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31.2020.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2021Italiano54 min

consid. 2.1), le censure sollevate dal ricorrente circa i salari notificati da __________,

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono in

effetti stati determinati sulla base dei certificati di salario inoltrati dal

dipendente e delle distinte dei salari allestite d’ufficio dalla Cassa non

avendo la società, e per essa l’insorgente, nonostante le richieste di

informazioni del 30 novembre 2017 e 22 gennaio 2018 (quest’ultima con

l’espressa comminatoria che in caso contrario sarebbe stata emessa una

tassazione d’ufficio), le tassazioni d’ufficio del 4 maggio 2018 e 16 ottobre

2018, le nuove diffide del 13 giugno 2018 e 26 novembre 2018 e le susseguenti

procedure esecutive, inviato le relative complete distinte dei salari

rispettivamente fatto valere i motivi per i quali i salari non sarebbero stati

corretti.

Va qui subito rilevato che

la compilazione della distinta salari ed il relativo invio alla Cassa fanno

parte degli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 3 LAVS e

art. 36 cpv. 3 OAVS (in merito cfr. Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n.

32, pag. 7) e il venir meno a tale obbligo costituisce una violazione delle

prescrizioni (cfr. consid. 2.6).

Del resto, quanto all’obbligo

di sostanziare la pretesa risarcitoria, sia in questa sede ancora ricordato che

secondo la giurisprudenza federale, nel caso in cui il credito fatto valere

dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su

una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare

del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità

della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la

decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro

chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991

pag. 132 consid. II/1a). Nell’ambito dell’art. 52 LAVS il concetto di indubbia

erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione

di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati

i motivi di una revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002,

consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il

fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181

consid. 3b).

Infine,

il TF, partendo dal principio che la persona confrontata con una pretesa di

risarcimento deve avere avuto, in base alla garanzia della via giudiziaria, la

possibilità di contestare almeno una volta l'importo dei crediti contributivi,

per i quali è resa responsabile, presso un'autorità giudiziaria che esamina

liberamente i fatti, ha precisato che ex organi del datore di lavoro, i

quali non hanno avuto la possibilità di impugnare una decisione di fissazione

di contributi paritetici notificata posteriormente alla loro uscita

dall’azienda, hanno la possibilità di chiedere, nell'ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS, una verifica della stessa (DTF 134 V 404 consid.

5.4; cfr. in merito ancora al consid. 2.6).

Nella fattispecie, come

detto, il ricorrente è in questa sede malvenuto a contestare la pretesa della

Cassa, considerato come precedentemente a questa causa egli, quale gerente

della società, ha omesso di insorgere censurando, o quantomeno sollecitando

spiegazioni in merito, in occasione delle richieste di informazione, delle

diffide inoltrate dalla Cassa e delle procedure esecutive che sono seguite. In

ogni modo non è in concreto stato fatto valere alcun motivo che possa anche

solo ipotizzare l’esistenza di motivi di indubbia erroneità delle decisioni di

fissazione dei contributi rese dalla Cassa. Del resto, come anticipato (cfr.

consid. 2.1), le censure sollevate dal ricorrente circa i salari notificati da __________,

saranno in ogni modo esaminati da questo Tribunale, quale autorità di ricorso

con pieno potere d’esame (cfr. al consid. 2.6).

2.6. II ricorrente sostiene che la

società non sarebbe debitrice dei contributi dovuti sui salari notificati da __________

per gli anni 2016 e 2017, in quanto quest’ultimo non avrebbe lavorato per la

società e non avrebbe percepito alcuno stipendio.

Ora, occorre innanzitutto

ricordare che secondo l’art. 14 cpv.

1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa

dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal

datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del

debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi

devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito

da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88

consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi,

indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le

retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il

salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,

secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui

il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.

87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia

stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a

tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110

V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il

lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento

del salario (sottolineatura del redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003

consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa

salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

Vista la succitata

giurisprudenza, ai fini dell’imposizione dei contributi non è rilevante che al dipendente

sia stato effettivamente versato o meno il salario. Determinante è il diritto al

salario, ragione per cui i contributi sono di principio dovuti anche su salari

non versati.

Nella fattispecie, come

anticipato, risulta dalla documentazione agli atti - prodotta dall’avvocato di __________

alla Cassa direttamente e al __________ (doc. A, B e C), come pure nell’ambito

della denuncia formulata al Ministero pubblico (doc. C) - che gli importi

rivendicati rappresentano un reddito maturato, al cui percepimento

l'interessato aveva provvisoriamente rinunciato, in attesa che la società

generasse la necessaria liquidità per poter onorare tale credito. Da uno scritto

25 giugno 2018 dell’avv. __________ indirizzato a __________ risulta in effetti

che __________ aveva sottoscritto con la FA 1 un accordo di investimento il 15

aprile 2016 che lo vedeva privato dell’intero salario netto per il periodo da aprile

2016 sino a gennaio 2017 (e di cui ai certificati di salario resi dalla società,

per complessivi fr. 60'000 di salario lordo). In questo scritto il legale del

dipendente chiedeva informazioni circa la cifra spettantegli e sulla modalità

con la quale tale cifra era stata investita dalla società (doc. 14).

Ora, a ragione la Cassa ha

ritenuto che tale documentazione, allestita su carta intestata della società

datrice di lavoro e in parte anche firmata dal ricorrente (doc. A, B, C con allegati),

documenti in modo chiaro e inconfutabile il diritto al salario del dipendente __________.

Del resto, come dianzi

esposto, la società, richiesta in più occasioni in merito, non ha reagito

minimamente e, nonostante le richieste del 30 novembre 2017 e il sollecito del

22 gennaio 2018 (doc. D, E), non ha provveduto a inviare le “corrette” distinte

salariali né a fornire le chieste precisazioni, e anche alle relative

tassazioni di ufficio e alle diffide di pagamento che hanno proceduto l’avvio

delle procedure esecutive, la società e per essa il suo amministratore e gerente

RI 1 non hanno formulato alcuna osservazione, fatta eccezione per la menzionata

“opposizione” alla tassazione d’ufficio del 30 maggio/4 giugno 2018 di cui si

dirà in seguito (doc. A/1).

Di fronte alla mancata

contestazione da parte della società a ragione il credito, che peraltro risulta

anche dagli attestati carenza beni emessi il 29 agosto 2018 dal competente

ufficio esecuzioni e dalla notifica, rimasta incontestata, nel fallimento della

FA 1, va considerato acquisito.

Come anticipato, non

permette infine di modificare l’esito della presente procedura l’unica allegazione

proposta dal ricorrente, secondo cui egli, a nome della FA 1, avrebbe inoltrato

“opposizione” il 4 giugno 2018 alla tassazione d’ufficio del 4 maggio 2018.

A prescindere in effetti dal

fatto che le allegazioni fatte valere con tale opposizione, relative alla presunta

mancata successiva realizzazione dell’accordo di collaborazione tra la società

e __________, non sono state minimamente comprovate e documentate, e che in

ogni modo, come detto, appaiono in aperto contrasto con il certificato di

salario emesso dalla società (e firmato dal qui ricorrente) a favore di __________

per l’anno 2016 e facente testo di salari lordi per fr. 54'000 (doc. A), va

detto che, malgrado tale opposizione, la società non ha in seguito formulato

alcuna contestazione alla diffida di pagamento inviata il 13 giugno 2018 (doc.

G) e nemmeno si è opposta alla procedura esecutiva avviata il 9 luglio 2018, omettendo

persino di formulare opposizione al precetto esecutivo intimato l’8 agosto 2018

(doc. 6/C e H).

Ricordato come per la menzionata

giurisprudenza, l’ipotesi che la società non abbia versato i salari,

rispettivamente che i dipendenti vi abbiano rinunciato, non è rilevante ai fini

dell’obbligo contributivo (cfr. STFA H 71/02 del 5 marzo 2003), nella

fattispecie, per quanto sin qui esposto, anche la retribuzione di __________ è

imponibile ai fini AVS secondo gli artt. 4 e 5 LAVS. Infatti, dalla

documentazione agli atti è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato

nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con

riferimenti), e in particolare alla luce della mancata contestazione da

parte della società e per essa del gerente e qui ricorrente, che gli importi in

questione rappresentano non una mera aspettativa salariale, ma un reddito

maturato, al cui percepimento l'interessato ha solo provvisoriamente

rinunciato, in attesa che la società generasse la necessaria liquidità per

poter onorare tale credito.

Pertanto l'ammontare del

danno relativo al mancato pagamento dei contributi per gli anni 2016 e 2017

sulle retribuzioni di RI 1 e di __________ patito dalla Cassa - i cui crediti

contributivi al momento del decreto di fallimento della società risultavano

peraltro essere già ampiamente scaduti - merita conferma così come quantificato

dalla Cassa.

Inoltre, va ribadito che

se spetta all’amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti,

salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa

-, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di

collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte

portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione

non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

Il ricorrente non ha

prodotto alcuna prova rilevante né peraltro ha fornito valide e motivate

contestazioni dell’importo preteso dalla Cassa, limitandosi in sostanza a far

valere quanto sostenuto in occasione del “reclamo tassazione d’ufficio” del 30

maggio/4 giugno 2018 (doc. A).

Tutto ben considerato

quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo

esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia formulato precise e

motivate censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, la cifra

chiesta in pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta.

Nemmeno risulta peraltro

dagli atti che, fatta eccezione per la menzionata lettera di “reclamo” del 30

maggio/4 giugno 2018, rimasta senza seguito alcuno (doc. A), mai, prima delle

procedure di incasso forzato e della presente causa, il ricorrente quale

gerente della società debitrice dei contributi sociali abbia mai contestato i

conteggi inviati.

Ciò premesso, le peraltro generiche censure del ricorrente in merito ai salari posti

alla base dei conteggi risultano innanzitutto di gran lunga tardive.

Riassumendo, la

definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2016 e 2017, così come

esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese

amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti

totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, che conclude per

uno scoperto complessivo di fr. 12'780.05, appare ineccepibile (doc. 3A, 3B;

cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 7; per quanto riguarda i costi cfr. anche l’art.

art. 69 cpv. 1 LAVS).

Ai conteggi

della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve

aderire.

Inoltre, il

credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato formalmente riconosciuto negli

attestati carenza beni resi il 29 agosto 2018 e pure in sede di fallimento

(doc. 14-16; doc. 6, 10).

2.7. Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente

in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a).

Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle

contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in

particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo

degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei

contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono

queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS;

RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione.

Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa,

lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non

ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.8. La

cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che,

procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a

salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà

passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti

l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante

in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile

solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI

1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla

Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.9. Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti

di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a

tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus,

cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in

Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima

si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da

prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF

108 V 186ss. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF

112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare

un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati

(sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il

datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi

cfr. al consid. 2.9.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

2.10. Nella fattispecie concreta, il

ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma individuale)

della FA 1 dal 24 dicembre 2003 (estratto RC informatizzato agli atti).

Ora il ricorrente nel suo

ricorso non ha fatto valere alcuna argomentazione che possa in qualche modo liberarlo

da una responsabilità ex art. 52 LAVS e per escludere una sua negligenza grave.

In effetti egli, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti

gli oneri che da tale funzione derivano.

Come detto (cfr. supra

consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i

gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei

contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito

della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl

devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V

238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg.

177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito

della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli

amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H

95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6

dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal riguardo ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche

al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone

incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza

della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore (e nel

caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25

luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche

STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2

dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre

2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard,

cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la

figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in

particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è

di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima

istanza, i membri del CdA (e analogamente i gerenti) devono rassegnare le

proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici

rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella

causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18

novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF

9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Per giurisprudenza un

amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag.

114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

Addirittura è da ritenere

una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.

31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115).

In concreto, ritenuta la

posizione di organo formale della società e considerando anche che RI 1 non ha

minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i

suoi compiti, non può liberarsi dalla propria responsabilità.

Accettando il mandato di

socio gerente l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione

derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA

H 171/02 del 2

dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Non senza ricordare che in

caso di aziende di modeste dimensioni, come quella di cui in concreto si

tratta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza

e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA

H

171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Addirittura è da

ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e

ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre

1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella STFA H

13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può

liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna

remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già

di per sé una grave negligenza.

Nel caso concreto, ricordiamo

che per l’incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente

diffidata e precettata sin dal maggio 2016 (doc. 4 e 5). Il ricorrente, che era

gerente della società sin dalla sua costituzione doveva essere al corrente di

questa situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di

risolvere la situazione. Per contro manifestamente egli ha omesso di compiere

quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito

delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl. Ritenuta

questa situazione, che denota una difficoltà della società a far fronte al

proprio obbligo contributivo nota da tempo, egli doveva attivarsi e prendere in

mano la situazione, se del caso uscendo dalla società per tempo ed avrebbe

certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52

LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00,

consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).

Va poi ricordato che in

caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la

giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari

(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19

maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o

l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto

responsabile del danno.

Sia peraltro ancora

osservato che l’insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere

stato impedito nell’esercizio della sua carica di gerente, o di essere stato ingannato

mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle

imputato una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7

febbraio 2006).

La passività

dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e

adeguata con il danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003, STF H

65/01 de 13 maggio 2002 e STF H 38/01 del 17 gennaio 2002).

In simili circostanze

questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la

carica di gerente le imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile

ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

2.11. Infine occorre rilevare che

l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di

speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali

– che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid.

4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di

eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è

omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità

in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine

ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner

Organe nach art. 52 AHVG, 2008,

n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c

e DTF 123 V 244 consid. 4b).

La questione decisiva, in

tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente

che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati

in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora

oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668

seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00

dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi l’illiquidità della

società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non

sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza

(STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono

essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per

lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni

sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà

economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e

rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro

esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007

del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth,

op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi

ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di

discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico

e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive,

ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994

nella causa M.).

In concreto, non sono stati

invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso

della succitata giurisprudenza. In particolare non può essere dedotto

dall’inserto che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato

pagamento degli stessi possano dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria

della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio

2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in

presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla

giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati

recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid.

3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 +

H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento

dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G;

cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è

durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto

giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia

precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V

243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e

3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA

del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).

2.12. Visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente –

accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente

con diritto di firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli

obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso

osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza

grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa

ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.11), deve assumersi le

conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF

della FA 1, per gli anni 2016 e 2017.

Visto

quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la

decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi

dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de

droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales –

aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- –

deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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