto a carico della seconda.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.–, così come gli

oneri processuali della procedura di conciliazione di fr. 280.–, già anticipate

dagli attori, rimangono a loro carico solidalmente per quattro quinti e sono

poste per un quinto a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.

2. Le spese processuali di reclamo,

ridotte a fr. 300.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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