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32.2019.221

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 luglio 2020Italiano48 min

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. In concreto le conclusioni

tratte dal Servizio Medico Regionale il 23 maggio 2019, ribadite nelle

annotazioni del 15 novembre 2019 dopo avere sottoposto ai periti del SAM gli

ultimi referti dei medici curanti dell'assicurata, danno un quadro chiaro,

completo e non contraddittorio delle condizioni di salute della ricorrente.

Il dottor __________ dell'SMR si è allineato alle conclusioni che

ha tratto il Servizio Accertamento Medico il 22 maggio 2019 dopo una

approfondita perizia pluridisciplinare negli ambiti internistico,

reumatologico, neurologico, neuropsicologico e psichiatrico.

Gli specialisti che hanno valutato le condizioni di salute della

ricorrente non hanno riscontrato un peggioramento rispetto alla precedente

valutazione del 2015 né in ambito reumatologico né dal profilo psichiatrico. L'inabilità

lavorativa era, allora come ora, totale nelle precedenti attività di cameriera

e ausiliaria di pulizie, mentre del 20%, da intendere come riduzione del

rendimento stante la necessità di effettuare pause prolungate, in attività

adeguate che rispettino i limiti stabiliti dal reumatologo e dal neurologo.

I periti hanno esaminato attentamente e dettagliatamente i pareri

dei medici curanti antecedenti la loro valutazione clinica e anche quelli

posteriori, giungendo, nel complesso, a una capacità lavorativa dell'80% in

attività adatte, proprio come in occasione delle precedenti valutazioni che

hanno avuto luogo nel giugno e nel mese di luglio 2014 e che hanno poi portato

l'Ufficio AI ad attribuire all'assicurata una rendita intera limitata nel

tempo.

L'assicurata è stata pure sottoposta a dei test neuropsicologi,

dai quali è risultata una capacità lavorativa del 90% in qualsiasi attività dal

settembre 2017, così come dal profilo neurologico.

In ambito psichiatrico, la dr.ssa __________ non ha evidenziato

delle patologie tali da avere influsso sulla capacità lavorativa, precisando

che l'interessata aveva bisogno non di una presa a carico psichiatrica, bensì

di supporto sociale essendo affetta da disturbo d'ansia generalizzata e da

disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline.

I referti stessi prodotti dall'assicurata con le osservazioni al

progetto di decisione descrivono una situazione stabile, sovrapponibile alle

precedenti. I certificati medici trasmessi con il ricorso non hanno invece

Considerandi

alcuna valenza probatoria, essendo troppo generici e non descrivendo le sue

condizioni di salute.

Ad ogni modo, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e

dal dr. med. __________, il TCA osserva che il PD dr. med. __________ non ha

mai giudicato l'assicurata totalmente inabile al lavoro. Addirittura, egli non

ha mai espresso un'indicazione sulla sua capacità lavorativa, limitandosi sia

nel referto del 7 giugno sia in quello del 9 settembre 2019, a ritenere

soltanto, dopo esame clinico, che la situazione era sovrapponibile alla

precedente.

Entrambi i pareri prodotti con le osservazioni sono stati valutati

dai periti, i quali hanno concluso che gli stessi medici curanti hanno

descritto una situazione stabile, sia per quanto riguarda l'idrocefalo sia la

valutazione neuropsicologica e lo stato neurologico, perciò rispetto alle loro

valutazioni del mese di gennaio 2019 non v'era stato alcun cambiamento.

La scrivente Corte evidenzia che i nuovi certificati medici del

dr. __________ nulla mutano a queste conclusioni, giacché essi si limitano ad

indicare che la ricorrente era inabile al 100% in qualsiasi lavoro ma, come ha

sottolineato l'amministrazione, essi non forniscono informazioni dettagliate né

sulle patologie né sulle constatazioni oggettive, ma traggono unicamente la

conclusione sulla totale incapacità lavorativa dell'assicurata. Essi sono

manifestamente generici e scarni e, pertanto, non possono essere di alcun aiuto

alla ricorrente.

Così facendo, la ricorrente si è infatti limitata a esporre delle

limitazioni di carattere soggettivo, non suffragandole da valida documentazione

clinica medica che possa oggettivare i suoi disturbi e le sue difficoltà

fisiche e quindi che comprovi che il suo reale stato di salute era peggiore di

quello accertato dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non

è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.220 del 6 luglio 2020; STCA 32.2019.60

del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25

ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12

marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre

2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017;

STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17

aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno

2008).

Nel caso concreto, specifici, validi e più dettagliati pareri

medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa,

non ne sono stati quindi trasmessi dalla ricorrente al TCA.

Di conseguenza, non è dimostrata l'esistenza di una situazione più

severa rispetto a quella ritenuta dal Servizio Medico Regionale, che ha

stabilito l'incapacità lavorativa dell'assicurata sulla base delle valutazioni peritali

del 22 maggio 2019 effettuate dai dr. med. __________, __________, __________, __________

e __________ e del complemento peritale del 12 novembre 2019.

Fatte proprie le conclusioni degli esperti, il dr. med. __________

ha ritenuto che la ricorrente era totalmente inabile al lavoro in qualsiasi

attività dal novembre 2011, mentre era abile all'80%, intesa come riduzione del

rendimento, in attività adeguate leggere che tenessero conto dei limiti

funzionali e di carico stabiliti dagli specialisti.

Alla luce di tutte queste considerazioni, i gradi di incapacità

lavorativa così determinati vanno dunque posti alla base del presente giudizio,

tanto nell'attività di cameriera e ausiliaria di pulizie quanto in attività

adeguate.

Non è data quindi un'incapacità lavorativa totale.

2.7

Da quanto precede discende

che la pretesa dell'insorgente di riconoscerle "un grado di invalidità del 100% sia nella attività abituale sia in

attività adeguate", rispettivamente di annullare la decisione

impugnata, non può essere accolta.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

2.9

Quest'ultima ha chiesto al

Tribunale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando

domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, non va dimenticato che la ricorrente non ha prodotto

alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte

dai periti del Servizio Accertamento Medico, che hanno valutato nel dettaglio e

compiutamente le sue condizioni di salute. Di fronte a lamentele di carattere

soggettivo, il TCA ha confermato le conclusioni tratte dai periti nominati

dall'Ufficio assicurazione invalidità, che hanno dato atto di una capacità

lavorativa immutata rispetto alla precedente valutazione del 2015 e, quindi,

non è stato comprovato un peggioramento tale dal dovere modificare i gradi di

incapacità lavorativa e, semmai, anche di perdita di guadagno.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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