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38.2022.1

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21 marzo 2022Italiano48 min

Riprovo a contattarvi per avere notizie circa il debito salariale che l’__________

Source ti.ch

Fatti

E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19,8C_643/2008 E. 4, wo mündliche

Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen

Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation

belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19,8C_643/2008 E. 4).

Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers

kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen

Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”

2.2. Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha iniziato a lavorare come direttrice

generale presso la __________ di __________ dal 1° luglio 2018 per un salario

mensile di fr. 4’500 (cfr. doc. C).

L’assicurata

è stata licenziata l’11 gennaio 2021 con la seguente motivazione:

" (…) in

riferimento al colloquio odierno, le confermiamo il termine immediato della sua

collaborazione lavorativa presso la nostra società per motivi di cessata

attività dovuta a mancanza di liquidità. (…)” (Doc. F)

Il 25 settembre 2021

l’assicurata ha chiesto alla Cassa di beneficiare dell’indennità per insolvenza

per il periodo 1° dicembre 2020 - 31 marzo 2021 (fr. 4'700 mensili: fr. 4'500

salario + fr. 200 di supplemento).

Ella

ha indicato che il rapporto di lavoro è durato dal 25 giugno 2018 al 31 marzo

2020, che il salario è stato pagato fino al 16 novembre 2020 e che l’ultimo

giorno di lavoro effettuato è stato l’11 gennaio 2021 (cfr. Doc. H).

Nella

sua opposizione del 25 settembre 2021 RI 1 ha precisato di avere presentato la

domanda di indennità in quanto “dal 17.11.2020 (data di fine del mio periodo

di maternità) fino al 11.01.2021 (data del mio licenziamento con effetto

immediato), non ho ricevuto dall’__________ nessun compenso salariale”

(cfr. Doc. M).

Dagli

atti dell’incarto risulta che il 18 gennaio 2021 l’assicurata ha inviato

all’amministratore della __________ il seguente messaggio di posta elettronica:

" Ho

ricevuto, come tutti gli altri dipendenti __________, una lettera di immediato

licenziamento che mi ha colta di sorpresa e soprattutto impreparata. È

possibile confrontarsi con qualcuno per avere delucidazioni in merito a questa

chiusura repentina? Gli studenti mi chiedono spiegazioni ed io sinceramente non

so cosa rispondere.

Inoltre vorrei sapere

se e come gli arretrati salariali ci verranno versati (preavviso compreso), è

dalla fine della maternità che non percepisco salario. Dobbiamo seguire una

procedura particolare? Pur essendo frontalieri abbiamo diritto alla

disoccupazione? Chi bisogna contattare? Perdonate le mie numerose domande ma

sono totalmente persa e anche molto preoccupata poiché sono rimasta senza

lavoro dall’oggi all’indomani con due bambini piccoli, di cui uno ancora in

fasce.

Vi ringrazio

anticipatamente della vostra comprensione.” (Doc. O)

La risposta, del 18

gennaio 2021, è stata la seguente:

" Adresse

introuvable

Votre message n’est pas

parvenu à

__________, car le domaine

__________ est introuvable. Vérifiez qu’il ne contien pas de fautes de frappe

ni d’espaces superflus, puis réessayez.” (Doc. O)

Il 1° febbraio 2021 RI 1

ha ancora inviato al suo ex datore di lavoro il seguente messaggio di posta

elettronica:

" (…)

Riprovo a contattarvi per avere notizie circa il debito salariale che l’__________

ha accumulato nei miei confronti. Ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta da

parte vostra. So tra l’altro di non essere l’unica ex dipendente __________ in

questa situazione… com’è possibile essere licenziati così senza nessuna

spiegazione e senza neppure avere la possibilità di contattarvi? Possiamo

perlomeno ricevere gli stipendi arretrati? (…)” (Doc. O1)

La risposta immediata è

stata identica a quella del 18 gennaio 2021 (cfr. Doc. O1).

Il

7 giugno 2021 l’assicurata ha inviato ad __________ della Cassa CO 1 un

messaggio di posta elettronica intitolato “Recupero insoluti __________”

del seguente tenore:

" (…) mi

chiamo RI 1, ex dipendente di un’azienda con sede a __________ (allegata copia permesso

G). Con la presente chiedo delle informazioni relative alla presentazione di

una domanda di indennità per insolvenza.

La mia situazione è la seguente:

- il 01/07/2018

ho iniziato il rapporto di lavoro con l’azienda __________, con contratto da dipendente

full time a tempo indeterminato e retribuzione lorda parti a 4.500 CHF (+ assegni

familiari) (allegata copia contratto di lavoro);

- per il periodo

11/08/2020 - 16/11/2020 ho percepito un’indennità di maternità per la nascita

del mio secondo figlio (allegata documentazione);

- in data

11/01/2021 ho ricevuto la lettera di licenziamento nella quale si dice che il

rapporto di lavoro viene cessato con effetto immediato per mancanza di

liquidità (cfr. allegato)

- dalla fine

della maternità NON ho più ricevuto alcun compenso (a seguire allegherò, come

previsto tutti gli estratti conto richiesti) e le richieste (orali e

telefoniche) al datore di lavoro sono rimaste inascoltate.

In considerazione di quanto sopra, chiedo:

1) sebbene non

venga specificato nella lettera di licenziamento, ritengo comunque dovuto il

preavviso di due mesi, mi conferma questa circostanza?

2) considerato

quanto riportato nella lettera di licenziamento, devo considerare come data di

fine del rapporto di lavoro il giorno 11/01.2021 o la fine del mese di Gennaio

2021? Quindi, i due mesi di preavviso sarebbero scaduti il 11/03/2021 o il

31/03/2021?

3) Gli assegni

familiari devono essere conteggiati nell’importo totale del mio credito da far

valere contro il mio ex datore di lavoro?

Tali informazioni mi

servono al fine di poter quantificare con esattezza l’importo di suddetto

credito, così da poterlo indicare sia nella domanda di indennità per insolvenza

sia nella domanda di esecuzione presso il competente ufficio di Mendrisio.

Nell’attesa di un suo cortese

riscontro, porgo cordiali saluti. (…)” (cfr. doc. P)

La

funzionaria della Cassa le ha subito così risposto:

" Gentile

Signora,

per risponderle meglio mi necessita capire se quanto ha ricevuto

la lettera di licenziamento ha provveduto a contestarla oppure l’ha “accettata”.

Si è messa a disposizione del datore di lavoro? Ha messo in mora il datore di

lavoro? La ringrazio.” (cfr. doc. P)

RI 1 ha immediatamente

precisato che:

" Gentile

Signora __________,

Io non ho messa in mora il datore di lavoro, però l’ha fatta mio

fratello __________ l’ufficio di esecuzione per arrivare ad una domanda di

fallimento che permetta il configurarsi di uno dei presupposti per ottenere le

indennità per insolvenza.

Io cosa devo fare per non perdere questo diritto? Mi posso

appoggiare alla domanda di mio fratello o devo farne una io per conto mio? Sono

sinceramente persa …

Grazie della sua cortese risposta. (…)” (Doc. P)

Il 18 giugno 2021 __________

ha così risposto:

" (…) Premesso

che non avendo ricevuto una sua formale richiesta d’insolvenza posso

risponderle unicamente sulla base dei dati che mi ha fornito. Una miglior

risposta potrò fornirgliela quando riceverò la sua domanda, dove potrò avere

maggiori informazioni e visionare più documenti.

L’indennità per insolvenza copre unicamente i periodi lavorati,

pertanto fino all’11 gennaio. Avendo lei ricevuto l’indennità maternità fino al

16.11, verosimilmente potremo coprire il periodo 17.11.2020 – 11.01.2021.

All’ufficio esecuzioni e fallimenti può insinuare anche il periodo

di disdetta legale (che la nostra Cassa però, come detto sopra, non potrà

versarle) e gli assegni familiari (che non vengono rimborsati da parte nostra

ma dovranno essere fatti valere presso la Cassa AVS dove il datore di lavoro

pagava i contributi).

La disdetta scade sempre a fine mese, mai a metà mese.

In considerazione del fatto che ha terminato l’attività in

gennaio, dovrà inviarci anche le prove degli sforzi intrapresi a tutela dei

suoi interessi salariali (lette, e-mail, ecc. …) e un precetto esecutivo

sarebbe auspicabile che lo facesse notificare al suo ex datore di lavoro.

Nell’attesa di ricevere al più presto la richiesta di insolvenza,

con gli allegati che potrà fornirmi, la saluto cordialmente. (…)” (Doc. P)

Il

20 giugno 2021 RI 1 ha inviato per posta elettronica a __________ dell’Ufficio

di esecuzione di __________ una domanda di esecuzione contro __________

allegando la relativa documentazione (cfr. Doc. P).

Il 21 giugno 2021 __________

ha risposto all’assicurata che le avrebbe inviato una richiesta di anticipo

spese tramite e-mail precisando che “siamo obbligati ad agire in questo modo

perché lei è domiciliata all’estero”.

Il 23 giugno 2021 la

ricorrente ha comunicato a __________ che avrebbe pagato il bollettino e il 12

luglio 2021 gli ha inviato un messaggio di posta elettronica nel quale si è

così espressa:

" (…) So che

la procedura in oggetto è già stata avviata da altre persone (__________, __________

e __________), che lavoravano con me all’__________ e che è stata pubblicata la

comminatoria di fallimento.

Le chiedo dunque se sia necessario proseguire seguendo tutto

l’iter già fatto dagli altro o se posso ricollegarmi agli esiti delle procedure

già avviate evitando di sprecare tempo e denaro solo per duplicare quanto già

fatto e ottenuto.

Grazie anticipate della sua cortese risposta. (…)” (Doc. P)

__________ ha così

risposto:

" (…)

Lei ha già anticipato di soldi?

In caso può decidere di aspettare e vedere come evolve la

situazione negli altri casi già citati.

Rimango a disposizione per ulteriori informazioni. (…)” (Doc. P)

Il 12 luglio 2021 RI 1 ha

nuovamente scritto alla funzionaria della Cassa chiedendole quanto segue:

" (…) In

riferimento alla procedura per insolvenza che devo avviare, ho saputo che altri

miei ex-collaboratori l’hanno avviata e che si è giunti alla pubblicazione

della comminatoria di fallimento.

È dunque necessario che io proceda con la domanda di insolvenza,

oppure posso ricollegarmi a quelle già fatte e accolte? Non vorrei sprecare

tempo e soldi solo per duplicare quanto già fatto …

Dato che si è finalmente giunti alla domanda di fallimento, ci

sono i presupposti per procedere con la domanda di indennità per insolvenza.

(…)” (Doc. P)

Il 12 luglio 2021 __________

ha così risposto:

" (…) Se i

colleghi sono arrivati solo alla comminatoria di fallimento, non è sufficiente

per avere il diritto all’insolvenza.

È necessario che uno dei creditori sia giunto alla richiesta di

fallimento in Pretura e non abbia anticipato le spese per il decreto, a causa

dei costi elevati (di solito l’anticipo spesesi aggira sugli 800.00 o 1'000.00

franchi. (…)” (Doc. P)

In precedenza il 29 giugno

2021 il fratello dell’assicurata, __________, aveva scritto ad __________

chiedendole quanto segue:

" (…) Con riferimento

alla procedura da me avviata, ho avuto modo di appurare che una domanda di

esecuzione analoga era già stata avviata e, dopo una serie di passaggi (la

notifica del precetto esecutivo è fallita due volte), in data 28/06/2021 è

stata pubblicata la comminatoria di fallimento (vedasi riepilogo allegato).

A questo punto, stante la mia intenzione di proseguire con la

domanda di indennità per insolvenza, chiedo se è proprio necessario che io

prosegua con tutto l'iter della mia domanda presso l'ufficio esecuzioni o se posso

ricollegarmi agli esiti della procedura già portata avanti dai miei

ex-colleghi, così da evitare perdite di tempo e denaro solo per duplicare le

procedure...

Non so se manca ancora qualche passo, comunque si è giunti alla

domanda di fallimento. Pertanto, mi corregga se sbaglio, ci sono (o ci saranno

a breve) gli estremi per rivalutare la mia domanda ... (…)” (Doc. 134)

Il 30 giugno 2021 __________

ha così risposto:

" (…) Dipende

dove sono arrivati i suoi colleghi con la procedura.

È sufficiente che uno dei creditori sia giunto alla richiesta di

fallimento e non abbia anticipato le spese per il decreto, a causa dei costi

elevati (di solito l'anticipo spese si aggira sugli 800.00 o 1'000.00 franchi).

Tra un paio di settimane contatterò nuovamente la Pretura per

sapere se vi sono novità in merito ad un'eventuale richiesta di fallimento.

(…)” (Doc. 134)

Il 14 luglio 2021 __________

ha ancora chiesto:

" (…) Abbia

pazienza se la tedio continuamente, ma ho un dubbio riguardo alla posizione di

mia sorella (con la quale so che siete già in contatto).

A) Io ho appena ricevuto copia del precetto esecutivo nel quale io

__________ figuro come creditore (cfr. allegato), ma non andrò oltre, in quanto

gli altri miei colleghi sono già alla comminatoria di fallimento e quasi

sicuramente si arriverà alla domanda di fallimento. Quindi, mi collegherò alla

loro domanda di fallimento che costituirà così uno dei presupposti sufficienti

ex art. 51 LADI.

B) Per quanto riguarda mia sorella, lei non ha ancora il precetto

esecutivo col suo nome come creditore.

Infatti ha presentato la domanda di esecuzione all'ufficio di __________,

ma non ha proseguito (non ha ancora anticipato le spese di esecuzione) pensando

di potersi poi collegare agli esiti della procedura avviata da noi altri

colleghi.

Ora, lei mi ha già detto che basta che uno solo dei creditori

giunga alla domanda di fallimento, ma per quanto riguarda il precetto esecutivo

come funziona? In particolare:

1) Per poter

chiedere l'indennità per insolvenza ogni creditore deve avere il suo precetto?

2) Se così

fosse, allora mia sorella dovrebbe quantomeno anticipare le spese di esecuzione

e farsi inviare una copia del precetto?

3) Ai fini della

sola richiesta di indennità per insolvenza, è possibile evitare lo step di cui

al precedente punto 2 oppure avere il precetto recante il nome del richiedente

è un allegato necessario della richiesta di indennità? (…)” (Doc. 133-134)

La funzionaria della Cassa

ha così risposto il 19 luglio 2021:

" Quando

sorgerà il diritto all'insolvenza per manifesto Indebitamento, verranno

controllati per tutti gli assicurati gli sforzi effettuati per recuperare lo

stipendio, dalla fine del rapporto di lavoro al momento dell'eventuale nostro

Intervento.

Quindi, se un altro ex dipendente chiedesse il fallimento ma non

anticipasse le spese, e ipotizziamo che questa procedura venga fatta dopo 5-6

mesi dalla fine del rapporto di lavoro, e voi in questi 5-6 mesi non avete

fatto nulla contro il datore di lavoro, voi non avreste diritto all'insolvenza

perché siete rimasti inattivi troppi mesi. Ogni persona deve infatti fare il

necessario per recuperare i propri crediti, va bene se si "aspetta"

perché qualcuno sta già portando avanti la procedura, ma ['attesa non deve

durare troppo.

Per riassumere, consiglierei, a scanso di equivoci, alla signora RI

1 di intimare il precetto esecutivo alla società e al signor __________ di non

attendere troppo a proseguire II suo Iter d'incasso, se i colleghi non dovessero

arrivare presto alla richiesta di fallimento. (…)” (Doc.133)

Il 23 agosto 2021 RI 1 ha

fatto spiccare un precetto esecutivo per l’esecuzione ordinaria in via di

pignoramento o di fallimento nel quale in particolare si può leggere che:

"

Notificazione alle persone seguenti

Questo

esemplare: __________ (Debitore)

Al debitore è

ingiunto di pagare entro 20 giorni gli importi indicati

qui sotto e

le spese di esecuzione. Se il debitore non dà seguito al

presente

precetto e non fa opposizione, il creditore può chiedere la

continuazione

dell’esecuzione.

Titolo di

credito con data o indicazione del motivo del credito Importo (CHF)

interesse

% dal

__________________________________________________________________

1.

Mancato

versamento dei salari dei mesi di dicembre 2020 18'800.00

gennaio 2021,

febbraio 2021 e marzo 2021 a seguito di

licenziamento

avvenuto nel mese di gennaio 2021 e dopo 31

mesi di

rapporto di lavoro dipendente interrotto. Stipendio lordo

di CHF 4500

mensili + CHF 200 mensili di assegni famigliari.

Verrà

effettuata cessione del credito alla cassa di disoccupazione

competente,

la quale poi verserà le imposte e i contributi dovuti. (…)” (Doc. 153)

Il precetto esecutivo non

ha potuto essere notificato in quanto il destinatario risultava irreperibile

(cfr. doc. 156: “MANCATA NOTIFICA ditta sciolta il 25.8.2021”).

Dall’estratto dell’Ufficio

del Registro di commercio del Cantone Ticino risulta, a proposito della __________,

che “la società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione

della Pretura del Distretto di __________ del 28.10.2021 a far tempo dal

28.10.2021 alle ore 10:00”.

In sede di nuove prove RI

1 ha prodotto due dichiarazioni dei suoi fratelli, anch’essi ex dipendenti

dello stesso datore di lavoro.

__________ ha sottolineato

che:

" (…) Ho

prestato servizio in qualità di lavoratore dipendente a tempo indeterminato

part-time per la __________ dal Luglio 2019 all'Ottobre 2020 compresi, interrompendo

il rapporto di lavoro a seguito di lettera di licenziamento ricevuta nel mese

di Agosto 2020. Non vedendomi corrisposti i salari dei mesi di Settembre e

Ottobre 2020, mi sono attivato presso il datore di lavoro e successivamente

(vedendo che non ricevevo nessuna risposta) presso gli enti pubblici svizzeri

deputati alla protezione dei lavoratori dai datori di lavoro insolventi. È

stata una procedura molto laboriosa che, avendo io (residente lontano dal confine)

deciso di intraprendere senza il supporto di una figura professionale, non ha

seguito un percorso lineare, tra la Cassa cantonale e l'Ufficio di esecuzione

che richiedevano determinate tempistiche e coordinazione delle richieste che

non sempre erano chiare. Fatto sta che solo dopo svariati mesi di contatti

epistolari si è capito che il requisito per ottenere l'indennità per insolvenza

era che almeno uno dei creditori giungesse alla domanda di fallimento e che,

quindi, venisse emessa la comminatoria di fallimento.

Nel Gennaio 2021, quando l'amministratore di __________ si è

improvvisamente dimesso rendendosi irreperibile e licenziando in tronco gli

altri dipendenti, tra cui i miei fratelli RI 1 e __________ (i quali, peraltro

non avevano percepito gli ultimi salari, nonostante le richieste a colui che si

occupava di disporre i

bonifici), anche questi ultimi hanno avviato la procedura di

richiesta dell'indennità per insolvenza. In particolare, mentre io, licenziato

già da diversi mesi e residente a __________, stavo intrattenendo una fitta corrispondenza

con gli uffici interessati, mio fratello __________, residente a __________, si

è recato varie volte fisicamente presso i suddetti uffici tenendo costantemente

aggiornati sia me che mia sorella RI 1, la quale nel frattempo era appena

uscita dalla maternità e faceva la spola tra __________ e __________

occupandosi delle sue mansioni mentre era presa dall'accudimento del figlio neonato

(cinque mesi al Gennaio 2020) e da altre questioni personali, Tant'è vero che, una

volta pubblicata la comminatoria di fallimento il 28/06/2021, io ho ripresentato

la domanda d'indennità per insolvenza che era stata precedentemente respinta,

così come hanno fatto mio fratello __________ e mia sorella RI 1.

Quanto sopra per evidenziare come, da parte di noi ex-dipendenti

di __________ siano stati effettuati, fin dalla prima mancata corresponsione

del salario, dei costanti sforzi congiunti di recupero del credito, dapprima

volti ad ottenere risposte dal datore di lavoro, poi alla richiesta

dell'indennità per insolvenza.” (Doc. A2)

__________

ha invece dichiarato:

" (…) Io ed RI

1 abbiamo lavorato insieme in Svizzera per __________ che poi ci ha licenziati

a gennaio 2021 senza averci pagato alcune mensilità.

E per questo motivo che ci siamo attivati per ottenere i nostri

crediti attraverso le vie legali previste in Svizzera.

Da quello che ci è stato spiegato dai sindacati e dagli uffici di

Mendrisio (dove sono stati molto cortesi, pazienti ed efficienti), la procedura

da seguire era la seguente:

· Rivolgersi alla cassa cantonale che ha un

apposito fondo per coprire questi insoluti nei confronti dei lavoratori.

· Ma per poter avviare questa pratica

bisognava attendere che __________ fosse dichiarata ufficialmente fallita.

· Perché __________ fosse dichiarata

fallita bisognava che qualcuno dei creditori avviasse la procedura.

· Sarebbe bastato anche un solo creditore.

A quel punto tutti gli altri creditori si sarebbero potuti avvalere della cassa

cantonale per vedersi riconoscere i crediti.

Bene. E proprio questa la procedura che abbiamo seguito con mia

sorella.

lo ho fatto tutte le pratiche per cercare di ufficializzare il

fallimento di __________. Poi non appena ciò è avvenuto abbiamo potuto

richiedere i crediti.

A me sono stati riconosciuti tutti e tempestivamente (sono felice

che la Svizzera abbia questi dispositivi che garantiscono i lavoratori). A mia

sorella no (questo mi rattrista: perché a me sì e a lei no?).

Il motivo per cui a mia sorella RI 1 non sono stati riconosciuti

pare sia dovuto al fatto che lei non si sia prodigata a far valere i suoi

diritti.

Io non so che pensare rispetto a questa posizione delle autorità. Quello

che posso dirvi è che io ho fatto le pratiche descritte sopra per sbloccare la

situazione (ufficializzare il fallimento di __________) e potercene avvalere

entrambi come ci avevano detto gli uffici competenti.

· L'ho fatto io e non RI 1 perché lei

all'epoca era bloccata a __________ (aveva partorito da poco, stava divorziando

e c'era la pandemia da Covid-19). lo invece vivevo a __________ e ho potuto

fare la spola tra casa mia e gli uffici svizzeri.

· E poi perché quelle pratiche costavano

diverse centinaia di CHF e non aveva senso spenderli entrambi. Anche perché mia

sorella versava e versa in difficoltà economiche, mentre io avevo qualche

piccolo risparmio da parte.

· E ancora perché l'obiettivo era quello di

ottenere l'ufficializzazione del fallimento di __________, e per fare questo

bastava solo un creditore. Così ci avevano detto i funzionari degli uffici consultati.

Aggiungo che, chiaramente, di tutti i miei passi era al corrente

anche mia sorella RI 1, che attendeva solo che ci fossero le condizioni

burocratiche per poter avanzare la sua richiesta presso la cassa

cantonale.

Spero che queste informazioni vi possano essere utili per chiarire

questo equivoco che vede mia sorella nella posizione di chi non si vede

riconoscere i suoi crediti di salano pur avendo lavorato come tutti gli altri e

pur essendo in difficoltà economiche maggiori di tutti gli altri.” (Doc. B2)

2.3. Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere quanto dovutogli

dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente

negato alla ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

Al riguardo va ricordato

che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le

misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02

del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30

marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il

più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

Ora, nel caso concreto,

l’assicurata che in passato non aveva ricevuto a volte puntualmente il proprio

stipendio (cfr. consid. 1.2: “non era la prima volta che l’__________ non

pagava i suoi dipendenti nei tempi contrattuali, e sebbene fossimo tutti preoccupati

non pensavamo di andare incontro a un licenziamento così brutale e repentino”)

non ha più ricevuto nulla dal momento del suo rientro al lavoro dopo il congedo

maternità (il 17 novembre 2020) fino a quando è stata licenziata con effetto

immediato l’11 gennaio 2021. Già durante il rapporto di lavoro ella avrebbe dunque

dovuto rivendicare il pagamento del salario pattuito.

Dopo la conclusione del

rapporto di lavoro, l’assicurata ha inviato due messaggi di posta elettronica

all’ex-datore di lavoro il 18 gennaio 2021 e in seguito il 1° febbraio 2021 i

quali hanno avuto come risposta che il destinatario era irreperibile, ma ha poi

atteso più di sette mesi prima di fare spiccare il precetto esecutivo il 23

agosto 2021.

La

giurisprudenza federale pretende invece che gli sforzi per recuperare il

salario vengano effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi

nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non

esistesse (cfr. DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Anche

in considerazione del mancato versamento del salario durante il rapporto di

lavoro e del motivo del licenziamento, secondo questo Tribunale tale periodo

appare troppo lungo (DLA 2020 Nr. 22 pag. 69-70; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396

consid. 5.1 in fine; SVR 2014 ALV Nr. 4 e l’ulteriore giurisprudenza federale

esposta al consid. 2.1).

In

tale contesto va pure ricordato che, conformemente alla giurisprudenza

federale, non spetta alla persona assicurata decidere se ulteriori passi volti

alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero avere successo oppure no.

Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è da lei ragionevolmente

esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid.

Considerandi

2.

e consid. 5.2).

Questo

Tribunale ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al

riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto

2121; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014;

STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

Da

notare che allo stesso risultato si arriverebbe anche qualora si volesse

considerare determinante il momento della presa di contatto con __________

della Cassa, avvenuta all’inizio del mese di giugno 2021 e quindi dopo cinque

mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro (cfr. STCA 38.2021 33 dell’8

luglio 2021, STF 8C_124/2012 del 27 agosto 2012 e STF 8C_407/2020 del 7 ottobre

2020), tanto più che la funzionaria della Cassa il 18 giugno 2021 l’ha resa

esplicitamente attenta sulla necessità di inviare una precetto esecutivo (cfr.

consid. 2.2: “un precetto esecutivo sarebbe auspicabile che lo facesse

notificare al suo datore di lavoro”), ciò che la ricorrente non ha fatto

malgrado il tempo già trascorso dalla fine del rapporto di lavoro (cfr. scritto

del 14 luglio 2021 di __________ alla Cassa).

Il

TCA constata peraltro dalla risposta di causa che i due colleghi

dell’assicurata ai quali il diritto all’indennità per insolvenza è stato

riconosciuto hanno agito tempestivamente presentando la domanda di esecuzione

il 26 gennaio 2021 e il 4 maggio 2021 (cfr. consid. 1.3; vedi pure le

dichiarazioni dei fratelli della ricorrente, in particolare quella di __________

al consid. 2.2 in fine).

In

una sentenza 8C_124/2012 del 27 agosto 2012 nella quale l’Alta Corte ha negato

l’esistenza di una grave negligenza in relazione ai ritardi con i quali un

assicurato ha fatto valere i suoi diritti nei mesi successivi, il Tribunale

federale ha ritenuto che l’assicurato aveva in ogni caso rispettato l’obbligo

di ridurre il danno in un primo periodo in particolare facendo spiccare un

precetto esecutivo un mese dopo avere assegnato all’ex datore di lavoro un

breve termine per pagare lo stipendio dovuto (“Am 17. März 2009, und damit

nur kurze Zeit nach Verstreichen dieser Frist, leitete der Beschwerdeführer die

Betreibung ein. Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Verhalten des

Beschwerdeführers sowohl in der Qualität als auch hinsichtlich des Zeitraumes

des Handelns geradezu als vorbildlich für die Geltendmachung von ausstehenden

Löhnen bewertet werden”).

Del

resto come ricordato nella sentenza 8C_211/2014 del 27 luglio 2014, pubblicata

in DLA 2014 pag. 226 seg. gli sforzi per ottenere quanto dovuto devono essere

effettuati personalmente da ogni assicurato. Ad esempio in quell’occasione

l’assicurata aveva intrapreso tutti i passi alla comminatoria di fallimento.

Essa è stata comunque ritenuta grave vemente negligente in quanto

successivamente ha poi lasciato trascorrere nove mesi e mezzo prima che,

aderendo alla richiesta di un altro debitore venisse promossa la domanda di

fallimento.

A

titolo abbondanziale va peraltro ricordato che l’assicurato licenziato con

effetto immediato e senza cause gravi ai sensi dell’art. 337 c CO, non ha

diritto da quel momento all’indennità per insolvenza (cfr. DTF 132 V 82 seg.; Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 428 n. 6).

La

decisione su opposizione del 26 novembre 2021 deve pertanto essere confermata.

2.4

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 20 dicembre 2021, per

cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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