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35.2023.89

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11 marzo 2024Italiano60 min

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato

Source ti.ch

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato

del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione,

devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non

esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli

permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI

1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua et l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del

18.

dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Giova qui pure ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I

701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Inoltre, a tal proposito è pure

utile ricordare che, nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1,

l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.6

Nel caso di specie, con la

decisione impugnata l’assicuratore ha ritenuto che l’assicurato presenta una capacità

lavorativa residua in attività adeguate dell’80% (ovvero del 100% con una

riduzione di rendimento del 20% per eseguire auto-cateterismo ogni circa 3 ore

per una durata complessiva di circa 1 ora/al dì), in base alla valutazione neurologica

del proprio medico fiduciario, come si dirà meglio in seguito.

In sede ricorsuale, l’avv. RA 1

fa invece valere che il suo assistito presenterebbe una incapacità

lavorativa in attività adeguate di almeno il 70%, in base a quanto

certificato dagli specialisti da lui consultati privatamente. Il medico

fiduciario non avrebbe infatti tenuto debitamente conto di tutte le

problematiche che affliggono il suo cliente e, segnatamente, i problemi dal

profilo urologico e neurologico.

2.6.1

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

rileva innanzitutto che dalle tavole processuali emerge quanto segue.

Il 16 marzo 2021 (doc. 133) il PD

dr. med. __________ ha attestato, in attività adeguate, una capacità lavorativa

residua iniziale del 50% con un raggiungimento graduale di circa l’80% sulla

base delle seguenti considerazioni:

" (…).

Funktionell-neurologisch weist der Versicherte somit zusammengefasst eine

inkomplette Paraparese bei vollständig erhaltener proximaler Kraft in den

unteren Extremitäten und höhergradigen rechtsbetonten distalen Paresen in der

Fusshebung und -senkung auf. Daher ist der Versicherte beidseitig auf

Unterschenkelorthesen angewiesen, kann jedoch gut damit zumindest für kurze

Strecken laufen und ist auch treppenläufig am Geländer. Funktionell hat der

Versicherte keine Inkontinenz, muss jedoch bei neurogener

Blasenentleerungsstörung 5 x täglich einen Selbstkatheterismus durchführen.

Alltagsrelevante respektive invalidisierende neuropathische oder vertebrogene

Schmerzen sind bei dem Versicherten nicht dokumentiert, er hat keine

Schmerzmedikation, auch nicht auf Bedarf (letzte paraplegiologische

Verlaufsberichte vom 04.01.2021 und 26.02.2021).

(…).

Nach Gerüstabsturz mit instabiler Th12-Fraktur erlitt der aktuell

wieder stehfähige und mit Unterschenkelorthesen bis 300 m gehfähige Versicherte

bei einem Arbeitsunfall auf neurologischem Fachgebiet eine inkomplette distal

betonte sensomotorische Paraparese mit neurogener Blasenstörung.

Funktionellmotorisch handelt es sich vorliegend als Dauerschaden um eine

inkomplette Paraparese sub L3 Asia C bei voller Kraft der Kniestreckung bds.

als Kennmuskulatur L3 des kaudalsten betroffenen Rückenmarkssegments.

(…).

Dem Versicherten sind überwiegend sitzende, selten stehende und

selten gehende, im Sitzen leichte bis mittelschwere, im Stehen nur leichte

Tätigkeiten mit vollem Pensum zuzumutbar. Tätigkeiten mit Absturzgefahr sind

nicht mehr zumutbar. Hierbei sind betriebsunübliche Pausen zum

intermittierenden Selbstkatheterismus ca. alle 3 Stunden mit einer Gesamtdauer

von ca. 1 Stunde/Tag abzurechnen, sodass die effektive Arbeitsfähigkeit ca. 80

% betragen wird. Im Rahmen der IV-Integrationsmassnahme sollte initial eine

effektive Arbeitsfähigkeit von 50% angestrebt werden mit einer langsamen

Steigerung bis ca. 80 %. Dies wird entscheidend von der Motivation des

Versicherten abhängen, sollte ihm jedoch aufgrund der querschnittsuntypischen

guten Funktionalität der unteren Extremitäten und einem ganz im Wesentlichen

zumindest ohne starke Belastung beschwerdefreien Zustand zumutbar sein. Bei dem

Versicherten liegt für einen inkompletten tiefen Querschnitt ein weit

überdurchschnittlich guter funktioneller Zustand vor, ohne Spastik der unteren

Extremitäten und dokumentiert ohne beeinträchtigende neuropathische oder

vertebrogene Schmerzen.”

Inabile al lavoro al 100% fino al

31.

maggio 2021, a partire dal 1° giugno 2021 l’assicurato ha beneficiato di

provvedimenti professionali da parte dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità

(di seguito: UAI; al quale si era rivolto il 27 marzo 2020, doc. 153),

iniziando una formazione ad hoc nel campo della vendita che ha dovuto

essere interrotta a partire dal 23 ottobre 2021, per inabilità lavorativa

completa a causa di “disturbi minzionali d’origine neurologico”

(diagnosi urologica del 25 novembre 2021: “vescica neurogena”, doc.

324”), trattati inizialmente con terapia antibiotica e antinfiammatoria, in

seguito con terapia farmacologica ad hoc (non tollerata dall’assicurato)

e dal 5 maggio 2022 con cerotti medicati specifici (con risultati

insoddisfacenti; doc. 187, 188, 189, 190, 324, 198, 226, 216, 217, 225, 231,

236, 238, 249, 270 e 324).

Interpellato a tal proposito dall’CO 1, il 4 luglio 2022, il PD. dr. med. __________

ha confermato il proprio parere del 16 marzo 2021, in assenza di cambiamenti di

reperti documentati dal profilo neurologico o paraplegico, ritenuto che

occasionali complicazioni dal profilo urologico sono efficacemente trattabili

con iniezioni di tossina botulinica e ciò non ostava alla stabilizzazione dello

stato di salute del ricorrente (doc. 247).

In data 14 luglio 2022, durante

un colloquio personale in cui era presente pure la case manager LAINF, il

consulente dell’Ufficio AI ha proposto a RI 1 di riprendere dal 20 settembre

2022.

una formazione professionale quale venditore oppure come disegnatore

carpentiere (formazione empirica sul posto di lavoro), con inizialmente una

presenza al 50% e nel corso dei mesi di aumentarla fino a raggiungere almeno il

70%-80% di presenza, con possibilità di trovare un datore di lavoro più vicino

alla frontiera. In tale modo non sarebbe dovuto partire alle 5:30 di mattina

dal suo domicilio in provincia di __________, tenuto pure conto del fatto che,

nel frattempo, il figlio di 7 anni era andato a vivere con lui, il quale a suo

volta si era trasferito vicino alla mamma, che è in pensione, e lo aiuta molto

con l’accudimento del nipote (doc. 270). In tale occasione RI 1 ha rifiutato seduta

stante la proposta del consulente, sostenendo di non poter lavorare

all’80%, dichiarandosi disponibile a riprendere un’attività adatta al massimo

al 50%, precisando che “per andar in bagno ci impiega minimo 1h” (doc.

255, 262 e 270).

Il 26 settembre 2022 il dr. med. __________, specialista in medicina legale e

delle assicurazioni con studio medico a __________, consultato privatamente dal

ricorrente, ha osservato che, il paziente riferiva di trovarsi in condizione di

estrema prostrazione a fine giornata nel periodo (5 mesi) in cui aveva lavorato

e che, successivamente all’infezione urinaria unita d orchiepididimite

dell’ottobre 2021 (a causa delle quali era stato applicato un catetere fisso

mantenuto per un mese), alla rimozione del catetere, si era poi verificata una

incontinenza urinaria, che risultava produttiva di perdite anche per sforzi

minimi e che perdurava, con conseguente impossibilità di frequentare gli

ambienti esterni. Tale situazione (sovrapposta alle sequele anatomico

funzionali che richiedevano l’utilizzo di duplice appoggio a stampelle ovvero

di carrozzina in ambienti esterni) impediva, sino al ripristino di

un’accettabile capacità vescicale, la ripresa dell’attività lavorativa

prospettata (doc. 284).

Il 6 ottobre 2022 RI 1, interpellato in merito alla proposta del 14 luglio

2022, ha confermato la posizione già espressa a suo tempo al consulente

dell’UAI, il quale è pertanto rimasto a disposizione, una volta conclusa la

procedura in ambito LAINF, con un aiuto al collocamento (doc. 273).

Il 13 ottobre 2022 il dr. med. __________, capoclinica dell’ambu-latorio di

neurourologia dell’Ospedale __________ di __________, Italiano, che ha preso a

carico RI 1 a far tempo dal 25 novembre 2021, ha consigliato un intervento di “cistoscopia+iniezione

di botox nel destrusore vescicale”, a cui il ricorrente si è sottoposto il

7.

novembre 2022 (doc. 324, pag. 3, 6,, 14 e 15).

Il 10 febbraio 2023 il dr. med. __________,

consultato privatamente dal ricorrente, dopo avere precisato svariati limiti

funzionali, ha

attestato quanto segue:

" (…) RI 1

presenti nell'attualità un'incapacità lavorativa pari al 100% (cento per cento)

nell'esercizio dell'attività abitualmente svolta prima dell'insorgenza del

danno alla salute ("carpentiere") e/o di altre consimili attività

implicanti analogo impegno ergo-biologico.

Una assai parziale riduzione del suddetto grado di incapacità lavorativa

potrebbe ottenersi solo affidando all'Assicurato mansioni esclusivamente e

rigorosamente sedentarie, a basso impegno energetico, che rispettino i principi

ergonomici, consentano periodici cambi posturali secondo le contingenti

esigenze del soggetto e permettano adeguate pause compensatorie anche in

relazione alla necessità di autocateterismi intermittenti ed alla difficoltosa

gestione dell'alvo neurologico.

In tale prospettiva si dovranno necessariamente escludere dal

potenziale campo occupazionale non soltanto le attività ad elevata

specializzazione (non compatibili con il modesto patrimonio tecnico-culturale

dell'Assicurato) ma anche gran parte dei compiti lavorativi

"semplici" e "leggeri" quali commesso, fattorino,

benzinaio, usciere, etc.

Inoltre anche attività a carattere più spiccatamente sedentario

non possono garantire il completo rispetto delle già citate controindicazioni

sanitarie e richiedono altresì una continuità di rendimento che, stante

l'impossibilità di mantenere "normali" ritmi e carichi di lavoro, non

può in alcun modo essere assicurata dal soggetto in presenza delle minorazioni

post-traumatiche da cui è affetto.

Sulla scorta di tali premesse, si deve pertanto concludere che il

grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile da RI 1 in attività

consone adeguate al suo stato di salute possa essere stimato, anche nella più

favorevole delle ipotesi, in misura non superiore al 30% (trenta per cento),

equivalente perciò, sotto il profilo strettamente medico, ad una incapacità

lavorativa pari almeno al 70% (settanta per cento).” (doc. 299, pag. 4-6;

n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice).

Interpellato a tal proposito dall’CO 1, il 25 aprile 2023 (doc. 319), il PD.

dr. med. __________ ha confermato che RI 1 presenta una capacità lavorativa

residua, in attività adeguate, dell’80% (presenza del 100% con una riduzione di

rendimento del 20% per eseguire auto-cateterismo ogni circa 3 ore per una

durata complessiva di circa 1 ora/al dì), sulla base delle seguenti

considerazioni:

" (…) Die

zwischenzeitlich hohen Entleerungsfrequenzen bei hyperaktiver Blase konnten

mittlerweile jedoch durch die durchgeführte intravesikale

Botulinumtoxin-Behandlung in den Griff bekommen werden (Bericht vom

07.11.2022), die alle ca. vier bis sechs Monate wiederholt werden muss

zukünftig: Weitere urologische Behandlungsnotwendigkeiten wegen

Harnwegsinfekten oder Harninkontinenz sind zwischenzeitlich nicht mehr

aktenkundig geworden, was eine erfolgreiche Behandlung der zuvor hyperaktiven

Blase überwiegend wahrscheinlich macht. (…)” (doc. 319, pag. 3-5).

Il 27 luglio 2023 il dr. med. __________,

a causa di un peggioramento del problema urologico, ha nuovamente consigliato

un’iniezione intradetrusoriale di tossina botulinica, a cui RI 1 si è

sottoposto il 16 agosto 2023 (doc. 330 e 336).

Interpellato a tal proposito dall’CO 1, il 19 agosto 2023 (doc. 332), il PD.

dr. med. __________ ha confermato integralmente i suoi precedenti pareri, sulla

base delle seguenti considerazioni:

" (…) Wirkungsminderung

über sieben Monate nach der letzten Botulinumtoxin-Behandlung ist üblich und

war daher auch so zu erwarten, da üblicherweise eine solche mindestens zweimal

pro Jahr durchgeführt werden muss (ca. alle 6 Monate): Ein Behandlungserfolg

ist jedoch im aktuellen Bericht dokumentiert mit einer Normalisierung dieser

Harnblasenproblematik mit imperativem Harndrang.

Auf die Ausführungen in der versicherungsmedizinisch-neurologischen

Beurteilung vom 25.04.2023, dass ein intermittierender Selbstkatheterismus

fünfmal täglich ausreichend ist (dabei zirka zwei- bis dreimal während der

Arbeit sowie einmal morgens und einmal abends vor respektive nach der Arbeit)

in den entsprechenden zusätzlichen betriebsunüblichen Pausen und ein effektives

angepasstes Arbeitspensum von 80 % zumutbar ist, kann daher weiterhin plausibel

festgehalten werden.

Zusätzlich benötigt der Versicherte regelmässig wie ausgeführt eine

querschnittsübliche intravesikale Botulinumtoxin-Behandlung zur Behandlung der

Blasenspastik. Hiermit sollte zukünftig nicht mehr acht Monate abgewartet

werden, sondern diese sollte, ausreichende Eigenmotivation des Versicherten

vorausgesetzt, zirka alle 6 Monate wie üblich stattfinden. Ansonsten ist ein

Wirkungsverlust zu erwarten wie ausgeführt. Nach der letzten intravesikalen

Botulinumtoxin-Behandlung waren auch keine urologischen Komplikationen z. B.

mit einem Harnwegsinfekt mehr ausgewiesen. (doc. 332, pag.1 e 2).

Nella medesima occasione, alla

domanda se fosse plausibile che l’assicurato dovesse andare in bagno ogni due

ore impiegandoci quasi un’ora, il PD. dr. med. __________ ha risposto

negativamente, in quanto per un abituale auto-cateterismo ci vogliono circa 10

minuti e, durante l’attività lavorativa giornaliera,

una tale procedura va eseguita mediamente 2/3 volte. Ha quindi confermato una

capacità lavorativa residua, in attività adeguate, dell’80%, “bei

dokumentiert fehlendem neuropathischem Schmerzsyndrom ohne Schmerzmedikation

daher vorliegend eher die untere Grenze darstellt.” (doc. 332, pag. 2).

Interpellato dal ricorrente in merito ai pareri del PD. dr. med. __________, il

19.

settembre 2023 (doc. G) il dr. med. __________ ha confermato la propria valutazione

del 10 febbraio 2023 (e, quindi, una incapacità lavorativa pari ad almeno

il 70% in attività adeguate) sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) Sotto

il profilo urologico, nell'ordine della lunghezza delle necessarie pause compensatorie

sul lavoro per l'autocateterismo intermittente, si rileva che il Sig. RI 1, per

attendibili difficoltà soggettive, rese possibili anche dal concomitante

deficit motorio, richieda più del tempo stimato dal collega di 10 minuti per

2-3 volte durante l'orario di lavoro. Bisogna inoltre considerare il tempo di

lavoro perso (una giornata ogni 6 mesi) per le previste

periodiche iniezioni di tossina botulinica intravescicali,

necessarie ad evitare il peggioramento clinico per comparsa di pollachiuria ed

incontinenza.

Nelle osservazioni neurologiche in questione non vengono mai presi

in considerazione i disturbi dettati dall'alvo neurologico che, per quanto non

alterato in senso diarroico bensì stitico, necessita di cospicuo dispendio in

termini di tempo trascorso ai servizi igienici per regolazione del medesimo con

periodica assunzione di supposta.

Trattando quindi circa la sussistenza o meno dei dolori

vertebrosici, si rileva come questi non siano effettivamente documentalmente

riportati, bensì semplicemente allegati dal Soggetto. Orbene, è ragionevole

ritenere, sulla scorta della gravità della lesione patita e del quadro

menomativo da questo derivato, che possa sussistere un certo grado di

sintomatologia dolorosa, ancorché non così intensa da giustificare l'assunzione

di una terapia antalgica cronica, di entità tale, tuttavia, da configurare un

plausibile impedimento al prolungato mantenimento posturale. A ciò si devono

aggiungere gli esiti menomativi consistenti nelle apprezzabili alterazioni di

carattere ortopedico in conseguenza alle patite fratture (scapola destra,

plurime coste a sinistra) che, unitamente ai postumi della ,frattura vertebrale

sopra discussi, determinano la necessità di periodici cambi posturali e pause

compensatorie secondo le ;contingenti esigenze del Paziente, necessità non

prese in considerazione nelle relazioni neurologiche in oggetto e che

certamente incidono assai negativamente sulla continuità di rendimento del

Soggetto e sulla sua capacità di mantenere "normali" ritmi e carichi

di lavoro ed hanno pertanto una notevole rilevanza nel computo delle residue

capacità lavorative dell'Assicurato.”

Interpellato a tal proposito dall’CO 1, il 17 ottobre 2023 (doc. III-2), il PD.

dr. med. __________ ha nuovamente confermato i suoi precedenti pareri sulla

base delle seguenti considerazioni:

" Eine

genaue Herleitung dieser zumutbaren Arbeitsfähigkeit wird jedoch

versicherungsmedizinischerseits in dieser kurzen Erwiderung nicht erkennbar.

Ebenso wird selbst zugegeben, dass eine einschlägige Dokumentation möglicher

Schmerzen nicht vorliege. Auf die vorherige Begründung einer Arbeitsunfähigkeit

wegen häufigen Harninkontinenz nach lege artis und erfolgreicher

intravesicaler Botulinumtoxin-Behandlung gegen die Blasenspastik wird dagegen

nicht mehr zurückgegriffen, sodass die diesbezügliche letzte

versicherungsmedizinisch neurologische Einschätzung einer erfolgreichen

Behandlung, die notwendigerweise mindestens zweimal pro Jahr durchgeführt

werden muss, zwischenzeitlich als zutreffend anerkannt worden ist. Funktionell

ist der Versicherte daher hinsichtlich der neurogenen Blasenstörung mittels

einem intermittierenden Selbstkatheterismus fünfmal täglich (und dabei ca.

zwei- bis drei-mal während der Arbeit) gut kompensiert: Eine Blasen- oder

Stuhlinkontinenz sind nicht aktenkundig dokumentiert. Eine Schmerzmedikation

ist weiterhin bei fehlenden dokumentierten neurogenen oder vertebrogenen

Beschwerden nicht ausgewiesen, sodass auch eine mögliche dargelegte

schmerzhafte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit durch Dr. __________ bei

fehlender Dokumentation rein hypothetisch ist, und nicht dem vom

Unfallversicherungsgesetz verlangten hohen Beweisgrad einer überwiegenden

Wahrscheinlichkeit entspricht.”

Consultato privatamente dal

ricorrente il dr. med. __________ ha attestato il 30 ottobre 2023 che “La

situazione clinica attuale nonostante il regolare supporto della fisioterapia

riabilitativa, impone quotidiane procedure conseguenti all'invalidità di cui

sopra, che ne limitano ovviamente le capacità funzionale rispetto un individuo

senza lesioni midollari” (doc. H) rispettivamente il 28 novembre 2023 (doc.

I) quanto segue:

" (…)

Infortunio sul lavoro il 21 gennaio 2020 con caduta da un'altezza di 5 metri

(…), deambulazione possibile per pochi passi con molla di Codevilla; vescica

neurologica con necessità di 5-6 autocateterismi al di; alvo neurologico

gestito con uso di purganti in supposte; (…).

Oggi nonostante i timidi miglioramenti nell'autonomia motoria derivati

dall'intervento neurochirurgico, il paziente, per mantenerli tali deve

ottemperare a numerose procedure quotidiane che necessitano tempo e una certa

modalità di attività lavorativa.

Non può sfuggire (e i dati indiscutibili in letteratura lo

confermano) che una situazione clinica come quella del sig. RI 1 non si

mantiene inalterata nel tempo, prova ne siano le epididimiti ricorrenti, le

future infezioni delle vie urinarie per gli autocateterismi intermittenti e la

prevedibile evolutività in senso peggiorativo si può rallentare con una

condotta di vita scandita da costante fisioterapia riabilitativa, da qualità

della vita esente da stress lavoro-correlato che nella sua interezza si

identifica nella incapacità lavorativa almeno pari al 70% come si evince dalla

Relazione Medico Legale. (…)”

Interpellato a tal proposito

dall’CO 1, l’8 dicembre 2023 (doc. XI-1), il PD. dr. med. __________ ha

confermato i propri pareri del 16 marzo 2021, del 4 luglio 2022, del 25 aprile

2023, del 21 agosto 2023 e del 17 ottobre 2023, sulla base delle seguenti

conside-razioni:

" (…) Dr. __________

gibt im einseitigen neurologischen Bericht vom 30.10.2023 an, der Versicherte

sei nur «wenige Schritte» gehfähig («pochi passi»): Dies widerspricht der

bereits in der Erstrehabilitation im __________ mit Bericht vom 24.06.2020 dokumentierten

Gehstrecke von 300 m mit Hilfsmitteln inklusive einer Treppengehfähigkeit. Auch

müsse er fünf- bis sechsmal einen Selbstkatheterismus pro Tag für die

Blasenentleerungsstörung durchführen, was jedoch nur einer allgemein üblichen

Einstellung bei einer neurogenen Blasenentleerungsstörung entspricht ohne

ar-beitsverhindernden Grund per se. Es wird ohne weitere Begründung die

Schlussfolgerung niederge-legt, die funktionelle Kapazität im Vergleich zu

einem Individuum ohne Rückenmarksverletzung sei eingeschränkt («...limitano

ovviamente le capacità funzionale rispetto un individuo senza lesioni

midollari»).

In einem weiteren Kurzschreiben vom 28.11.2023 wird ebenfalls ohne nähere

Begründung lediglich die vorherige italienische versicherungsmedizinische Einschätzung

von Dr. __________ mit einer Arbeitsfähigkeit von 30 % wiederholt. («...da

qualità della vita esente da stress lavoro-correlato che nella sua interezza si

identifica nella incapacità lavorativa almeno pari al 70% come si evince dalla

Relazione Medico Legale»). Hierbei werden nicht korrekterweise im Sinne eines

nicht vorhandenen Dauerschadens auch gut behandelbare entzündliche

querschnittstypische Komplikationen, die bei dem Versicherten auch nur einmalig

vor zwei Jahren mit einer Epididymitits (Diagnose einer Nebenhodenentzündung

vom 27.10.2021) aufgetreten waren berücksichtigt (siehe dazu auch bitte die

versicherungsmedizinischneurologischen Ausführungen in der Beurteilung vom

04.07.2022). Weder begründen diese singulären querschnittstypischen und gut

behandelbare Komplikationen eine dauerhafte Einschränkung der angepassten

Arbeitsfähigkeit noch die Einschränkung der Gehfähigkeit per se, die lediglich

begründet, warum eine angepasste Arbeit dem Versicherten nur zumutbar ist und

keinesfalls die angestammte Tätigkeit als ungelernter Hilfszimmermann mit

Gerüstarbeiten. Siehe auch Ausführungen in der

versicherungsmedizinischneurologischen Beurteilung bereits vom 16.03.2021: Dort

war bereits die notwendigerweise angepasste überwiegend sitzende, selten

stehende und selten gehende Tätigkeit mit im Sitzen nur leichten bis

mittelschweren, im Stehen nur leichten Tätigkeiten mit vollem Pensum als

zumutbar im Einzelnen begründet worden. Detaillierte medizinische Gründe, die

dagegensprechen würden, werden vorliegend weiterhin nicht aufgeführt.

(…).

Aus den neurologischen Kurzstellungnahmen vom 30.10.2023 vom

28.11.2023

können keine neuen im Detail versicherungsmedizinisch ausreichend

begründeten Erkenntnisse dagegen entnom-men werden. Es wurde lediglich die vorherige

italienische versicherungsmedizinische Einschätzung vom 19.09.2023 zitiert und

mit den allgemeinen Einschränkungen eines Betroffenen mit Querschnittlähmung

begründet. Dies kann als versicherungsmedizinisch-neurologische Begründung für

eine Änderung der vorherigen Einschätzung einer angepassten 80%igen

Arbeitsfähigkeit nicht hinreichend sein. (…).”

2.6.2

Attentamente vagliato l’insieme

della documentazione a sua disposizione (cfr., in particolare, i doc. 3, 18,

19, 26, 51, 64, 86, 88, 95, 117, 123, 124, 131, 188, 190, 198, 216, 217, 225,

226, 231, 236, 238, 284, 294, 295, 296, 299, 310, 313, 324, 325, 330, 336), il

TCA ritiene che i citati pareri del 16 marzo 2021 (doc. 133), del 4 luglio 2022

(doc. 247), del 25 aprile 2023 (doc. 319) e del 19 agosto 2023 (doc. 332), del

17.

ottobre 2023 (doc. III-2) e dell’8 dicembre 2023 (doc. XI-1) del PD. dr.

med. __________ possa-no validamente servire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

In effetti, il medico fiduciario, nelle citate valutazioni di cui si è già

detto al consid. 2.6.1, ha spiegato nel dettaglio (e in modo convincente, alla

luce dell’insieme della documentazione medica agli atti riassunta al consid.

2.6.1) i motivi per cui ritiene che l’assicurato presenta dal 1° ottobre 2022

una capacità lavorativa residua dell’80% (presenza del 100% con una riduzione

di rendimento del 20% per eseguire auto-cateterismo ogni circa 3 ore per una

durata complessiva di circa 1 ora/al dì).

Egli ha tenuto debitamente conto

di tutte le problematiche correlate allo stato di paraplegia di cui è affetto

l’assicurato nell’apprezzare l’esigibilità lavorativa dello stesso.

A causa dell’infortunio e cadendo da un’altezza di 5 metri, RI 1 ha infatti residuato

una paraplegia sensomotoria sub L1 (AIS A) con innervazione parziale fino L3/4,

sensibile fino a L5. Ciò nonostante, con delle ortesi nella parte inferiore

delle gambe, può camminare, con l’ausilio delle stampelle, per circa 300 metri

oppure salire un piano di scale, non avendo riportato importanti impedimenti al

movimento delle articolazioni.

Ciò che trova peraltro conferma anche dai rapporti medici del 4 gennaio e del

26.

febbraio 2021 del Centro __________ (cfr. doc. 124, pag. 2 e 3 e doc. 131,

pag. 2 e 3).

Per quanto poi concerne l’aspetto urologico, il medico fiduciario ha

puntualizzato che le difficoltà legate alla vescica neurogena sono usualmente

trattate con successo con iniezioni di botulino.

Così è stato anche nel caso del ricorrente. Infatti, dopo avere iniziato il

trattamento con le iniezioni di botulino nell’autunno 2022, l’assicurato non ha

più sofferto di incontinenza urinaria nel lasso di tempo coperto dalla terapia

in questione (all’incirca 4/6 mesi). Dopo l’esecuzione delle iniezioni non sono

inoltre insorte complicanze, quali ad esempio ulteriori infezioni alle vie

urinarie (come, ad esempio, quella comparsa nell’autunno 2021).

Il medico fiduciario ha pure precisato che una certa diminuzione dell’effetto

dell’iniezione dopo 7/8 mesi dalla sua esecuzione (con ricomparsa graduale

dell’incontinenza urinaria) è usuale, per questo motivo nel caso del ricorrente

è indicato effettuarle almeno due volte (ogni 4/6 mesi, secondo necessità)

all’anno, come avviene peraltro in casi analoghi.

Sempre per quanto concerne l’aspetto urologico, il medico fiduciario, ha

considerato - tenuto conto di una vescica neuro-gena (ben compensata con le

iniezioni di botulino) - la necessità di fare auto-cateterismo per 5 volte al

dì, di cui mediamente 2/3 volte al lavoro per una durata globale di 60 minuti

(ovvero mediamente 20/30 minuti a volta).

Ciò che trova peraltro conferma anche nel certificato medico del 28 novembre

2023.

del dr. med. __________, consultato privata-mente dall’insorgente, dove

riporta in anamnesi una “vescica neurologica con necessità di 5/6

autocateterismi al dì; alvo neurologico gestito con uso di purganti in supposte”

(cfr. doc. I).

Inoltre, dalle tavole processuali non emerge che il ricorrente soffra di problematiche

neurologiche o paraplegiche (ad esempio spasticità e/o dolori neuropatici e/o

vertebrali), tali da avere un impatto sulla sua capacità lavorativa residua,

così come determinata dal medico fiduciario dell’CO 1.

Tale conclusione trova peraltro conferma anche nell’assenza di una terapia

antidolorifica, neppure al bisogno.

Questa Corte non ignora i numerosi certificati medici agli atti (cfr., in

particolare, doc. 284, 299, G, H e I) allestiti dai medici specialisti, che

hanno preso a carico l’assicurato oppure che sono stati da esso consultati

privatamente. Tuttavia essi - al pari degli stringati certificati medici di

inabilità lavorativa al 100% (cfr., in particolare, i doc. 190, 198, 217, 231 e

238), allestiti dal medico di famiglia del ricorrente (peraltro, specialista

FMH in medicina intensiva e medicina interna e, quindi, non nella materia che

qui ci occupa) - non sono atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi, a

proposito della fondatezza della valutazione del medico __________.

Per quanto concerne i certificati medici del 26 settembre 2022 del dr. __________,

del 10 febbraio 2023 e del 19 settembre 2023 del dr. med. __________ (doc. 284,

299, pag. 4-6; doc. G), essi sono stati debitamente presi in considerazione dal

medico fiduciario, nelle proprie valutazioni del 25 aprile, del 19 agosto e del

17.

ottobre 2023 (doc. 319, pag. 3-5, doc. 332, doc. III-2) nella quale ha

spiegato nel dettaglio (e in modo convincente, alla luce dell’insieme della

documentazione medica agli atti) i motivi poc’anzi riportati per cui egli

ritiene che dal 1° ottobre 2022 RI 1 presenta una capacità lavorativa residua

dell’80%.

Per quanto invece concerne la dichiarazione del ricorrente, giusta la quale egli

dovrebbe stare quasi un’ora in bagno per eseguire l’auto-cateterismo (doc. 255),

il medico fiduciario ha spiegato (parimenti in modo condivisibile) che ciò non

è plausibile, dato che chi - come il ricorrente - è abituato a ricorrere a

questa procedura, ci impiega usualmente circa 10 minuti (doc. 332, pag. 2).

Anche per quanto concerne l’argomentazione sollevata nel certificato del 10

febbraio 2023 del dr. med. __________, giusta la quale RI 1 necessiterebbe di

un tempo maggiore (che, comunque, non viene quantificato dal medico in

questione) rispetto ai 10 minuti stimati dal medico fiduciario (cfr. doc. G),

questa Corte rileva che, nel caso di specie, come visto, il medico fiduciario ha

comunque considerato, mediamente 2/3 pause al lavoro per una durata globale di

60.

minuti (ovvero mediamente 20/30 minuti a volta).

Per quanto concerne il certificato medico del 30 ottobre 2023 (doc. H) e il

relativo complemento del 28 novembre 2023 (doc. I) del dr. med. __________,

essi sono stati adeguatamente considerati dal PD dr. med. __________ nella

valutazione dell’8 dicembre 2023 (doc. XI-1 nella quale ha spiegato in modo

dettagliato (e convincente, alla luce dell’insieme della documentazione medica

agli atti riassunta al consid. 2.6.1) i motivi per cui ha confermato la propria

precedente valutazione. In particolare, sottolineando nuovamente che il quadro

clinico è ormai noto, rispettivamente che, nel primo certificato medico, non è

espressa alcuna valutazione della capacità lavorativa residua mentre nel

complemento lo specialista in questione si è sostanzialmente limitato a riprendere

la capacità di lavoro residua quella indicata dal dr. med. __________ nella

valutazione del 19 settembre 2023.

Il TCA rileva inoltre che le già citate valutazioni del 26 settembre 2022 del

dr. med. __________ (284), del 10 febbraio 2023 (doc. 299, pag. 4-6) e del 19

settembre 2023 (doc. G) del dr. med. __________, del 30 ottobre 2023 (doc. H) e

del 28 novembre 2023 (doc. I) del dr. med. __________, pur mettendo in dubbio

la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e vanno, quindi, in ogni caso

intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che il danno alla

salute infortunistico ha sulla capacità di lavoro del ricorrente.

Con espresso riferimento alla valutazione del 10 febbraio 2023 del dr. __________

(doc. 299, pag. 4-6), va inoltre rilevato che la circostanza che tra la

valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO

1.

e quella effettuata dallo specialista consultato privatamente del ricorrente vi

siano alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti

funzionali (in particolare, circa l’entità dei pesi che l’assicurato è ancora

in grado di sollevare), sarebbe in ogni caso irrilevante (cfr. pure la STCA

35.2021.59

dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3).

In effetti, il concetto

d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico di fiducia

non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una

costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio

ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri

di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione

contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b;

OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua

residua capacità lavorativa in attività professionali idonee (vedi, tra le

altre, la STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e riferimenti e la

STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3).

In concreto questo Tribunale

ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano

delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, (per lo più

leggere e sedentarie), che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo

interessano, sarebbe in grado di esercitare all’80% (presenza al 100% e

rendimento all’ 80%), tenuto conto dei suoi limiti funzionali.

2.6.3

Alla luce di quanto appena esposto,

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata

(ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario, PD dr. med. __________,

nell’apprezzamento del 16 marzo 2021, peraltro confermati nell’apprezzamento

dell’8 dicembre 2023: cfr. doc. 133 e doc. XI-1), all’80% (100% presenza con un

rendimento ridotto del 20% per procedura di 2/3 volte di auto-cateterismo),

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

Stante quanto precede (cfr., in particolare, consid. 2.6.2), le censure

ricorsuali volte a contestare l’operato del medico fiduciario come pure l'esigibilità

in attività adeguate dell'assicurato vanno dunque respinte.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid.

3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid.

3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022,

essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° ottobre

2022.

(cfr. consid. 2.2).

2.8

2.8.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2022, avrebbe realizzato

un guadagno annuo lordo di fr. 64'740.-, secondo le indicazioni fornite il 20

febbraio 2023 dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 306), giusta le quali:

" (…) come

richiesto e convenuto telefonicamente le comunico la presumibile

evoluzione del salario del signor RI 1.

Chiaramente la parte di salario basata sul merito potrebbe essere

maggiore o inferiore di quella indicata qui di seguito poiché basata sulle

prestazioni, sul comportamento e sui risultati raggiunti.

•Salario 1.1.2020

CHF 61'490.-

•Salario 1.1.2021

CHF 62'010: => 61'490.-+ 260.- (aumento generale) +

260.- (presumibile aumento individuale basato sul merito)

•Salario 1.2.2021

CHF 63'960.- adeguamento in base all'esperienza raggiunta

(> 60 mesi) secondo CCL per il ramo involucro edilizio

•Salario 1.1.2022

CHF 64'740.- => 63'960.-+ 260.- (aumento generale) +

260.- (presumibile aumento individuale basato sul merito) + rincaro 0.4% (…)”

(doc. 306; n.d.r.: la sottolineatura e il grassetto non sono della redattrice).

In sede di gravame, l’avv. RA 1

ha contestato questo dato, in quanto:

" come

risulta dagli atti, il salario da valido non poteva attestarsi a soli CHF

64'740.00.

In primo luogo, dal conteggio indennità giornaliera riassuntivo

del 21 gennaio 2020 (atto n. 70) è stato manifestamente indicato un salario di

CHF 66'290.00 (quindi già superiore a quanto stabilito dalla CO 1).

In secondo luogo, perché, come si evince chiaramente dai conteggi

dello stipendio agli atti (atto n. 149), risulta che dal 2019 al 2020 vi è

stato un aumento annuo dello stipendio pari ad almeno CHF 3'705.00. Risulta

dunque altamente improbabile (siccome lo stipendio è previsto da un CCL, il

quale prevede un aumento annuale imperativo) che non vi sarebbe stato un

aumento dello stipendio pari ad almeno CHF 3’705.00 anche per gli anni 2021 e

2022!

Ne consegue quindi che lo stipendio del signor RI 1 nel 2022

sarebbe da quantificare almeno in CHF 68'900.00 (ossia il salario del

2020.

di CHF 61'490.00 con gli aumenti di CHF 3705.00 sia per l'anno 2021 che

per il 2022)” (cfr. doc. I, pag. 10; n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice).

In sede di risposta

l’amministrazione ha precisato quanto segue:

" Per quanto

concerne il salario da valido, la Parte convenuta aveva chiesto al datore di

lavoro dell'assicurato di calcolare la presumibile evoluzione del salario

dell'assicurato. Il datore di lavoro è giunto alla conclusione che nel 2022 il

salario dell'assicurato sarebbe stato pari a CHF 64'740.--, come riportato a

pag. 6 della decisione su opposizione. Tale dato non può che essere confermato.

Dal doc. 149 son indicati i salari versati all'assicurato nel 2019 (4'445.-- x

13.

= CHF 57'755.--) e nel 2020 (4'730.-- x 13 = CHF 61'490.--). Per stabilire i

salari del 2021 e del 2022 il datore di lavoro ha considerato l'aumento

generale e l'aumento in base al merito.” (cfr. doc. III, pag. 7).

2.8.2

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

osserva che, in data 20 febbraio 2023 (doc. 306), la __________ (ex datore di

lavoro del ricorrente) ha informato l’CO 1 che, nel caso in cui la l’assicurato

non fosse stato in infortunio, nel 2022 avrebbe percepito un salario annuo

lordo di fr. 64'740.

Tale importo è stato raggiunto partendo dal salario annuale lordo di fr. 61'490

per l’anno 2020, di fr. 63'960 (importo comprensivo sia dell’aumento generale

di fr. 260 sia del presumibile aumento individuale basato sul merito di fr. 260

sia dell’adeguamento in base all'esperienza raggiunta, ovvero > 60 mesi,

secondo CCL per il ramo involucro edilizio di fr. 1'950) per l’anno 2021 e di

fr. 64'740 (importo comprensivo sia dell’aumento generale di fr. 260 sia del

presumibile aumento individuale basato sul merito di fr. 260 sia dell’adeguamento

al rincaro di 0,4%: cfr. doc. 306).

L’assicuratore convenuto ha, quindi, correttamente considerato un guadagno

annuo lordo di fr. 64'740.- per il 2022.

In simili circostanze la critica ricorsuale del patrocinatore dell’assicurato

all’operato dell’CO 1 per non avere considerato un reddito da valido di almeno

fr. 68'900.00 deve essere respinta. Non consente di giungere ad una diversa

conclusione neppure l'importo di fr. 66'290.00 indicato nel conteggio indennità

giornaliera riassuntivo del 21 gennaio 2020 (doc. 70). Tale importo comprende

infatti, oltre al citato salario lordo annuale di fr. 61'490 per l’anno 2020,

anche gli assegni familiari (di fr. 400 mensili per complessivi fr. 4'800

annui) e, quindi, una posta che non viene considerata per il raffronto dei

redditi (guadagno da valido e guadagno da invalido; cfr. STCA 35.2021.83 del 7

marzo 2022, consid. 2.9.3).

Su questo punto, la decisione su opposizione impugnata non presta dunque il

fianco a critiche.

Il salario “da valido”

ammonta, nel 2022, a fr. 64'740.-.

2.9

2.9.1

Per quanto riguarda il reddito da

invalido, il TCA rileva che, nella sentenza di principio pubblicata in DTF

126.

V 75 seg., l’Alta Corte ha stabilito che, ai fini della sua determinazione,

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Giova qui pure ricordare che l’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha

anche stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF

I 222/04 del 5 settembre 2006; STCA 35.2023.10 del 3 aprile 2023, consid.

2.9.1).

Inoltre il Tribunale federale, relativamente alla tabella di riferimento TA1,

ha anche precisato che ci si deve fondare, di principio, sui salari mensili

indicati nella linea “totale” del “settore privato”, riferita ai salari lordi

standard, che sono a loro volta basati sempre sul valore mediano o centrale. È

possibile fare eccezionalmente capo ai salari mensili dei settori particolari

(settore 2 “produzione” e settore 3 “servizi”) rispettivamente a dei rami

particolari, allorquando si tratta di permettere ad un assicurato di mettere

pienamente a profitto la propria capacità di lavoro residua. Questa facoltà è

data solamente nei casi particolari in cui l’assicurato, prima del danno alla

salute, ha lavorato in un ambito specifico per numerosi anni e

praticamente un lavoro in un altro ambito non entra più in linea di conto. Per

contro ci si deve riferire alla linea “totale” del “settore privato”,

allorquando un assicurato non può più esercitare la propria attività abituale, ma

può essere immesso in un nuovo ambito lavorativo per il quale l’insieme del

mercato del lavoro è di principio disponibile (cfr. DTF 148 V 174, consid. 6.2

e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STF 8C_605/2022 del 29 giugno 2023,

consid. 4.2.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STF 8C_576/2022 del 1°

giugno 2023, consid. 4.2; STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021, consid. 5.2.1 e

rinvii ivi citati; STF 8C_205/2021 del 4 agosto 2021, consid. 3.2.1 e rinvii

ivi citati; STF 8C_665/2020 del 14 aprile 2020, consid. 4.2.2 e rinvii ivi

citati.

2.9.2

Nel caso di specie, l’istituto

resistente ha quantificato in fr. 66'073 il reddito da invalido, facendo capo

alla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello

di competenze 1, uomini, indicizzando il dato statistico sino al 2022. A tale

importo è poi stata effettuata una decurtazione del 20% per tenere conto della

capacità lavorativa residua del 80% in attività adeguate stabilita dal medico

fiduciario, giungendo così a fr. 52'858.64 (doc. A).

Il patrocinatore dell’insorgente

ha contestato tale dato, sulla base di quanto indicato dal dr. __________ nelle

valutazioni del 10 febbraio e del 19 settembre 2023 (doc. 299, pag. 4-6 e doc.

G), rilevando, in particolare, quanto segue:

" (…) Il

reddito da invalido di CHF 66'073.30 è stato calcolato prendendo in

considerazione il livello di qualifica 1 della Tabella "TA1_tirage skill

level", il quale equivale ad "attività semplici di tipo fisico o

manuale" e della media mensile totale di CHF 5'261.00 come reddito

(cfr. Tabella TA1_tirage_skill_level), poi adattata in base all'evoluzione

nominale dei salari per il 2022.

Il reddito di CHF 5'261.00 non è tuttavia applicabile nel caso

concreto. Infatti, la CO 1 ha tenuto conto anche di attività palesemente

inesigibili dal signor RI 1. Tra queste vi sono senz'altro le "attività

manifatturiere" (cfr. tabella TA1_tirage_skill_level, nr. 10-33) che

non possono essere dunque tenute in considerazione nel caso dell'insorgente.

Inesigibili ai fini del calcolo del reddito da invalido vi sono

anche le "attività finanziarie e assicurative" (op. cit., nr.

64-66) e le "att. professionali, scientifiche e tecniche" (op.

cit., nr. 69-75). Anche tali attività - in netto contrasto con la formazione,

l'esperienza e le capacità del signor RI 1 - non possono essere tenute in

considerazione per il calcolo del reddito da invalido dell'insorgente.

(…), dovranno necessariamente essere escluse dal potenziale campo occupazionale

non soltanto le attività ad elevata specializzazione (non compatibili con il

modesto patrimonio tecnico-culturale dell'Assicurato) ma anche gran parte dei

compiti lavorativi "semplici" e "leggeri" quali commesso,

fattorino, benzinaio, ecc.

Per i motivi appena menzionati, la CO 1 non può imputare al signor

RI 1 un'attività lucrativa il cui salario annuale sarebbe stato di CHF

66'073.30.

L'unico settore della lista della Tabella TA1 in cui non pare si

necessiti di competenze specifiche e non dovrebbe necessitare di troppo stress

fisico per RI 1 è quello delle "att. amministrative e di servizi di

supporto", segnatamente le "att. amm. e di serv. di supporto

(senza 78)" (op. cit., nr. 77, 79-82), le quali prevedono un salario

medio mensile di CHF 4'593.00.

Ne consegue pertanto che il salario da invalido al 100% del

ricorrente non possa essere superiore a CHF 57'458.43 (CHF 4'593.00 : 40 x 41.7

x 12). Importo quest'ultimo che dovrà essere ridotto, come si dirà in seguito,

in base all'incapacità lavorava del signor RI 1.” (cfr. doc. I, pag. 12 e 13;

n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Il TCA non condivide le

considerazioni espresse dal patrocinatore dell’insorgente.

Dal momento in cui il ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria

capacità lavorativa residua (dell’80%) in attività adeguate, in particolare

leggere e sedentarie, tenuto conto dei limiti funzionali indicati dal medico

fiduciario dell’CO 1 (cfr. consid. 2.6.2), il reddito da invalido (di fr.

66'073.30) è stato infatti correttamente calcolato dall’amministrazione in base

alla media “totale” dei dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1, che tengono in considerazione l’offerta (ed i

rispettivi salari) di svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte

all’assicurato, così come indicato dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.9.1). Parimenti rettamente l’CO 1 ha poi operato una riduzione del 20% per la

diminuzione di rendimento medicalmente giustificata, giungendo così a fr. 52'858.64.

A questo proposito giova qui pure ricordare che, secondo la giurisprudenza, una

delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa

essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve

ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se

ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di

lavoro o persino a mettere fine alla sua attivit indipendente a profitto di

un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a

cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno

risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3

e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid.

2.10; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.9; STCA 35.2023.65 del 29

gennaio 2024, consid. 2.9).

2.9.3

Questa Corte prende atto che

l’amministrazione nella decisione avversata non ha applicato alcuna deduzione

sociale (cfr. doc. 328, pag. 6).

Da parte sua, il patrocinatore

del ricorrente chiede l’applicazione di una “riduzione sociale almeno del

10%, tenuto conto che il signor RI 1 è di nazionalità italiana ed è residente

in Italia. Ciò rende senz'altro più difficoltoso il suo inserimento nel mondo

del lavoro in Svizzera. A maggior ragione se si considera che l'insorgente non

può effettuare lunghi tragitti in auto. Inoltre, va sottolineato che RI 1,

oltre all'italiano, non padroneggia nessuna delle lingue nazionali svizzere.

Infine, deve essere considerato che il ricorrente non ha alcuna formazione

specifica, ciò rende senz'altro più difficoltoso il reinserimento nel mondo del

lavoro” (cfr. doc. I, pag. 14).

A questo proposito il TCA rileva innanzitutto che, secondo la più recente

giurisprudenza federale, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già

tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In

altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione

percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un mercato

equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri

casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità

lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di

un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019

consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2;

8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;8C_765/2019 del 10 giugno 2020

consid. 5.4.4;8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si

veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le

revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure,

tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10).

Occorre, inoltre, ricordare che

le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (cfr. STF 8C_805/2016 del 22 marzo

2017.

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024,

consid. 2.10).

Questa giurisprudenza è stata

sostanzialmente confermata anche dalla STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023

consid. 5.4.2.3. e dalla STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 5.1.1 e

5.2.2

Questo Tribunale ricorda inoltre

di avere già confermato al consid. 2.6.2 che, tenuto conto degli impedimenti

dovuti al danno infortunistico, l’assicurato presenta una capacità lavorativa

residua dell’80% in attività adeguate (specificatamente in attività leggere e

sedentarie) rispettivamente che il ricorrente gode di un ventaglio di attività

esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria

capacità lavorativa residua. Il TCA ritiene pure che le limitazioni

infortunistiche - che hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa

dell’insorgente anche in attività adeguate (attività leggera e sedentaria) -

non esplicano ulteriori effetti rilevanti dal profilo del reddito conseguibile

nel ventaglio di attività ancora esigibili nel mercato del lavoro equilibrato.

In siffatte condizioni, una decurtazione sociale, per questi aspetti, non

appare giustificata.

Questa Corte segnala inoltre che, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016

consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha stabilito che

in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda

pure la STF 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3; cfr. pure, tra le tante,

la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8).

Lo stesso vale a proposito dell’assenza

di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza

in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17

febbraio 2022 consid. 4.3.2,8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2,8C_122/2019

del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019

consid. 4.4; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023,

consid. 2.8).

Infine, neppure lo statuto di frontaliere dell’assicurato può

giustificare una decurtazione del reddito statistico da invalido.

In effetti, in una sentenza

8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3, la Corte federale ha negato

l’applicazione di una riduzione salariale in ragione dello statuto di

frontaliere della persona assicurata (di nazionalità italiana), evidenziando in

particolare che “…, di principio, le persone di nazionalità di uno Stato

comunitario non possono essere trattate diversamente dai lavoratori svizzeri

sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid.

4.4).”. Del resto, in concreto, l’insorgente non dimostra (né tantomeno

sostiene) in alcun modo di essere stato svantaggiato dal punto di vista

retributivo per rapporto ai suoi (eventuali) colleghi di nazionalità svizzera,

allorquando si trovava alle dipendenze della ditta __________ (in questo senso,

cfr. STF 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4; cfr. pure, tra le tante, la

STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8).

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento (cfr. sul tema,

tra le tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021, consid. 2.3.7 e la STCA

35.2021.74

del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Il reddito “da invalido"

per il 2022 è, quindi, pari a fr. 52'858.64.

2.10

Confrontando ora il reddito "da

invalido" di fr. 52'858.64 con il relativo reddito "da valido"

di fr. 64'740, si ottiene un grado d’invalidità del 18% ([64'740 - 52'858.64] x

100.

: 64'740 = 18.35% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121).

Il modo di operare dell'CO 1, il quale ha riconosciuto a RI 1 con la decisione

avversata il diritto ad una rendita LAINF del 18% (cfr.doc. 338), non presta,

pertanto, il fianco ad alcuna critica.

2.11

A fronte di una situazione ritenuta

sufficientemente chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una

perizia giudiziaria, richiesta più volte dal patrocinatore del ricorrente: cfr.

doc. I, pag.6 e doc. V).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L’incarto LAINF è stato versato

con la risposta di causa (cfr. allegato a doc. III).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di una controversia

relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del

18.

ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema, cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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