80.2019.239
Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, limite di reddito, stipendio annualizzato uguale ma non superiore a 120'000 franchi, annullamento tassazione ordinaria
20 luglio 2020Italiano15 min
coniugati, cittadini __________ sono giunti in Ticino dall’__________ rispettivamente
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.239
80.2019.240
Lugano
20 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 giugno 2019 contro la decisione del 20 giugno 2019 in materia di IC e IFD
2017.
Fatti
A.
a.
RI 1 (__________) e RI 2,
coniugati, cittadini __________ sono giunti in Ticino dall’__________ rispettivamente
nei mesi di marzo e giugno del 2017. Entrambi sono a beneficio di un permesso
di dimora.
b.
Nel periodo fiscale 2017 RI
2 è stata dipendente __________ (società iscritta a registro di commercio il
9.3.2017 della quale i coniugi erano detentori delle quote sociali) dal
1.4.2017 al 31.12.2017 con uno stipendio lordo di fr. 90'000.- (dal quale sono
state trattenute le imposte alla fonte per fr. 7'020.-). Nel periodo
1°.1.2017-31.3.2017 la contribuente era pure stata dipendente della __________,
società a responsabilità limitata con sede a __________ (provincia di __________).
RI 1 era anch’egli
dipendente della __________. I contribuenti, a comprova dei redditi percepiti
in __________, avevano allegato alla dichiarazione fiscale la “Certificazione
unica 2018” relativa al 2017.
c.
Per il periodo fiscale
2017, i contribuenti presentavano la dichiarazione fiscale compilata il
26.2.2019.
Essi indicavano redditi
imponibili complessivi per fr. 598'811.- ed una sostanza imponibile complessiva
di fr. 418'572.-.
Per quanto concerneva più
in particolare i redditi da attività dipendente, gli stessi venivano
quantificati in fr. 372'036.- quelli della moglie (comprensivi dell’importo di
fr. 80'210.- legato all’attività dipendente svolta a __________ presso __________)
ed in fr. 290'480.- quelli del marito.
B. Con decisione del
17.4.2019, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017 per il periodo
di assoggettamento 1.4.2017 – 31.12.2017, qualificandola imposta ordinaria
sostitutiva. Il reddito imponibile per l’IC era determinato in fr. 359'000.-
(fr. 894'800.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza in fr.
16'000.- (fr. 418'000.- la sostanza determinante per l’aliquota). Il reddito
per l’IFD veniva stabilito in fr. 360'000.- (in fr. 879'000.- il reddito
determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva
aumentato i redditi da attività dipendente principale del marito a fr.
383'306.- (rispetto ai fr. 372'036.- dichiarati) e quelli della moglie a fr. 297'587.-
(rispetto ai fr. 290'480.- dichiarati). Ai redditi aveva anche aggiunto
l’importo di fr. 36'137.- relativo a “valore locativo abitazione secondaria/di
vacanza”. A motivazione della decisione veniva indicato: “Valore locativo calcolato secondo le vigenti
disposizioni di calcolo dell’autorità fiscale” ed inoltre “Tassazione ordinaria sostitutiva per contribuenti
tassati alla fonte (art. 113 LT)”. Nel riparto internazionale degli
elementi imponibili, i redditi da attività dipendente venivano attribuiti in
misura di fr. 377'797.- alla Svizzera, mentre fr. 303'096.- all’Italia.
C. Con reclamo del
3.5.2019 RI 1 e RI 2 insorgevano contro la notifica di tassazione, contestando
che i redditi provenienti dall’attività dipendente svolta in __________ potessero
essere assoggettati alle imposte in Svizzera, dovendo essere, in sede di
riparto, attribuiti solo ed esclusivamente all’__________.
D. Con decisione del 20.6.2019,
l’Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo, riducendo il reddito imponibile per
l’IC a fr. 75'900.- (fr. 894'800.- quello determinante per l’aliquota) e la
sostanza imponibile a fr. 16'000.- (fr. 418'000.- quella determinante per
l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 76'200.-
(in fr. 897'000.- quello determinante per l’aliquota). Dal riparto internazionale
si poteva accertare come i redditi da attività dipendente fossero stati
attribuiti in misura di fr. 80'210.- alla Svizzera e di fr. 600'683.- all’__________.
A motivazione della
decisione veniva indicato: “Reclamo ammesso come
a domanda”.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 RI 2 insorgono contro la decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017. I contribuenti indicano a titolo
preliminare che i redditi da attività dipendente del contribuente e del coniuge
sono stati erroneamente invertiti, ma che “(…) gli importi risultano
comunque essere corretti”. In merito all’importo di fr. 80'210.-, i
ricorrenti spiegano che si tratta di redditi provenienti dall’attività
lavorativa dipendente della moglie presso __________ nell’anno 2017. Secondo i
ricorrenti: “(…) tali redditi sono già stati tassati alla fonte, come si
evince dal certificato di salario allegato alla dichiarazione d’imposta 2017”.
F. Con osservazioni del
14/16.8.2019, l’UT ha indicato che i coniugi sono giunti in Ticino nel 2017 e
sono a beneficio di un permesso di dimora (“B”) a far tempo dal 1.4.2017.
L’autorità fiscale precisa: “Considerato che i salari lordi sottoposti a
imposta alla fonte superano i Fr. 120'000 lordi annui, in base all’art. 113 LT,
i contribuenti sono sottoposti a tassazione ordinaria sostitutiva. Ciò comporta
che i redditi soggetti a imposta alla fonte sono tassati in via ordinaria,
l’imposta alla fonte viene per contro considerata quale acconto”. Motivo
per il quale l’UT specifica che in sede di reclamo è stata confermata
l’imposizione del reddito soggetto all’imposta alla fonte e i restanti redditi
sono stati considerati soltanto ai fini della determinazione dell’aliquota. Lo
scritto è stato trasmesso per conoscenza ai ricorrenti, i quali non hanno
replicato.
G. Con scritto 14.5.2020
la Camera di diritto tributario si è rivolta alla rappresentante dei
contribuenti al fine di comprendere le loro intenzioni ricorsuali. Sottolineando
che la censura sollevata nel gravame riguardava sostanzialmente solo il fatto
che il reddito versato a RI 2 fosse già stato assoggettato all’imposta alla
fonte, si attirava l’attenzione dei ricorrenti sul fatto che, in applicazione
dell’art. 113 cpv. 2 LT, l’imposta trattenuta alla fonte “è computata, senza
interessi, sull’imposta ordinaria sostitutiva” (art. 113 cpv. 2 LT).
Con risposta 27/28.5.2020
gli insorgenti hanno precisato di contestare la procedura della tassazione
ordinaria sostitutiva poiché “(…) i redditi soggetti all’imposta alla fonte
anno 2017 non superano l’importo di CHF 120'000.-“.
Diritto
1. I ricorrenti sostengono
che i redditi da attività dipendente della moglie,__________, pari a fr.
80'210.- sono già stati tassati alla fonte, come evincibile dal certificato di
salario agli atti, nel quale viene indicato “Ritenuta d’imposta alla fonte,
fr. 7'020.-“. Con scritto 27/28.5.2020, i contribuenti hanno precisato che
la loro intenzione ricorsuale è quella di avversare la procedura di tassazione
ordinaria sostitutiva.
Secondo l’autorità
fiscale, nel caso di specie è corretto applicare la procedura della tassazione
ordinaria sostitutiva di cui all’art. 113 LT ritenuto come i salari lordi
sottoposti a imposta alla fonte superano i fr. 120'000.- lordi annui: ciò
comporta che i redditi soggetti ad imposta alla fonte sono tassati in via
ordinaria, l’imposta alla fonte viene per contro considerata quale acconto.
Considerandi
2.
2.1.
I lavoratori stranieri
che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio
o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d’imposta alla
fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (art. 83 cpv. 1
prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 prima frase LT).
L’imposta alla fonte
sostituisce l’imposta sul reddito da attività lucrativa riscossa secondo la
procedura ordinaria (art. 87 prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 terza frase LT).
Per i casi di cui agli articoli 90 LIFD e 112 e 113 LT è fatta salva la
tassazione ordinaria (art. 87 seconda frase LIFD; art. 104 cpv. 1 quarta frase
LT).
2.2
La prima ipotesi in cui è
prevista la tassazione ordinaria è quella della cosiddetta tassazione
ordinaria complementare. Le persone assoggettate all’imposta alla fonte
sono infatti imponibili secondo la procedura ordinaria per quanto concerne i
redditi non assoggettati all’imposta alla fonte (art. 90 cpv. 1 prima frase
LIFD; art. 112 cpv. 1 prima frase LT).
Poiché la ritenuta
d’imposta alla fonte concerne solo il reddito da attività lucrativa dipendente,
tutti gli altri redditi del contribuente sono soggetti alla tassazione
ordinaria complementare (cfr. anche la sentenza del TF 2C_490/2013 del 29.1.2014
consid. 3.1, in RF 69/2014 p. 316). Vi rientrano soprattutto i redditi da
attività lucrativa indipendente, della sostanza mobiliare ed immobiliare, dai
diritti d’autore e licenze, le vincite alle lotterie oppure ai concorsi, come
pure i redditi da usufrutto oppure provenienti da fondazioni, le rendite, le pensioni,
gli alimenti oppure le prestazioni in capitale della previdenza.
Nella procedura della
tassazione ordinaria il contribuente ha di principio diritto a tutte le
deduzioni dal reddito, che sono previste agli art. 26-33a LIFD e 35 LIFD.
Bisogna tuttavia ricordare che le tariffe d’imposizione alla fonte inglobano un
certo numero di deduzioni, secondo l’art. 86 LIFD; è altresì ammessa una
correzione della tariffa per delle deduzioni supplementari, in particolare per
quelle previste all’art. 33 LIFD. Ne consegue che tali deduzioni non possono
più essere ammesse nell’ambito della procedura ordinaria (Pedroli, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romande LIFD, Basilea 2017, n. 3-5 ad art. 90 LIFD, p. 1449).
Si rinuncia alla
tassazione ordinaria complementare, se sono adempiuti i presupposti della
tassazione ordinaria sostitutiva (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 90 LIFD,
p. 1146).
2.3
2.3.1
La seconda ipotesi concerne
la cosiddetta tassazione ordinaria sostitutiva, che viene intrapresa nel
caso in cui i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del
contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superino
nel corso di un anno civile un determinato ammontare, che è stabilito dal DFF,
per l’imposta federale diretta, e dal Consiglio di Stato, per l’imposta
cantonale (art. 90 cpv. 2 LIFD; art. 113 cpv. 1 prima frase LT). La tassazione
ulteriore tiene conto dell’imposta già dedotta alla fonte (art. 90 cpv. 2
LIFD), cioè l’imposta trattenuta alla fonte è computata, senza interessi,
sull’imposta ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 2 prima frase LT).
2.3.2
L’art. 4 dell’Ordinanza
del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo,
RS 642.118.2), prevede che, se nel corso di un anno civile i proventi lordi
superano l’ammontare stabilito nel numero 2 dell’appendice, vengano effettuate,
per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell’assoggettamento
all’imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria
conformemente all’articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte
vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche
quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente. Al numero 2
dell’Appendice dell’Ordinanza viene indicato che la tassazione ordinaria
ulteriore di cui all’articolo 4 capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno
civile le entrate lorde superano 120'000.- franchi.
2.3.3
Nel Decreto esecutivo
concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo 2017, del
30.11.2016, viene indicato all’art. 14, che la tassazione ordinaria sostitutiva
(art. 113 LT) viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all’imposta
alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica
con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel
corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.-.
2.3.4
Quando il reddito lordo
annuo dell’attività lucrativa dipendente eccede un determinato importo,
l’imposta alla fonte secondo gli artt. 83 e segg. LIFD perde il suo carattere
d’imposta definitiva e non si sostituisce più all’imposta ordinaria sul reddito
degli art. 16 e segg. LIFD. In questa situazione, il reddito del lavoro, che è
già stato oggetto di una imposizione alla fonte da parte del datore di lavoro,
viene aggiunto agli altri redditi del contribuente e sottoposto all’imposta
ordinaria sul reddito. Con la tassazione ordinaria sostitutiva, il reddito da
lavoro dei contribuenti imposti alla fonte fuoriesce dal regime dell’imposta
alla fonte degli artt. 83 e segg. LIFD per essere sottoposto all’imposta
ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 16 e segg. LIFD).
Indipendentemente dalla procedura ordinaria sostitutiva, il debitore della
prestazione imponibile deve continuare a trattenere l’imposta alla fonte fintantoché
del contribuente è assoggettato al regime dell’imposta alla fonte. L’imposta
prelevata alla fonte è accreditata al contribuente e computata sull’imposta sul
reddito stabilita dall’amministrazione fiscale alla fine della procedura di
tassazione ordinaria (art. 90 cpv. 2 LIFD). In queste circostanze, l’imposta
alla fonte sul reddito da lavoro assume pertanto la funzione di garanzia
dell’imposta ordinaria sul reddito. La ritenuta d’imposta alla fonte,
intrapresa dal debitore della prestazione imponibile, perde il suo carattere definitivo
per diventare una sorta di acconto sull’imposta ordinaria sul reddito (Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 15 ad art. 90 LIFD, p. 824; Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 90
LIFD, p. 1851; Lurà, L’impôt
anticipé, Ses origines, sa genèse et sa nature – Comparaison avec d’autres
systèmes de retenute à la source et de communication de renseignement, Zurigo
2015, p. 76-77).
2.3.5
La tassazione ordinaria
sostitutiva è necessaria, poiché la differenza tra l’ammontare dell’imposta
alla fonte, legato al calcolo dell’imposta sui redditi lordi e al trattamento
forfettario delle deduzioni, e quello dell’imposta stabilita secondo la procedura
ordinaria ha tendenza ad aumentare quanto più i redditi sono elevati (Locher, op. cit., n. 16 ad art. 90
LIFD, p. 824).
Dopo la sentenza del
Tribunale federale del 26.1.2010 (DTF 136 II 241), con la quale è stato
costatato che il regime dell’imposta alla fonte viola il divieto di
discriminazione degli articoli 2 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681)
e 9 cpv. 2 Allegato I ALCP, l’amministrazione fiscale cantonale non potrà
rifiutarsi di concedere la procedura della tassazione ordinaria sostitutiva ad
una persona imposta alla fonte, anche se questa non sorpassa i limiti previsti
all’art. 4 OIFo e alla cifra 2 dell’appendice all’Ordinanza (Pedroli, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 7-8 e 11a ad art.
90.
LIFD).
3.
3.1.
La ricorrente ha iniziato
a lavorare quale dipendente per la __________ a far tempo dal 1.4.2017. Ha
percepito uno stipendio lordo di fr. 90'000.-, che è stato assoggettato alla
ritenuta d’imposta alla fonte. Essendo lei e il marito dimoranti in Svizzera ed
avendo sostanza mobiliare e altri redditi, oltre a quelli del lavoro sottoposti
a ritenuta alla fonte, i contribuenti sottostanno alla tassazione ordinaria
complementare.
La questione litigiosa
consiste nello stabilire se i ricorrenti siano soggetti anche alla tassazione
ordinaria sostitutiva, che coinvolgerebbe il reddito già assoggettato
all’imposta alla fonte.
3.2
Come già ricordato, la
procedura della tassazione ordinaria sostitutiva viene intrapresa quando una
persona percepisce, durante un anno, uno stipendio lordo che supera i fr.
120'000.-. Nel caso in cui l’assoggettamento sia inferiore alla durata di un
anno, bisogna convertire lo stipendio sulla base di 12 mesi (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 13 ad art. 90 LIFD, p. 1147).
Ora volendo annualizzare
lo stipendio di fr. 90'000.- lordi, percepito sull’arco di 9 mesi (da aprile a
dicembre del 2017), se ne ha che lo stipendio, su 12 mesi, sarebbe stato precisamente
di fr. 120'000.-.
3.3
Per poter applicare la
tassazione ordinaria sostitutiva, come visto in precedenza, occorre che il
reddito lordo, convertito su 12 mesi, superi l’importo di fr. 120'000.-. Ora,
nel caso di specie questa condizione non è adempiuta, poiché il reddito
percepito da RI 2 si attesta a fr. 120'000.- ma non supera tale importo.
Motivo per cui l’UT ha erroneamente
seguito la procedura della tassazione ordinaria sostitutiva, che di per sé è
comunque stata formalmente contestata unicamente in via ricorsuale.
4.
4.1.
Ne consegue che i
ricorrenti devono essere sottoposti solo alla procedura della tassazione
ordinaria complementare di cui agli articoli 90 cpv. 1 LIFD e 112 LT.
4.2
Per quanto concerne il
calcolo dell’imposta, quando viene intrapresa la tassazione ordinaria
complementare, l’art. 90 cpv. 1 ultima frase LIFD prevede che l’art. 7 si applichi
per analogia; per l’imposta cantonale, l’art. 112 cpv. 1 ultima frase LT
dispone che al calcolo delle aliquote si applichi per analogia l’articolo 6.
I redditi imposti alla
fonte devono pertanto essere presi in considerazione per la determinazione
dell’aliquota d’imposta. L’art. 7 LIFD esige tuttavia che il reddito sia
assoggettato con l’aliquota corrispondente alla totalità dei redditi netti; non
bisogna pertanto prendere in considerazione il reddito lordo che è stato
assoggettato alla ritenuta alla fonte, ma bisogna ridurlo stimando le deduzioni
incluse nella tariffa (Pedroli, op.
cit., n. 6 ad art. 90 LIFD, p. 1449).
4.3
Ne consegue che il reddito
da attività dipendente, percepito da RI 2 in Svizzera nel 2017, non deve essere
aggiunto alla base imponibile dell’imposta ordinaria complementare, ma va preso
in considerazione unicamente per quanto concerne l’aliquota.
5.
Il ricorso è
accolto. La decisione su reclamo IC/IFD 2017 (Imposta ordinaria sostitutiva)
del 20.6.2019 deve pertanto essere annullata e l’autorità fiscale dovrà adottare
una decisione di tassazione ordinaria complementare ai sensi degli art. 112
cpv. 1 LT e 90 cpv. 1 LIFD. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano tasse di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§
Di conseguenza la decisione su reclamo IC/IFD 2017 del 20.6.2019 è annullata
e gli atti sono ritornati all’UT affinché intraprenda una tassazione ordinaria
complementare.
2. Non si prelevano tasse di
giustizi Copia per conoscenza:
-
municipio di Lugano.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: