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Decisione

38.2024.24

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12 agosto 2024Italiano66 min

i salari arretrati, ciò è dipeso però dal buon rapporto che abbiamo con __________,

Source ti.ch

Fatti

i salari arretrati, ciò è dipeso però dal buon rapporto che abbiamo con __________,

ma non intendiamo attendere in eterno” (cfr. doc. 288, VI PP 20.10.2022 p. 13,

rr. 27-40).

-

il PP ha inoltre contestato all’imputato – che ha poi preso posizione

sulle allegazioni dell’autorità inquirente in relazione ad alcuna delle poste -

che “da un’analisi finanziaria operata dalla Sezione dei reati economico

finanziari della Polizia Giudiziaria sulla situazione della __________ è emerso”

che “la maggior parte del denaro incassato da __________ nel periodo

01.01.2018-21.12.2021 proviene quasi esclusivamente da conti riconducibili a

lei e alla moglie __________ come da incassi relativi a rimborsi e/o accrediti

di assicurazioni sociali, nonché dalla richiesta e successivo accredito di un

credito COVID-19 per CHF 20'800.-” (cfr. doc. 284-285 VI PP 20.10.2022 p.

9-10).

Agli

atti è, infatti, presente, il rapporto di esecuzione “(rapporto di

ricostruzione finanziaria)” dell’8 luglio 2022, della Polizia Cantonale

Giudiziaria SREF, dal quale, in relazione alla __________ emerge quanto segue:

"

(…) dal 01.01.2018 al 21.12.2021, la società __________ non ha mai

ricevuto accrediti sui conti bancari ad essa intestati da parte di clienti, ad

eccezione dei quattro incassi della __________ (…) e del rimborso ottenuto

dall’assicurazione __________ (…) relativo alla perdita di guadagno a seguito

del fallimento di due società clienti (...). I principali accrediti ricevuti in

favore della __________, nella misura del 90%, sono infatti da ricondurre a

versamenti proveniente principalmente da conti correnti riconducibili a __________

e RI 1, inclusi incassi provenienti dalla __________ (…), da assicurazioni (…)”

(cfr. doc. 225-226).

Giova

rilevare che in seno alla __________ (pure attiva nel settore edile/delle costruzioni),

dal giugno 2016, RI 1 ricopriva la qualità di direttore, con diritto di firma

individuale (cfr. www.zefix.ch). La sede della SA è stata

trasferita, a decorrere dal marzo 2017, allo stesso indirizzo di quella della __________.

Nell’agosto

2017, RI 1 è poi diventato amministratore unico, con diritto di firma

individuale, della __________ che a seguito del fallimento pronunciato con

decisione della Pretura del Distretto di __________ del 26 gennaio 2022 è, poi,

stata sciolta (cfr. www.zefix.ch).

2.5. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato

dell’amministrazione che ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per

insolvenza debba essere tutelato.

Al riguardo va,

innanzitutto, ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente

metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in

particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e

STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl,

Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17

aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).

La giurisprudenza federale ha

pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere

effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei

datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF

8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022

consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4

pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre giova evidenziare

che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente

allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

(o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire

una perdita.

L’obbligo di diminuire il

danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto

non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla

disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal

lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine

del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del

caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N.

30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).

Nella presente fattispecie, dalla documentazione bancaria in atti, appare

chiaro come da tempo il ricorrente non percepisse puntualmente il salario da

parte della __________, come dimostrano i numerosi “acconti” sugli stipendi

accreditatigli in luogo di quanto effettivamente gli spettava in modo

irregolare tanto per ammontare quanto per cadenza dei versamenti (cfr. supra consid.

2.4.).

Al

riguardo, questa Corte ricorda che la corresponsione di acconti non giustifica

l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare

gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento

dell’importo di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019

consid. 4.3., citata al consid. 2.4.).

In simili condizioni, il solo

richiamo scritto in atti, trasmesso il 19/20 gennaio 2022 all’ex datrice di

lavoro ancora in costanza del rapporto lavorativo, ma quando ormai si era già

nel termine di disdetta a seguito del licenziamento intimato al ricorrente

dalla società per il 31 gennaio 2022 non è sufficiente.

È vero che in data 19 gennaio 2022 il ricorrente ha ricevuto fr. 8'500.-

dalla società (cfr. supra consid. 2.4.). È altrettanto vero, tuttavia, che in

seguito egli non ha più ricevuto alcunché.

Determinante, infatti, nel

caso di specie, è il fatto che, terminato il rapporto di lavoro senza vedersi

saldati gli stipendi degli ultimi quattro mesi, RI 1, dopo avere ricevuto lo

scritto del 4 febbraio 2022 con il quale la __________ prospettava il pagamento

dei salari arretrati entro il 20 marzo successivo, al quale nulla di concreto è

Considerandi

evidentemente seguito, il ricorrente si è limitato ad intimare alla società

solleciti scritti il 25 marzo 2022, il 19 aprile 2022 ed il 20 maggio 2022,

senza ricevere alcun riscontro.

La sola risposta fornitagli

dalla società l’11 luglio 2022 al sollecito del 4 luglio 2022, alla luce del

cronico ritardo nel pagamento degli stipendi da parte della società, il fatto

che già ad un precedente scritto (del 4 febbraio 2022), con il quale l’ex

datore di lavoro prometteva il pronto pagamento di quanto dovutogli, la società

non aveva ottemperato, la circostanza che ormai dalla fine del rapporto di

lavoro erano trascorsi oltre cinque mesi senza versamento alcuno, non poteva

suscitare alcun sentimento di sicurezza nel ricorrente circa un prossimo

accredito di quanto gli spettava.

In ogni caso, rimasto

lettera morta anche lo scritto dell’11 luglio 2022, al quale nessun pagamento

ha fatto seguito, il ricorrente ha poi atteso ancora settembre, ottobre,

novembre e dicembre 2022, nonché gennaio 2023, quindi ben cinque ulteriori mesi

dal promesso termine di pagamento, per far spiccare un precetto esecutivo nei

confronti della __________.

In proposito giova rilevare che ai sensi della giurisprudenza federale gli

sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e

continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro

come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7

ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA

2020.

Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Siccome nel caso di specie il pagamento dei salari avveniva da

tempo in modo irregolare/incompleto, questa Corte segnala che secondo l’art.

337a CO in caso d’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere

immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro

congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto.

Benché dal lavoratore non possa essere preteso che in virtù dell’obbligo di

ridurre il danno proceda ai sensi dell’art. 337a CO (cfr. STFA C 264/04 del 20

luglio 2005 consid. 2.3.), tale facoltà può rivelarsi utile per il medesimo.

Al riguardo in una sentenza C 364/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b) l’Alta Corte ha peraltro stabilito:

" (…) Une absence de liquidités de l'employeur de longue durée peut

justifier une demande de sûretés par le travailleur (art. 337a CO), si ce

dernier peut craindre légitimement que son salaire ne lui soit pas versé

conformément au contrat, cela à la différence d'un retard exceptionnel et

de peu d'importance qui ne saurait compromettre la confiance du

travailleur dans le respect par l'employeur de ses obligations (GABRIEL AUBERT,

L'employeur insolvable, in: Journée

1992.

du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 110). Lorsqu'il

apparaît, selon les circonstances, que l'employeur ne pourra ou ne voudra pas

s'acquitter, sans un retard excessif, de ses obligations, il est normal que le

salarié soit mis en mesure d'exiger des sûretés et de résilier son contrat

avec effet immédiat si ces dernières ne lui sont pas fournies (AUBERT, loc.

cit., p. 110).”

(cfr. anche STFA C 367/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b)

Per quanto

attiene alle rassicurazioni verbali che RI 1 fa valere di avere

ricevuto dall’ex datrice di lavoro (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA sottolinea

che le medesime, in concreto peraltro solo pretese e non comprovate, non

esimono in ogni caso il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo

ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi

sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF

8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA

38.2015.31

del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011,

consid. 2.7.).

Con

riferimento alla censura ricorsuale secondo cui “Nemmeno gli si può

rimproverare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza che abbia provocato e/o aumentato il danno” (cfr. supra consid.

1.2.), questa Corte rammenta, inoltre, che conformemente

alla giurisprudenza federale, non spetta alla persona assicurata decidere se

ulteriori passi volti alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero

avere successo oppure no. Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è

da lei ragionevolmente esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr.

DLA 2020 Nr. 22 consid. 2 e consid. 5.2).

Alla luce di tutto quanto

precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla

Cassa, che RI 1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di

ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF

8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022

consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del

30.

settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA

38.2014.4

del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA

38.2010.25

del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale e puntuale

versamento del salario in maniera più incisiva, prima, durante il rapporto di

lavoro, successivamente limitandosi, da una parte, a solleciti scritti che non

hanno sortito effetti concreti per sette mesi, attendendo, infine, oltre sei

mesi dall’ultimo riscontro (ove quanto contestualmente promesso è rimasto

lettera morta) da parte della ex datrice di lavoro (ed un anno dal termine del

rapporto di lavoro) per avviare una procedura esecutiva.

La decisione su opposizione

del 9 marzo 2024 deve, quindi, essere confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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