32.2020.109
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 novembre 2020Italiano56 min
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.109
TB
Lugano
30 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'11 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 luglio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel settembre 2017 (doc. 5) RI
1, 1964, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità
a causa di disturbi alle mani (rizartrosi) e di ernie cervicali che dal 23
marzo 2017 l'avevano resa totalmente inabile al lavoro di capogruppo addetta al
recapito presso __________.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione
medica necessaria sia presso l'assicuratore malattia perdita di guadagno sia
presso i medici curanti dell'assicurata.
1.2. Sentiti il Servizio Medico
Regionale in più occasioni - il 4 aprile 2018 (doc. 42), il 12 dicembre 2018
(doc. 71), il 10 gennaio 2019 (doc. 74) e ancora il 26 giugno 2019 (doc. 102) -
e il consulente in integrazione professionale (doc. 108), con progetto di
decisione del 23 luglio 2019 (doc. 106) l'Ufficio AI ha attribuito
all'interessata una mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2018 (grado AI
50%) e dal 1° marzo 2019 (grado AI 52%).
1.3. I certificati medici che
accompagnavano le osservazioni del 5 settembre 2019 (doc. 114) dell'assicurata sono
stati vagliati dal Servizio Medico Regionale, che il 16 settembre 2019 (doc.
115) ha ritenuto opportuno sottoporla a una perizia bidisciplinare per valutare
l'evoluzione del suo stato di salute dal marzo 2017. Preso atto della
valutazione peritale ortopedica del 27 novembre 2019 (doc. 124) e psichiatrica
del 9 dicembre 2019 (doc. 125), come pure del complemento del 29 gennaio 2020
(doc. 128), visti il rapporto finale dell'SMR del 5 febbraio 2020 (doc. 129) e
il parere del consulente in integrazione professionale (docc. 130 e 131), l'11
febbraio 2020 (doc. 133) l'Ufficio AI ha emesso un nuovo progetto che annullava
e sostituiva il precedente. Alla assicurata è stata attribuita una rendita intera
di invalidità dal 1° marzo 2017 (grado AI 100%) e dal 1° aprile 2018 un quarto
di rendita (grado AI 40%), con versamento dal 1° marzo 2018.
1.4. Le osservazioni della
rappresentante dell'assicurata sono state trasmesse ai periti del Centro
peritale medico __________ (docc. 137 e 140) e le loro prese di posizione (doc.
143) recepite dall'SMR l'8 giugno 2020 (doc. 144), cosicché con decisione del
28 luglio 2020 (doc. B) l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato
l'attribuzione di una rendita intera dal 1° marzo 2017 e di un quarto dal 1°
aprile 2018 con versamento dal 1° marzo 2018. Stante la concomitanza fra il
diritto a una rendita vedovile e a una rendita AI tornava poi applicabile
l'art. 43 LAI.
1.5. Con ricorso dell'11 settembre
2020 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale, in via
principale, di assegnarle a tempo indeterminato il diritto a una rendita intera
di invalidità, in via subordinata di riformare la decisione impugnata nel senso
di attribuirle dal 1° aprile 2018 una mezza rendita con grado AI del 52% e in
via ancora più subordinata di annullare gli atti e di rinviarli
all'amministrazione per maggiori e più approfonditi accertamenti medici ed
economici.
La ricorrente ha osservato che sia i medici curanti sia i medici
fiduciari del datore di lavoro e dell'assicuratore malattia per perdita di
guadagno hanno ritenuto che nella sua professione fosse inabile al 50% e dal 6
dicembre 2018 al 100%, mentre in un'attività adeguata fosse abile al 50%. Per
contro, i periti del __________ sono giunti a una conclusione diametralmente
opposta, visto che hanno ritenuto l'assicurata abile al 100% dal maggio 2015 in
una attività adeguata e abile al 60% nell'ultima attività esercitata.
L'insorgente ha rilevato che sulle conclusioni dell'Ufficio AI si
è fondata pure la Cassa pensioni del datore di lavoro e che se la precedente
attività lavorativa non fosse più esigibile come confermato da tutti i periti
tranne che da quelli di __________, essa avrebbe diritto a una rendita di
invalidità professionale.
L'assicurata ha evidenziato che ancora di recente tanto il medico
curante dr. med. __________ (doc. E) quanto il suo psichiatra dr. med. __________
(doc. F) hanno confermato la sua totale inabilità lavorativa. Pertanto,
l'accertamento medico fatto esperire dall'Ufficio AI non può essere
considerato, visto che i medici non tengono sufficientemente conto della reale
situazione di fatto che riguarda l'assicurata, giacché non considerano tutte le
patologie che sono state segnalate come invalidanti. Nemmeno essi considerano
la sua reale condizione di lavoro, poiché hanno ritenuto che si tratti di
un'attività semplice e leggera. Gli esperti non hanno poi tenuto conto che già
il datore di lavoro e l'Ufficio AI hanno tentato un reinserimento nell'attività
lavorativa, senza però risultati positivi.
D'avviso della ricorrente, poiché i fatti su cui si è fondato il
centro peritale non sono corretti, il risultato finale a cui giunge non è
attendibile e quindi non lo è anche la decisione impugnata.
Inoltre, la perizia psichiatrica non tiene conto dei più recenti
sviluppi giurisprudenziali e "quindi
nemmeno procede così come ora imposto anche per gli accertamenti medici di
minore importanza." (pag. 18). Inoltre, nella contestata
perizia non vengono messi in evidenza aspetti nuovi o contestate precedenti
valutazioni, ma viene soltanto espressa una differente conclusione rispetto a
tutti gli altri medici intervenuti in passato. Questa nuova e differente
conclusione in nessun caso giustifica una revisione della rendita precedentemente
stabilita con grado AI del 100%.
La ricorrente ha osservato che il parere del centro peritale non
si esprime sul decorso della malattia, indispensabile per l'assegnazione di una
rendita scalare, e quindi non può essere considerato, risultando invece
maggiormente attendibili tutte le altre perizie, che sono state commissionate
dal datore di lavoro e dall'assicuratore perdita di guadagno, che meritano
perciò di essere confermate, tenendo conto di tutti i suoi disturbi e della
reale condizione di lavoro.
La decisione impugnata deve pertanto essere riformata nel senso
che l'assicurata sia considerata completamente inabile ad esercitare la sua
ultima attività lavorativa rispettivamente idonea ad esercitare un'attività
lavorativa semplice con rendimento pieno, ma sull'arco di mezza giornata, in
attività adeguate.
Inoltre, deve essere ritenuto insufficiente il fatto che sia stata
esperita soltanto una perizia bidisciplinare senza che i medici si siano
confrontati per esprimere un giudizio globale, perciò la decisione va annullata
e gli atti rinviati all'amministrazione per procedere con una perizia
pluridisciplinare che consideri tutti i fatti e che l'assicurata è di lingua
madre italiana così come tutti i referti medici agli atti.
Per quanto concerne l'aspetto economico, la ricorrente ha
contestato il reddito da valida che l'Ufficio AI ha ritenuto, visto che in un
primo momento, sentito il datore di lavoro, l'ha fissato in Fr. 92'572.-,
mentre in seguito in Fr. 88'342,55, senza però spiegare il motivo di questo
cambiamento. Per il reddito da invalida, considerato come sia inesigibile sia
per motivi medici sia secondo il datore di lavoro che essa continui l'attività
da ultimo esercitata, non è possibile ritenere il reddito di Fr. 67'476.- che
essa ha percepito. Non solo questo reddito dovrebbe semmai essere aggiornato
allo stesso anno per cui è fissato il reddito da valido, ma addirittura non
corrisponde al reddito senza invalidità. Infatti, nel 2016 l'assicurata era già
affetta da disturbi e quindi anche nella sua capacità di lavoro. Questo reddito
non corrisponde alle reali potenzialità di guadagno e come tale non può essere
ritenuto. Va invece preso in considerazione il valore statistico, che dovrebbe
essere ridotto del 50% già solo considerando le limitazioni mediche in attività
adeguate. Aggiunta una riduzione massima sociale del 25% considerando la sua
età e la necessità di lavorare a metà tempo, le andrebbe attribuita una rendita
intera di invalidità. Anche volendo riprendere la deduzione del 20% riconosciuta
dall'Ufficio AI nel primo progetto, essa avrebbe diritto a una mezza rendita.
1.6. Sentito il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sui due nuovi referti medici
prodotti (doc. IV/1), nella risposta del 2 ottobre 2020 (doc. IV) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso sia per
quanto concerne l'aspetto medico sia quello economico.
L'Ufficio AI ha infatti osservato di non avere motivo per
distanziarsi dal rapporto finale SMR del 5 febbraio 2020, che a sua volta si
fonda sulla concludente perizia bidisciplinare, che soddisfa i requisiti
giurisprudenziali e che può quindi servire quale valida base di giudizio senza
esperire altri accertamenti.
Il medico SMR ha tenuto conto delle singole affezioni invalidanti
giungendo a una conclusione logica e priva di contraddizioni sulla capacità
lavorativa del 60% nella abituale attività lavorativa e del 100% in altre
attività adeguate e ciò dal gennaio 2018.
La nuova documentazione prodotta con le osservazioni al progetto
di decisione non muta questa conclusione e, come rilevato dal dr. med. __________,
un peggioramento non è ravvisabile neppure dai certificati medici allegati al
ricorso (docc. E ed F).
L'amministrazione ha evidenziato che le conclusioni dell'SMR,
dettagliate e complete, non sono state smentite da altri certificati
specialistici attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o
un peggioramento duraturo delle rilevate sintomatologie. Non è perciò
necessario esperire ulteriori accertamenti medici specialistici.
L'Ufficio AI ha inoltre respinto la richiesta ricorsuale di
allestire una perizia pluridisciplinare, ritenuto che la perizia bidisciplinare
eseguita è completa ed esaustiva. In effetti, l'assicurata non ha allora formulato
alcuna obiezione contro il tipo di accertamento, il tipo di disciplina e i nomi
degli specialisti che l'avrebbero valutata, perciò tale esame bidisciplinare è
stato implicitamente approvato e condiviso dall'interessata. Peraltro, lo
stesso medico curante, dr. med. __________, il 26 ottobre 2017 aveva elencato
delle patologie non aventi influsso sulla capacità lavorativa.
Di conseguenza, l'Ufficio AI ritiene dimostrato che l'assicurata
presentava un'incapacità al lavoro del 40% nell'abituale attività di capogruppo
addetta al recapito e quindi un'incapacità al guadagno di pari grado, visto che
l'assicurata non avrebbe potuto valorizzare meglio la sua capacità lavorativa
residua in attività alternative. È quindi corretto il riconoscimento di un
quarto di rendita di invalidità dal 1° aprile 2018.
1.7. Il 15 ottobre 2020 (doc. VI)
l'assicurata ha osservato che sulle sue contestazioni secondo cui non è stato
fatto un accertamento medico completo e oggettivo e che c'è stato un
peggioramento, l'Ufficio AI si è limitato a ribadire la propria posizione dopo
avere sentito un altro medico SMR, il quale ha preteso di sconfessare con poche
righe e senza motivazioni quanto affermato dai medici curanti, che si sono
invece espressi in modo esaustivo e meritano perciò l'attenzione necessaria,
mettendo in particolare in risalto delle problematiche che giustificano le
richieste ricorsuali. Nessun accertamento conferma che lo stato di salute
dell'assicurata è effettivamente migliorato e quindi anche la sua capacità di
lavoro e di guadagno, mentre con il ricorso è stato dimostrato il contrario.
Per la ricorrente l'Ufficio AI nemmeno con la risposta ha proposto una
valutazione peritale di decorso.
Esso neppure ha dimostrato l'effettivo miglioramento indicato con
la decisione impugnata, perciò non era legittimato a ridurre il suo diritto a
una rendita di invalidità.
La ricorrente ha altresì ribadito le sue contestazioni in merito
alla valutazione psichiatrica, ritenendo che le più recenti direttive
sull'allestimento di una valida perizia siano state disattese.
Ritenendo di essere affetta da più di tre patologie, l'insorgente
ha ribadito, se del caso, la necessità di effettuare ulteriori accertamenti
tramite una perizia pluridisciplinare secondo quanto disposto dall'art. 7bis
OAI e dalla giurisprudenza. Dopo una discussione plenaria i medici dovranno
esprimere una valutazione globale. Infine, essa ha ricordato che il dr. med. __________
(recte: __________), nell'elencare le patologie di cui è affetta la
ricorrente aventi influsso sulla capacità lavorativa, ha sconfinato nello
spazio adibito alle patologie senza influsso sulla capacità.
1.8. L'amministrazione ha
osservato il 29 ottobre 2020 (doc. VIII) che le riflessioni della ricorrente
sono le medesime già trattate con la risposta, perciò ha richiamato i contenuti
della decisione e della risposta postulandone l'integrale conferma.
L'insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Il
TCA è chiamato a stabilire se a ragione l'Ufficio AI ha attribuito
all'assicurata il diritto a un quarto di rendita di invalidità dal 1° aprile
2018 considerando una capacità lavorativa totale in attività adeguate dal 1°
gennaio 2018.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1
LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono
state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Va ancora rilevato che affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pagg. 628-629; D. Cattaneo,
Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS
1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro
per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)".
Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri
per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) provoca
un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op.
cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta
Corte si è così pronunciata:
" 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten
Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden
Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen
Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4
am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und
Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom
28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei
dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4)
analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass
sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)".
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti.
In particolare, la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.
Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto
non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie
psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi
deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.5. Oltre che dai suoi medici
curanti, le condizioni di salute della ricorrente sono state esaminate dal dr.
med. __________, FMH in medicina interna, per conto dell'assicuratore malattia
per perdita di guadagno del suo datore di lavoro, che il 17 gennaio 2018 ha
visitato l'assicurata e il medesimo giorno ha allestito il relativo referto
(doc. 57 pag. 218), ponendo la diagnosi di esiti di trapeziectomia con resezione-sospensione-interposizione
destra secondo Sigfusson-Lundborg modificato (3 aprile 2017) per rizartrosi
destra e il 22 agosto 2017 per rizartrosi sinistra; sindrome cervico-spondilogena
bilaterale più accentuata a sinistra, cronificizzata. Grazie alle operazioni
alle mani e alle infiltrazioni nelle cervicali, dal punto di vista soggettivo e
oggettivo v'era stato un certo miglioramento, con diminuzione dei dolori,
mobilità del rachide cervicale significativamente aumentata, tanto che dal 19
febbraio 2018 l'assicurata era in grado di riprendere a metà tempo l'abituale
attività di addetta allo smistamento e al recapito di pacchi e lettere.
Il 13 aprile 2018 (doc. 57 pag. 233) l'assicurata è stata visitata
da un altro medico fiduciario dell'assicuratore malattia, il dr. med. __________,
FMH medicina interna, che ha diagnosticato una sindrome cervico-spondilogena
cronica e tendomiosi laterocervicale bilaterale e uno stato dopo cura
chirurgica di rizartrosi alla mano destra nell'aprile 2017 e alla mano sinistra
nell'agosto 2017. A suo dire il quadro clinico si era stabilizzato.
Tuttavia, per il medico fiduciario con queste patologie l'attività
abituale non era particolarmente adatta per l'assicurata, perciò ha valutato
che l'incapacità lavorativa del 50%, intesa come metà tempo di lavoro, era a
quel momento giustificata e doveva essere rivalutata nel tempo in base al
decorso.
Fino a novembre 2018 la ricorrente ha continuato a lavorare al
50%, ma dal 6 dicembre 2018 il suo medico curante, dr. med. __________, FMH
medicina interna generale, riscontrando un peggioramento delle sue condizioni
di salute, l'ha dichiarata inabile al lavoro al 100% per motivi fisici e
psichici. Infatti, a fine 2018 v'è stato un peggioramento importante della
sintomatologia depressiva, che ha necessitato la presa a carico dell'assicurata
da parte del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia. La prognosi
non era buona e anche in attività adeguate la capacità lavorativa era nulla
(doc. 77).
Anche il suo datore di lavoro ha sottoposto l'assicurata a una
visita medica fiduciaria, che ha avuto luogo il 7 febbraio 2019 da parte del
dr. med. __________, FMH medicina generale, il quale ha esaminato gli atti
medici dal 2017 in poi, ha posto l'anamnesi, i disturbi soggettivi, i reperti
oggettivi e la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome
cervicale, cervico-cefalica e cervico-brachiale bilaterale sinistra e destra
croniche su alterazioni degenerative ed ernia discale C4-C5 a sinistra. Quale
diagnosi senza influsso egli ha accertato una sindrome depressiva e leggermente
ansiosa, verosimilmente reattiva in stato dopo primo episodio depressivo
(2015); ipotireosi; stato dopo laparotomia diagnostica (1985), appendicectomia
(1987), frattura/fissura bacino anteriore sinistra (2016) e intervento per
rizartrosi bilaterale (2017).
Il medico fiduciario ha valutato il decorso come parzialmente favorevole.
Soggettivamente l'assicurata lamentava soprattutto dolori alla colonna
cervicale irradianti nell'arto superiore sinistro al carico e una
sintomatologia di tipo depressivo; oggettivamente egli ha rilevato che erano
presenti i segni di una sindrome cervicale e cervico-brachiale sinistra su
alterazioni degenerative evidenziate radiologicamente nonché le stigmati di un
disturbo di tipo soprattutto depressivo.
A suo dire, quindi, dal 6 dicembre 2018 l'assicurata non era più
in grado di svolgere la sua professione originaria nella misura del 100%,
risultando in via definitiva completamente inidonea a questa attività. A causa
della problematica alla colonna cervicale l'interessata era da considerare
abile al lavoro, verosimilmente nella misura massima del 50%, in un'attività
professionale di tipo leggero che non comportasse il sollevamento e il
trasporto di pesi superiori a 5 kg, frequenti spostamenti con autoveicoli,
movimenti ripetitivi della colonna cervicale, soprattutto rotazione e
reclinazione, e degli arti superiori, evitasse la posizione seduta per più di
un'ora e avesse la possibilità di alzarsi e muoversi.
Sulla scorta di questi riscontri, il rapporto finale del 26 giugno
2019 (doc.102) reso dalla dr.ssa med. __________, specialista in medicina del
lavoro, attiva presso il Servizio Medico Regionale, ha stabilito che nell'attività
abituale di addetta allo smistamento e al recapito di pacchi e lettere l'incapacità
lavorativa era del 100% dal 24 marzo 2017, del 50% dal 19 febbraio 2018, dello
0% dal 5 marzo 2018, del 50% dal 1° aprile 2018 e del 100% dal 6 dicembre 2018.
In attività adeguate il medico SMR ha stabilito un'incapacità
lavorativa del 100% dal 24 marzo 2017 e dello 0% dal 19 febbraio 2018.
A ciò ha fatto seguito il primo progetto di assegnazione di
rendita del 23 luglio 2019 (doc. 106), con cui all'assicurata è stata
attribuita una mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2018 (grado AI 50%) e
dal 1° marzo 2019 (grado AI 52%).
I nuovi certificati medici prodotti dall'assicurata per contestare
questo preavviso hanno portato la dr.ssa med. __________ il 16 settembre 2019
(doc. 115) a ritenere opportuna l'erezione di una perizia ortopedica e
psichiatrica, che è stata affidata al __________.
Il 30 ottobre 2019 il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha avuto modo di visitare l'interessata durante due ore di
colloquio e il 9 dicembre 2019 (doc. 125) ha reso il suo parere, in cui ha
indicato di essersi basato sui rapporti del dr. med. __________ e del dr. med. __________
trasmessi dall'Ufficio AI, come pure sul rapporto del dr. med. __________ del
13 febbraio 2019 e sulla sua indagine psichiatrica. Il perito ha esposto gli
estratti dei referti dei medici curanti aventi attinenza psichiatrica, i
disturbi soggettivi attuali, la terapia in atto, l'anamnesi sistemica,
familiare, biografica, scolastica e professionale, lavorativa, sociale, la
descrizione della giornata, la terapia farmacologica precedente e attuale, le
previsioni per il futuro.
Nelle constatazioni oggettive l'esperto ha riportato i risultati
della visita psichiatrica, del test psicologico e delle capacità funzionali dell'assicurata
secondo lo schema Mini ICF-APP.
Il dr. med. __________ ha posto la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di disturbo depressivo ricorrente, attuale episodio lieve
(ICD-10: F33.0), mentre quale diagnosi senza influsso problemi correlati
all'occupazione e alla disoccupazione (ICD-10: Z56), problemi di adattamento ai
passaggi del ciclo vitale (ICD-10: Z60.0) e ostilità nei confronti del bambino,
trasformato in capro espiatorio (ICD-10: Z62.3).
Nella sua valutazione il perito ha ripercorso lo status psichico e
somatico dell'assicurata, la sua personalità, i dolori somatoformi, le
comorbidità, il contesto sociale, i precedenti trattamenti medici e
professionali adottati, come pure ha valutato la consistenza e la plausibilità delle
informazioni mediche ricevute.
Per quanto concerne la capacità lavorativa, dal punto di vista
psichico senza considerare i disturbi fisici comprovabili, l'assicurata era in
grado di esercitare l'abituale attività di addetta al recapito per 8
rispettivamente 8 ore 30 minuti al giorno, con una riduzione del rendimento del
30%. Dal profilo psichiatrico, la capacità lavorativa era del 70% dal marzo
2017.
In un'attività adatta senza aumento dello stress emotivo, senza
aumento della pressione del tempo (stress) e senza un costante stress sopra la
media, per motivi psichici l'interessata era in grado di lavorare per 8
Considerandi
rispettivamente 8 ore e mezza con una limitazione del 20%. In un'attività
adeguata la capacità lavorativa era dell'80% dal marzo 2017.
Nel rispondere alla domanda posta dall'SMR ("La patologia psichiatrica sofferta dall'A è
riconducibile a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali
(ICD-10: Z56-Z65) e segnatamente a Z56?"), lo psichiatra ha
evidenziato che dagli atti medici risultava che nel marzo 2017 l'assicurata
soffriva di un episodio depressivo di grado lieve, che con il tempo la
sintomatologia era peggiorata e a fine 2018 è stato riscontrato un episodio
depressivo di grado medio, che grazie al trattamento psichiatrico nel 2019 era
migliorato, cosicché presumibilmente da metà 2019, ma con certezza al momento
della perizia nel mese di ottobre 2019, poteva essere stabilito un episodio
depressivo di grado lieve. Quali fattori che hanno causato il disturbo
depressivo ricorrente di grado da lieve a medio dal marzo 2017 vi sono oltre ai
fattori costituzionali e ai fattori di personalità i fattori psicosociali. L'autostima
dell'assicurata dipendeva in larga misura dalla sua prestazione e dalla
conferma esterna della sua prestazione. La graduale perdita di questa conferma,
inizialmente con la perdita della funzione di capogruppo nell'inverno 2018/2019
ed infine con la perdurante incapacità lavorativa dal 4 marzo 2019, giustificava
la codifica di ICD-10: Z56 Problemi relativi all'occupazione e disoccupazione.
Il rifiuto e il trattamento talvolta crudele da parte della madre
giustificavano la codifica ICD-10: Z62.3.
La connessione temporale tra i sintomi depressivi e la partenza di
entrambe le figlie, la cui educazione rappresentava un punto centrale della
vita dell'assicurata, dava diritto alla codificazione di ICD-10: Z60.0.
Il 20 novembre 2019 il dr. med. __________, FMH in chirurgia
ortopedica, ha visitato l'assicurata dalle ore 15.10 alle ore 16.05 e una
settimana dopo (doc. 124) ha completato il suo rapporto, basandosi sugli atti
trasmessigli dall'Ufficio AI, sulla sua valutazione clinica, sulle radiografie
effettuate quel giorno e sulle risonanze magnetiche della colonna cervicale e
lombare che l'interessata ha esperito il 26 e il 27 novembre 2019.
Dagli atti il chirurgo ortopedico ha estratto il rapporto del 28
maggio 2015 sulla risonanza magnetica alla colonna cervicale, il rapporto del
13.
aprile 2018 del dr. med. __________ e quello del 21 febbraio 2019 del dr.
med. __________. Egli ha esposto l'anamnesi somatica, scolastica e
professionale, lavorativa, sociale, i trattamenti precedenti, le prospettive
per il futuro.
Lo specialista ha poi riportato i reperti oggettivi della
valutazione clinica e radiologica, spiegando e ponendo la diagnosi con
conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome cervico-vertebrale con
osteocondrosi massiccia e uncartrosi C4/C5 con spostamento della radice del
nervo C5 a sinistra, leggera osteocondrosi C5/C6; pseudolombosciatalgia
bilaterale con leggera osteocondrosi e spondiloartrosi L3/L4, spondiloartrosi
massiccia L4/L5 e chiara osteocondrosi e spondiloartrosi L5/S1 senza
compressione neurale. Senza conseguenze sulla capacità lavorativa sono state
poste le diagnosi di piedi piatti e di stato dopo operazione di rizartrosi
bilaterale nel 2017.
Il rapporto peritale prosegue esponendo il precedente stato
personale, professionale e di salute dell'assicurata, un giudizio sul decorso
dei trattamenti già ricevuti, sulla consistenza e la plausibilità dei referti
medici passati, i limiti funzionali attuali.
Dal profilo somatico, la capacità lavorativa come caporeparto
presso __________, attività leggera fino a medio pesante, con movimenti di
rotazione della colonna, non raramente svolta in ambienti freddi e umidi, era
del 60% al più tardi dal maggio 2015.
Per attività fisicamente leggere in ambienti temperati, con
possibilità di alzarsi e sedersi, senza assumere spesso posizioni con il corpo
inclinato, reclinato o ruotandolo, la capacità lavorativa era in ragione del
100% dal maggio 2015; l'inabilità lavorativa era quindi nulla.
Nella valutazione globale interdisciplinare che i periti hanno
effettuato il 29 novembre 2019, è stata riassunta l'evoluzione della malattia e
le diagnosi rilevanti dal punto di vista somatico e psichico, quali le citate
sindrome cervicovertebrale e la pseudo-lombosciatalgia da una parte e il
disturbo depressivo ricorrente, attuale episodio lieve (ICD-10: F33.0)
dall'altra parte.
Essi hanno poi ricordato che per motivi fisici dal maggio 2015 la
capacità lavorativa era del 60% nell'attività abituale e del 100% in attività
adeguate fermo restando i limiti indicati. A causa del disturbo depressivo
ricorrente, con compromissione della resistenza emotiva, della flessibilità
mentale, della pulsione, degli interessi, della motivazione e della capacità di
resistenza a lungo termine, dal marzo 2017 la capacità lavorativa in un lavoro adeguato
senza stress emotivo, senza stress e senza carico continuo superiore alla media
era complessivamente dell'80%.
Questa valutazione consensuale ha avuto luogo oralmente il 28
novembre 2019 fra i due specialisti dell'__________.
A richiesta dell'SMR (doc. 126), il 29 gennaio 2020 (doc. 128) il
perito ortopedico ha precisato che l'assicurata non si era lamentata di
disturbi alle mani dovuti alla rizartrosi e che a causa della riabilitazione
postoperatoria, dall'aprile al dicembre 2017 l'inabilità lavorativa era totale
in qualsiasi attività lavorativa.
Nel rapporto finale del 5 febbraio 2020 (doc. 129) la dr.ssa med. __________
del Servizio Medico Regionale ha ripreso le suindicate diagnosi così come i
gradi di incapacità lavorativa posti dagli esperti (nell'attività abituale di
addetta allo smistamento e al recapito di pacchi e lettere: 40% dal maggio
2015, 100% dall'aprile 2017 e 40% dal gennaio 2018; in attività adeguate
leggere con massimo 2 kg di carico, senza stress e in ambienti temperati, con
alternanza della postura seduta e in piedi, senza frequenti posizioni
inclinate, reclinate o ruotate: 0% dal maggio 2015, 20% dal marzo 2017 per
episodio depressivo lieve, 100% dall'aprile 2017 per interventi alle mani e 0%
dal gennaio 2018).
Sentito il consulente in integrazione professionale (docc.
130-131), con nuovo progetto di decisione dell'11 febbraio 2020 (doc. 133), che
annullava e sostituiva il precedente del 23 luglio 2019, l'Ufficio
assicurazione invalidità ha riconosciuto all'interessata una rendita intera di
invalidità dal 1° marzo 2017 con versamento a partire da un anno dopo, e di un
quarto di rendita (grado AI 40%) dal 1° aprile 2018. Per determinare la prestazione
di diritto andava inoltre tenuto conto dell'art. 43 LAI.
Le osservazioni del 9 marzo 2020 (doc. 135) della precedente
rappresentante legale dell'assicurata sono state trasmesse ai periti dell'__________
(doc. 137), ai quali l'SMR ha sottoposto pure due nuovi quesiti il 4 maggio
2020.
(doc. 140).
In merito alle critiche sulla mancata comprensione del tipo di
attività svolta e delle varie parti del corpo sollecitate dai carichi
lavorativi, il 20 maggio 2020 (doc. 143) lo psichiatra dr. med. __________ ha
risposto che da un punto di vista psichiatrico si è presunto che il lavoro di addetta
al recapito postale fosse l'ultimo lavoro svolto e che le sollecitazioni
fisiche risultanti da tale attività non hanno avuto alcun ruolo nella
valutazione della capacità lavorativa.
Sulla lamentela dell'impossibilità di lavorare all'80% in attività
adeguate viste le gravi ripercussioni sullo stato psichico dovute ai dolori e
alle limitazioni fisiche, il perito ha risposto che:
" Die unmittelbar durch die körperlichen Schmerzen begründeten
Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit waren nicht Gegenstand des psychiatrischen
Gutachten. Zu beurteilen war u.a., ob das Schmerzerleben zu psychischen
Störungen führte oder durch psychische Störungen ursächlich mitbedingt ist, die
ihrerseits Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit haben. Eine Somatoforme Schmerzstörung
als ursächlicher Faktor des Schmerzerlebens konnte ausgeschlossen
werden.".
In conclusione, lo specialista ha affermato che le obiezioni dell'assicurata
non contenevano nuovi fatti che dessero motivo di rivedere le valutazioni
fornite nella perizia e che tutti i fatti e i referti accessibili sono stati
opportunamente considerati e ponderati nella preparazione della perizia. Le
valutazioni della capacità lavorativa nel lavoro abituale e in un'attività adatta
ai disturbi erano appropriate al lieve episodio di un disturbo depressivo
ricorrente e alle relative limitazioni delle condizioni di salute dell'assicurata
e dovevano restare invariate.
Alla domanda a sapere se l'attività abituale svolta
dall'assicurata con le mansioni indicate dalla sua rappresentante determinava
una diversa valutazione della sua capacità lavorativa residua nell'attività
abituale, il 25 maggio 2020 (doc. 143) il dr. med. __________ ha risposto
negativamente, precisando che l'abilità lavorativa nella precedente attività
era del 60% e che non si trattava di un'attività da media a pesante come
sostenuto dalla rappresentante legale dell'assicurata, ma di un'attività da
leggera a un massimo di moderatamente pesante secondo le categorie per il
lavoro pesante, che prevedono che per circa 1,5 ore al giorno devono essere
sollevati o trasportati oggetti fino a 25 kg. L'attività subordinata di
coordinamento e il lavoro d'ufficio indicati dalla rappresentante non sono mai
state menzionate nella perizia.
Alla luce di questi complementi peritali, l'8 giugno 2020 (doc.
144) la dr.ssa __________ ha indicato che i periti confermavano le loro
conclusioni, affermando che dallo scritto della rappresentante legale non
emergevano fatti nuovi e fatti che non fossero stati ampiamenti discussi in
perizia.
Con il ricorso l'assicurata ha prodotto il certificato medico del
31.
agosto 2020 (doc. E) reso dal dr. med. __________, FMH medicina interna
generale, il quale, preso atto dei pareri peritali e della decisione
dell'Ufficio AI, ha affermato di continuare a ritenere che l'assicurata era
inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività lucrativa e di avere
constatato un peggioramento del suo stato di salute psicofisico reattivo alla
situazione psico-socio-economica aggravatasi negli ultimi mesi.
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
attestato il 1° settembre 2020 (doc. F) di seguire la ricorrente dal 20
dicembre 2018 in modo regolare, la quale soffriva di un episodio depressivo di
media gravità (ICD-10: F31.2) e di diversi disturbi organici, motivo per cui
era seguita regolarmente dal dr. __________.
In merito all'evoluzione della patologia depressiva lo psichiatra
ha segnalato un peggioramento avvenuto nelle ultime settimane malgrado
l'assunzione regolare di psicofarmaci e i regolari colloqui di sostegno da
parte sua. Di conseguenza, dal punto di vista puramente psichiatrico l'inabilità
lavorativa era totale.
Su questi pareri si è espresso il 16 settembre 2020 (doc. IV/1) il
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attivo presso il Servizio
Medico Regionale, affermando che si trattava di documenti brevi che accennavano
a un generico peggioramento senza indicare chiaramente alcuna modificazione
dello status rispetto ai precedenti apprezzamenti dei curanti già valutati sia
in sede peritale sia dall'SMR. Egli confermava perciò il precedente rapporto
finale.
2.6
D'avviso della scrivente
Corte, le conclusioni a cui sono giunti gli specialisti ortopedico e psichiatra
nella perizia del __________ devono essere condivise e poste alla base del
presente giudizio, poiché si basano su un esame peritale dettagliato, chiaro e
completo delle condizioni di salute della ricorrente.
Gli esperti hanno infatti analizzato di persona compiutamente i
disturbi somatici e psichici lamentati dall'assicurata.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, come
risulta dalle fonti indicate all'inizio dei rispettivi rapporti peritali
("Übersicht der verwendeten Quellen"),
sia il dr. med. __________ sia il dr. med. __________ hanno considerato tutti
gli atti trasmessi dall'Ufficio AI e in particolare proprio i rapporti dei medici
curanti dr. med. __________ e __________ e le valutazioni rese dai medici
fiduciari interpellati dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno (dr.
med. __________) e dal datore di lavoro (dr. med. __________). La circostanza
che il perito ortopedico abbia indicato soltanto la risonanza magnetica del
2015.
e le due valutazioni fiduciarie del 2018 e del 2019, non significa affatto
che egli si sia basato unicamente su di esse, visto che la citazione di
questi documenti costituisce soltanto un estratto dei documenti rilevanti
("Aktenauszug"). Prova
ne è che il dr. __________ si è pure fondato sulle radiografie che egli stesso
ha effettuato il 20 novembre 2019 e sulle risonanze della colonna cervicale e
lombare a cui l'assicurata si è sottoposta a __________ il 26 e il 27 novembre
2019.
Alla luce di ciò, non si può certo concludere che gli atti medici
su cui si sono determinati i periti nominati dall'Ufficio AI non siano completi
e che necessitino di ulteriori accertamenti.
Il TCA concorda con la ricorrente che gli esiti della perizia
bidisciplinare sono totalmente differenti da quanto concluso in precedenza e
dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________.
Tuttavia, a sostegno dei risultati a cui sono giunti i periti, occorre
evidenziare che essi hanno motivato dettagliatamente e attentamente le loro
prese di posizione e conclusioni. Prova ne è che al capitolo 7.3 della perizia
ortopedica citato dalla stessa insorgente nel suo ricorso (doc. I pag. 8), il
dr. med. __________ si è confrontato con i pareri dei colleghi spiegando
chiaramente il motivo per cui l'analisi e le conclusioni rese dai medici
fiduciari che hanno visitato l'assicurata in passato non potevano essere
condivise dal profilo oggettivo, visto che dalla risonanza magnetica del 2015
non era possibile concludere per le inabilità lavorative da essi certificate.
Non va al riguardo dimenticato di rilevare che né il dr. __________
né il dr. __________ sono specialisti in materia (ortopedia), essendo
specialisti FMH in medicina interna e in medicina generale, e quindi le loro dichiarazioni
al riguardo non hanno pieno valore probatorio (sul principio secondo cui la
valutazione di medico non specialista in materia non può per giurisprudenza
avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i
riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2020.30 del 24 settembre 2020; STCA
32.2019.200
del 16 giugno 2020; STCA 32.2018.220 del 21 ottobre 2019; STCA 32.2017.172
del 28 maggio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017).
Lo stesso va detto in merito ai pareri del dr. med. __________,
medico curante dell'assicurata e specialista FMH in medicina interna generale.
Quanto ai referti del dr. med. __________, se da una parte egli è
specialista in materia essendo psichiatra e psicoterapeuta, dall'altra parte
egli ha rilasciato il 28 febbraio 2019 (doc. 88) e il 29 agosto 2019 (doc. 114)
dei certificati alquanto stringati e quindi non sufficientemente dettagliati
per avere la necessaria forza probante e potere mettere in dubbio il rapporto
peritale del dr. med. __________, che li ha comunque esaminati.
Per lo stesso motivo, nemmeno i recenti rapporti prodotti con il
ricorso sono in grado di scalfire le solide conclusioni a cui sono giunti gli
esperti dell'__________, che il dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha anch'esso confermato.
La lamentela della ricorrente secondo cui le poche righe scritte
il 16 settembre 2020 (doc. IV/1) dal medico dell'SMR non siano in grado di
scartare i rapporti del 2020 dei dr. __________ e __________ si scontra con la
realtà dei fatti poiché, come già indicato dal TCA, questi documenti sono a
tutti gli effetti brevi e non spiegano in cosa consista il peggioramento delle
condizioni di salute dell'assicurata. Pertanto, anche il rapporto del dr. med. __________,
seppur breve, si allinea a quanto già rilevato dal Tribunale.
Per quanto concerne la critica mossa dall'insorgente sulla errata
indicazione delle diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ciò
che avrebbe portato il Servizio Medico Regionale a un errato quadro clinico di
partenza, va osservato che il dr. med. __________, nel rapporto medico del 26
ottobre 2017 (doc. 19), ha presentato sia le diagnosi con conseguenze
sulla capacità lavorativa (dai n. 1 a n. 3) sia quelle senza influsso
sulla capacità lavorativa (dai n. 4 a n. 11). L'ipotireosi sostituita,
l'intolleranza al lattosio, la sindrome cervico-cefalica cronica recidivante di
origine tensionale, lo stato ferriprivo su disturbi del ciclo, le infezioni
respiratorie recidivanti, lo stato dopo laparoscopia diagnostica del 1985 e
l'ipovitaminosi B12 non risultano infatti costituire delle patologie
invalidanti.
Il Tribunale respinge pure la censura sollevata dalla ricorrente
sul tipo di attività lavorativa svolta in precedenza che, a suo dire, i periti
non avrebbero considerato come tale visto che l'hanno classificata come
leggera-moderatamente pesante anziché medio-pesante. Sia lo specialista in
ortopedia sia lo psichiatra avevano infatti a disposizione lo schema delle
singole attività che l'assicurata era chiamata ad assolvere come caporeparto
addetta allo smistamento dei pacchi e delle lettere. Il mandato di accertamento
del 19 settembre 2019 (doc. 118) con cui l'Ufficio AI ha dato incarico al __________
di peritare l'assicurata, riassume infatti i gradi di inabilità lavorativa
accertati fino a quel momento, il suo stato di salute, riporta i carichi di
lavoro a suo tempo prodotti dal datore di lavoro stesso il 28 settembre 2017 (doc.
10) e sottopone uno specifico quesito peritale. Gli esperti erano pertanto
perfettamente a conoscenza della sue mansioni e dunque non si può imputare loro
un'errata valutazione della sua capacità lavorativa basata su fatti errati.
Quanto alle critiche rivolte alla perizia psichiatrica, le stesse
vanno respinte, poiché è indubbio che il dr. med. __________ ha valutato lo
stato di salute dell'insorgente conformandosi alla più recente giurisprudenza
in materia, che egli si è confrontato con i pareri dello psichiatra curante e
che ha valutato il decorso della patologia sia quando ha posto le diagnosi,
spiegandole (capitolo 6.2), sia quando ha risposto al quesito sottopostogli
dall'SMR (capitolo 8.2).
Stanti le considerazioni esposte, la scrivente Corte non ha motivo
di scostarsi dalle argomentazioni esposte e dalle conclusioni a cui sono giunti
gli specialisti dell'__________ a fine 2019, che nell'abituale attività di
caporeparto addetta al recapito, a causa unicamente dei disturbi fisici, hanno
ritenuto l'assicurata abile globalmente al 60% dal maggio 2015; per
quanto concerne le attività adeguate, essi si sono così espressi sulla capacità
lavorativa globale (pag. 19 della perizia ortopedica-psichiatrica):
" Körperlich leichte Tätigkeiten in temperierten Räumen, abwechselnd
sitzend und stehend, ohne häufige inklinierte, reklinierte oder rotierte
Körperhaltungen, können seit 05/2015 gesamthaft bei voller Stundenpräsenz zu
100% (Arbeitsunfähigkeit 0%) zugemutet werden. Aufgrund der rezidivierenden
depressiven Störung, mit Beeinträchtigung der emotionalen Belastbarkeit, der
geistigen Flexibilität, des Antriebs, der Interessen, der Motivation und der
Dauerbelastbarkeit, beträgt die Arbeitsfähigkeit seit 03/2017 für zusätzlich
Arbeiten ohne emotionale Belastung, ohne Stressbelastung und ohne
überdurchschnittliche Dauerbelastung gesamthaft bei voller Stundenpräsenz 80%
(Arbeitsunfähigkeit 20%)".
A domanda dell'SRM, gli esperti hanno poi precisato nel loro primo
complemento peritale che a causa della riabilitazione post operatoria dovuta
alle operazioni ad entrambe le mani, da aprile a dicembre 2017 l'inabilità
lavorativa della ricorrente era totale sia nella precedente sia in attività
adeguate.
Nel secondo complemento del maggio 2020 lo psichiatra ha
confermato integralmente i gradi di incapacità lavorativa stabiliti nel
rapporto peritale di fine 2019 sia nell'attività precedente sia in attività
adeguate ai disturbi lamentati dall'assicurata. L'ortopedico ha anch'esso
ribadito il grado di capacità lavorativa del 60% nell'abituale attività svolta
dall'interessata, considerata un'attività leggera fino medio-pesante.
Il TCA ritiene pertanto che la perizia bidisciplinare
ortopedica-psichiatrica sia sufficiente per chiarire lo stato di salute della
ricorrente e la sua capacità lavorativa, perciò non v'è motivo di procedere con
ulteriori accertamenti - segnatamente con una perizia pluridisciplinare come
preteso dall'insorgente.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
Alla luce di tutte queste considerazioni, il TCA conferma
l'operato del __________ in ambito psichiatrico e ortopedico e ritiene
plausibili i gradi di capacità lavorativa globale in attività abituale del 60%
dal maggio 2015, del 100% dal 24 marzo 2017 e del 60% dal 1° gennaio 2018,
mentre in attività adeguata del 100% dal maggio 2015, dell'80% dal marzo 2017,
dello 0% dall'aprile 2017 e dell'80% dal 1° gennaio 2018.
Questi gradi sono stati ripresi dal Servizio Medico Regionale nel
suo rapporto finale del 5 febbraio 2020 (doc. 129) unitamente alle diagnosi
peritali, tuttavia la dr.ssa __________ ha indicato erroneamente che dal 1°
gennaio 2018 l'incapacità lavorativa dell'assicurata era nulla in attività
adeguate, mentre i periti l'hanno stabilita sin dal marzo 2017 nel 20%
rispettivamente la capacità lavorativa globale era dell'80%, eccetto il periodo
di inabilità lavorativa totale dovuta alla rizartrosi.
2.7
Con la
decisione del 28 luglio 2020 l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto alla ricorrente una rendita intera di invalidità dal 1°
marzo 2017 e un quarto di rendita dal 1° aprile 2018 (grado AI 40%).
L'insorgente ha contestato il reddito da valida di
Fr. 88'342,55 e quello da invalida di Fr. 67'476.- stabiliti dall'amministrazione,
chiedendo di stabilire il primo in Fr. 92'572.- come in precedenza e il secondo
sulla base del reddito statistico, tenendo conto di una riduzione personale del
25%.
2.8
Per quanto concerne la
richiesta dell'assicurata di aumentare il suo reddito da valida, il TCA osserva
che tale questione può rimanere irrisolta, poiché questo importo è servito
all'Ufficio AI per stabilire la perdita di guadagno esistente alla scadenza
dell'anno di attesa, e quindi nel maggio 2016.
Considerato però che il diritto al versamento alla rendita decorre
in specie dal 1° marzo 2018, e meglio sei mesi dopo la domanda di prestazioni
(art. 29 cpv. 1 LAI), determinare il grado di invalidità anteriormente a questo
momento non modifica nella sostanza il diritto dell'assicurata a delle
prestazioni.
Va comunque evidenziato che l'amministrazione ha spiegato nella
decisione impugnata come è giunta all'ammontare di Fr. 88'342.-. Esso
corrisponde - correttamente - all'aumento medio annuo del 2,366% partendo
dall'ultimo reddito conosciuto (2014) fino al momento in cui l'assicurata
avrebbe diritto a una rendita (un anno dopo l'insorgenza del danno alla salute
e quindi il 2016). Nella decisione è tuttavia presente un errore, dove è
indicato che il reddito di Fr. 84'306.- è stato aumentato tre volte di 1,02366,
mentre il risultato di Fr. 88'342.- corrisponde giustamente a un aumento per
due anni (2015 e 2016).
Per gli stessi motivi dianzi evocati, anche il reddito da invalida
di Fr. 67'476.- non merita ulteriore approfondimento per il diritto alla
rendita nel 2016.
2.9
Quanto all'anno 2018 - il
diritto alla rendita intera dal 1° marzo 2017 non è stato contestato
dall'assicurata -, va evidenziato che i periti hanno giudicato che come
caporeparto addetta al recapito postale essa era ancora abile in ragione del
60% dal 1° gennaio 2018 e in effetti, in tali vesti, ha continuato a lavorare
(a metà tempo) dal 19 febbraio 2018 al 5 dicembre 2018.
L'Ufficio AI ha calcolato la perdita di guadagno dell'assicurata
se quest'ultima avesse svolto nella misura del 100% un'attività semplice e
ripetitiva come ritenuto possibile dai periti dell'__________. All'importo
statistico aggiornato al 2018 per un'attività a tempo pieno (Fr. 55'063,53) l'Ufficio
AI ha applicato una riduzione personale del 20% (Fr. 44'050,83) ed è giunta a
una perdita di guadagno del 52,41% (doc. 131). In altri termini, se l'assicurata
avesse esercitato nel 2018 a tempo pieno un'attività semplice e ripetitiva, il
grado di invalidità sarebbe stato del 52%.
Risultando dunque dai calcoli eseguiti
dall'amministrazione che l'assicurata avrebbe potuto valorizzare in maniera
ragionevolmente esigibile la sua capacità lavorativa residua, riprendendo la
sua precedente attività e realizzando un reddito che corrisponde al 60% di
quello senza danno alla salute, la perdita di guadagno della stessa ammontava
al 40%, ciò che porta al riconoscimento di una rendita di invalidità di un
quarto.
Come accertato dai periti, la ricorrente era in
grado di riprendere, seppure con una capacità lavorativa limitata, un impiego
nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è possibile procedere a un
confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di conseguenza,
l'invalidità. È solo nella misura in cui la persona interessata non sfrutta in maniera
ragionevolmente esigibile la sua capacità lavorativa residua che il
reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti
dalle statistiche salariali (STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 consid. 6.2).
L'obbligo di ridurre il danno fa sì che, nel caso concreto,
l'insorgente dovesse continuare a esercitare la sua attività, visto che ciò dava
luogo a una perdita di guadagno inferiore. Infatti, se avesse continuato a lavorare
come addetta al recapito postale, la perdita di guadagno sarebbe stata del 40%
e quindi inferiore a quella stabilita con il raffronto ordinario dei redditi
(52%).
Il TCA osserva che il calcolo dell'Ufficio AI
è errato, poiché la capacità lavorativa residua in attività adeguate era
dell'80% e non del 100% come indicato dall'SMR. Un nuovo calcolo dà un grado di
invalidità superiore al 52% e quindi a maggior ragione la perdita di guadagno
nell'attività abituale era inferiore (40%).
L'amministrazione ha pertanto proceduto correttamente a confrontare
percentualmente i redditi conseguiti dalla ricorrente e il TCA condivide
quindi questa soluzione.
Ne discende che la tesi dell'assicurata secondo cui il reddito da
invalida sarebbe stato calcolato in maniera errata facendo capo alla situazione
salariale concreta anziché ai dati statistici non va perciò tutelata.
2.10
Da quanto precede deriva che
la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di riformarla
nel senso di attribuirle una rendita intera a tempo indeterminato oppure una
mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2018 o ancora di rinviare gli atti
all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici in ambito psichiatrico, deve
essere respinta.
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti