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Decisione

52.2020.399

Definizione del numero di sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare ai fini dell'erogazione del contributo annuo cantonale

8 marzo 2021Italiano21 min

I. Preso possesso dell'incarto,

Source ti.ch

Fatti

I. Preso possesso dell'incarto,

il Tribunale ha completato la fase di scambio degli allegati, in cui le parti

hanno confermato le proprie posizioni con argomentazioni di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Contro le

decisioni emanate dal DECS nel campo di applicazione della legge della scuola

del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100) è dato ricorso al Consiglio di Stato

(art. 93 cpv. 1 LSc), le cui decisioni sono impugnabili dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 95 cpv. 1 LSc).

La competenza del Tribunale può essere ammessa in virtù di un'applicazione per

analogia della prassi vigente a livello federale che prevede il principio del

ricorso diretto all'istanza superiore (Sprungrekurs; cfr. STA

52.2017.332 del 21 giugno 2017 consid. 4 con riferimenti, 52.2011.89-90 del 26

aprile 2011 consid. 4), stante la ricusa dell'intero Consiglio di Stato in

seguito alla (quantomeno discutibile) anticipazione di giudizio sulla

concessione del contributo formulata con l'evasione della petizione. Così

facendo, senza che vi fossero motivi impellenti per tale agire, il Governo ha

privato il ricorrente del diritto ad un doppio grado di giurisdizione.

1.2. La legittimazione del ricorrente, interessato dal provvedimento impugnato,

è data (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso contro la decisione del 1°

luglio 2020 tempestivo, malgrado l'errata indicazione del termine di ricorso,

che è di 15 giorni, nella decisione impugnata (art. 97 LSc). Il gravame è

quindi ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può quindi essere emanato sulla base degli atti, senza

ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle

parti fornisce al Tribunale sufficienti elementi per pronunciarsi con

cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. Con

l'introduzione degli art. 48b e 48c LSISE, il decreto legislativo concernente

le competenze e il finanziamento delle scuole comunali del 16 dicembre 2015 (BU

2016, 69), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha istituito nuove regole per la

definizione dell'ordinamento scolastico (numero delle sezioni). La competenza

per definire l'ordinamento scolastico annuale (ossia il numero di sezioni),

fino a quel momento riservata all'autorità cantonale, è passata di principio ai

Municipi, i quali sono comunque vincolati dalle norme sul numero minimo e

massimo di allievi per classe. Essi, dopo aver consultato gli ispettorati,

decidono in vista del nuovo anno scolastico il numero di sezioni di scuola

dell'infanzia e di scuola elementare dei loro istituti e comunicano la loro

decisione al DECS (art. 48b cpv. 1 e 2 LSISE). Il Consiglio di Stato conserva

un margine di intervento, ma solo se queste disposizioni non sono rispettate,

caso in cui può imporre modifiche su richiesta del Dipartimento (art. 48b cpv. 3

LSISE; cfr. messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 relativo al preventivo

2016, pag. 29 segg.).

2.2

Le disposizioni sul numero di allievi per sezione si trovano anzitutto

nella LSISE, che prevede che le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola

elementare non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi (art. 16 cpv. 1

e 24 cpv. 1 LSISE). Il numero di allievi per classe costituisce una delle

variabili che contribuisce all'ottenimento degli obiettivi programmatici che la

scuola si prefigge. La realtà geografica e l'evoluzione demografica fan sì che

nel Cantone ci si trovi spesso confrontati con la necessità di istituire sedi

con più classi riunite in una sola sezione o di rifondere monoclassi

costituendo nuove e temporanee pluriclassi. La diversità di impegno nella

gestione della sezione pluriclasse, unita a quella di esigenze operative più o

meno complesse, ha portato alla necessità di stabilire parametri che tengano

conto del tipo di classe, della consistenza della sede e della realtà sociale.

Il legislatore ha posto particolare attenzione alle sedi periferiche, offrendo

la possibilità di derogare ai limiti numerici stabiliti per le sezioni regolari

(art. 16 cpv. 2 e 24 cpv. 2 LSISE), nel rispetto degli sforzi finalizzati al

promovimento delle regioni di montagna, dove cioè il mantenere o l'istituire

una sede scolastica assume una particolare valenza sociale (cfr. messaggio n.

4321.

del 25 ottobre 1994 concernente la LSISE e rapporto n. 7598 del 4 febbraio

2019.

della commissione speciale scolastica sull'iniziativa parlamentare del 28

maggio 2018 tendente alla modifica degli art. 16 e 24 LSISE).

2.3

La legge demanda all'esecutivo il compito di stabilire nel regolamento i

criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni

sede, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli

allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della

regione (art. 16 cpv. 3 e 24 cpv. 3 LSISE). Per quanto attiene alla scuola

elementare il regolamento stabilisce effettivi differenziati per le monoclassi

e le pluriclassi (art. 24 cpv. 4 LSISE). Il Governo ha stabilito i criteri per

la formazione delle sezioni all'art. 14 del regolamento delle scuole comunali

del 3 luglio 1996 (RSISE; RL 411.110) secondo cui per la scuola dell'infanzia

questa avviene secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e

frazione di questo numero, ma al minimo 13 allievi (cpv. 1). Il cpv. 2 della

norma indica i criteri particolari per la composizione di sezioni monoclassi

(minimo 13, massimo 25 allievi) e pluriclassi (massimo 20 allievi). Secondo

l'art. 14 cpv. 3 RSISE il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe a

questi parametri.

2.4

Pure il disciplinamento della procedura è demandato al RSISE (art. 48b

cpv. 2 secondo periodo LSISE) che, all'art. 15 cpv. 1 prescrive che entro la

fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento,

tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l'ordinamento per l'anno

scolastico successivo e le previsioni a più lungo termine. Se l'ordinamento non

rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi e i criteri

per la formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 14

cpv. 3, il Dipartimento segnala al Municipio la necessità di procedere alla sua

correzione; nei casi controversi la decisione viene sottoposta dal Dipartimento

al Consiglio di Stato per decisione (art. 15 cpv. 2 RSISE).

3.

La modifica

legislativa di cui si è detto al consid. 2.1. ha pure interessato la modalità

con cui il Cantone riconosce ai Comuni un contributo annuo per ogni sezione di

scuola comunale per il finanziamento delle diverse attività di insegnamento

(art. 79a cpv. 1 LSc). Questo non avviene più in modo automatico, ma è deciso

dal Consiglio di Stato con separata procedura. L'art. 48c LSISE prevede infatti

che il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, decide per ogni anno scolastico

il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare di ciascun

istituto soggette a contributo cantonale sulla base delle disposizioni sul

numero di allievi per sezione. Il Consiglio di Stato ha delegato la competenza

di decidere sul contributo al Dipartimento con l'art. 16 RSISE, che prevede che

il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di

decisione sulle sezioni soggette a contributo per l'anno scolastico successivo,

invitandolo a presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni (cpv.

1). Entro fine giugno, soggiunge il cpv. 2 della norma, il Dipartimento decide

sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando per quanto possibile

le osservazioni del Municipio.

Questa divisione tra definizione del numero di sezioni e finanziamento comporta

che possono sussistere sezioni di scuola comprese nell'ordinamento, ma non

finanziate. Il messaggio precisa al proposito che se un Comune volesse

mantenere delle sezioni rispettando i limiti normativi, ma ritenute eccessive

in base a un'applicazione rigorosa della legislazione scolastica, lo potrà

fare, senza tuttavia ricevere alcun sostegno finanziario cantonale (messaggio n.

4321.

citato, pag. 30).

4.

Occorre

innanzitutto premettere che la decisione impugnata concerne unicamente la

concessione del contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia

ed elementare. Sull'ordinamento dell'istituto scolastico di RI 1, invece, il

Consiglio di Stato si è espresso soltanto con la risoluzione del 7 agosto 2020,

peraltro nemmeno intimata al Municipio, con cui ha autorizzato il mantenimento

di due sezioni, una di 12 allievi (sezione Harmos, con 4 bambini di scuola

dell'infanzia e 8 del primo ciclo) e una di 7 allievi del secondo ciclo di

scuola elementare. Prima di allora nessuna decisione formale ai sensi degli art.

48b cpv. 3 LSISE e 15 cpv. 2 RSISE era stata emanata su questo aspetto,

malgrado la presenza di un caso controverso che avrebbe meritato di essere

sottoposto dal DECS al Consiglio di Stato per decisione.

5.

5.1. Posta

questa premessa, bisogna ora esaminare la legittimità della decisione di

riconoscere il contributo annuo a favore di una sola sezione (0.5 per la scuola

dell'infanzia e 0.5 per la scuola elementare). La legge non fissa particolari

criteri per la determinazione delle sezioni soggette a contributo, ma rimanda

alle disposizioni sul numero di allievi per sezione.

Ora, per l'anno

scolastico 2020/2021 gli allievi di RI 1 sono 19 ripartiti tra scuola

dell'infanzia (4 allievi), primo ciclo di scuola elementare (8 allievi dalla

prima alla seconda classe) e secondo ciclo di scuola elementare (7 allievi

dalla terza alla quarta). I numeri sono troppo esigui per permettere la

formazione di due sezioni che rispettino il minimo di 13 allievi previsto dalle

disposizioni regolanti la materia. Le due sezioni che il Municipio ha deciso di

mantenere comprendono una 12 bambini (scuola dell'infanzia e primo ciclo di

scuola elementare), l'altra 7 (secondo ciclo di scuola elementare). Se la prima

è appena al di sotto della soglia minima, la seconda è alquanto esigua. La

considerazione dell'ispettorato scolastico secondo cui un numero così ridotto

di allievi non garantisce la necessaria interazione e stimolazione fra scolari

appare pertinente. La scelta suggerita dall'Ispettorato scolastico e

caldeggiata dal Consiglio di Stato con la risoluzione del 7 agosto 2020, di

spostare i quattro bambini di scuola dell'infanzia a CO 2 e istituire una pluriclasse

di quindici allievi a RI 1 appare una soluzione ragionevole che permetterebbe

da un lato di mantenere una sezione abbastanza corposa nel Comune e dall'altro

di limitare al minimo eventuali disagi, trasferendo soltanto quattro bambini in

una sede tutto sommato vicina e permettendo una maggior interazione tra compagni.

Pure l'alternativa di mantenere la sezione Harmos nel Comune di RI 1 e

trasferire i 7 allievi del secondo ciclo di scuola elementare appare pienamente

sostenibile.

Occorre ancora considerare che la penuria di allievi non è passeggera: le

previsioni demografiche dei prossimi anni, riportate nello studio di

fattibilità commissionato dai comuni della _____, non lasciano presagire alcun

aumento del numero di scolari. A fronte di possibilità attuabili di garantire

un servizio scolastico nel Comune di RI 1 mantenendo una sezione numericamente

meno svantaggiata e trasferendo alcuni scolari in un Comune vicino, la

decisione di concedere il contributo soltanto per una sezione appare

sostenibile.

5.2

Il Consiglio di Stato, come detto, ha lasciato la scelta al Municipio tra

mantenere due sezioni oppure soltanto una pluriclasse di scuola elementare,

ritenuto che il contributo sarebbe stato accordato solo per una sezione. Pure

il DECS, con la sua risposta, si è espresso a sostegno del mantenimento di una

sola pluriclasse di scuola elementare. Alla luce di queste prese di posizione,

occorre considerare che sia il DECS sia il Consiglio di Stato sono disposti a

riconoscere il contributo per una sezione di scuola elementare anziché metà per

la scuola dell'infanzia (il cui importo è leggermente inferiore, cfr. art. 1

cpv. 1 del decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola

comunale per l'anno 2021; RL 401.250) e metà per la scuola elementare.

Soluzione, quest'ultima, che avrebbe semmai avuto senso nel caso in cui fosse

stata mantenuta una sola sezione Harmos. Il riconoscimento del contributo per

una sezione di scuola elementare si giustifica comunque nella situazione

attuata dal Comune di RI 1, visto il numero molto più importante di allievi di

scuola elementare rispetto a quelli di scuola dell'infanzia. Il ricorso va

pertanto parzialmente accolto. La decisione impugnata è quindi annullata e gli

atti rinviati al DECS affinché riconosca il contributo annuo forfetario per una

sezione di scuola elementare a favore dell'insorgente.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare formulata

dall'insorgente.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico del Comune ricorrente, quasi interamente soccombente

(art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 1° luglio 2020 del DECS, nella misura in cui stabilisce le sezioni di

scuola dell'infanzia ed elementare considerate ai fini dell'erogazione del

contributo annuo forfetario per l'anno scolastico 2020/2021 per il Comune di RI

1, è annullata;

1.2

gli atti

sono rinviati al DECS per nuova decisione ai sensi del consid. 5.2.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera

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