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Decisione

32.2021.115

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2022Italiano38 min

disposto una valutazione medica interna a cura del SMR, affidata per gli aspetti

Source ti.ch

Fatti

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10

agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,

consid. 2.1 ivi citato).

2.4. Al

fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata l’amministrazione ha

disposto una valutazione medica interna a cura del SMR, affidata per gli aspetti

psichici al dr. __________ e per quelli somatici al dr. __________.

Con

rapporto di visita medica SMR del 21 giugno 2021, il dr. ___________ e il dr. __________

hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sospetta

artrosi avanzata del ginocchio destro. Lesione osteocondrale di 7x8 mm di

diametro nella porzione centrale della gola intercondiloidea, alterazioni

degenerative con riduzione da stress dello strato cartilagineo lungo il

contorno posteriore della rotula; nota lesione meniscale ginocchio destro (RM

ginocchio del 4.10.2018), con infiltrazione intraarticolare del ginocchio a

fine agosto 2019 con beneficio di breve durata; a livello L1-L2 ernia discale

mediana e paramediana destra con leggera deviazione della corrispondente radice

di L2; asma bronchiale nota dal 2007 con possibile componente di atopia, di

tosse irritativa su reflusso gastroesofageo” e, quali diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa, quelle di “obesità; stato dopo carcinoma mammario destro

(prima diagnosi 2004, successiva recidiva chemioterapia e radioterapia)” (doc. 78).

Il dr. __________ del SMR ha

evidenziato come l’assicurata presenti un buon funzionamento psicologico,

sovrapponibile all’osservazione effettuata dal dr. __________ in occasione

della perizia pluridisciplinare __________ del 2009.

Passando alla valutazione della

capacità lavorativa, i medici del SMR hanno ritenuto che “dal punto di vista

somatico le problematiche osteoarticolari non consentono la ripresa lavorativa

in qualità di ausiliaria di economia domestica. In attività adeguata, leggera,

semplice e ripetitiva in cui sia consentito il cambio posturale al bisogno

l’attività può essere ripresa nella misura del 50% intesa come riduzione

oraria” (doc. 78).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale, dal profilo medico, non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni

alle quali sono giunti i medici del SMR, le quali, del resto, sono rimaste

incontestate da parte dell’insorgente.

La questione non merita, dunque,

ulteriori approfondimenti.

2.7. Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute.

2.7.1. Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valida), come ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al

considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività

svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il

grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida.

Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola

ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale

dei salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque

sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile.

Questo perché

normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe

continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi,

ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

2.7.2. Nella decisione impugnata l’Ufficio

AI ha rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, reputando che l’incapacità

lavorativa del 50% in attività adatte non le precluda la capacità al guadagno

in quanto, svolgendo attività confacenti, potrebbe raggiungere un guadagno

annuo pari a CHF 23'443, superiore a quanto da ella mai guadagnato in

precedenza, prima dell’insorgenza del danno alla salute (doc. 81).

Dall’esame degli atti, in

particolare dalla tabella di calcolo del 21 giugno 2021, risulta che

l’amministrazione ha tenuto conto, quale reddito da valido per l’anno 2019, di

un importo di fr. 14'254 per una quota parte salariata del 100% (cfr. pag.

348-349 inc. AI).

2.7.3. L’insorgente ha contestato tale modo

di procedere dell’amministrazione, ritenendo che il reddito da valido avrebbe

dovuto essere calcolato in funzione di un grado di occupazione del 100% e non,

invece, come fatto dall’Ufficio AI, tenendo conto del salario da ella percepito

nello svolgimento di un’attività a tempo parziale.

L’assicurata ha motivato la

propria richiesta spiegando di avere sempre avuto la volontà di lavorare al

100%, ma di non essere riuscita a trovare un’occupazione a tempo pieno, sia a

seguito dei problemi di salute che le hanno lasciato importanti strascichi, sia

per le difficoltà familiari, con due figlie da crescere da sola dopo il

divorzio dal marito (doc. I).

L’Ufficio AI, dal canto suo, nella risposta di causa ha confermato

la correttezza del proprio agire, sottolineando come “nel corso degli anni

l’assicurata ha presentato vari periodi, anche piuttosto lunghi, in cui la

capacità lavorativa era totale ma non ha mai ottenuto un reddito da attività

lavorativa che superasse o perlomeno si avvicinasse al reddito da invalida

calcolato dall’amministrazione. Non è quindi possibile affermare che senza il

danno alla salute ella avrebbe percepito con verosimiglianza preponderante un

reddito maggiore, di conseguenza il reddito da valida di CHF 49'199.45 indicato

dalla ricorrente non è da ritenersi attendibile” (doc. IV).

Tali considerazioni sono state recisamente contestate

dall’insorgente, che ha in particolare osservato:

" (…) dall’analisi

dettagliata dell’iter personale e professionale dell’assicurata emerge come

ella non abbia inizialmente potuto lavorare per problemi legati al permesso di

soggiorno, poi per problemi legati al suo stato di salute. In seguito ella, per

diversi anni, ha optato per ridurre al minimo la sua attività lavorativa per

svolgere l’attività di casalinga e mamma. Quando la secondogenita è diventata

maggiorenne, ha cercato di aumentare il suo pensum lavorativo, ma malgrado le ricerche

effettuate non è riuscita a trovare, presso uno o più datori di lavoro, un

tempo pieno. Infine, dal 2018 in poi, il suo stato di salute si è deteriorato a

tal punto da non poterle più permettere un’attività lucrativa piena.

Dal punto di vista personale l’assicurata oggi è sola, non ha

impegni familiari che ostacolano lo svolgimento di un’attività lavorativa a

tempo pieno, non ha nessuno che la sostenga finanziariamente, deve ricorrere

all’aiuto sociale per poter far fronte al suo sostentamento. I motivi estranei

ai problemi di salute che l’hanno tenuta lontana dal mondo del lavoro in

passato (dapprima il permesso di soggiorno ed in seguito la cura delle figlie)

non sono più presenti. Oggi, senza il danno alla salute, l’assicurata

cercherebbe di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno e, ovviamente, di

percepire un reddito corrispondente.

Se ella, effettivamente, riuscirebbe o meno (come è stato in

passato) a trovare un posto di lavoro a tempo pieno, non è rilevante per la

determinazione del suo grado di invalidità; rilevante è unicamente che oggi,

senza danno alla salute, tenuto conto della sua situazione personale e

finanziaria, vorrebbe e dovrebbe (per non dipendere dall’aiuto sociale)

svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno.

L’argomentazione dell’amministrazione per negarle il diritto alla

rendita, ossia che non ha mai guadagnato un reddito statistico medio, significa

Considerandi

penalizzare l’assicurata per il fatto che ella, in passato, nei momenti in cui

la salute glielo permetteva, da un lato ha optato di dedicarsi alla famiglia e

dall’altro non è riuscita a trovare lavoro nella misura in cui lo cercava. Ella

si è dovuta (e non voluta) accontentare dei lavori e dei pensum lavorativi che

le sono stati offerti”. (Doc. VIII)

A tali obiezioni l’amministrazione ha ribattuto che è “pacifico

che non sia stato il danno alla salute di lunga durata insorto dal 23.09.2018

che ha impedito all’assicurata di svolgere un’attività a tempo pieno e/o

incamerare un guadagno almeno pari a CHF 23’443”.

Per tali ragioni l’amministrazione ha ritenuto che l’interessata,

nonostante il danno alla salute, non presenta alcuna perdita di guadagno

“essendo altri fattori non medici alla base del fatto che ella non abbia mai,

in tutta la sua carriera lavorativa, incamerato guadagni superiori al suddetto

reddito da valida” (doc. X).

2.7.4

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale non può concordare con il modo di procedere dell’amministrazione.

Innanzitutto, il TCA rileva come

sia stato lo stesso Ufficio AI a considerare l’assicurata salariata dipendente

al 100% (cfr. doc. 61, pag. 293 inc. AI).

Tale soluzione risulta in

sintonia con quanto sostenuto dall’insorgente stessa, la quale ha fatto

presente che dopo i problemi del passato - derivanti dal suo permesso di

soggiorno; dal danno alla salute (tumore del 2004 e recidiva del 2007); dalle vicissitudini

familiari (separazione per due anni dal marito dal 2007, ricongiungimento e

successiva separazione nel 2010 e divorzio nel 2011) con due figlie (nate nel

1994.

e 1998) da crescere da sola - ha cercato un’occupazione a tempo pieno, riuscendo

tuttavia solo a reperire delle attività a tempo parziale. Ciò trova riscontro

negli atti, dai quali emerge che l’assicurata ha lavorato in qualità di

ausiliaria di pulizie a tempo parziale - non è dato capire esattamente in quale

percentuale, risultando un impiego al 50% presso __________ dal 1.11.2014 al

31.7.2016

(cfr. pag. 195 inc. AI), seguito da un’attività al 10% dal 1° agosto

2016.

(cfr. pag. 200 inc. AI) e da un periodo di disoccupazione, poi un’attività

di due ore alla sera per tre giorni alla settimana presso __________ dal

28.11.2016

al mese di giugno 2018 (pag. 201 inc. AI) e un grado di occupazione

del 70% come addetta alle pulizie presso __________ dal 2016 al 23 settembre

2018.

(cfr. pag. 238 inc. AI) - mentre, a partire dal 3 agosto 2018, si è

iscritta in disoccupazione alla ricerca di un posto di lavoro nella misura del

60% (cfr. doc. E).

Ora, vista la scelta dell’Ufficio

AI di ritenere l’assicurata salariata al 100%, appare del tutto

contraddittoria, nella fattispecie concreta, l’affermazione dell’amministrazione

secondo la quale l’interessata, visti gli esigui salari conseguiti in passato, non

subirebbe perdita di guadagno alcuna nello svolgimento di attività adatte,

ancora esigibili al 50% e nelle quali potrebbe ottenere un reddito di fr.

23’443, visto che sono stati altri fattori, estranei al danno alla salute, ad

impedirle di svolgere un’attività lucrativa al 100% retribuita in misura almeno

pari a fr. 23'443.

Una tale argomentazione,

difatti, sarebbe semmai pertinente nell’ambito della valutazione del metodo di

calcolo da utilizzare per definire il grado di invalidità, in particolare

nell’ottica di escludere che l’assicurata possa venire considerata salariata al

100%.

Va qui ricordato, infatti, che

in una sentenza 9C_180/2018 del 28 agosto 2018 - concernente un’assicurata,

nubile e madre di tre figli adulti, in precedenza attiva quale ausiliaria di

pulizie a tempo parziale (10%), alla quale l’amministrazione aveva rifiutato di

accordare una rendita di invalidità, ritenendo insufficiente il grado di

invalidità calcolato in applicazione del metodo misto - il Tribunale federale ha

annullato la decisione dell’Ufficio invalidità, confermata dai primi giudici, e

rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti conformi al

diritto federale circa la verosimile intenzione dell’assicurata di riprendere

un'attività lavorativa al 100%, rispettivamente a tempo parziale, e la

susseguente scelta del metodo di calcolo dell'invalidità, con la seguente

motivazione:

" (…)

4.

4.1

Nel rispondere alla questione del grado di occupazione al

quale la ricorrente avrebbe esercitato un'attività lucrativa senza danno alla

salute, l'istanza precedente ha proceduto a un apprezzamento manifestamente

errato delle prove. Come rilevato dalla ricorrente, la Corte cantonale non ha

preso debitamente in considerazione le dichiarazioni formulate in sede di

audizione davanti all'UAI circa la sua volontà di lavorare e di non pesare

sull'assistenza. Si evince dal questionario compilato il 15 novembre 2016 che

l'assicurata aveva l'intenzione di esercitare un'attività lucrativa al fine di

provvedere al proprio mantenimento per un importo di fr. 3'500.-,

rispettivamente fr. 4'000.- mensili. A mente dell'UAI, la ricorrente indicando

un guadagno mensile tra fr. 3'500.- e fr. 4'000.- ha sostanzialmente ipotizzato

un importo corrispondente al 100% dell'esercizio della professione attuale.

La Corte cantonale ha inoltre sottolineato come l'assicurata non

avrebbe mai lavorato a tempo pieno. Tuttavia, questa affermazione non indica

ancora quale sia l'estensione ipotetica dell'attività lucrativa senza il danno

alla salute. In proposito si rileva che dal 1993 al 2006, l'assicurata avrebbe

lavorato a tempo parziale in fabbrica e poi in economie private per la cura di

un bambino con sindrome di down, rispettivamente di una donna anziana e infine,

in maniera molto limitata quale donna delle pulizie. Dagli accertamenti

dell'UAI emerge tuttavia che le attività sarebbero state interrotte per ragioni

di salute o perché non più disponibili.

Per la Corte cantonale anche dal punto di vista familiare la

ricorrente, che vive da tempo separata dal compagno, padre dei suoi figli,

sarebbe stata "certamente" in grado di lavorare al 100% già a partire

dal momento in cui il figlio minore sarebbe stato in grado di badare a sé

stesso. Ora, malgrado l'indipendenza acquisita dei figli, l'assicurata avrebbe

continuato a lavorare a tempo parziale, ciò che contraddirebbe la sua volontà

di lavorare a tempo pieno. Anche questa costatazione è manifestamente inesatta.

Infatti, in primo luogo non è dato sapere, neppure in questo caso, quale

sarebbe stata l'estensione ipotetica dell'attività lucrativa. In secondo luogo,

l'ultimo figlio ha raggiunto una relativa indipendenza solo nell'estate del

2016.

terminando i suoi studi, ciò che sarebbe compatibile con la volontà

dell'assicurata di riprendere un'attività lucrativa come riferito nel

questionario del 15 novembre 2016.

La costatazione del Tribunale cantonale secondo la quale la

percentuale dell'attività lucrativa risulterebbe "qualcosina superiore ma

in ogni caso variante tra il 37% e il 40%" (giudizio impugnato consid. 5b

pag. 16) è inoltre arbitraria. Infatti, il Tribunale cantonale non spiega il

vero motivo giustificativo dell'aumento della percentuale.

4.2

In assenza di un accertamento dei fatti conforme al diritto

federale circa la verosimile intenzione di riprendere un'attività lavorativa al

100%, rispettivamente a tempo parziale, e la susseguente scelta del metodo di

calcolo dell'invalidità, non è possibile per il Tribunale federale di

determinarsi con cognizione di causa. Pertanto, il giudizio cantonale e la

decisione amministrativa devono essere annullati e la causa rinviata all'UAI

per nuovi accertamenti e decisione ai sensi dei considerandi. Visto il lasso di

tempo intercorso dopo la decisione del 16 marzo 2017 (che limita il potere di

cognizione giudiziaria del Tribunale federale) ad oggi, l'intimato provvederà

ad aggiornare la documentazione medica contenuta nell'incarto. Prematura è

peraltro l'analisi delle censure ricorsuali concernenti il salario da valida

alla base del calcolo d'invalidità secondo il metodo che si dovrà ancora

vagliare.”

Nel caso di specie, però, l’amministrazione

- anche se il consulente IP, nel rapporto finale del 6 luglio 2021, ha indicato

che “il tasso di occupazione non è completo. Statuto misto quale casalinga e

salariata” (cfr. doc. 80) – non ha mai preso in considerazione, né durante

l’istruttoria amministrativa, né in sede di risposta di causa, l’ipotesi che

l’interessata andasse considerata sia salariata che casalinga - ciò che avrebbe

comportato la messa in atto di una inchiesta per persone che si occupano dell’economia

domestica - dando per assodato lo statuto di salariata al 100%.

Il TCA - anche alla luce delle

motivate considerazioni espresse al riguardo dall’insorgente nelle osservazioni

del 22 dicembre 2021, mettendo in evidenza come ormai le figlie siano

indipendenti e dunque, senza l’insorgenza del danno alla salute, nulla le avrebbe

impedito di lavorare nella misura del 100% - non vede ragioni per scostarsi dal

metodo di calcolo dell’invalidità utilizzato dall’amministrazione (cfr. doc.

VIII).

Di conseguenza, il reddito da

valido deve essere determinato, in applicazione del metodo ordinario di calcolo

del grado di invalidità, in funzione di un’attività lavorativa a tempo pieno (MOSER-SZELESS, in: Commentaire romand, Loi sur la

partie générale des assurances sociales [LPGA], Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.],

2018, art. 16 LPGA).

Da notare, comunque, che anche

qualora l’assicurata fosse stata considerata parzialmente attiva

professionalmente e parzialmente casalinga, nel calcolo del grado di invalidità

secondo il metodo misto l’amministrazione non avrebbe in ogni caso potuto far

capo al reddito conseguito dall’interessata nello svolgimento della sua

attività a tempo parziale.

Secondo la giurisprudenza

federale, difatti, anche in una tale eventualità il reddito da valido avrebbe

comunque dovuto essere fissato rapportando al 100% il reddito percepito

nell’occupazione a tempo parziale. Ciò è stato evidenziato dal Tribunale

federale nella STF 8C_445/2019 del 12 novembre 2019, pubblicata

in DTF 145 V 370 e in SVR 4-5/2020 IV nr 18, indicando

che nel calcolo della perdita di guadagno secondo l'art. 27bis cpv. 3

OAI, in vigore dal 1° gennaio 2018, non solo il salario da valido, ma anche il

salario da invalido deve essere accertato sulla base di un'attività lucrativa

ipotetica a tempo pieno (corsivo della redattrice).

Alla luce di quanto sopra, non

appare quindi corretto utilizzare quale reddito da valido il salario percepito dall’assicurata

nell’ambito di un’attività svolta a tempo parziale (peraltro non appare chiaro

come sia stato calcolato il reddito di fr. 14'254 indicato nella tabella di

calcolo a pag. 348-349 inc. AI).

Va qui ricordato che in una

sentenza SG – IV 2017/26 del 21 agosto 2019, pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 26, il

Tribunale federale ha rilevato che per stabilire il reddito da valido non ci si

deve fondare sulla situazione lavorativa concreta sul mercato del lavoro reale,

irrilevante dal profilo dell’assicurazione invalidità. Determinanti sono

piuttosto le possibilità di guadagno, rispettivamente il potenziale di reddito

che la persona assicurata avrebbe sul mercato del lavoro generale ed

equilibrato, tenuto conto della sua formazione professionale. In sintesi, il

reddito da valido deve essere stabilito in base agli stessi principi di quello

da invalido (consid. 3.1).

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo possibile

determinare in maniera attendibile quanto l’assicurata, al momento determinante

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, avrebbe conseguito da sana e a

tempo pieno nello svolgimento dell’usuale attività di ausiliaria di pulizie, il

TCA considera necessario fare riferimento ai dati statistici nazionali

concernenti “altre attività di servizi personali”, come opportunamente proposto

dall’insorgente.

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella RSS 2018 TA1_tirage_skill_level, svolgendo

un’attività nel ramo 96 (altre attività di servizi personali), livello 1, donne,

l’assicurata avrebbe potuto realizzare, senza il danno alla salute, un salario

mensile lordo pari a fr. 3’900.

Riportando questo dato su 41.8

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la

STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 4’075.5

mensili oppure a fr. 48’906 per l'intero anno (fr. 4’075.5 x 12), ritenuto che

la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2019, un reddito

annuo di 49'199.45.

2.7.5

Raffrontando questo dato con il salario

da invalida, incontestato, calcolato dall’amministrazione sulla base dei dati

statistici, per un’attività adeguata, semplice e ripetitiva, ancora

conseguibile al 50%, di fr. 23'443.46 (ottenuto considerando il salario statistico

nazionale dedotto dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage

skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna,

cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7, per attività semplici e

ripetitive, valore mediano, e operata una riduzione del 50% per tenere conto

della valutazione medica e una riduzione del 15% per attività leggere e per tener

conto di svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, cfr. pag.

348.

inc. AI), si ottiene una perdita di guadagno del 52%, che dà diritto ad una

mezza rendita di invalidità.

Come correttamente indicato

dall’insorgente, visto che la domanda di prestazioni è stata presentata nel

mese di novembre 2020, il diritto alla mezza rendita di invalidità decorre dal

1° maggio 2021 (6 mesi dopo l’inoltro della domanda, conformemente a quanto

disposto dall’art. 29 cpv. 1 LAI).

2.8

L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio

AI di fr. 2’000 a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del

30.

settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3).

2.9

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza le

spese, per fr. 500, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§

La decisione del 17 settembre 2021 è annullata.

§§ L’assicurata

ha diritto ad una mezza rendita di invalidità, per un grado AI del 52%, a

decorrere dal 1° maggio 2021.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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