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Decisione

52.2019.53

Carcerazione amministrativa in vista del rinvio coatto

12 maggio 2020Italiano16 min

deve dunque ammettere che nel caso di specie sussistano senz'altro le condizioni

Source ti.ch

Fatti

I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione

secondo la LStrI oppure per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'art. 66a

o 66a bis CP o dell'art. 49a o 49a bis CPM sono intrapresi

senza indugio (art. 76 cpv. 4 LStrI).

2.2. Giusta l'art. 79 cpv. 1 LStrI, la carcerazione preliminare, quella in

vista di rinvio coatto secondo gli art. 75-77 LStrI e quella cautelativa giusta

l'art. 78 LStrl, non possono, assieme, durare più di sei mesi.

Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o

revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della

situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la

carcerazione è eseguita (art. 80 cpv. 4 LStrI).

3. Come accennato in narrativa, il ricorrente è entrato in Svizzera nel 2008.

Malgrado che le autorità federali avessero respinto la sua domanda

d'asilo, egli è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria in quanto

riconosciuto quale rifugiato. Risiedendo da più di 5 anni nel nostro Paese, il

21 dicembre 2012 gli è quindi stato rilasciato un permesso di dimora ex art. 84

cpv. 5 LStrI. Sennonché, con sentenza 20 dicembre 2018 la Corte delle assise

correzionali di __________ lo ha condannato alla pena di 22 mesi di detenzione

per infrazione aggravata alla LStup, ordinando la sua espulsione dal territorio

svizzero per la durata di 5 anni giusta l'art. 66a CP.

RI 1, che ha reiteratamente dichiarato sia davanti alla Polizia cantonale che

al Giudice delle misure coercitive, di non avere alcuna intenzione di dar

seguito volontariamente al suddetto ordine di espulsione, rappresenta dunque

una seria minaccia per l'ordine pubblico. I reati in materia di LStup per i

quali egli è stato condannato penalmente sono particolarmente gravi e

riprovevoli, in quanto suscettibili di mettere in pericolo la vita e la salute

di numerose persone. Sull'arco di diversi anni egli ha infatti spacciato in

varie località del __________ dei quantitativi non trascurabili di cocaina,

marijuana e hashish. Viste le circostanze e accertata l'esistenza di una

decisione di espulsione cresciuta in giudicato disposta dal giudice penale, si

deve dunque ammettere che nel caso di specie sussistano senz'altro le condizioni

oggettive previste dai combinati art. 76

cpv. 1 lett. b cifra 1 e 75 cpv. 1 lett. g LStrl, nonché dall'art. 76 cpv. 1

lett. b cifra 3 LStrl per la sua

carcerazione amministrativa in vista dello sfratto.

4. 4.1.

Resta a questo punto da esaminare la questione di sapere se l'allontanamento

del ricorrente risulti inattuabile per motivi giuridici o effettivi

(art. 80 cpv. 6 lett. a LStrl), come da lui sostenuto. A questo proposito egli

sostiene in particolare che, essendo stato posto al beneficio dello statuto di

rifugiato, non possa essere allontanato verso l'Eritrea, Paese dal quale era a

suo tempo fuggito per non avere prestato servizio militare, dal momento che nei

suoi confronti dovrebbe valere il principio di non respingimento ai sensi

dell'art. 5 della legge federale

sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31).

4.2. L'art. 25 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce che i rifugiati

non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati (cpv.

2). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un

altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (cpv. 3).

Secondo l'art. 3 LAsi sono

rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono

esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,

appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,

ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

La direttiva della Segreteria

di Stato alla migrazione (SEM) nel settore dell'asilo del 1° gennaio 2008 (n.

6.3.7, stato al 1° luglio 2019), precisa che i richiedenti l'asilo che

adempiono le condizioni previste dall'art. 3 LAsi, a cui la Svizzera non può

concedere l'asilo, ma ai quali viene riconosciuta la qualità di rifugiato,

possono essere ammessi provvisoriamente come rifugiati se allo stesso tempo è

inammissibile ed impossibile proseguire il viaggio verso uno Stato terzo esente

da persecuzioni e se non lo si può esigere da loro. Tuttavia, i rifugiati

ammessi provvisoriamente possono avvalersi unicamente dei diritti conferiti

dalla convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, entrata in

vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955 (RS 0.142.30). Dato che la convenzione

non accorda nessun privilegio in materia di soggiorno, sotto quest'aspetto i

rifugiati ammessi provvisoriamente sono equiparati agli altri stranieri ammessi

provvisoriamente. Il libretto F è rilasciato dalle autorità cantonali sulla

base del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dopo la

decisione di prima istanza alle persone che, dopo essere state ammesse

provvisoriamente con la qualità di rifugiato al termine della procedura di

prima istanza, inoltrano un ricorso contro il rigetto della domanda d'asilo

presso il Tribunale amministrativo federale. Indipendentemente dal tipo di

permesso, il riconoscimento della qualità di rifugiato passa in giudicato al

momento della notificazione della decisione di prima istanza, e queste persone beneficiano

allora della protezione della convenzione sullo statuto dei rifugiati.

Lo statuto dei

rifugiati in Svizzera, precisa l'art. 58 LAsi, è retto dalla legislazione sugli

stranieri, in quanto non siano applicabili disposizioni particolari,

segnatamente quelle della LAsi o della convenzione sullo statuto dei rifugiati.

L'art. 59 LAsi dispone

che le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che adempiono la qualità di

rifugiato sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate

rifugiati ai sensi della LAsi e della citata convenzione.

L'art. 5 cpv. 1 LAsi,

che disciplina il divieto di respingimento, dispone che nessuno può essere

costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua

integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi

menzionati nell'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto

a recarsi in un Paese di tal genere. Il divieto di respingimento, soggiunge il

capoverso 2 della medesima norma, non può essere fatto valere quando vi siano

seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della

Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un

crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo

pubblico.

Dal canto suo, l'art.

63 cpv. 2 LAsi dispone che la SEM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato

alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso

reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo o del riconoscimento

della qualità di rifugiato, soggiunge il capoverso 3 della medesima norma, è

efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.

Giusta l'art. 65 LAsi,

l'allontanamento o l'espulsione di rifugiati sono retti dall'art. 64 LStrI in

combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 lett. b e l'art. 68 LStrI. È fatto

salvo l'art. 5 LAsi.

Dal canto suo l'art.

32 n. 1 della convenzione sullo statuto dei rifugiati sancisce che gli Stati contraenti

possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio

soltanto per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Per quanto riguarda il divieto di espulsione e di rinvio al

confine sancito all'art. 33 n. 1 della convenzione in parola, il n. 2 della

medesima norma prevede comunque che tale disposizione non può tuttavia essere

fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato

un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede oppure costituisca, a

causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente

grave, una minaccia per la collettività di detto Paese.

4.3. Nel caso di specie il ricorrente, che, come sopra esposto, ha commesso dei

reati senz'altro gravi per avere trafficato degli importanti quantitativi di

stupefacenti, costituisce una seria minaccia per il nostro ordine pubblico.

Minaccia che comunque non appare ancora tale da giustificare, in deroga al

principio di non respingimento, il suo allontanamento verso il suo Paese d'origine,

qualora lì la sua integrità fisica o la sua libertà dovessero risultare minacciate

per uno dei motivi menzionati dall'art. 3 cpv. 1 LAsi. A questo proposito

occorre comunque considerare che con decisione n. D-7898/2015 del 31 gennaio

2017 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ritenuto che ai cittadini

eritrei non può essere riconosciuto lo statuto di rifugiato per il solo fatto

che sono partiti illegalmente dal loro Paese, anche per sottrarsi al servizio

militare, dato che essi non saranno per forza perseguiti se ritornano in

Patria. Con giudizio del 17 agosto 2017, n. D-2311/2016, lo stesso TAF ha

quindi considerato di principio ragionevole e ammissibile il rientro di un

cittadino eritreo che ha ultimato il servizio nazionale oppure che ne è stato

esonerato. Infine con sentenza n. E-5066/2017 del 18 luglio 2018, detto

tribunale ha confermato la decisione di allontanamento pronunciata dalla SEM di

un cittadino eritreo a cui era stato negato l'asilo politico in Svizzera dopo

che questi era fuggito dal proprio Paese per evitare di dover prestare servizio

militare. Da questi giudizi non si può ancora dedurre che chi già vive in

Svizzera quale rifugiato per avere lasciato illegalmente l'Eritrea al fine di

sottrarsi all'obbligo di leva possa automaticamente essere privato di tale

statuto e rinviato verso il proprio Paese d'origine, dovendo l'Autorità

federale valutare di caso in caso se sussistano o meno le condizioni per

procedere in tal senso a fronte delle concrete e specifiche circostanze che

caratterizzano ogni singola fattispecie. Per quanto attiene alla situazione del

ricorrente, dagli atti di causa, e in particolare dalla decisione del 21

novembre 2008 dell'allora UFM, risulta che sebbene nel corso della procedura d'asilo

quest'ultimo avesse fornito delle versioni contraddittorie - e quindi

inverosimili - in merito alle circostanze che avevano caratterizzato la sua

fuga dall'Eritrea, egli era stato a quel tempo posto al beneficio dello statuto

di rifugiato per il solo fatto che aveva lasciato il proprio Paese in modo illegale

allorquando era in età utile per prestare servizio militare obbligatorio. Pertanto,

stante la predetta giurisprudenza del TAF il ricorrente non può considerarsi

completamente al riparo dall'eventualità che la SEM gli possa revocare tale

statuto. A questo proposito occorre rilevare che di fronte alla richiesta in

tal senso inoltrata il 20 dicembre 2018 dalla Sezione della popolazione, con

messaggio di posta elettronica del 25 marzo la SEM ha riferito che avrebbe

preso una decisione circa la revoca a RI 1 dello statuto di rifugiato una volta

terminati gli accertamenti del caso. Nulla permette dunque di affermare, come

fa l'insorgente fondandosi su delle notizie di stampa estera, che non risponderebbe

alla volontà delle autorità federali mettere in atto l'allontanamento di cittadini

eritrei accolti in Svizzera quali rifugiati. Se così fosse, la SEM non avrebbe

avuto che da rendere attenta sin da subito l'autorità cantonale di questa sua

intenzione e del fatto che alla suddetta richiesta di revoca non avrebbe quindi

dato nessun seguito. Pertanto allo stato attuale delle cose non si può ancora ritenere

che l'allontanamento dell'insorgente sia sicuramente inattuabile per ragioni

giuridiche. La questione dipende essenzialmente da quanto verrà deciso dalla

SEM in merito alla conferma o alla perdita dello stato di rifugiato da parte

del ricorrente, la quale dovrà comunque istruire la pratica. Sarà quindi soprattutto

in tale sede che quest'ultimo dovrà, se del caso, far valere come un eventuale

suo rimpatrio possa esporlo al rischio concreto di subire dei trattamenti

contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e sia

contrario alla giurisprudenza del Comitato delle Nazioni Unite contro la

tortura.

Per il resto si deve considerare che in base alle indicazioni fornite dalla SEM

- agli atti e aggiornate alla situazione vigente al mese di gennaio 2019 - dal

profilo squisitamente pratico il rientro in Eritrea dell'insorgente è senz'altro

difficile, ma comunque attualmente possibile sia su base volontaria, sia

tramite volo DEPU. Restano infatti tutt'ora inattuabili i rientri tramite volo

DEPA e volo speciale.

In simili circostanze non si può dunque ancora affermare che in concreto non vi

sia alcuna possibilità o un'eventualità soltanto altamente improbabile e

puramente teorica di eseguire l'allontanamento dell'insorgente. Nella misura in

cui si deve ritenere che sussiste una seppur minima prospettiva di rimpatrio,

non vi sono sufficienti motivi per annullare il querelato provvedimento

amministrativo in ragione di quanto disposto dall'art. 80 cpv. 6 lett. a LStrI (DTF

130 II 56 consid. 4.3.1).

5. Dal profilo della

situazione familiare e personale dello straniero (art. 80 cpv. 4 LStrl), va rilevato

che RI 1, celibe, è senza attività lucrativa e privo di mezzi di sostentamento propri. Di conseguenza, senza il provvedimento in esame, l'insorgente, che per l'appunto

è stato colpito da una misura di espulsione dal territorio svizzero per

la durata di 5 anni giusta l'art. 66a CP cercherebbe verosimilmente di

sottrarsi allo sfratto o tenterebbe perlomeno di renderne ancora più

difficile l'attuazione, rendendosi per esempio irreperibile. Ragione per la

quale nel caso concreto non può entrare in linea di conto l'adozione di una

misura meno incisiva rispetto a quella qui contestata.

6. Stante tutto quanto precede

si deve concludere che la decisione del Giudice delle misure coercitive merita

di essere integralmente confermata, in quanto immune da violazioni del diritto

e rispettosa del principio della proporzionalità. Pertanto, il ricorso

dev'essere respinto.

Date le circostanze, si prescinde comunque dal prelievo di

una tassa di giudizio (art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere

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