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Decisione

34.2021.33

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3 giugno 2022Italiano42 min

16 gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid.

Source ti.ch

Fatti

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti

nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel

procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale.

Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal

momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione

apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto

deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di

prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (STF 8F_6/2014 del 18

settembre 2014 e 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del

16 gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid.

5b; 110 V 138 consid. 2 e

consid. 2a; 108 V 170 consid. 1;

cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5).

Va rilevato che

scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova

valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF

129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche

Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 25 pag. 676).

Come

prescritto dal dianzi citato art. 25 Lptca, la revisione di una sentenza deve

essere richiesta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al

più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della pronuncia.

La revisione configura un rimedio giuridico straordinario di

impugnazione (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non devolutivo e,

se non deciso specificatamente dal Presidente dell'autorità adita, non ha

effetto sospensivo (STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; 33.2014.33 del 4

marzo 2015; 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010; Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 36).

Tale rimedio giuridico, cui il ricorrente non può essere obbligato

a fare capo (STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non è dunque

ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con

l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le vie ordinarie ricorsuali

(STCA 30.2015.20 del 29 settembre 2015; 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010).

2.3.2. Nella fattispecie, appare

innanzitutto pacifico che non sia dato un caso di revisione giusta l’art. 24

lett. b Lptca, non avendo l’istante fatto valer che un crimine o un delitto

abbia influito sul giudizio del TCA. Appare peraltro scontato che i

comportamenti che l’istante rimprovera ad un collaboratore della Cassa (che

avrebbe compiuto delle “malefatte”) e alla patrocinatrice della Cassa

(rea di aver messo “confusione e scompiglio” nella vertenza e di aver

compiuto “azioni di depistaggio”, incorrendo in violazioni deontologiche;

I, pag. 7) e che avrebbero fatto sì che il tribunale sia caduto in “sviste”

rispettivamente in un “errore di arbitraggio” (I pag. 10 e 14, XIX pag.

17), non potrebbero in ogni modo integrare gli estremi di tale fattispecie. Né

peraltro l’istante lo pretende.

Quali circostanze nuove, e meglio

quali nuovi fatti e/o nuovi mezzi di prova secondo l’art. 24 Lptca, l’istante fa

valere essenzialmente i seguenti documenti: un foglio (doc. A), sul

quale è riprodotto il calcolo di sovrindennizzo allestito dalla Cassa per il 1.

luglio 1985 (con allegata una lettera dell’avv. __________ alla Cassa del 16

novembre 2007, nella quale veniva comunicata l’assunzione del mandato di

patrocinio e veniva richiesta la data della prima rendita versata e il calcolo

della sovrassicurazione per il 1977/78); quale doc. C un estratto della

raccolta ufficiale della OPP 2 riferito agli art. 25 e 26; quale doc. B

un’email dell’11 agosto 2014 della signora __________, giurista dell’UFAS del seguente

tenore:

" (…) In

riferimento alle Sue domande, Le comunichiamo quanto segue.

Giusta l'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 nella versione valida dalla

sua entrata in vigore (1º gennaio 1985), le rendite per coniugi, per figli e

per orfani dell'AVS/Al potevano essere conteggiate solo per meta, mentre le

rendite completive per la moglie non potevano esserlo affatto. Inoltre, i

redditi della vedova e degli orfani erano

conteggiati insieme.

Giusta il medesimo articolo nella versione valida dal 1. gennaio

1993 (e non dal 1º gennaio 1997), le rendite per coniugi dell'AVS/Al potevano

essere conteggiate solo per due terzi. Inoltre, i redditi della vedova e degli

orfani erano conteggiati insieme.

Secondo la disposizione in vigore prima del 1. gennaio 1993, l'istituto

di previdenza poteva escludere il versamento di prestazioni per i superstiti e

d'invalidità, se per lo stesso evento assicurato l'assicurazione contro gli

infortuni o l'assicurazione militare era tenuta a versare prestazioni, In una

sentenza del 31 agosto 1990 (DTF 116 V 189) il Tribunale federale delle

assicurazioni aveva dichiarato questa disposizione contraria al diritto

federale, in quanto in taluni casi derogava allo scopo prefissato, che

consisteva unicamente nell'evitare indebiti profitti dei beneficiari in caso di

cumulo di prestazioni. Da allora si applica il principio in base al quale

l'istituto di previdenza deve versare prestazioni, anche se per lo stesso

evento assicurato l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare

è tenuta a versare prestazioni. L'istituto di previdenza può tuttavia ridurre

le prestazioni se queste superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente

perso dall'assicurato. Secondo la nuova disposizione in vigore dal 1. gennaio

1993, le rendite per figli e per orfani dell'AVS/Al nonché le rendite

completive per la moglie potevano essere conteggiate interamente analogamente a

quanto avveniva per l'assicurazione contro gli infortuni, mentre le rendite per

coniugi, ammontanti al 150 per cento della rendita semplice d’invalidità potevano

esserlo solo per due terzi.

Per il 1. gennaio 2003 la disposizione è stata nuovamente

modificata, in quanto, con l'entrata in vigore della 10. revisione dell'AVS

nell'AVS/Al sono state soppresse le rendite per coniugi e le doppie rendite per

figli nonché la rendita completiva dell’Avs per la moglie. Dal canto suo la

rendita completiva dell'Al per la moglie è stata soppressa con la 4a revisione

Al. L'articolo 24 capoverso 3 OPP 2 aveva il tenore seguente: “i redditi della

vedova e degli orfani sono conteggiati insieme”.

Poiché con la revisione LPP è stata introdotta anche una rendita

per vedovi, per il 1. gennaio 2005 l'articolo è stato nuovamente modificato

come segue:

“i redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme”.

In seguito all'entrata in vigore, il 1. gennaio 2007, della legge

federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge

sull'unione domestica registrata, LUD), la disposizione dell'articolo 24

capoverso 3 OPP 2 è stata aggiornata come segue: “I redditi dei vedovi o dei

partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme”.

Da allora l'articolo in questione non è più stato modificato.

In riferimento al Suo esempio, ciò significa che:

- fino al 31 dicembre 1992 la rendita per i figli dell'AI, pari a

600 franchi, poteva essere conteggiata per metà, mentre la rendita completiva

per la moglie non poteva esserlo affatto;

- dal 1. gennaio 1993 la rendita per ì figli dell'AI e la rendita

completiva per la moglie (se ancora versata) possono essere conteggiate

interamente.

Teniamo a precisare che si tratta nella fattispecie della

disposizione legale applicabile alla previdenza professionale obbligatoria.

Rimangono riservate eventuali disposizioni regolamentari derogatorie previste

dai singoli istituti di previdenza. (…)” (doc. B)

Con lo scritto del 23 aprile 2022

l’istante si prevale inoltre anche del doc. N comprensivo di uno scambio

di email avvenuto nel febbraio/marzo 2019 con una dipendente della __________,

vertente sulla sua richiesta di ricevere la lista delle prestazioni percepite nel

corso degli anni. Nell’allegato del 10 maggio 2022 (XXIV) l’istante richiama

pure i doc. L e doc. M (lettere indirizzategli il 12 giugno 1987

rispettivamente 21 maggio 1999 dalla CV 1).

Ora, al riguardo - ribadito

nuovamente come sulla liceità delle prestazioni di invalidità versate

all’assicurato dalla CV 1 il TCA si è già pronunciato in maniera definitiva con

la sentenza 15 dicembre 2011 - la richiesta di revisione appare inammissibile,

e meglio per i motivi che seguono.

2.3.3. Innanzitutto, ricordato nuovamente

come per l’art. 25 Lptca, la revisione di una sentenza deve essere richiesta

entro 90 giorni dalla scoperta dei nuovi fatti o mezzi di prova, in casu tutte

le circostanze fatte valere rispettivamente le prove prodotte a sostegno di

tali fatti, a prescindere dalla loro rilevanza e ammissibilità nel merito, sono

state presentate intempestivamente.

In effetti, con riferimento al

doc. A, l’istante medesimo afferma, a pag. 2 e 4 della richiesta di

revisione del 10 dicembre 2021, di essere a conoscenza di tale documento (calcolo

di sovrassicurazione) già da “prima della Sentenza del Tribunale”,

ovvero dal 2007 ("che avevo già nel 2007", I).

Quanto al doc. B, l’email

in oggetto è pervenuto in data 11 agosto 2014 all’istante (il quale ne ha preso

indiscutibilmente conoscenza al più tardi quattro giorni dopo, considerato come

il 15 agosto 2014 abbia risposto alla signora __________ ringraziandola del

messaggio). In effetti, nell’istanza di revisione del 10 dicembre 2021 egli

ammette di esserne entrato in possesso nel 2014 (cfr. anche XIX pag. 19).

Analogamente è ampiamente

intempestiva la produzione dello scambio di email prodotto quale doc. N

in quanto risalente al febbraio/marzo 2019.

Il fatto, addotto con riferimento

al doc. A, che a quel tempo era per lui “impensabile intuire che

questa prova era la base di tutti i conflitti” (I pag. 4), e di aver in

sostanza realizzato la rilevanza di essa solo riordinando le sue carte, “in

modo fortuito” nel “mese di novembre 2011” (recte: 2021; XIX pag.

19), rispettivamente con riferimento al doc B, che all’epoca per lui era

stato impossibile comprendere la rilevanza del documento “a maggior ragione

se tale prova non era stata considerata nel 2014 da parte mia, ciò era dovuto

per il motivo che era impossibile immaginare che tale art. 23.4 del regolamento

CV 1 del 1985 era il medesimo articolo di cui all’art. 24 LPP/OPP 2 cpv. 3” (XIX

pag. 21; cfr. anche XXIV pag. 6), non ha manifestamente alcuna rilevanza

e non giustifica il ritardo con cui egli intende ora prevalersi di tali

documenti e dei relativi fatti che egli ne deduce, ricordato come il rimedio

straordinario della revisione non può evidentemente servire per ripresentare fatti

o mezzi di prova di cui l’interessato avrebbe potuto e dovuto prevalersi,

facendo uso della necessaria diligenza, già in precedenza (DTF 118 II 199

consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2).

Sia infine osservato che nella

fattispecie manifestamente non sussistono gli estremi per la restituzione dei

termini, non essendo stati fatti valere elementi che permettano di ipotizzare

che l’istante sia stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

prescritto né risulta dagli atti che egli abbia formulato richiesta di

restituzione, adducendo i motivi del ritardo, entro 30 giorni dalla cessazione

dell’impedimento, come prescritto dall’art. 14 Lptca (in relazione agli art. 24

e 25 Lptca).

2.3.4. Ma a prescindere da questa

circostanza, rettamente la CV 1 rileva come AT 1 – il quale, per quanto

possibile dedurre dai confusi allegati, si appella in particolare ai doc. A, B,

C, N, L, M per far valere non ben precisati “fatti nuovi” e/o nuovi mezzi di

prova – malgrado quanto da lui affermato, non ha addotto nuovi fatti rilevanti

che non erano conosciuti al momento della resa della pronunzia cresciuta in

giudicato di cui egli chiede ora la modifica e che, se conosciuti, avrebbero

potuto portare ad un esito differente. Nemmeno egli ha prodotto nuovi mezzi di

prova ai sensi delle citate disposizioni e dell’esposta giurisprudenza.

Quanto innanzitutto al

conteggio di cui al doc. A, tale documento era già stato prodotto nell’ambito

della procedura principale quale documento 16.6. (doc. 4). Proprio alla luce di

tale documento il TCA aveva in sede di istruttoria interpellato la Cassa circa

l’esistenza di una rendita dell'assicurazione militare, menzionata su tale

conteggio, ricevendo le relative delucidazioni con scritto della CV 1 del 13

gennaio 2011 e conteggio corretto (doc. 6 e 7). Nella pronuncia del 15 dicembre

2011 (punto 2.22) il TCA ha infatti dato atto di tale circostanza, confermando

che il conteggio era corretto.

Tale documento, oltre quindi a

non essere “nuovo” ai sensi del disciplinamento legale, concerne quindi una

circostanza, vale a dire l’addotta errata computazione di una rendita

dell’assicurazione militare nel calcolo del sovrindennizzo, pure non nuova in

quanto già oggetto di esame di questo TCA.

Un’eventuale ulteriore contestazione

in merito andava quindi semmai formulata al più tardi con l'impugnazione della sentenza

del TCA, nell’opportuna sede ricorsuale, mentre che il rimedio straordinario

della revisione è ora inammissibile.

Come dianzi ricordato infatti, in

sede di revisione i nuovi mezzi di prova devono servire a provare nuovi fatti

rilevanti o che già erano conosciuti in precedenza, ma non era stato possibile

stabilirli con certezza, malgrado la diligenza dell'interessato (DTF 118 II 199

consid. 5, 110 V 138 consid. 2). Inoltre il mezzo di prova non deve servire soltanto

all'apprezzamento dei fatti, ma anche alla determinazione degli stessi. Ciò

significa che il fatto che il Tribunale possa aver mal interpretato i fatti

conosciuti all'epoca dell'emanazione della sentenza, malgrado la presenza di

prove attinenti ai fatti essenziali, non costituisce motivo di revisione (STF

8F_6/2014 del 18.9.2014; DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2).

Anche il documento prodotto

dall’assicurato quale doc. B, e che l’istante pretende venga considerato

“come eccezione” (XXIV pag. 11), non può (a prescindere dalla sua già

indicata intempestività) essere considerato né un fatto nuovo né un nuovo mezzo

di prova giustificante la richiesta di revisione.

Trattasi in effetti

semplicemente di una presa di posizione dell’11 agosto 2014 di una giurista dell’UFAS

in merito al tenore, alla genesi e all'applicazione dell'art. 24 OPP2, in

risposta a quesiti sottopostile dall’istante.

Ora, contrariamente a quanto

ritiene l’assicurato, a tale presa di posizione dell’UFAS manifestamente non

può essere attribuito il carattere di un nuovo fatto e/o di un nuovo mezzo di

Considerandi

prova. La stessa si esaurisce in effetti essenzialmente nell’esposizione del testo

dell’art. 24 OPP2, nel riepilogo delle diverse modifiche avute dal testo di

questa normativa, con indicazione della relativa giurisprudenza del TF.

Pertanto appare evidente che

questa comunicazione non può certo essere definita come un fatto nuovo o un

mezzo nuovo di prova, poiché le leggi, le ordinanze (in concreto l’art. 24 OPP

2), e le direttive degli uffici amministrativi, così come la giurisprudenza, per

un principio fondamentale del diritto processuale (“iura novit curia”), vanno

considerati noti e conosciuti al giudice (cfr. anche STCA 30.2016.8 del

28.4.2016; cfr. anche DTF 130 III 35 consid. 5).

Del resto, l’assicurato

misconosce che i fatti e i mezzi di prova devono essere nuovi per la Cassa e

per il Tribunale, e non per l’interessato medesimo, ragione per cui a torto

insinua che qualora il Tribunale avesse usato l’attenzione da lui esigibile le conclusioni

dei precedenti giudizi avrebbero potuto essere diverse.

È in effetti superfluo precisare

che il contenuto e l’applicabilità dell’art. 24 OPP2, nelle modalità elencate

dalla giurista dell’UFAS, sono circostanze che erano ben note alla scrivente

autorità giudiziaria già al momento in cui il giudizio di cui si chiede ora la

revisione è stato emanato.

Va da sé, infine, che il breve

riferimento della giurista dell’UFAS al caso concreto (“In

riferimento al Suo esempio, ciò significa che fino al 31 dicembre 1992 la

rendita per i figli dell'AI, pari a 600 franchi, poteva essere conteggiata per

metà, mentre la rendita completiva per la moglie non poteva esserlo affatto;

dal 1. gennaio 1993 la rendita per i figli dell'AI e la rendita completiva per

la moglie (se ancora versata) possono essere conteggiate interamente”)

costituisce tutt’al più una valutazione giuridica espressa a titolo personale

dell’interessata e quindi non vincolante per il Tribunale, e questo a

prescindere dal fatto che la medesima giurista ha in ogni modo precisato che

andavano comunque riservate eventuali disposizioni regolamentari (doc. B).

Non sono quindi manifestamente

adempiuti i presupposti legali dell’art. 24 e dell’art. 25 Lptca.

E questo a prescindere dal

fatto, più volte ribadito, che il calcolo della sovrassicurazione è già stato

opportunamente trattato in sede di pronuncia del 15 dicembre 2011, nella cui

sede del resto il TCA aveva pure evidenziato come nell'ambito della procedura

principale AT 1 non avesse sostanzialmente contestato il calcolo della

sovrassicurazione con riferimento alle entrate computate (cfr. STCA 34.2010.12

del 15 dicembre 2011 al consid. 2.20). In ogni modo, se egli avesse voluto

censurare tali conclusioni l’avrebbe potuto e dovuto fare di fronte al TF.

Anche con il richiamo allo scambio

di email del 2019 (doc. N) l’istante mira dichiaratamente e nuovamente a

mettere in discussione il calcolo della sovrassicurazione operato dalla Cassa

nel corso degli anni, ovvero quindi a censurare una circostanza, quale

l’importo delle rendite versategli, già oggetto di esame definitivo da parte di

questo Tribunale e quindi non più suscettibile di riesame, in assenza di fatti

nuovi o prove nuove ai sensi della legge, quali non sono, appunto, tali

allegazioni e tali documenti.

Medesima conclusione va tratta

con riferimento agli altri documenti che l’interessato ha prodotto con la sua

istanza, in particolare i doc. C, L, M (cfr. XXIV) non

solo perché essi erano già stati prodotti in occasione delle precedenti

procedure giudiziarie, ma anche poiché essi non possono come tali essere

definiti come fatti e mezzi nuovi atti a legittimare l’istanza di revisione in

esame ai sensi della giurisprudenza esposta né quindi possono essere

riesaminati dalla medesima istanza giudicante.

Non solo infatti

l’istante non dimostra di non essere stato in grado di invocare tali mezzi di

prova nell’ambito del precedente procedimento, ma neppure rende verosimile che

le prove addotte siano da considerarsi concludenti, ossia che avrebbero potuto

condurre questo tribunale a statuire in modo diverso se ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. Sia peraltro nuovamente ricordato che non

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal

momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione

apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto

deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di

prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (STF 8F_6/2014 del 18

settembre 2014 e 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del

16.

gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid.

5b, 110 V 138 consid. 2 e

2a, 108 V 170 consid. 1;

cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5).

A ragione del resto la Cassa fa

valere che a prescindere da quanto precede va detto che dagli esposti assai

confusi dell’istante nemmeno appare comprensibile in che maniera i fatti che egli

vorrebbe provare con i "nuovi mezzi di prova", sarebbero rilevanti ai

sensi della succitata citata giurisprudenza e perché questi potrebbero indurre il

TCA a decidere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza del 15

dicembre 2011.

2.4

Quanto alle ulteriori svariate e invero

poco comprensibili allegazioni fatte valere dall’assicurato, laddove egli

insiste nel contestare il calcolo delle prestazioni che gli sono state

versate, considerato come la Cassa abbia fatto “del suo caso assicurativo

unico e fuori da ogni norma e regola” (II pag. 1), egli non fa in sostanza altro

che mettere nuovamente in discussione l’iter che ha condotto la CV 1 a

calcolare le prestazioni a suo favore, con una serie di argomentazioni già

trattate da questo Tribunale e che comunque egli avrebbe semmai potuto e dovuto

sollevare in occasione della resa della pronuncia di cui egli oggi chiede la

revisione o, al più tardi, di fronte all’istanza di ricorso (cfr. fra

gli altri: ”anche se il tribunale, con sentenza del 15.12.2011, aveva

lasciato aperta la questione … “, “dalle legge e dalla sentenza in

questione non è chiaro se….”, XIX pag. 16).

D’altra parte, non sono

manifestamente pertinenti al tema della presente procedura le censure mosse al

collaboratore della Cassa, colpevole di svariate “malefatte”, e alla

patrocinatrice della Cassa, rea di aver messo “confusione e scompiglio”

nella vertenza, incorrendo in violazioni deontologiche (I, pag. 7).

Quanto al fatto che a suo dire

il Tribunale non avrebbe compreso le sue richieste, a seguito anche di presunte

“azioni di depistaggio” messe in campo dalla patrocinatrice della Cassa (I,

pag. 7; cfr. sopra al consid. 2.3.2), e che quindi sarebbe caduto in “errore”

rispettivamente “errore di arbitraggio” (I pag. 10, XIX pag. 17) e “sviste”

(I pag. 14; cfr. anche “se ritengo che il tribunale ha commesso un errore di

valutazione…”, XIX pag. 16; “se il tribunale avesse controllato quanto

aveva riportato la CV 1….”, XIX pag. 17) per non aver verificato quanto

riportato dalla CV 1, tale circostanza, a prescindere dalla sua evidente infondatezza,

appare in ogni modo irrilevante, poiché non costituisce motivo di

revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. La revisione non può

infatti determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli

occhi del richiedente. Occorre invece che l'apprezzamento inesatto sia la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza, circostanza questa che l’istante non è riuscito a

comprovare (cfr. sopra al consid. 2.3.1).

Inammissibili risultano infine

le richieste dell’istante intese a che il TCA obblighi la CV 1, “dando un

arco di tempo a disposizione” a rivedere i calcoli delle varie prestazioni per

giungere quindi ad una “sistemazione della rendita di invalidità a partire

dal 10.2005 in comune accordo o una soluzione di comodo, alfine di non

riprendere tutto l’incarto” (I pag. 17), rispettivamente a produrre la

lista delle rendite di invalidità da lui percepite (XIII). In effetti, considerato

quanto precede, ovvero da un lato l’inammissibilità di ogni censura riguardante

il merito della vertenza in quanto già esaurientemente e in modo definitivo

esaminato da questa Corte nell’ambito della procedura sfociata nella STCA

34.2010.12

(nella cui sede andavano semmai richiesti tali documenti), e

dall’altro l’inammissibilità della domanda di revisione, tali richieste non possono

venir accolte in quanto assolutamente irrilevanti per la definizione della

vertenza. E questo a prescindere dal fatto che nella corposa documentazione

prodotta nell’ambito della causa di cui all’incarto 34.2010.12 pure erano state

prodotte le liste delle prestazioni versate e che in ogni modo all’istante, in

quanto destinatario delle prestazioni, non dovrebbe riuscire oltremodo

difficile recuperare l’elenco dei versamenti percepiti nel corso degli anni

rispettivamente non può essere compito della Cassa ovviare e rimediare alle

disfunzioni organizzative dei propri assicurati.

2.5

L’istante ha pure formulato una

richiesta di essere convocato per un “colloquio verbale” per poter

meglio chiarire le sue ragioni, facendo valere quanto segue:

" (…) Per

questo motivo ritengo che anche se ho cercato di riportare le sviste che erano

avvenute da parte del Tribunale e per come i calcoli di sovrassicurazione in

questione devo essere considerati, visto che in precedenza il Tribunale non si

era avvenuto e anche per il fatto che presumo che un fatto del genere

probabilmente il Tribunale non lo ha mai avuto, per queste ragione ritengo che

sarebbe più opportuno che il Giudice o la persona incaricata prendesse in

considerazione che riportassi quanto ho scritto con la richiesta di revisione

con un colloquio verbale, ciò che sarebbe, a mio avviso, più breve da spiegare,

da comprendere e meno confuso di quanto può sembrare con la certezza che i

calcoli di sovrassicurazione in questione vengono presi in considerazione nel

modo corretto, anche per il fatto che sussiste una violazione importante della

quale il guadagno che ho realmente percepito sottoforma con il 1 º+2º, per ogni

anno in questione, non figura nei calcoli, ciò vuol dire che devo essere

conteggiati in modo separati.

Un altro motivo di questa richiesta, anche se l'ho riportata con

la richiesta allegata, c'è un altro errore importante che era avvenuta da parte

del Tribunale sempre dovuto a causa che la _________ aveva depistato i fatti,

che mi penalizza sulle prestazioni di invalidità attuali se il fatto non viene

chiarito. Se mi permetto di chiedere al Tribunale un riscontro verbale della

quale ritengo che non sia necessario un’aula di Tribunale ciò dovuto anche per

il fatto, che sulla base dei nuovi sviluppi che sono avvenute con le prove, mi

trovo in confusione e che non so neppure come è giusto o non è giusto e come

agire in questo caso.” (II pag. 2)

Precisando nuovamente con scritto

del 3 gennaio 2022 (V) che “Se per contro il Tribunale ritiene di respingere

la mia richiesta di revisione senza fare chiarezza in merito a causa delle

procedure o altro, mi avvalgo del diritto di essere ascoltato prima con un

ulteriore scritto, solo su ciò che era l’oggetto in questione e per quale

motivo e occorre anche in modo verbale, visto che il Tribunale in precedenza mi

aveva accuso di avere rifiutato il contradditorio”, ritenuto che “un

chiarimento che non occorre un’aula di Tribunale, vista che si tratta solo di

una questione di malintesi con la CV 1 su ciò che era oggetto di petizione e su

ciò che non era oggetto di petizione mettendo scompiglio” (V pag. 2; cfr.

ancora XXIV).

Ora, giusta

l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza

entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i

litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 47 consid. 3

pagg. 54 segg., la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento

in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta

chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di

prima istanza; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze

di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una

richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece

se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze

probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio di

parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare

un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3,

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4,9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid.

4,9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8 con riferimenti).

La

giurisprudenza ha precisato (cfr. al riguardo STF 8C_69/2020 del

21.

febbraio 2020 consid. 4.4) che secondo

il diritto convenzionale l'autorità giudiziaria può comunque rinunciare a

convocare un dibattimento esplicitamente richiesto, se la domanda di una parte

è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o

se è manifestamente abusiva. Questo discorso vale anche quando con una certa

sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se

la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità,

circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni sociali. Il

giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese

dell'interessato (DTF 136

I 279 consid. 1 pag.

281; STF 8C_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.3). Il giudice può ancora

rinunciare al dibattimento, se lo stesso è finalizzato o funzionale

all'assunzione di prove. Qualora l'autorità giudiziaria avesse un dubbio sulla

formulazione della domanda, essa è tenuta a interpellare la parte interessata (DTF 127

I 44 consid. 2b/bb pag.

48; STF 8C_723/2016 consid. 3.2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di indire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale di

essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 n. 1

CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella concreta

evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di

indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere

ascoltato, se del caso anche alla presenza della controparte.

Nella misura in cui tale

richiesta sia da considerare alla stregua di una valida domanda di pubblico

dibattimento ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU, stante la chiara ed inevitabile

sorte della presente istanza e quindi la manifesta sua infondatezza per i

motivi dianzi esposti, considerato peraltro come l’istante abbia avuto svariate

possibilità di esprimere per iscritto la sua posizione e ne abbia fatto ampio e

ripetuto uso (istanza 10 dicembre 2021 di 17 pagine, scritti del 23 aprile e 10

maggio 2022 di 25 rispettivamente 14 pagine; I, XIX, XXIV), nella fattispecie si

può prescindere dall’organizzare un pubblico dibattimento (DTF 136 I 281

consid. 1, 122 V 56 consid. 3; STF 9C_684/2010 consid. 2).

D’altra parte, nella misura in

cui l’istante sollecita un “confronto” con la legale della controparte “in

forma privata” (XIX), tale iniziativa esula evidentemente da questa

procedura giudiziaria.

Laddove inoltre l’istante sembra

insistere nella richiesta a che la convenuta produca la traduzione in italiano

di taluni documenti e conteggi prodotti in tedesco o francese (XIII), la stessa

va respinta ritenuto che, visto quanto precede, tale richiesta, oltre che

intempestiva, appare manifestamente irrilevante ai fini della presente

procedura di revisione. Al riguardo va ricordato che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

Infine, non permette esito

diverso nemmeno la censura mossa al TCA per non aver accolto la sua richiesta,

formulata nell’ambito della procedura di cui alla STCA 34.2010.12, di

nominargli un patrocinatore d’ufficio, in assenza dei presupposti di cui

all’art. 28 Lptca (per il quale “quando il Giudice ritiene che la persona

non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria

causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la

comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio”), fatto

questo che a suo dire costituirebbe una disparità di trattamento. Si tratta

infatti nuovamente di una censura avverso il precedente giudizio che andava tutt’al

più sollevata nell’opportuna sede, ovvero di fronte al Tribunale federale.

2.6

Ne discende quindi la

reiezione dell’istanza di AT 1.

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 Lptca), all’istante, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e

spese di giustizia.

Come già concluso

in occasione della pronuncia dell’8 giugno 2015 (STCA 34.2014.32), in effetti,

malgrado l’interessato si sia fondato su motivazioni palesemente prive

di qualsiasi fondamento, e che, alla luce delle precedenti pronunce di questo

TCA del 15 dicembre 2011 e 8 giugno 2015, il suo comportamento possa apparire

al limite del temerario,

questo

Tribunale ritiene che non vi siano (ancora) gli estremi per riconoscergli un

comportamento processuale temerario o improntato alla leggerezza passibile

d’essere sanzionato tramite il pagamento di spese di giustizia, come richiesto

dalla ___________

(cfr. DTF 128 V 133s

consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207).

Considerato

poi come nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle

autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico così come agli

istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le

eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164), alla Cassa convenuta, benché

vincente, non sono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’stanza

di revisione della STCA 34.2010.12, in quanto ammissibile, è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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