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32.2020.109

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2020Italiano56 min

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pagg. 628-629; D. Cattaneo,

Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) provoca

un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op.

cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten

Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden

Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen

Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4

am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und

Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom

28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei

dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4)

analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass

sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.5. Oltre che dai suoi medici

curanti, le condizioni di salute della ricorrente sono state esaminate dal dr.

med. __________, FMH in medicina interna, per conto dell'assicuratore malattia

per perdita di guadagno del suo datore di lavoro, che il 17 gennaio 2018 ha

visitato l'assicurata e il medesimo giorno ha allestito il relativo referto

(doc. 57 pag. 218), ponendo la diagnosi di esiti di trapeziectomia con resezione-sospensione-interposizione

destra secondo Sigfusson-Lundborg modificato (3 aprile 2017) per rizartrosi

destra e il 22 agosto 2017 per rizartrosi sinistra; sindrome cervico-spondilogena

bilaterale più accentuata a sinistra, cronificizzata. Grazie alle operazioni

alle mani e alle infiltrazioni nelle cervicali, dal punto di vista soggettivo e

oggettivo v'era stato un certo miglioramento, con diminuzione dei dolori,

mobilità del rachide cervicale significativamente aumentata, tanto che dal 19

febbraio 2018 l'assicurata era in grado di riprendere a metà tempo l'abituale

attività di addetta allo smistamento e al recapito di pacchi e lettere.

Il 13 aprile 2018 (doc. 57 pag. 233) l'assicurata è stata visitata

da un altro medico fiduciario dell'assicuratore malattia, il dr. med. __________,

FMH medicina interna, che ha diagnosticato una sindrome cervico-spondilogena

cronica e tendomiosi laterocervicale bilaterale e uno stato dopo cura

chirurgica di rizartrosi alla mano destra nell'aprile 2017 e alla mano sinistra

nell'agosto 2017. A suo dire il quadro clinico si era stabilizzato.

Tuttavia, per il medico fiduciario con queste patologie l'attività

abituale non era particolarmente adatta per l'assicurata, perciò ha valutato

che l'incapacità lavorativa del 50%, intesa come metà tempo di lavoro, era a

quel momento giustificata e doveva essere rivalutata nel tempo in base al

decorso.

Fino a novembre 2018 la ricorrente ha continuato a lavorare al

50%, ma dal 6 dicembre 2018 il suo medico curante, dr. med. __________, FMH

medicina interna generale, riscontrando un peggioramento delle sue condizioni

di salute, l'ha dichiarata inabile al lavoro al 100% per motivi fisici e

psichici. Infatti, a fine 2018 v'è stato un peggioramento importante della

sintomatologia depressiva, che ha necessitato la presa a carico dell'assicurata

da parte del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia. La prognosi

non era buona e anche in attività adeguate la capacità lavorativa era nulla

(doc. 77).

Anche il suo datore di lavoro ha sottoposto l'assicurata a una

visita medica fiduciaria, che ha avuto luogo il 7 febbraio 2019 da parte del

dr. med. __________, FMH medicina generale, il quale ha esaminato gli atti

medici dal 2017 in poi, ha posto l'anamnesi, i disturbi soggettivi, i reperti

oggettivi e la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome

cervicale, cervico-cefalica e cervico-brachiale bilaterale sinistra e destra

croniche su alterazioni degenerative ed ernia discale C4-C5 a sinistra. Quale

diagnosi senza influsso egli ha accertato una sindrome depressiva e leggermente

ansiosa, verosimilmente reattiva in stato dopo primo episodio depressivo

(2015); ipotireosi; stato dopo laparotomia diagnostica (1985), appendicectomia

(1987), frattura/fissura bacino anteriore sinistra (2016) e intervento per

rizartrosi bilaterale (2017).

Il medico fiduciario ha valutato il decorso come parzialmente favorevole.

Soggettivamente l'assicurata lamentava soprattutto dolori alla colonna

cervicale irradianti nell'arto superiore sinistro al carico e una

sintomatologia di tipo depressivo; oggettivamente egli ha rilevato che erano

presenti i segni di una sindrome cervicale e cervico-brachiale sinistra su

alterazioni degenerative evidenziate radiologicamente nonché le stigmati di un

disturbo di tipo soprattutto depressivo.

A suo dire, quindi, dal 6 dicembre 2018 l'assicurata non era più

in grado di svolgere la sua professione originaria nella misura del 100%,

risultando in via definitiva completamente inidonea a questa attività. A causa

della problematica alla colonna cervicale l'interessata era da considerare

abile al lavoro, verosimilmente nella misura massima del 50%, in un'attività

professionale di tipo leggero che non comportasse il sollevamento e il

trasporto di pesi superiori a 5 kg, frequenti spostamenti con autoveicoli,

movimenti ripetitivi della colonna cervicale, soprattutto rotazione e

reclinazione, e degli arti superiori, evitasse la posizione seduta per più di

un'ora e avesse la possibilità di alzarsi e muoversi.

Sulla scorta di questi riscontri, il rapporto finale del 26 giugno

2019 (doc.102) reso dalla dr.ssa med. __________, specialista in medicina del

lavoro, attiva presso il Servizio Medico Regionale, ha stabilito che nell'attività

abituale di addetta allo smistamento e al recapito di pacchi e lettere l'incapacità

lavorativa era del 100% dal 24 marzo 2017, del 50% dal 19 febbraio 2018, dello

0% dal 5 marzo 2018, del 50% dal 1° aprile 2018 e del 100% dal 6 dicembre 2018.

In attività adeguate il medico SMR ha stabilito un'incapacità

lavorativa del 100% dal 24 marzo 2017 e dello 0% dal 19 febbraio 2018.

A ciò ha fatto seguito il primo progetto di assegnazione di

rendita del 23 luglio 2019 (doc. 106), con cui all'assicurata è stata

attribuita una mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2018 (grado AI 50%) e

dal 1° marzo 2019 (grado AI 52%).

I nuovi certificati medici prodotti dall'assicurata per contestare

questo preavviso hanno portato la dr.ssa med. __________ il 16 settembre 2019

(doc. 115) a ritenere opportuna l'erezione di una perizia ortopedica e

psichiatrica, che è stata affidata al __________.

Il 30 ottobre 2019 il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha avuto modo di visitare l'interessata durante due ore di

colloquio e il 9 dicembre 2019 (doc. 125) ha reso il suo parere, in cui ha

indicato di essersi basato sui rapporti del dr. med. __________ e del dr. med. __________

trasmessi dall'Ufficio AI, come pure sul rapporto del dr. med. __________ del

13 febbraio 2019 e sulla sua indagine psichiatrica. Il perito ha esposto gli

estratti dei referti dei medici curanti aventi attinenza psichiatrica, i

disturbi soggettivi attuali, la terapia in atto, l'anamnesi sistemica,

familiare, biografica, scolastica e professionale, lavorativa, sociale, la

descrizione della giornata, la terapia farmacologica precedente e attuale, le

previsioni per il futuro.

Nelle constatazioni oggettive l'esperto ha riportato i risultati

della visita psichiatrica, del test psicologico e delle capacità funzionali dell'assicurata

secondo lo schema Mini ICF-APP.

Il dr. med. __________ ha posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di disturbo depressivo ricorrente, attuale episodio lieve

(ICD-10: F33.0), mentre quale diagnosi senza influsso problemi correlati

all'occupazione e alla disoccupazione (ICD-10: Z56), problemi di adattamento ai

passaggi del ciclo vitale (ICD-10: Z60.0) e ostilità nei confronti del bambino,

trasformato in capro espiatorio (ICD-10: Z62.3).

Nella sua valutazione il perito ha ripercorso lo status psichico e

somatico dell'assicurata, la sua personalità, i dolori somatoformi, le

comorbidità, il contesto sociale, i precedenti trattamenti medici e

professionali adottati, come pure ha valutato la consistenza e la plausibilità delle

informazioni mediche ricevute.

Per quanto concerne la capacità lavorativa, dal punto di vista

psichico senza considerare i disturbi fisici comprovabili, l'assicurata era in

grado di esercitare l'abituale attività di addetta al recapito per 8

rispettivamente 8 ore 30 minuti al giorno, con una riduzione del rendimento del

30%. Dal profilo psichiatrico, la capacità lavorativa era del 70% dal marzo

2017.

In un'attività adatta senza aumento dello stress emotivo, senza

aumento della pressione del tempo (stress) e senza un costante stress sopra la

media, per motivi psichici l'interessata era in grado di lavorare per 8

Considerandi

rispettivamente 8 ore e mezza con una limitazione del 20%. In un'attività

adeguata la capacità lavorativa era dell'80% dal marzo 2017.

Nel rispondere alla domanda posta dall'SMR ("La patologia psichiatrica sofferta dall'A è

riconducibile a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali

(ICD-10: Z56-Z65) e segnatamente a Z56?"), lo psichiatra ha

evidenziato che dagli atti medici risultava che nel marzo 2017 l'assicurata

soffriva di un episodio depressivo di grado lieve, che con il tempo la

sintomatologia era peggiorata e a fine 2018 è stato riscontrato un episodio

depressivo di grado medio, che grazie al trattamento psichiatrico nel 2019 era

migliorato, cosicché presumibilmente da metà 2019, ma con certezza al momento

della perizia nel mese di ottobre 2019, poteva essere stabilito un episodio

depressivo di grado lieve. Quali fattori che hanno causato il disturbo

depressivo ricorrente di grado da lieve a medio dal marzo 2017 vi sono oltre ai

fattori costituzionali e ai fattori di personalità i fattori psicosociali. L'autostima

dell'assicurata dipendeva in larga misura dalla sua prestazione e dalla

conferma esterna della sua prestazione. La graduale perdita di questa conferma,

inizialmente con la perdita della funzione di capogruppo nell'inverno 2018/2019

ed infine con la perdurante incapacità lavorativa dal 4 marzo 2019, giustificava

la codifica di ICD-10: Z56 Problemi relativi all'occupazione e disoccupazione.

Il rifiuto e il trattamento talvolta crudele da parte della madre

giustificavano la codifica ICD-10: Z62.3.

La connessione temporale tra i sintomi depressivi e la partenza di

entrambe le figlie, la cui educazione rappresentava un punto centrale della

vita dell'assicurata, dava diritto alla codificazione di ICD-10: Z60.0.

Il 20 novembre 2019 il dr. med. __________, FMH in chirurgia

ortopedica, ha visitato l'assicurata dalle ore 15.10 alle ore 16.05 e una

settimana dopo (doc. 124) ha completato il suo rapporto, basandosi sugli atti

trasmessigli dall'Ufficio AI, sulla sua valutazione clinica, sulle radiografie

effettuate quel giorno e sulle risonanze magnetiche della colonna cervicale e

lombare che l'interessata ha esperito il 26 e il 27 novembre 2019.

Dagli atti il chirurgo ortopedico ha estratto il rapporto del 28

maggio 2015 sulla risonanza magnetica alla colonna cervicale, il rapporto del

13.

aprile 2018 del dr. med. __________ e quello del 21 febbraio 2019 del dr.

med. __________. Egli ha esposto l'anamnesi somatica, scolastica e

professionale, lavorativa, sociale, i trattamenti precedenti, le prospettive

per il futuro.

Lo specialista ha poi riportato i reperti oggettivi della

valutazione clinica e radiologica, spiegando e ponendo la diagnosi con

conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome cervico-vertebrale con

osteocondrosi massiccia e uncartrosi C4/C5 con spostamento della radice del

nervo C5 a sinistra, leggera osteocondrosi C5/C6; pseudolombosciatalgia

bilaterale con leggera osteocondrosi e spondiloartrosi L3/L4, spondiloartrosi

massiccia L4/L5 e chiara osteocondrosi e spondiloartrosi L5/S1 senza

compressione neurale. Senza conseguenze sulla capacità lavorativa sono state

poste le diagnosi di piedi piatti e di stato dopo operazione di rizartrosi

bilaterale nel 2017.

Il rapporto peritale prosegue esponendo il precedente stato

personale, professionale e di salute dell'assicurata, un giudizio sul decorso

dei trattamenti già ricevuti, sulla consistenza e la plausibilità dei referti

medici passati, i limiti funzionali attuali.

Dal profilo somatico, la capacità lavorativa come caporeparto

presso __________, attività leggera fino a medio pesante, con movimenti di

rotazione della colonna, non raramente svolta in ambienti freddi e umidi, era

del 60% al più tardi dal maggio 2015.

Per attività fisicamente leggere in ambienti temperati, con

possibilità di alzarsi e sedersi, senza assumere spesso posizioni con il corpo

inclinato, reclinato o ruotandolo, la capacità lavorativa era in ragione del

100% dal maggio 2015; l'inabilità lavorativa era quindi nulla.

Nella valutazione globale interdisciplinare che i periti hanno

effettuato il 29 novembre 2019, è stata riassunta l'evoluzione della malattia e

le diagnosi rilevanti dal punto di vista somatico e psichico, quali le citate

sindrome cervicovertebrale e la pseudo-lombosciatalgia da una parte e il

disturbo depressivo ricorrente, attuale episodio lieve (ICD-10: F33.0)

dall'altra parte.

Essi hanno poi ricordato che per motivi fisici dal maggio 2015 la

capacità lavorativa era del 60% nell'attività abituale e del 100% in attività

adeguate fermo restando i limiti indicati. A causa del disturbo depressivo

ricorrente, con compromissione della resistenza emotiva, della flessibilità

mentale, della pulsione, degli interessi, della motivazione e della capacità di

resistenza a lungo termine, dal marzo 2017 la capacità lavorativa in un lavoro adeguato

senza stress emotivo, senza stress e senza carico continuo superiore alla media

era complessivamente dell'80%.

Questa valutazione consensuale ha avuto luogo oralmente il 28

novembre 2019 fra i due specialisti dell'__________.

A richiesta dell'SMR (doc. 126), il 29 gennaio 2020 (doc. 128) il

perito ortopedico ha precisato che l'assicurata non si era lamentata di

disturbi alle mani dovuti alla rizartrosi e che a causa della riabilitazione

postoperatoria, dall'aprile al dicembre 2017 l'inabilità lavorativa era totale

in qualsiasi attività lavorativa.

Nel rapporto finale del 5 febbraio 2020 (doc. 129) la dr.ssa med. __________

del Servizio Medico Regionale ha ripreso le suindicate diagnosi così come i

gradi di incapacità lavorativa posti dagli esperti (nell'attività abituale di

addetta allo smistamento e al recapito di pacchi e lettere: 40% dal maggio

2015, 100% dall'aprile 2017 e 40% dal gennaio 2018; in attività adeguate

leggere con massimo 2 kg di carico, senza stress e in ambienti temperati, con

alternanza della postura seduta e in piedi, senza frequenti posizioni

inclinate, reclinate o ruotate: 0% dal maggio 2015, 20% dal marzo 2017 per

episodio depressivo lieve, 100% dall'aprile 2017 per interventi alle mani e 0%

dal gennaio 2018).

Sentito il consulente in integrazione professionale (docc.

130-131), con nuovo progetto di decisione dell'11 febbraio 2020 (doc. 133), che

annullava e sostituiva il precedente del 23 luglio 2019, l'Ufficio

assicurazione invalidità ha riconosciuto all'interessata una rendita intera di

invalidità dal 1° marzo 2017 con versamento a partire da un anno dopo, e di un

quarto di rendita (grado AI 40%) dal 1° aprile 2018. Per determinare la prestazione

di diritto andava inoltre tenuto conto dell'art. 43 LAI.

Le osservazioni del 9 marzo 2020 (doc. 135) della precedente

rappresentante legale dell'assicurata sono state trasmesse ai periti dell'__________

(doc. 137), ai quali l'SMR ha sottoposto pure due nuovi quesiti il 4 maggio

2020.

(doc. 140).

In merito alle critiche sulla mancata comprensione del tipo di

attività svolta e delle varie parti del corpo sollecitate dai carichi

lavorativi, il 20 maggio 2020 (doc. 143) lo psichiatra dr. med. __________ ha

risposto che da un punto di vista psichiatrico si è presunto che il lavoro di addetta

al recapito postale fosse l'ultimo lavoro svolto e che le sollecitazioni

fisiche risultanti da tale attività non hanno avuto alcun ruolo nella

valutazione della capacità lavorativa.

Sulla lamentela dell'impossibilità di lavorare all'80% in attività

adeguate viste le gravi ripercussioni sullo stato psichico dovute ai dolori e

alle limitazioni fisiche, il perito ha risposto che:

" Die unmittelbar durch die körperlichen Schmerzen begründeten

Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit waren nicht Gegenstand des psychiatrischen

Gutachten. Zu beurteilen war u.a., ob das Schmerzerleben zu psychischen

Störungen führte oder durch psychische Störungen ursächlich mitbedingt ist, die

ihrerseits Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit haben. Eine Somatoforme Schmerzstörung

als ursächlicher Faktor des Schmerzerlebens konnte ausgeschlossen

werden.".

In conclusione, lo specialista ha affermato che le obiezioni dell'assicurata

non contenevano nuovi fatti che dessero motivo di rivedere le valutazioni

fornite nella perizia e che tutti i fatti e i referti accessibili sono stati

opportunamente considerati e ponderati nella preparazione della perizia. Le

valutazioni della capacità lavorativa nel lavoro abituale e in un'attività adatta

ai disturbi erano appropriate al lieve episodio di un disturbo depressivo

ricorrente e alle relative limitazioni delle condizioni di salute dell'assicurata

e dovevano restare invariate.

Alla domanda a sapere se l'attività abituale svolta

dall'assicurata con le mansioni indicate dalla sua rappresentante determinava

una diversa valutazione della sua capacità lavorativa residua nell'attività

abituale, il 25 maggio 2020 (doc. 143) il dr. med. __________ ha risposto

negativamente, precisando che l'abilità lavorativa nella precedente attività

era del 60% e che non si trattava di un'attività da media a pesante come

sostenuto dalla rappresentante legale dell'assicurata, ma di un'attività da

leggera a un massimo di moderatamente pesante secondo le categorie per il

lavoro pesante, che prevedono che per circa 1,5 ore al giorno devono essere

sollevati o trasportati oggetti fino a 25 kg. L'attività subordinata di

coordinamento e il lavoro d'ufficio indicati dalla rappresentante non sono mai

state menzionate nella perizia.

Alla luce di questi complementi peritali, l'8 giugno 2020 (doc.

144) la dr.ssa __________ ha indicato che i periti confermavano le loro

conclusioni, affermando che dallo scritto della rappresentante legale non

emergevano fatti nuovi e fatti che non fossero stati ampiamenti discussi in

perizia.

Con il ricorso l'assicurata ha prodotto il certificato medico del

31.

agosto 2020 (doc. E) reso dal dr. med. __________, FMH medicina interna

generale, il quale, preso atto dei pareri peritali e della decisione

dell'Ufficio AI, ha affermato di continuare a ritenere che l'assicurata era

inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività lucrativa e di avere

constatato un peggioramento del suo stato di salute psicofisico reattivo alla

situazione psico-socio-economica aggravatasi negli ultimi mesi.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

attestato il 1° settembre 2020 (doc. F) di seguire la ricorrente dal 20

dicembre 2018 in modo regolare, la quale soffriva di un episodio depressivo di

media gravità (ICD-10: F31.2) e di diversi disturbi organici, motivo per cui

era seguita regolarmente dal dr. __________.

In merito all'evoluzione della patologia depressiva lo psichiatra

ha segnalato un peggioramento avvenuto nelle ultime settimane malgrado

l'assunzione regolare di psicofarmaci e i regolari colloqui di sostegno da

parte sua. Di conseguenza, dal punto di vista puramente psichiatrico l'inabilità

lavorativa era totale.

Su questi pareri si è espresso il 16 settembre 2020 (doc. IV/1) il

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attivo presso il Servizio

Medico Regionale, affermando che si trattava di documenti brevi che accennavano

a un generico peggioramento senza indicare chiaramente alcuna modificazione

dello status rispetto ai precedenti apprezzamenti dei curanti già valutati sia

in sede peritale sia dall'SMR. Egli confermava perciò il precedente rapporto

finale.

2.6

D'avviso della scrivente

Corte, le conclusioni a cui sono giunti gli specialisti ortopedico e psichiatra

nella perizia del __________ devono essere condivise e poste alla base del

presente giudizio, poiché si basano su un esame peritale dettagliato, chiaro e

completo delle condizioni di salute della ricorrente.

Gli esperti hanno infatti analizzato di persona compiutamente i

disturbi somatici e psichici lamentati dall'assicurata.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, come

risulta dalle fonti indicate all'inizio dei rispettivi rapporti peritali

("Übersicht der verwendeten Quellen"),

sia il dr. med. __________ sia il dr. med. __________ hanno considerato tutti

gli atti trasmessi dall'Ufficio AI e in particolare proprio i rapporti dei medici

curanti dr. med. __________ e __________ e le valutazioni rese dai medici

fiduciari interpellati dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno (dr.

med. __________) e dal datore di lavoro (dr. med. __________). La circostanza

che il perito ortopedico abbia indicato soltanto la risonanza magnetica del

2015.

e le due valutazioni fiduciarie del 2018 e del 2019, non significa affatto

che egli si sia basato unicamente su di esse, visto che la citazione di

questi documenti costituisce soltanto un estratto dei documenti rilevanti

("Aktenauszug"). Prova

ne è che il dr. __________ si è pure fondato sulle radiografie che egli stesso

ha effettuato il 20 novembre 2019 e sulle risonanze della colonna cervicale e

lombare a cui l'assicurata si è sottoposta a __________ il 26 e il 27 novembre

2019.

Alla luce di ciò, non si può certo concludere che gli atti medici

su cui si sono determinati i periti nominati dall'Ufficio AI non siano completi

e che necessitino di ulteriori accertamenti.

Il TCA concorda con la ricorrente che gli esiti della perizia

bidisciplinare sono totalmente differenti da quanto concluso in precedenza e

dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________.

Tuttavia, a sostegno dei risultati a cui sono giunti i periti, occorre

evidenziare che essi hanno motivato dettagliatamente e attentamente le loro

prese di posizione e conclusioni. Prova ne è che al capitolo 7.3 della perizia

ortopedica citato dalla stessa insorgente nel suo ricorso (doc. I pag. 8), il

dr. med. __________ si è confrontato con i pareri dei colleghi spiegando

chiaramente il motivo per cui l'analisi e le conclusioni rese dai medici

fiduciari che hanno visitato l'assicurata in passato non potevano essere

condivise dal profilo oggettivo, visto che dalla risonanza magnetica del 2015

non era possibile concludere per le inabilità lavorative da essi certificate.

Non va al riguardo dimenticato di rilevare che né il dr. __________

né il dr. __________ sono specialisti in materia (ortopedia), essendo

specialisti FMH in medicina interna e in medicina generale, e quindi le loro dichiarazioni

al riguardo non hanno pieno valore probatorio (sul principio secondo cui la

valutazione di medico non specialista in materia non può per giurisprudenza

avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i

riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2020.30 del 24 settembre 2020; STCA

32.2019.200

del 16 giugno 2020; STCA 32.2018.220 del 21 ottobre 2019; STCA 32.2017.172

del 28 maggio 2018; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017).

Lo stesso va detto in merito ai pareri del dr. med. __________,

medico curante dell'assicurata e specialista FMH in medicina interna generale.

Quanto ai referti del dr. med. __________, se da una parte egli è

specialista in materia essendo psichiatra e psicoterapeuta, dall'altra parte

egli ha rilasciato il 28 febbraio 2019 (doc. 88) e il 29 agosto 2019 (doc. 114)

dei certificati alquanto stringati e quindi non sufficientemente dettagliati

per avere la necessaria forza probante e potere mettere in dubbio il rapporto

peritale del dr. med. __________, che li ha comunque esaminati.

Per lo stesso motivo, nemmeno i recenti rapporti prodotti con il

ricorso sono in grado di scalfire le solide conclusioni a cui sono giunti gli

esperti dell'__________, che il dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha anch'esso confermato.

La lamentela della ricorrente secondo cui le poche righe scritte

il 16 settembre 2020 (doc. IV/1) dal medico dell'SMR non siano in grado di

scartare i rapporti del 2020 dei dr. __________ e __________ si scontra con la

realtà dei fatti poiché, come già indicato dal TCA, questi documenti sono a

tutti gli effetti brevi e non spiegano in cosa consista il peggioramento delle

condizioni di salute dell'assicurata. Pertanto, anche il rapporto del dr. med. __________,

seppur breve, si allinea a quanto già rilevato dal Tribunale.

Per quanto concerne la critica mossa dall'insorgente sulla errata

indicazione delle diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ciò

che avrebbe portato il Servizio Medico Regionale a un errato quadro clinico di

partenza, va osservato che il dr. med. __________, nel rapporto medico del 26

ottobre 2017 (doc. 19), ha presentato sia le diagnosi con conseguenze

sulla capacità lavorativa (dai n. 1 a n. 3) sia quelle senza influsso

sulla capacità lavorativa (dai n. 4 a n. 11). L'ipotireosi sostituita,

l'intolleranza al lattosio, la sindrome cervico-cefalica cronica recidivante di

origine tensionale, lo stato ferriprivo su disturbi del ciclo, le infezioni

respiratorie recidivanti, lo stato dopo laparoscopia diagnostica del 1985 e

l'ipovitaminosi B12 non risultano infatti costituire delle patologie

invalidanti.

Il Tribunale respinge pure la censura sollevata dalla ricorrente

sul tipo di attività lavorativa svolta in precedenza che, a suo dire, i periti

non avrebbero considerato come tale visto che l'hanno classificata come

leggera-moderatamente pesante anziché medio-pesante. Sia lo specialista in

ortopedia sia lo psichiatra avevano infatti a disposizione lo schema delle

singole attività che l'assicurata era chiamata ad assolvere come caporeparto

addetta allo smistamento dei pacchi e delle lettere. Il mandato di accertamento

del 19 settembre 2019 (doc. 118) con cui l'Ufficio AI ha dato incarico al __________

di peritare l'assicurata, riassume infatti i gradi di inabilità lavorativa

accertati fino a quel momento, il suo stato di salute, riporta i carichi di

lavoro a suo tempo prodotti dal datore di lavoro stesso il 28 settembre 2017 (doc.

10) e sottopone uno specifico quesito peritale. Gli esperti erano pertanto

perfettamente a conoscenza della sue mansioni e dunque non si può imputare loro

un'errata valutazione della sua capacità lavorativa basata su fatti errati.

Quanto alle critiche rivolte alla perizia psichiatrica, le stesse

vanno respinte, poiché è indubbio che il dr. med. __________ ha valutato lo

stato di salute dell'insorgente conformandosi alla più recente giurisprudenza

in materia, che egli si è confrontato con i pareri dello psichiatra curante e

che ha valutato il decorso della patologia sia quando ha posto le diagnosi,

spiegandole (capitolo 6.2), sia quando ha risposto al quesito sottopostogli

dall'SMR (capitolo 8.2).

Stanti le considerazioni esposte, la scrivente Corte non ha motivo

di scostarsi dalle argomentazioni esposte e dalle conclusioni a cui sono giunti

gli specialisti dell'__________ a fine 2019, che nell'abituale attività di

caporeparto addetta al recapito, a causa unicamente dei disturbi fisici, hanno

ritenuto l'assicurata abile globalmente al 60% dal maggio 2015; per

quanto concerne le attività adeguate, essi si sono così espressi sulla capacità

lavorativa globale (pag. 19 della perizia ortopedica-psichiatrica):

" Körperlich leichte Tätigkeiten in temperierten Räumen, abwechselnd

sitzend und stehend, ohne häufige inklinierte, reklinierte oder rotierte

Körperhaltungen, können seit 05/2015 gesamthaft bei voller Stundenpräsenz zu

100% (Arbeitsunfähigkeit 0%) zugemutet werden. Aufgrund der rezidivierenden

depressiven Störung, mit Beeinträchtigung der emotionalen Belastbarkeit, der

geistigen Flexibilität, des Antriebs, der Interessen, der Motivation und der

Dauerbelastbarkeit, beträgt die Arbeitsfähigkeit seit 03/2017 für zusätzlich

Arbeiten ohne emotionale Belastung, ohne Stressbelastung und ohne

überdurchschnittliche Dauerbelastung gesamthaft bei voller Stundenpräsenz 80%

(Arbeitsunfähigkeit 20%)".

A domanda dell'SRM, gli esperti hanno poi precisato nel loro primo

complemento peritale che a causa della riabilitazione post operatoria dovuta

alle operazioni ad entrambe le mani, da aprile a dicembre 2017 l'inabilità

lavorativa della ricorrente era totale sia nella precedente sia in attività

adeguate.

Nel secondo complemento del maggio 2020 lo psichiatra ha

confermato integralmente i gradi di incapacità lavorativa stabiliti nel

rapporto peritale di fine 2019 sia nell'attività precedente sia in attività

adeguate ai disturbi lamentati dall'assicurata. L'ortopedico ha anch'esso

ribadito il grado di capacità lavorativa del 60% nell'abituale attività svolta

dall'interessata, considerata un'attività leggera fino medio-pesante.

Il TCA ritiene pertanto che la perizia bidisciplinare

ortopedica-psichiatrica sia sufficiente per chiarire lo stato di salute della

ricorrente e la sua capacità lavorativa, perciò non v'è motivo di procedere con

ulteriori accertamenti - segnatamente con una perizia pluridisciplinare come

preteso dall'insorgente.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Alla luce di tutte queste considerazioni, il TCA conferma

l'operato del __________ in ambito psichiatrico e ortopedico e ritiene

plausibili i gradi di capacità lavorativa globale in attività abituale del 60%

dal maggio 2015, del 100% dal 24 marzo 2017 e del 60% dal 1° gennaio 2018,

mentre in attività adeguata del 100% dal maggio 2015, dell'80% dal marzo 2017,

dello 0% dall'aprile 2017 e dell'80% dal 1° gennaio 2018.

Questi gradi sono stati ripresi dal Servizio Medico Regionale nel

suo rapporto finale del 5 febbraio 2020 (doc. 129) unitamente alle diagnosi

peritali, tuttavia la dr.ssa __________ ha indicato erroneamente che dal 1°

gennaio 2018 l'incapacità lavorativa dell'assicurata era nulla in attività

adeguate, mentre i periti l'hanno stabilita sin dal marzo 2017 nel 20%

rispettivamente la capacità lavorativa globale era dell'80%, eccetto il periodo

di inabilità lavorativa totale dovuta alla rizartrosi.

2.7

Con la

decisione del 28 luglio 2020 l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto alla ricorrente una rendita intera di invalidità dal 1°

marzo 2017 e un quarto di rendita dal 1° aprile 2018 (grado AI 40%).

L'insorgente ha contestato il reddito da valida di

Fr. 88'342,55 e quello da invalida di Fr. 67'476.- stabiliti dall'amministrazione,

chiedendo di stabilire il primo in Fr. 92'572.- come in precedenza e il secondo

sulla base del reddito statistico, tenendo conto di una riduzione personale del

25%.

2.8

Per quanto concerne la

richiesta dell'assicurata di aumentare il suo reddito da valida, il TCA osserva

che tale questione può rimanere irrisolta, poiché questo importo è servito

all'Ufficio AI per stabilire la perdita di guadagno esistente alla scadenza

dell'anno di attesa, e quindi nel maggio 2016.

Considerato però che il diritto al versamento alla rendita decorre

in specie dal 1° marzo 2018, e meglio sei mesi dopo la domanda di prestazioni

(art. 29 cpv. 1 LAI), determinare il grado di invalidità anteriormente a questo

momento non modifica nella sostanza il diritto dell'assicurata a delle

prestazioni.

Va comunque evidenziato che l'amministrazione ha spiegato nella

decisione impugnata come è giunta all'ammontare di Fr. 88'342.-. Esso

corrisponde - correttamente - all'aumento medio annuo del 2,366% partendo

dall'ultimo reddito conosciuto (2014) fino al momento in cui l'assicurata

avrebbe diritto a una rendita (un anno dopo l'insorgenza del danno alla salute

e quindi il 2016). Nella decisione è tuttavia presente un errore, dove è

indicato che il reddito di Fr. 84'306.- è stato aumentato tre volte di 1,02366,

mentre il risultato di Fr. 88'342.- corrisponde giustamente a un aumento per

due anni (2015 e 2016).

Per gli stessi motivi dianzi evocati, anche il reddito da invalida

di Fr. 67'476.- non merita ulteriore approfondimento per il diritto alla

rendita nel 2016.

2.9

Quanto all'anno 2018 - il

diritto alla rendita intera dal 1° marzo 2017 non è stato contestato

dall'assicurata -, va evidenziato che i periti hanno giudicato che come

caporeparto addetta al recapito postale essa era ancora abile in ragione del

60% dal 1° gennaio 2018 e in effetti, in tali vesti, ha continuato a lavorare

(a metà tempo) dal 19 febbraio 2018 al 5 dicembre 2018.

L'Ufficio AI ha calcolato la perdita di guadagno dell'assicurata

se quest'ultima avesse svolto nella misura del 100% un'attività semplice e

ripetitiva come ritenuto possibile dai periti dell'__________. All'importo

statistico aggiornato al 2018 per un'attività a tempo pieno (Fr. 55'063,53) l'Ufficio

AI ha applicato una riduzione personale del 20% (Fr. 44'050,83) ed è giunta a

una perdita di guadagno del 52,41% (doc. 131). In altri termini, se l'assicurata

avesse esercitato nel 2018 a tempo pieno un'attività semplice e ripetitiva, il

grado di invalidità sarebbe stato del 52%.

Risultando dunque dai calcoli eseguiti

dall'amministrazione che l'assicurata avrebbe potuto valorizzare in maniera

ragionevolmente esigibile la sua capacità lavorativa residua, riprendendo la

sua precedente attività e realizzando un reddito che corrisponde al 60% di

quello senza danno alla salute, la perdita di guadagno della stessa ammontava

al 40%, ciò che porta al riconoscimento di una rendita di invalidità di un

quarto.

Come accertato dai periti, la ricorrente era in

grado di riprendere, seppure con una capacità lavorativa limitata, un impiego

nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è possibile procedere a un

confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di conseguenza,

l'invalidità. È solo nella misura in cui la persona interessata non sfrutta in maniera

ragionevolmente esigibile la sua capacità lavorativa residua che il

reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti

dalle statistiche salariali (STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 consid. 6.2).

L'obbligo di ridurre il danno fa sì che, nel caso concreto,

l'insorgente dovesse continuare a esercitare la sua attività, visto che ciò dava

luogo a una perdita di guadagno inferiore. Infatti, se avesse continuato a lavorare

come addetta al recapito postale, la perdita di guadagno sarebbe stata del 40%

e quindi inferiore a quella stabilita con il raffronto ordinario dei redditi

(52%).

Il TCA osserva che il calcolo dell'Ufficio AI

è errato, poiché la capacità lavorativa residua in attività adeguate era

dell'80% e non del 100% come indicato dall'SMR. Un nuovo calcolo dà un grado di

invalidità superiore al 52% e quindi a maggior ragione la perdita di guadagno

nell'attività abituale era inferiore (40%).

L'amministrazione ha pertanto proceduto correttamente a confrontare

percentualmente i redditi conseguiti dalla ricorrente e il TCA condivide

quindi questa soluzione.

Ne discende che la tesi dell'assicurata secondo cui il reddito da

invalida sarebbe stato calcolato in maniera errata facendo capo alla situazione

salariale concreta anziché ai dati statistici non va perciò tutelata.

2.10

Da quanto precede deriva che

la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di riformarla

nel senso di attribuirle una rendita intera a tempo indeterminato oppure una

mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2018 o ancora di rinviare gli atti

all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici in ambito psichiatrico, deve

essere respinta.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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