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30.2024.2

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8 luglio 2024Italiano26 min

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS

degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono

determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a

dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante

secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è

considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo

del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di

lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi

per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1;

sentenza 9C_739/2019 del 10 giugno 2020, consid. 3; sentenza 9C_538/2017 del 12

aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10;

sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite

costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di

contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.3. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale

dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza

9C_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H

59/00 del 18 settembre 2000).

Considerandi

2.4

Secondo

la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252, i criteri caratteristici di un’attività

indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti

dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico

imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività,

le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331

consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività

lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto,

contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un

rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la

possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è

determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag.

208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag.

34.

segg.; Vischer, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258

consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di

lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la

dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il

rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF

119.

V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione

a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.5

Il Tribunale federale ha pure

stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non

dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o

su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139

consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid.

3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104

V 127).

2.6. Il Tribunale federale ha avuto

modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e

sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare

un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e

nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio

convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà

economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3; cfr. tuttavia STF

9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.2.2).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(DTF 149 V 57, consid. 7.4.4; DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111,

consid. 6.2.2; sentenza 9C_73972019 del 10 giugno 2020, consid. 2.3 pubblicata

in SVR 2020 AHV n. 19, pag. 59; sentenza 9C_757/2019 del 27 maggio 2020,

consid. 4.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti;

sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In

linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di

lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di

vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale

specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata

in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016,

consid. 3.2 con riferimenti).

A

questo proposito il TF ha rammentato che “il rischio economico

dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in

perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o

comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile

2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10).

La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza

di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera

investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e

delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio

conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i

propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid.

5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento

alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi

principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme

e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le

attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che

prevalgono nel caso di specie (DTF 140 V 108; sentenza 9C_423/2021 del 1°

aprile 2022, consid. 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26

gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove

gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si

equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre

tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente

diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di

lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161

consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se

possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o

datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti

o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a

titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b

pag. 164; sentenza

H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005,

consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul

tema cfr. anche sentenza 9C_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C_45/2020,

9C_46/2020 del 1° ottobre 2020.

2.7. Va

ancora evidenziato che secondo il marginale 4007 delle direttive sul salario

determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD), nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021, le persone che esercitano un compito pubblico assumendo personalmente un

rischio economico e che non sono in un rapporto di dipendenza rispetto

all’organizzazione del lavoro conseguono un reddito da attività lucrativa indipendente.

Il

marginale 4008 DSD, net tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che ciò è

di regola il caso di:

-

notai;

-

spazzacamini;

-

giardinieri di cimiteri e affossatori;

-

controllori di riscaldamenti a nafta;

-

verificatori dei pesi e delle misure;

-

levatrici;

-

curatori con qualifiche professionali specifiche (v. N. 4006.1);

-

ecc.

2.8. Questo

Tribunale, alla luce della documentazione agli atti, per i motivi che seguono,

non può confermare la decisione su opposizione emessa dalla Cassa, essendo

necessari ulteriori accertamenti.

Nel

caso di specie, RI 1, nato nel 1976, dipendente del Comune di __________, ha

chiesto alla Cassa CO 1 di essere affiliato quale indipendente per l’attività

accessoria di giardiniere indicando quale reddito annuo presumibile un importo

di fr. 6'000 circa (doc. 15).

Nella

richiesta di affiliazione l’assicurato ha affermato di avere una ditta

individuale (doc. 15), che, come emerge dall’estratto del registro di commercio

visibile su internet (__________), è stata iscritta il __________ 2021 con il

seguente scopo “__________”.

Tra

i suoi due attuali clienti, figura il Comune di __________, per il quale

l’interessato svolge l’attività di manutenzione del cimitero, la gestione delle

postazioni dei rifiuti, la pulizia delle caditoie e delle canalette stradali.

Quando

lavora per il ricorrente, l’interessato, che ha affermato di non ricevere alcun

rimborso spese, agisce a suo nome e per conto proprio, fatturando direttamente

al cliente finale, ossia il Comune di __________.

Agli

atti figurano due fatture emesse dall’assicurato nel 2021 e nel 2022, con

l’indicazione “fattura lavori presso cimitero, piazzole rifiuti e __________”.

Dalle medesime emerge una tariffa oraria concordata tra le parti di fr. 45

all’ora, per un importo di fr. 3'410 nel 2021, per 75 ore svolte in 7 giorni di

lavoro diversi e fr. 3'750 nel 2022 per 83 ore svolte in 12 giorni di lavoro

diversi.

Il

ricorrente ha evidenziato che nel 2023 l’assicurato ha emesso una fattura di

fr. 1'685, pari a 37 ore di lavoro.

TERZ

1 ha pure rilevato di non dovere rispettare istruzioni dal committente per

quanto concerne l’orario, i giorni o l’organizzazione del lavoro.

Il

ricorrente ha inoltre affermato di non garantirgli un minimo di attività annua

e che l’investimento effettuato da TERZ 1 è quello tipico delle attività di

manutenzione di spazi verdi e giardini, ritenuto che dispone di un furgone,

degli attrezzi abituali (decespugliatore, rastrello, ecc.; doc. VI) e che ha

acquistato i mezzi necessari per il lavoro commissionato dal Comune e dispone di

un’autorimessa nello stabile di sua proprietà con relativo magazzino per il

materiale.

Tutti

gli elementi appena descritti, segnatamente l’assenza di subordinazione

organizzativa, oltre che quella economica (TERZ 1 svolge un’attività principale

di carattere dipendente grazie alla quale consegue un reddito lordo annuo di

fr. 57'000), fanno propendere per un’attività indipendente (cfr. anche il marginale

n. 4008 DSD per l’attività di giardiniere del cimitero).

Tuttavia,

quanto affermato dall’insorgente in relazione con gli investimenti effettuati

dall’assicurato non corrisponde con le risposte fornite dall’assicurato in data

6 settembre 2023 (doc. 15) e in quelle pervenute alla Cassa l’8 novembre 2023

(doc. 12). In quell’occasione TERZ 1 ha affermato che per il suo lavoro, che

consiste nella pulizia di campane di vetro e nello svuotamento di bidoni del

verde del cimitero, non sopporta personalmente i costi dell’attività e non ha

dovuto acquistare mezzi o strumenti propri per esercitare la sua professione (pag.

4 doc. 15 e pag. 3, doc. 12).

Questa

circostanza, decisiva per stabilire se l’interessato ha dovuto effettuare

investimenti di una certa importanza per poter svolgere la sua attività e se si

assume personalmente un rischio economico (cfr. marginale 4007 DSD), che era

già emersa in sede di opposizione, laddove il Comune di __________ aveva affermato

di non mettere “a disposizione attrezzature, veicoli o materiali al sig. TERZ

1 per svolgere lavori a lui affidati. Considerare un eventuale utilizzo della

scopa o dell’innaffiatoio presenti in cimitero per i visitatori come messo a

disposizione di attrezzatura comunale ci sembra una forzatura”, avrebbe

dovuto essere maggiormente approfondita dall’amministrazione.

Anche

perché, in applicazione dell’art. 43 LPGA, l’accertamento dei fatti incombe in

primo luogo alla Cassa (cfr. STF C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3: “[…]

Ad ogni modo si ricorda alla

ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,

secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per

analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa

ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr.

DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410 [U 51/98]) […]”).

Ritenuto

che la mancanza di investimenti in attrezzi da lavoro, unitamente all’assenza

di personale alle sue dipendenze, di locali commerciali e di un’assicurazione

di responsabilità civile per l’attività aziendale sono tipici di un’attività

dipendente, questo Tribunale ritiene che non è ancora possibile stabilire la

qualifica dell’attività svolta dall’interessato in mancanza di elementi certi

circa gli investimenti effettuati da TERZ 1 per la sua attività in favore del

Comune di __________.

Gli

atti devono di conseguenza essere rinviati alla Cassa, affinché, anche alla

luce dell’attività svolta (pulizia di campane di vetro e svuotamento di bidoni

del verde del cimitero, rispettivamente manutenzione del cimitero, gestione delle

postazioni dei rifiuti, pulizia delle caditoie e delle canalette stradali),

acquisisca la documentazione necessaria atta a stabilire se l’interessato ha

effettuato investimenti per la sua attività.

In

particolare la Cassa dovrà accertare se l’assicurato è proprietario di un

camioncino (eventualmente chiedendo alla Sezione della Circolazione), se nelle

dichiarazioni di imposta relative agli anni in esame sono state esposte spese

per l’attività accessoria ed in quale misura (interpellando il fisco) e se

l’assicurato possiede un locale adibito a magazzino (facendosi trasmettere

eventuali fotografie). L’amministrazione dovrà nuovamente (cfr. doc. 15, pag.

4) chiedere a TERZ 1 copia di tutte le ricevute per gli acquisti degli attrezzi

di lavoro.

Dopo

aver acquisito queste ulteriori prove, la Cassa procederà con una nuova

ponderazione degli elementi a favore dell’una o dell’altra qualifica, ritenuto

che se l’interessato possiede un camioncino ed ha dovuto acquistare attrezzi da

lavoro, andrà qualificato di indipendente.

In

queste condizioni la decisione su opposizione va annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione.

2.9. L’art.

61 lett. fbis LPGA prevede che per

le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio

2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio

della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore

federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di

disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere

una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61

LPGA).".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò

nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;

STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

per ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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