52.2020.399
Definizione del numero di sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare ai fini dell'erogazione del contributo annuo cantonale
8 marzo 2021Italiano21 min
I. Preso possesso dell'incarto,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.399
Lugano
8
marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 21 luglio 2020 del
RI
1
rappresentato
dal suo Municipio,
contro
la decisione del 1° luglio 2020 del Dipartimento dell'educazione
della cultura e dello sport che ha stabilito le sezioni di scuola
dell'infanzia e elementare considerate ai fini dell'erogazione del contributo
annuo forfetario per l'anno scolastico 2020/2021;
ritenuto, in
fatto
A. Il Comune di RI 1 è da
anni confrontato con la penuria di allievi di scuola dell'infanzia ed
elementare e mantiene due sezioni di scuola grazie a deroghe al numero minimo
di alunni concesse dalle autorità cantonali. Sia per l'anno scolastico 2018/ 2019
sia per il successivo, l'Esecutivo comunale è stato reso attento
dall'ispettorato scolastico del VI circondario che tale regime eccezionale non
sarebbe stato rinnovato in futuro ed era connesso all'impegno, assunto dal
Municipio, di costituire con i Comuni limitrofi un istituto scolastico unico
intercomunale.
Uno studio di fattibilità sulla costituzione di un istituto scolastico
intercomunale commissionato dai Municipi dei Comuni di CO 2, __________ e ORI 1
a __________, già ispettore scolastico e __________, direttore dei tre istituti
scolastici, presenta l'andamento prevedibile del numero di allievi dal 2019 al
2025. Per il Comune di RI 1 la previsione è la seguente:
Allievi
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
SI
8
4
7
5
?
?
SE 1a
2
5
0
3
2
2
SE 2a
3
3
5
0
3
2
1° c. HarmoS
13
12
12
8
5*
4*
SE 3a
5
2
3
5
0
3
SE 4a
0
5
2
3
5
0
SE 5a
5
0
5
2
3
5
Tot. 2° ciclo
10
7
10
10
8
8
Totale SE
15
15
15
13
13
15
* Solo
allievi della SE 1-2
Lo studio ha quindi
individuato due scenari attuabili per la creazione di un istituto scolastico
gestito a livello intercomunale, con l'obiettivo, fissato dai Municipi, di
mantenere la presenza di allievi in ogni Comune, riducendo al massimo gli
spostamenti degli scolari e sfruttando gli spazi scolastici esistenti. Il
primo, ritenuto più vantaggioso, prevede di lasciare una sezione mista (scuola
dell'infanzia e primo ciclo di scuola elementare) nel Comune di RI 1 e di
trasferire gli allievi del secondo ciclo presso le altre sedi (__________, CO 2).
La seconda opzione prevede al contrario di trasferire gli alunni di scuola
dell'infanzia da RI 1 a CO 2, mantenendo nel Comune di RI 1 una pentaclasse con
gli allievi dalla prima alla quinta elementare. Un terzo scenario, che
contemplava di mantenere due sezioni di scuola nel Comune di RI 1, è stata scartata
in quanto ritenuta inattuabile.
B. a. Con scritto del 1°
aprile 2020 il Municipio del Comune di RI 1 ha chiesto all'Ufficio cantonale
delle Scuole comunali del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
Sport (DECS) la possibilità, in deroga alle disposizioni sul numero minimo di
allievi per classe, di istituire anche per l'anno scolastico 2020/2021 due
sezioni di scuola, ossia una sezione di 12 allievi di scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di scuola elementare (denominata primo ciclo Harmos) e una
sezione di 7 allievi comprendente la terza e la quarta elementare.
b. Con lettera del 16
aprile 2020 l'Ispettorato scolastico ______, rilevata la diminuzione di allievi
di scuola dell'infanzia (passati da 8 a 4) che comporterebbe una ripartizione
sbilanciata in classe tra questi e gli otto di scuola elementare, nonché una
pluriclasse di 7 allievi troppo esigua per garantire la necessaria interazione
e stimolazione fra scolari, ha comunicato al Municipio di concedere una sola
sezione di scuola comunale. Ha quindi lasciato al Municipio la scelta fra una
classe di scuola elementare unica di 15 allievi (dalla prima alla quarta, non
essendovi scolari di quinta elementare) e una classe Harmos di 12 bambini,
esprimendosi a favore della prima soluzione, che avrebbe comportato lo
spostamento dei 4 allievi di scuola dell'infanzia nel limitrofo Comune di CO 2.
c. Il Municipio di RI 1 ha manifestato la propria preoccupazione per
un'eventuale chiusura del proprio istituto scolastico con scritto del 21 aprile
2020 indirizzato sia all'Ufficio delle Scuole comunali sia all'ispettrice scolastica
e si è espresso a sostegno del mantenimento delle due sezioni. A questo
scritto, la Sezione delle scuole comunali ha risposto il 4 maggio seguente confermando
la bontà delle opzioni proposte dall'Ispettorato, precisando che la chiusura
dell'istituto scolastico non era ipotizzata. Il Municipio ha a sua volta
replicato in data 12 maggio 2020, chiedendo una deroga per un altro anno.
d. Frattanto, con scritto del 12 marzo 2020 il Municipio di CO 2 ha comunicato
a quello di RI 1 di essere disposto ad accogliere i 7 allievi del secondo ciclo
di scuola elementare di RI 1 e ha chiesto una conferma di tale necessità entro
il 12 maggio 2020 al fine di poter organizzare l'ordinamento scolastico e
procedere all'assunzione di un docente supplementare. Con lettera del 12 maggio
2020 il Municipio di CO 2, preso atto dell'intenzione dell'Esecutivo di RI 1 di
mantenere due sezioni di scuola, ha informato di aver definito l'ordinamento
scolastico senza tener conto del trasferimento degli allievi di RI 1. Si è
comunque detto a disposizione per accogliere singoli allievi, che non avrebbero
comportato di rivedere l'organizzazione delle sezioni.
C. a. Il 14 maggio 2020
il DECS ha stabilito le sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare
considerate ai fini dell'erogazione del contributo annuo forfetario. Per quanto
attiene al Comune di RI 1, le sezioni oggetto di contributo sono state fissate
in 0.5 per la scuola dell'infanzia e 0.5 per la scuola elementare.
b. Con scritto del 25
maggio 2020 la Sezione delle scuole comunali, premesso che la determinazione
del DECS era un progetto di decisione e che quella definitiva, suscettibile di
ricorso, sarebbe stata emanata a metà giugno, ha preso posizione sull'ultimo
scritto del 12 maggio 2020 del Municipio.
D. Con decisione del 1°
luglio 2020 il DECS, richiamata la precedente risoluzione del 14 maggio 2020 e
precisata la natura provvisoria della stessa, ha fissato il numero di sezioni
di scuola dell'infanzia ed elementare considerate ai fini dell'erogazione del
contributo annuo forfetario. Per RI 1, le cifre sono rimaste immutate a 0.5 per
la scuola dell'infanzia e 0.5 per la scuola elementare.
E. Contro la predetta
decisione il Comune di RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone
l'annullamento e il rinvio degli atti al DECS per nuova decisione. Premesso che
il Municipio si è impegnato per la costituzione di un istituto scolastico unico
con i Comuni limitrofi, ma che il progetto si trova ancora in una fase
iniziale, ha contestato la chiusura di una sezione di scuola per l'anno
scolastico 2020/2021. Questa sarebbe ingiustificata sotto diversi punti di
vista. Innanzitutto, vista la situazione pandemica si dovrebbe evitare la
concentrazione di allievi in un'unica sede. Inoltre, il parere delle famiglie
non sarebbe stato tenuto in considerazione, tant'è che queste hanno inoltrato
una petizione all'indirizzo del Consiglio di Stato. Vi sarebbero inoltre giusti
motivi per concedere una deroga al numero minimo di allievi stabilito dalla
legge, per tenere conto del contesto socioculturale, socioeconomico e della
morfologia territoriale della regione. Il Comune di RI 1 ha affrontato
un'aggregazione comunale e adottato un masterplan di rilancio economico, per
cui anche in ambito scolastico andrebbe sostenuto per evitare lo spopolamento
della Valle. D'altro canto non sarebbero emerse lacune di tipo pedagogico. La
soluzione esporrebbe inoltre il Comune e i genitori a maggiori oneri finanziari
e implicherebbe la perdita di posti di lavoro. Esso ha in seguito chiesto la concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso.
F. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il DECS con osservazioni del 7 agosto 2020. Questo ha
innanzitutto precisato che la decisione concerne l'attribuzione del contributo
cantonale per una sola delle due sezioni che costituiscono l'istituto
scolastico di RI 1 e non comporta la chiusura dello stesso come paventa il
Municipio. Sezione, quella riconosciuta ai fini dell'erogazione del contributo,
composta da allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare (cosiddetta
sezione Harmos). Ha inoltre osservato che l'Esecutivo comunale, tempestivamente
informato che sarebbe stata riconosciuta solo una sezione, avrebbe avuto tutto
il tempo per organizzare di conseguenza l'anno scolastico 2020/2021. Il DECS ha
inoltre contestato che il trasferimento di alcuni allievi presso la scuola di CO
2 possa incidere sulla diffusione del virus Covid-19. Esso ha quindi ammesso
l'importanza del coinvolgimento delle famiglie nell'istruzione, ponendo
tuttavia l'accento sui compiti dell'autorità, a cui spetta assicurare il
mantenimento di una scuola di qualità, promuovendo l'organizzazione delle
sezioni sul territorio in modo che gli allievi abbiano la possibilità di
seguire un iter scolastico in condizioni simili fra tutte le sedi. Il passaggio
di alcuni scolari presso l'istituto di CO 2 consentirebbe il loro inserimento
in una realtà scolastica più ampia, offrendo condizioni di insegnamento
ottimali con scambi arricchenti tra gli allievi; permetterebbe inoltre di raggiungere
una maggiore stabilità e continuità riguardo alla sede, ai docenti e ai
compagni, senza temere cambiamenti ogni anno. La struttura scolastica
offrirebbe inoltre opportunità logistiche e di sicurezza maggiori rispetto a
quelli della sede di RI 1: l'edificio, secondo il parere dell'ispettore
dell'Ufficio sanità, necessiterebbe infatti interventi di miglioria. Il
mantenimento di una sola sezione sarebbe inoltre conforme allo spirito del
legislatore e tenderebbe a dare un futuro a una presenza scolastica duratura in
valle ________ tramite la costituzione di un istituto scolastico unico. Lo
spostamento dei quattro bambini di scuola dell'infanzia presso la scuola di CO
2 comporterebbe un viaggio di 20 minuti a tratta e sarebbe ragionevole. Dal
profilo dei costi, la chiusura di una sezione sgraverebbe il Comune, che
potrebbe così finanziare i trasporti degli allievi trasferiti. Esso avrebbe
inoltre diritto al contributo per il docente di appoggio a metà tempo per la
pluriclasse. Il DECS ha infine richiamato la risoluzione del medesimo giorno
del Governo, che ha versato agli atti e di cui si dirà al considerando
seguente.
G. a. Il Consiglio di
Stato, con risoluzione del 7 agosto 2020, ha evaso la petizione "Istituto Valle
__________ - Manteniamo le nostre scuole", consegnata il 24 luglio 2020,
con cui 412 cittadini hanno chiesto il mantenimento delle due sezioni
scolastiche di RI 1, temendo lunghi viaggi massacranti per i bambini e
il loro allontanamento prematuro dalle famiglie, oltre a un aggravio di costi
legati al trasporto per il Comune. Inquadrata la fattispecie con considerazioni
identiche a quelle esposte dal DECS con le sue osservazioni al ricorso e considerata
la necessità di dare stabilità alla presenza scolastica in valle __________, il
Governo ha ritenuto inadeguato riconoscere il contributo cantonale a due
sezioni che non raggiungono il numero minimo di allievi (13) imposto dalle
norme applicabili. Dal profilo pedagogico e didattico, nell'ottica di garantire
continuità riguardo alla sede, ai docenti e agli allievi, il Consiglio di Stato
si è espresso a favore del trasferimento dei quattro allievi di scuola
dell'infanzia presso l'istituto di CO 2, mantenendo una pluriclasse di scuola
elementare con 15 bambini a RI 1. Posta questa premessa, l'Esecutivo cantonale
ha infine deciso, nel rispetto dell'autonomia comunale, di concedere, per
l'anno 2020/2021, l'autorizzazione a mantenere una seconda sezione, non riconoscendo
tuttavia il contributo finanziario alla stessa. Ha quindi lasciato al Municipio
la libertà di decidere se mantenere due sezioni, beneficiando del contributo
per una soltanto, oppure optare per una sola pluriclasse di scuola elementare.
b. Con scritto del 13 agosto 2020 il Municipio ha comunicato al Consiglio di
Stato di aver deciso di mantenere le due sezioni scolastiche per l'anno
2020/2021 indipendentemente dall'esito del ricorso.
H. Con decisione del 19
agosto 2020, il Consiglio di Stato ha ritenuto di doversi astenere dall'esame
del ricorso del Comune di RI 1, siccome si era già determinato chiaramente in
merito all'oggetto del contendere. Esso ha quindi trasmesso gli atti al
Tribunale cantonale amministrativo per l'evasione del gravame.
Fatti
I. Preso possesso dell'incarto,
il Tribunale ha completato la fase di scambio degli allegati, in cui le parti
hanno confermato le proprie posizioni con argomentazioni di cui si dirà, per
quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. Contro le
decisioni emanate dal DECS nel campo di applicazione della legge della scuola
del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100) è dato ricorso al Consiglio di Stato
(art. 93 cpv. 1 LSc), le cui decisioni sono impugnabili dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 95 cpv. 1 LSc).
La competenza del Tribunale può essere ammessa in virtù di un'applicazione per
analogia della prassi vigente a livello federale che prevede il principio del
ricorso diretto all'istanza superiore (Sprungrekurs; cfr. STA
52.2017.332 del 21 giugno 2017 consid. 4 con riferimenti, 52.2011.89-90 del 26
aprile 2011 consid. 4), stante la ricusa dell'intero Consiglio di Stato in
seguito alla (quantomeno discutibile) anticipazione di giudizio sulla
concessione del contributo formulata con l'evasione della petizione. Così
facendo, senza che vi fossero motivi impellenti per tale agire, il Governo ha
privato il ricorrente del diritto ad un doppio grado di giurisdizione.
1.2. La legittimazione del ricorrente, interessato dal provvedimento impugnato,
è data (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso contro la decisione del 1°
luglio 2020 tempestivo, malgrado l'errata indicazione del termine di ricorso,
che è di 15 giorni, nella decisione impugnata (art. 97 LSc). Il gravame è
quindi ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può quindi essere emanato sulla base degli atti, senza
ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle
parti fornisce al Tribunale sufficienti elementi per pronunciarsi con
cognizione di causa.
Considerandi
2.
2.1. Con
l'introduzione degli art. 48b e 48c LSISE, il decreto legislativo concernente
le competenze e il finanziamento delle scuole comunali del 16 dicembre 2015 (BU
2016, 69), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha istituito nuove regole per la
definizione dell'ordinamento scolastico (numero delle sezioni). La competenza
per definire l'ordinamento scolastico annuale (ossia il numero di sezioni),
fino a quel momento riservata all'autorità cantonale, è passata di principio ai
Municipi, i quali sono comunque vincolati dalle norme sul numero minimo e
massimo di allievi per classe. Essi, dopo aver consultato gli ispettorati,
decidono in vista del nuovo anno scolastico il numero di sezioni di scuola
dell'infanzia e di scuola elementare dei loro istituti e comunicano la loro
decisione al DECS (art. 48b cpv. 1 e 2 LSISE). Il Consiglio di Stato conserva
un margine di intervento, ma solo se queste disposizioni non sono rispettate,
caso in cui può imporre modifiche su richiesta del Dipartimento (art. 48b cpv. 3
LSISE; cfr. messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 relativo al preventivo
2016, pag. 29 segg.).
2.2
Le disposizioni sul numero di allievi per sezione si trovano anzitutto
nella LSISE, che prevede che le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola
elementare non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi (art. 16 cpv. 1
e 24 cpv. 1 LSISE). Il numero di allievi per classe costituisce una delle
variabili che contribuisce all'ottenimento degli obiettivi programmatici che la
scuola si prefigge. La realtà geografica e l'evoluzione demografica fan sì che
nel Cantone ci si trovi spesso confrontati con la necessità di istituire sedi
con più classi riunite in una sola sezione o di rifondere monoclassi
costituendo nuove e temporanee pluriclassi. La diversità di impegno nella
gestione della sezione pluriclasse, unita a quella di esigenze operative più o
meno complesse, ha portato alla necessità di stabilire parametri che tengano
conto del tipo di classe, della consistenza della sede e della realtà sociale.
Il legislatore ha posto particolare attenzione alle sedi periferiche, offrendo
la possibilità di derogare ai limiti numerici stabiliti per le sezioni regolari
(art. 16 cpv. 2 e 24 cpv. 2 LSISE), nel rispetto degli sforzi finalizzati al
promovimento delle regioni di montagna, dove cioè il mantenere o l'istituire
una sede scolastica assume una particolare valenza sociale (cfr. messaggio n.
4321.
del 25 ottobre 1994 concernente la LSISE e rapporto n. 7598 del 4 febbraio
2019.
della commissione speciale scolastica sull'iniziativa parlamentare del 28
maggio 2018 tendente alla modifica degli art. 16 e 24 LSISE).
2.3
La legge demanda all'esecutivo il compito di stabilire nel regolamento i
criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni
sede, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli
allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della
regione (art. 16 cpv. 3 e 24 cpv. 3 LSISE). Per quanto attiene alla scuola
elementare il regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclassi
e le pluriclassi (art. 24 cpv. 4 LSISE). Il Governo ha stabilito i criteri per
la formazione delle sezioni all'art. 14 del regolamento delle scuole comunali
del 3 luglio 1996 (RSISE; RL 411.110) secondo cui per la scuola dell'infanzia
questa avviene secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e
frazione di questo numero, ma al minimo 13 allievi (cpv. 1). Il cpv. 2 della
norma indica i criteri particolari per la composizione di sezioni monoclassi
(minimo 13, massimo 25 allievi) e pluriclassi (massimo 20 allievi). Secondo
l'art. 14 cpv. 3 RSISE il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe a
questi parametri.
2.4
Pure il disciplinamento della procedura è demandato al RSISE (art. 48b
cpv. 2 secondo periodo LSISE) che, all'art. 15 cpv. 1 prescrive che entro la
fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento,
tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l'ordinamento per l'anno
scolastico successivo e le previsioni a più lungo termine. Se l'ordinamento non
rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi e i criteri
per la formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 14
cpv. 3, il Dipartimento segnala al Municipio la necessità di procedere alla sua
correzione; nei casi controversi la decisione viene sottoposta dal Dipartimento
al Consiglio di Stato per decisione (art. 15 cpv. 2 RSISE).
3.
La modifica
legislativa di cui si è detto al consid. 2.1. ha pure interessato la modalità
con cui il Cantone riconosce ai Comuni un contributo annuo per ogni sezione di
scuola comunale per il finanziamento delle diverse attività di insegnamento
(art. 79a cpv. 1 LSc). Questo non avviene più in modo automatico, ma è deciso
dal Consiglio di Stato con separata procedura. L'art. 48c LSISE prevede infatti
che il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, decide per ogni anno scolastico
il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare di ciascun
istituto soggette a contributo cantonale sulla base delle disposizioni sul
numero di allievi per sezione. Il Consiglio di Stato ha delegato la competenza
di decidere sul contributo al Dipartimento con l'art. 16 RSISE, che prevede che
il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di
decisione sulle sezioni soggette a contributo per l'anno scolastico successivo,
invitandolo a presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni (cpv.
1). Entro fine giugno, soggiunge il cpv. 2 della norma, il Dipartimento decide
sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando per quanto possibile
le osservazioni del Municipio.
Questa divisione tra definizione del numero di sezioni e finanziamento comporta
che possono sussistere sezioni di scuola comprese nell'ordinamento, ma non
finanziate. Il messaggio precisa al proposito che se un Comune volesse
mantenere delle sezioni rispettando i limiti normativi, ma ritenute eccessive
in base a un'applicazione rigorosa della legislazione scolastica, lo potrà
fare, senza tuttavia ricevere alcun sostegno finanziario cantonale (messaggio n.
4321.
citato, pag. 30).
4.
Occorre
innanzitutto premettere che la decisione impugnata concerne unicamente la
concessione del contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia
ed elementare. Sull'ordinamento dell'istituto scolastico di RI 1, invece, il
Consiglio di Stato si è espresso soltanto con la risoluzione del 7 agosto 2020,
peraltro nemmeno intimata al Municipio, con cui ha autorizzato il mantenimento
di due sezioni, una di 12 allievi (sezione Harmos, con 4 bambini di scuola
dell'infanzia e 8 del primo ciclo) e una di 7 allievi del secondo ciclo di
scuola elementare. Prima di allora nessuna decisione formale ai sensi degli art.
48b cpv. 3 LSISE e 15 cpv. 2 RSISE era stata emanata su questo aspetto,
malgrado la presenza di un caso controverso che avrebbe meritato di essere
sottoposto dal DECS al Consiglio di Stato per decisione.
5.
5.1. Posta
questa premessa, bisogna ora esaminare la legittimità della decisione di
riconoscere il contributo annuo a favore di una sola sezione (0.5 per la scuola
dell'infanzia e 0.5 per la scuola elementare). La legge non fissa particolari
criteri per la determinazione delle sezioni soggette a contributo, ma rimanda
alle disposizioni sul numero di allievi per sezione.
Ora, per l'anno
scolastico 2020/2021 gli allievi di RI 1 sono 19 ripartiti tra scuola
dell'infanzia (4 allievi), primo ciclo di scuola elementare (8 allievi dalla
prima alla seconda classe) e secondo ciclo di scuola elementare (7 allievi
dalla terza alla quarta). I numeri sono troppo esigui per permettere la
formazione di due sezioni che rispettino il minimo di 13 allievi previsto dalle
disposizioni regolanti la materia. Le due sezioni che il Municipio ha deciso di
mantenere comprendono una 12 bambini (scuola dell'infanzia e primo ciclo di
scuola elementare), l'altra 7 (secondo ciclo di scuola elementare). Se la prima
è appena al di sotto della soglia minima, la seconda è alquanto esigua. La
considerazione dell'ispettorato scolastico secondo cui un numero così ridotto
di allievi non garantisce la necessaria interazione e stimolazione fra scolari
appare pertinente. La scelta suggerita dall'Ispettorato scolastico e
caldeggiata dal Consiglio di Stato con la risoluzione del 7 agosto 2020, di
spostare i quattro bambini di scuola dell'infanzia a CO 2 e istituire una pluriclasse
di quindici allievi a RI 1 appare una soluzione ragionevole che permetterebbe
da un lato di mantenere una sezione abbastanza corposa nel Comune e dall'altro
di limitare al minimo eventuali disagi, trasferendo soltanto quattro bambini in
una sede tutto sommato vicina e permettendo una maggior interazione tra compagni.
Pure l'alternativa di mantenere la sezione Harmos nel Comune di RI 1 e
trasferire i 7 allievi del secondo ciclo di scuola elementare appare pienamente
sostenibile.
Occorre ancora considerare che la penuria di allievi non è passeggera: le
previsioni demografiche dei prossimi anni, riportate nello studio di
fattibilità commissionato dai comuni della _____, non lasciano presagire alcun
aumento del numero di scolari. A fronte di possibilità attuabili di garantire
un servizio scolastico nel Comune di RI 1 mantenendo una sezione numericamente
meno svantaggiata e trasferendo alcuni scolari in un Comune vicino, la
decisione di concedere il contributo soltanto per una sezione appare
sostenibile.
5.2
Il Consiglio di Stato, come detto, ha lasciato la scelta al Municipio tra
mantenere due sezioni oppure soltanto una pluriclasse di scuola elementare,
ritenuto che il contributo sarebbe stato accordato solo per una sezione. Pure
il DECS, con la sua risposta, si è espresso a sostegno del mantenimento di una
sola pluriclasse di scuola elementare. Alla luce di queste prese di posizione,
occorre considerare che sia il DECS sia il Consiglio di Stato sono disposti a
riconoscere il contributo per una sezione di scuola elementare anziché metà per
la scuola dell'infanzia (il cui importo è leggermente inferiore, cfr. art. 1
cpv. 1 del decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola
comunale per l'anno 2021; RL 401.250) e metà per la scuola elementare.
Soluzione, quest'ultima, che avrebbe semmai avuto senso nel caso in cui fosse
stata mantenuta una sola sezione Harmos. Il riconoscimento del contributo per
una sezione di scuola elementare si giustifica comunque nella situazione
attuata dal Comune di RI 1, visto il numero molto più importante di allievi di
scuola elementare rispetto a quelli di scuola dell'infanzia. Il ricorso va
pertanto parzialmente accolto. La decisione impugnata è quindi annullata e gli
atti rinviati al DECS affinché riconosca il contributo annuo forfetario per una
sezione di scuola elementare a favore dell'insorgente.
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare formulata
dall'insorgente.
7.
La tassa di
giustizia è posta a carico del Comune ricorrente, quasi interamente soccombente
(art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 1° luglio 2020 del DECS, nella misura in cui stabilisce le sezioni di
scuola dell'infanzia ed elementare considerate ai fini dell'erogazione del
contributo annuo forfetario per l'anno scolastico 2020/2021 per il Comune di RI
1, è annullata;
1.2
gli atti
sono rinviati al DECS per nuova decisione ai sensi del consid. 5.2.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera