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Decisione

31.2019.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 settembre 2020Italiano58 min

Ciò premesso, le, peraltro generiche, censure ricorsuali in merito ai salari posti

Source ti.ch

Fatti

i solleciti, non sembrano essere mai state oggetto di alcuna contestazione da

parte della ricorrente o della società di cui era gerente (doc. 1/A e B; doc.

5, 6). Sono pure state prodotte le distinte dei salari 2015 e 2016 (doc.

3A/B/C).

Tutto ben considerato

quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo

esaustiva, da un lato, e che la ricorrente non abbia formulato precise censure

sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, la cifra chiesta in pagamento

dalla Cassa deve ritenersi corretta.

Nemmeno risulta peraltro

dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e della presente

causa, la ricorrente quale gerente della società debitrice dei contributi

sociali abbia mai contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari

notificati dalla società, venivano inviati e che peraltro sono stati

parzialmente pagati.

Ciò premesso, le, peraltro generiche, censure ricorsuali in merito ai salari posti

alla base dei conteggi risultano innanzitutto di gran lunga tardive. Inoltre,

laddove la ricorrente sembra ritenere eccessivi i salari computati dalla Cassa,

nulla tuttavia di concreto adduce, e tantomeno comprova, circa i presunti effettivi

salari versati dalla società.

Riassumendo, la

definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo

sino al mese di marzo), così come dettagliatamente esposta sugli estratti conto

prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese amministrative, le spese di

diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati

i pagamenti effettuati, che conclude per uno scoperto di fr. 23'941.60 (poi

corretto in fr. 22'802.20 dopo deduzione della tassa sul CO2; cfr. doc. IX), appare

ineccepibile (doc. 1A, 1B, 1C; cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 6; per quanto

riguarda i costi cfr. anche l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS).

Ai conteggi

della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve

aderire, a maggior ragione considerando come la ricorrente abbia formulato

delle contestazioni del tutto generiche e sprovviste di motivazione. Nemmeno la

documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di udienza del 23 giugno 2020

permette di concludere diversamente (doc. IX/2-4).

Inoltre, il

credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato formalmente riconosciuto negli

attestati carenza beni resi il 6 settembre e 28 novembre 2017 e pure in sede di

fallimento.

In queste

circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha comprovato

a sufficienza il danno subito, che ammonta, per quanto riguarda la

responsabilità dell’ex gerente, in fr. 22'802.20, pari ai contributi dovuti per

l’anno 2015 e i primi tre mesi del 2016, comprensivo di spese amministrative, di

intimazione e tassazioni d’ufficio, dedotti i versamenti effettuati e la tessa

sul CO2 e inclusi gli interessi di mora.

In merito alla censura per

cui la ricorrente non avrebbe sottoscritto la dichiarazione dei salari del

2016, si osserva che per la giurisprudenza il fatto di non aver personalmente

redatto la dichiarazione dei salari non costituisce un motivo che permetta di

non ritenere attendibile la stessa e il relativo conteggio dei contributi. La

compilazione e la vidimazione della dichiarazione dei salari è in ogni modo

chiaramente un compito di cui era responsabile la ricorrente nella sua veste di

organo formale della società (cfr. fra le altre STCA 31.2012.13 del 28 marzo

2013). In casu, la Cassa ha nondimeno prodotto le dichiarazioni dei salari per

gli anni 2015 e 2016 sottoscritte dalla società (doc. 3 A-A1; cfr. anche doc. 7).

Quanto alla prova

dell’effettivo versamento dei salari, va detto innanzitutto che i calcoli

effettuati dalla Cassa si basano, come esposto, sui salari regolarmente

notificati dal datore di lavoro.

In ogni modo, secondo

l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa

dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal

datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del

debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi

devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito

da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid.

2). l contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento

in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività

lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione

(DTF 110 V 225). Ne consegue che, secondo la giurisprudenza, i contributi

sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo

diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS

non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere

versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato

(fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i

contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere

l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid.

3.4; cfr. STCA 31.2019.20 del 7 maggio 2020). Diverso è il caso in cui si

tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile

2008 consid. 2.2).

In casu, la ricorrente non

ha sostenuto che i dipendenti elencati nella lista dei salari non abbiano

svolto attività lucrativa per conto della FA 1. D’altra parte, l’ipotesi, del

tutto remota e comunque non comprovata, che la società non abbia versato i

salari, rispettivamente che i dipendenti vi abbiano rinunciato, non è, secondo

la ricordata giurisprudenza, rilevante. Determinante è che dalle circostanze

suddette non si è trattato di mere aspettative salariali. Per la giurisprudenza

i contributi alle assicurazioni sociali restano in effetti dovuti anche

nell’ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l’effettivo versamento del

salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003).

Non vi è pertanto motivo

per non confermare i conteggi allestiti dalla Cassa relativi ai contributi

dovuti nel periodo in esame.

Va in proposito pure

considerato che TERZ 1, gerente della società dal 20 luglio 2017, non ha

sollevato alcuna contestazione nell’ambito della procedura risarcitoria ex art.

52 LAVS avviata direttamente nei suoi confronti e comprendente la totalità dei

contributi non pagati dalla FA 1 negli anni dal 2015 al 2017 per fr. 80'126.65,

la relativa decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS essendo cresciuta

incontestata in giudicato (cfr. doc. IX/1; cfr. al consid. 1.3).

2.4. Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della

Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche

se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608

consid. 5b).

2.5. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.6. L’art. 35 cpv. 2 OAVS

stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione

i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Secondo la cifra 2048

delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC

valide dal 1° gennaio 2008 stato 1° gennaio 2019,) “è ritenuto mutamento

importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per

cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze

inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

Secondo la giurisprudenza

federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35

cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di

compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli

effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa

salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla

legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro

che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo

alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza

assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti

mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano

presenti.

Nella STF 9C_247/2016 del

10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen

Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System

der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt.

Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers

bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres

positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der

Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen

Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen

Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art.

35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der

Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten

Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der

ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in

diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli

2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil

9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein

Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der

in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge

leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter

Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend

Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert

nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November

2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

2.7. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid.

5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des

Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una

ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si

deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere

addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e

di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo

ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che

gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p.

647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess

nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una

società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne

l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186ss. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve

conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo

segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano

regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze

che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano

scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.9.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

2.8. Nella fattispecie concreta, la

ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma individuale)

della FA 1 dal 27 gennaio 2012 sino alle dimissioni del 13 aprile 2016 (estratto

RC informatizzato agli atti).

L’insorgente nega una sua

responsabilità asserendo di aver accettato la carica di socia gerente

unicamente quale prestanome su richiesta del suo ex compagno __________, il

quale si sarebbe occupato della gestione e dell’amministrazione della società

agendo quale amministratore di fatto e si sarebbe peraltro dichiarato disposto

nei suoi confronti ad assumersi la responsabilità del mancato pagamento dei

contributi. In fase di opposizione alla decisione risarcitoria aveva pure

rilevato come lei, di professione estetista, nemmeno sarebbe stata a

quell'epoca in grado di gestire a livello amministrativo una società di quel

genere.

Ora, quanto asserito, peraltro

senza addurre qualsivoglia prova, non è sufficiente per liberarla da una

responsabilità ex art. 52 LAVS. In effetti la ricorrente, accettando il mandato

di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano.

Come detto (cfr. supra

consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i

gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl

devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V

238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.

177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito

della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel

caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre

2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è

di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA (e analogamente i gerenti) devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Per giurisprudenza un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.

114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

Addirittura è da ritenere

una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.

31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

In concreto, ritenuta la

posizione di organo formale della società e considerando anche che ella non ha

minimamente provato di essere stata impossibilitata ad eseguire puntualmente i

suoi compiti, l’insorgente non può liberarsi dalla propria responsabilità

semplicemente adducendo, genericamente, di essersi limitata al ruolo di prestanome,

mentre che la gestione della società sarebbe stata affidata unicamente al suo

ex compagno __________.

Accettando il mandato di

socia gerente l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Come accennato, ad ogni

amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni.

Non senza ricordare che in

caso di aziende di modeste dimensioni, come quella di cui in concreto si tratta,

la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di

controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA

H

171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003), è bene sottolineare

che un amministratore rispettivamente un gerente diligente non può estraniarsi

dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione

(RCC 1989 pp. 114s; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14

del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la

passività di amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono

tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il

fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i

pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28

gennaio 2004, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in

sé motivi liberatori. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha

ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

sostenendo che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza.

RI 1 dunque, vista la

carica assunta in seno alla FA 1, non poteva limitarsi ad un ruolo passivo, tralasciando

invece, come da lei stessa dichiarato, le questioni amministrative e

finanziarie, a maggior ragione se si considera che, vista la carica assunta, la

prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di

controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2018 consid. 6.3; cfr. anche STCA

31.2019.1 del 15 luglio 2019).

Ricordiamo che per

l’incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente diffidata e

precettata sin dal novembre 2012. La ricorrente, che è rimasta gerente della

società dalla sua costituzione fino alle sue dimissioni del 13 aprile 2016, doveva

quindi essere al corrente di questa situazione e avrebbe quindi dovuto

intervenire attivamente al fine di risolvere la situazione. Ritenuta questa

situazione, che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio

obbligo contributivo nota da tempo, ella doveva attivarsi al fine di ottenere

una chiara informazione sull’andamento della stessa e quindi prendere in mano

la situazione.

Ove inoltre le sue

sollecitazioni a liquidare in particolare il pagamento dei contributi (già

oggetto di diverse procedure esecutive) non avessero sortito alcun effetto

utile – sollecitazioni di cui peraltro in concreto non v’è nemmeno alcuna prova

- ella avrebbe dovuto agire con ancora maggiore determinazione, uscendo dalla

società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V.

e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H

194/01, consid. 4c).

Va poi ricordato che in

caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari

(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19

maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o

l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto

responsabile del danno.

In concreto,

manifestamente la ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze

riconducibili alla funzione di socia gerente di una Sagl (cfr. STFA del 20

marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002

nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa C., H 194/01, consid. 4c).

Con riferimento a quanto

esposto al consid. 2.6, va pure osservato che, come osservato dalla Cassa in

occasione dell’udienza del 23 giugno 2020, la FA 1, versando acconti troppo

bassi senza assicurarsi sufficienti mezzi per tacitare il conteggio finale in

tempi utili, ha agito in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LAVS, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2

OAVS. Pagando per lungo tempo acconti manifestamente bassi (cfr. in merito la

tabella riassuntiva al doc. 9), si è finanziata ponendo il rischio

imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che costituisce negligenza

grave secondo la giurisprudenza, considerato come il pagamento degli oneri

sociali deve avere la stessa priorità del pagamento dei salari (STF 9C-701/2018

del 27 novembre 2018 e 9C 436/2016 del 26 giugno 2017).

Di tale negligenza grave deve

rispondere la ricorrente, visti gli obblighi derivantile dalla funzione assunta

quale gerente di una Sagl (cfr. consid. 1.1). Ne consegue che, tenuto conto del

periodo di carica dal 27 gennaio 2012 sino alle dimissioni del 13 aprile 2016 e

della giurisprudenza citata, la medesima deve assumersi le conseguenze del

mancato pagamento dei contributi definitivi per gli anni 2015 e 2016 (quest’ultimo

limitatamente ai 3/12).

Comunque, nel solco della

giurisprudenza, perlomeno già nel corso della seconda metà del 2012 o

quantomeno dall’agosto 2015 con l’intimazione dei primi precetti esecutivi -

vale e dire nel momento in cui ella doveva essere consapevole dei ritardi nei

pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità

di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità

- avrebbe dovuto prendere in considerazione di rassegnare le proprie

dimissioni da gerente e non attendere invece sino al mese di aprile 2016,

quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la

giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non

essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui

un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di

terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi,

constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve)

mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio,

rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di

corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002, H 10/07 del

7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005

consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Le dimissioni della

ricorrente (rassegnate con scritto del 13 aprile 2016) sono avvenute comunque

tardivamente e meglio anni dopo le prime diffide di pagamento (nel novembre

2012) e otto mesi dopo le relative susseguenti procedure esecutive avviate

dalla Cassa e, quindi, dopo un considerevole periodo dal momento in cui ella

aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva impossibilità

di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti i riepiloghi prodotti dalla

Cassa sub doc. 5, 6 attestano una situazione tutt’altro che incoraggiante.

Questo Tribunale deve

pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare

rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Ella non poteva, nella

veste di gerente di una Sagl, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella

società, ma avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i

contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa, se del caso

interpellando direttamente quest’ultima (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e

H 38/01 del 17 gennaio 2002). Ella ha quindi omesso di compiere quanto doveva

apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle

incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una Sagl (STFA H

310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto

che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d’uso

osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con

particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

Non soccorre quindi

all’insorgente l’asserita, quantomeno implicitamente, circostanza che fossero di

fatto altre persone, segnatamente __________, ad occuparsi della gestione amministrativa

dell’azienda e quindi anche delle questioni contributive, considerato come il fatto

che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della

società quali organi di fatto

non scarica l'amministratore formale dalle

sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996, consid. 2.9).

Determinante

è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono

motivi sufficienti per esonerarla dalla sua responsabilità e per escludere

quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Sia peraltro ancora

osservato che l’insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere

stata impedita nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere stata ingannata

mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle

imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7

febbraio 2006).

Infine,

occorre ribadire ancora che gli amministratori devono rassegnare

tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i

contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21

dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte

citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14]

confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile

ossia, come accennato, inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA

H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

Quanto infine al fatto

che, come addotto dalla ricorrente,

il reale amministratore

era anche il suo compagno e padre di sua figlia, tale allegazione risulta

irrilevante. In effetti, la Cassa ha con pertinenza rilevato che “nonostante

possa essere vero che generalmente all'interno di una "parentela

stretta" come nel caso di specie, viga un rapporto di fiducia

privilegiato, è altrettanto vero che se si volessero relativizzare gli obblighi

di vigilanza all'interno di una "SA familiare", si finirebbe per

legittimare la figura dell"'uomo di paglia" (STCA 7 aprile 2004 inc.

n. 31 .2003.20-21-22; STCA 16 aprile 2003 inc. n. 31 .2002.21)”.

Inoltre, nemmeno la circostanza

che all'interno della società fossero state definite delle competenze non è

rilevante per la responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA H 13/03 del 21 maggio

2003 e STCA 16 dícern5re 2009, inc. 31.2008.15), un amministratore diligente

non potendosi estraniare dai problemi della società evidenziando che altri si

occupavano

della gestione (STCA del

27 aprile 2017, inc. n. 31.2016.16, consid. 2.8. e riferimenti). Addirittura è

da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori, di fatto

esclusi dalla gestione della società, í quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione.

Né infine la circostanza,

addotta in fase di opposizione, che la ricorrente fosse di professione

estetista e quindi sprovvista delle competenze necessarie alle questioni amministrative

di una società, permette di sgravarla dalla sua responsabilità quale gerente

della società. Infatti la Cassa ha giustamente sottolineato che “in tale

contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per

quanto riguarda i pagamenti non costituisce motivo liberatorio o di discolpa

(STFA 5 ottobre 2000, H 210/99 e STCA 28 gennaio 2004, inc. 31 .2003.18)”.

Anzi, il fatto di aver assunto l'incarico di socia gerente allorquando non

sarebbe stata in grado di occuparsi della gestione amministrativa di una società,

“è segno di ulteriore grave negligenza” (STCA del 18 settembre 20'l7

inc. 31.201 7.4, consid. 2.8).

Il mancato uso del potere

decisionale che il mandato conferiva non scagiona quindi la ricorrente dalla

propria responsabilità ex art. 52 LAVS, considerato che la violazione delle

norme legali è possibile anche per omissione. Il suo comportamento è quindi in

relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa

(STFA H 13/03 del 21 maggio 2003; STFA H 65/01 del 13 maggio 2002).

Nemmeno la ricorrente può

discolparsi argomentando che __________ si sarebbe dichiarato disposto ad

assumersi la responsabilità del mancato pagamento dei contributi. Al riguardo

la Cassa ha con pertinenza ricordato che per la giurisprudenza simili accordi

di natura privata sono privi di rilevanza nell'ambito della responsabilità ai

sensi dell'art. 52, trattandosi di mera questione interna ininfluente nel rapporto

esterno con la Cassa, LAVS (STCA 31.2002.14 del 6 agosto 2002).

In simili circostanze

questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la

carica di gerente le imponeva, la ricorrente deve essere ritenuta responsabile

ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.9. Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con

riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo

contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase

difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle

misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali,

i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono

essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss;

cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non

può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei

pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano

effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza. In particolare, la ricorrente non può sgravarsi

adducendo (e peraltro nemmeno comprovando) difficoltà di liquidità della

società. Né del resto è stato addotto, né tantomeno comprovato, che la fallita __________

si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso

pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato dalle prospettive

allora esistenti per il salvataggio dell’azienda.

Non va in effetti dimenticato

che la società, dopo svariate diffide e precetti, non ha liquidato

completamente i contributi degli anni dal 2015 al 2017 (cfr. specchietti

riassuntivi del debito contributivo, doc. IX e allegati). I contributi residui

sono rimasti scoperti e la Cassa ha dovuto procedere a diffide e a procedure

esecutive e nel gennaio 2018 è quindi stato dichiarato il fallimento della

società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità

della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti

sull’arco di un periodo non trascurabile, segnatamente nel 2015, 2016 e 2017,

per complessivi fr. 80'126.65 (spese amministrative e interessi di mora

inclusi; doc. 3-5). Trattandosi di un lasso di tempo non trascurabile, la

negligenza grave deve essere riconosciuta.

La verità è che la società

versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto

autorizzare l’organo della società a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva

di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una

procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa.

In queste circostanze, le

difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli

stessi non possono dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della

società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio 2002

nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di

un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla

giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati

recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.

3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 +

H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento

dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G;

cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto

giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V

243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e

3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA

del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di

giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era

cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del

27 giugno 1994 in re M.). Il TFA, in una decisione del 16 maggio 2002 nella

causa A. e B., H 61/01, consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr.

18, ha sentenziato che se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti,

decade la possibilità di discolparsi. Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno

l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N.

e P. L.).

A titolo di raffronto è

utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in

cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non

versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria

attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di

limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

In questo senso, secondo

l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare

del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di

discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle

cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

Ora, in concreto l'avere

procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli

oneri sociali sull’arco di più anni, è segno di una negligenza non indifferente

del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità della gerente cui incombeva

per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.

Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr.

RCC 1992 p. 269).

2.10. Quanto

alla richiesta di audizione testimoniale dei signori __________ e __________

(doc. I e X), la stessa va respinta in quanto ininfluente per quanto riguarda

la determinazione della responsabilità dell’insorgente, la quale, come si è

potuto appurare sulla base degli atti di causa, non ha adempiuto agli obblighi

che la carica di gerente con diritto di firma individuale di una Sagl le imponeva

e va quindi ritenuta responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

Per costante

giurisprudenza in effetti, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante

e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 Il 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. ld). Ne consegue che la richiesta del ricorrente

va respinta, essendo la documentazione agli atti sufficiente per poter concludere

circa la responsabilità dell'insorgente ex art. 52 LAVS. Va del resto ancora

ricordato all’insorgente che, soprattutto se rappresentato da un legale, non

può essere richiesta in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto

che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti

utili a dimostrare i motivi di discolpa invocati a sostegno del loro corretto

agire (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 confermata nelle STFA H 177/01 del 15

novembre 2002 e H 258/03 del 14 aprile 2005).

2.11. Visto tutto quanto precede, questo

Tribunale deve concludere che l’insorgente – accettando la carica di

organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente con diritto di firma

individuale – non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e

vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari,

avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto

valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata

giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze del mancato

pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, per gli anni

2015 e 2016, quest'ultimo sino al mese di marzo.

Se,

come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica

hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa

decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di

alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr.

5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno

solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144

cpv. 1 CO).

Legittimamente quindi la

Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti dei due soci

gerenti, i rapporti interni tra gli organi della stessa non essendo in ogni

modo di rilievo per la Cassa.

La Cassa ha nondimeno precisato

di essere proceduta anche nei confronti di __________ (doc. IX/1), mentre che

per quanto riguarda __________ ha riferito di avervi rinunciato considerato

come in data 25 febbraio 2019 nei confronti dello stesso e della sua ditta

individuale sia stato aperto il fallimento, poi chiuso per mancanza d’attivo

(doc. IX).

Il ricorso va quindi respinto e

la decisione contestata, con cui è chiesta la condanna di RI 1 al versamento di

fr. 23'941.60 per oneri sociali non versati dalla FA 1 di __________, va

confermata limitatamente all’importo di fr. 22'802.20, come precisato dalla

Cassa (doc. IX).

2.12. In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ RI

1 è condannata a versare alla Cassa CO 1 la somma di fr. 22'802.20.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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