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31.2020.13

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19 ottobre 2020Italiano25 min

relazioni con la FA 1 ed ai debitori della società di ritardare o addirittura non

Source ti.ch

Fatti

108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op.

cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in

Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6. Nella fattispecie concreta, il

ricorrente rileva di esser stato ingiustamente oggetto nel giugno 2015 di una

fake news con conseguente campagna diffamatoria nei suoi confronti da parte di

media ticinesi e italiani, ciò che ha spinto numerosi clienti a chiudere le

relazioni con la FA 1 ed ai debitori della società di ritardare o addirittura non

effettuare i pagamenti.

Va qui ricordato che ai

fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza

grave e che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e

31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la

responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un

fallimento.

Pertanto, nel caso

concreto i succitati motivi che avrebbero causato una perdita economica alla

società tale da non poter far fronte al suo obbligo contributivo non sono

rilevanti in questa sede.

Occorre piuttosto

esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro,

rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o

potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183

consid. 1b pag. 186 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193).

2.7. Conformemente alla

giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore

di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza

(passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa

in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una

responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il

datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi

anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende,

che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit.,

pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto

alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi

paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le

procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF

27 giugno 1994 nella causa M.).

2.8. Nel caso in esame, nella

decisione contestata (pag. 8) la Cassa ha evidenziato di aver “proceduto a

diffidare la società già a partire dal mese di ottobre 2011 e ad avviare

procedure esecutive dal mese di novembre 2011”, come del resto si evince

dall’elenco delle diffide e delle esecuzioni (doc. 8 e 9). Ciononostante i

contributi del 2015 non sono stati integralmente liquidati, mentre per gli anni

2016 e 2017 il datore di lavoro non ha proceduto ad alcun pagamento (cfr.

specchietto dell’evoluzione del debito contributivo 2015- 2018, in doc. 4).

Quindi è poco verosimile

che il cronico differimento e la mancata liquidazione dei contributi fosse

indispensabile per l’eventuale salvataggio della società, con l’intento che i

contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo. Anzi, come visto, non

riversando alla Cassa la quota trattenuta mensilmente sullo stipendio dei

propri dipendenti, il datore di lavoro viola le prescrizioni ex art. 14 cpv. 1

LAVS e 87 cpv. 3 LAVS.

Inoltre, nella decisione

impugnata (pag. 9) correttamente la Cassa ha evidenziato che:

" il fatto

di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare

fruendo di un finanziamento indiretto - grazie non solo al mancato riversamento

di almeno la quota parte di oneri sociali trattenuta ai dipendenti negli anni 2016

e 2017, ma anche al cronico differimento dei pagamenti e pure al mancato

pagamento di diversi acconti e conguagli -, ha fatto sì che l'opponente

trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali; ciò che la

giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente

Considerandi

(STF 9C 701/2018 del 27 novembre 2018). In questo modo il danno subito dalla

Cassa è stato aggravato ulteriormente, impegnando, nell'ottica di un nesso di

causalità diretto, la responsabilità del signor RI 1 in qualità di ex amministratore

unico della società.

Oltre a ciò, si osserva che il tentativo di sanare la situazione

debitoria della società, procedendo ad esempio con un pagamento parziale degli

oneri sociali, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario,

basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare

una parte anche considerevole del debito per escludere la responsabilità ex

art. 52 LAVS dei propri amministratori (STF H 270/03 del 28 giugno 2004,

STCA 12 febbraio 2009, in. 31.2008.6).”

Certo, il 29 novembre 2017

la società, rispettivamente il ricorrente, ha concordato in sede di Pretura di __________

un piano di rientro dei contributi dovuti per totali fr. 55'000.--. Il primo

pagamento di fr. 5'000.-- è stato eseguito il 4 gennaio 2018, seguito da altri

due versamenti di fr. 2'666,85 ciascuno il 6 e 8 febbraio 2018 (cfr. decisione

su opposizione pag. 9), poi la società è fallita, lasciando comunque uno

scoperto non indifferente.

L’insorgente rileva

altresì che per far fronte agli impegni societari dal secondo semestre 2015,

egli ha ritardato il pagamento del suo stipendio e dal 2016 al 2017 anche

quello di sua moglie, facendo affidamento affinché i clienti della società

procedessero finalmente con il pagamento di oltre fr. 200'000.-- destinati a

liquidare i contributi dovuti. Non va tuttavia dimenticato che dal 2011 la società

accusava un ritardo nel pagamento dei contributi, motivo per cui è poco

verosimile che il ritardo nel pagamento dei salari potesse essere risolutivo.

Inoltre, non è dato di sapere quali fossero le ragioni per fare affidamento su

un succitato importante pagamento da parte dei clienti societari.

Viste le suesposte

risultanze, dalle quali si evince che non si trattava di una situazione di

momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi

confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla

succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), la società non aveva validi motivi

per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.

In simili circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero

delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei

contributi fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione

momentanea di illiquidità.

Va rilevato che, in

assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia

procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo

sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore

di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per

legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA

31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

Va altresì ricordato che la

società non ha versato per oltre due anni i contributi, motivo per cui dal

punto di vista temporale non sussiste nemmeno un motivo di discolpa ai sensi

della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), a prescindere che il differimento

dei pagamenti dei contributi paritetici è stato cronico ed i (pochi) pagamenti sono

stati effettuati solo dopo diffida e precetto esecutivo.

2.9

In via subordinata, da quanto

è dato di capire, il ricorrente sostiene che lui e sua moglie sarebbero

disposti a rinunciare alla quota parte dei contributi spettanti sui loro salari

– che costituiscono la maggior parte della massa salariale della società – dal

totale dei contributi dovuti dalla società. In tal modo non vi sarebbe alcun

danno subito dalla Cassa.

Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS

gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un’attività lavorativa e, in caso di attività dipendente, sul salario

determinante sono prelevati i contributi come previsto dall’art. 5 cpv. 1 e 3

LAVS.

Inoltre,

l’art. 14 cpv. 1 LAVS stabilisce che i contributi del reddito proveniente da

un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere

versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo

per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere

quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il

momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166

consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid.

3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere

riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le

retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il

salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto,

secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui

il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag.

87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia

stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a

tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110

V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il

lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento

del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4).

In

casu, visti l’obbligo di contributivo dei lavoratori dipendenti e l’obbligo del

datore di lavoro di riversarli alla Cassa, l’eventuale rinuncia da parte del

ricorrente e di sua moglie alla quota parte dei contributi spettanti sui loro

salari non è possibile. Solo se si tratta di un salario di poco conto ai sensi

dell’art. 34d cpv. 1 OAVS il contributo è percepito soltanto a richiesta

dell’assicurato, ciò che non è il caso ritenuto che i salari versati sono

maggiori dell’importo limite di fr. 2'300.-- annui.

Del resto, anche se il

ricorrente e sua moglie volessero eventualmente rinunciare al versamento dei rispettivi

salari, ciò non modifica l’ammontare del danno subito, ritenuto che, come da

succitata giurisprudenza, i contributi sono comunque dovuti.

Da quanto sopra esposto

questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che

vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.7) – ha per lo meno commesso una grave negligenza

per essere venuto meno al suo preciso dovere di regolarmente versare i

contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità

all'art. 51 LAVS.

2.10

Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una

questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un

senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art.

52.

LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249;

cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia patrimoniale il

ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità

dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1

lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è

nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il

ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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