80.2019.296
Reddito imponibile: provenienza dei fondi serviti all’acquisto di una partecipazione sociale, società con sede in paradiso fiscale, mutuo non provato
17 dicembre 2020Italiano14 min
a __________ e poi a __________. Il 15.03.2018 sono partiti per __________, __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.296
80.2019.297
Lugano
17 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC
e IFD 2014.
Fatti
A. In data 17.03.2014, i
coniugi RI 1 e RI 2 hanno trasferito il proprio domicilio in Svizzera, dapprima
a __________ e poi a __________. Il 15.03.2018 sono partiti per __________, __________
(__________). A partire dal 17.03.2014 sono dunque stati assoggettati alle
imposte in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza personale.
Il 17 dicembre 2015 i
contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2014. Dalla stessa risultavano un reddito imponibile di fr. 405’559.– e una
sostanza imponibile di fr. 13'190'127.–.
Con scritto del 23 agosto
2016, l’RS 1 si rivolgeva alla rappresentante dei contribuenti, invitandoli a
trasmettere diversa documentazione, in particolar modo in relazione alla loro
partecipazione nella __________ Sagl, con sede prima a __________, poi a __________
e infine a __________. Fra l’altro, chiedeva il “contratto di compravendita
integrale delle quote sociali” di quest’ultima “con relativo
giustificativo bancario a comprova del pagamento”.
I contribuenti inoltravano
la documentazione richiesta, in data 29 settembre 2016. Per quanto concerne
l’acquisto, da parte di RI 1, della partecipazione nella __________ Sagl, producevano
copia di un avviso di accredito della __________ di __________ dell’importo di €
240'000.-, su ordine della __________ Inc. di __________ (__________) e una
dichiarazione della __________ Inc., secondo cui il versamento in questione,
per acquistare la partecipazione nella __________ era avvenuto a nome di (on
behalf of) RI 1.
B. Con decisione del 27
settembre 2017, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti la
tassazione IC/IFD 2014, per il periodo dal 14.03.2014 al 31.12.2014,
commisurando il reddito imponibile in fr. 665'400.– (determinante per
l’aliquota fr. 856'100.–), per l’imposta cantonale, e in fr. 667'900.–
(determinante per l’aliquota fr. 859'000.-) per l’imposta federale diretta.
Rispetto alla dichiarazione presentata, aveva in particolare aggiunto un
reddito di fr. 291'500.-, indicando che si trattava di un “reddito d’altra
fonte percepito dalla società estera __________ Inc., pari a 240'000.– Eur”.
C. I contribuenti hanno
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 26.10.2017, contestando
l’aggiunta di interessi relativi a un credito, per il quale avevano promosso
una causa civile a Cipro, e l’imposizione del reddito che avrebbe versato a RI
1 la __________ Inc. A quest’ultimo riguardo, i reclamanti argomentavano che il
23 maggio 2014 RI 1 aveva acquistato una partecipazione di minoranza (quota
dell’8%) della __________ per un prezzo di € 240'000.–. Dall’avviso di
accredito, prodotto all’Ufficio di tassazione su richiesta di quest’ultimo,
risultava che i fondi erano stati versati dalla __________ Inc. in nome e per
conto della contribuente. Il reclamo così si esprimeva a proposito del
versamento in questione:
Tale
pagamento non è avvenuto né in qualità di socio né in qualità di remunerazione
di una prestazione di servizi. Infatti, __________ Inc. ha unicamente
rimborsato il credito ricevuto il 5 giugno 2012 dalla contribuente (v. allegato
7). Il fatto che i soldi non siano stati versati su di un conto della contribuente,
bensì seguendo le istituzioni ottenute da quest’ultima, sul conto di __________
non cambia la qualificazione fiscale della transazione: rimborso di un credito.
Pertanto l’importo di EUR 240'000 non può essere considerato un reddito in capo
alla contribuente, bensì trattasi di fondi già detenuti dalla contribuente al
momento dell’entrata in Svizzera.
L’autorità fiscale si
rivolgeva ai contribuenti, in data 11 aprile 2019, invitandoli a produrre
ulteriore documentazione in merito al preteso prestito di RI 1 alla __________
Inc., ed in particolare documentazione bancaria, schede contabili e “una
dichiarazione relativa alle interessenze nella società di cui sopra da parte
dei coniugi __________”.
Il 16 luglio 2019 la
rappresentante dei reclamanti comunicava all’autorità di tassazione di non
poter produrre la documentazione bancaria in merito al prestito, che era “avvenuto
a contanti”. Inoltre, la __________ Inc. non era “disposta a far
pervenire a delle autorità fiscali estere documentazione relativa alla propria
contabilità”, ma aveva rilasciato unicamente un’attestazione secondo cui i
reclamanti non erano suoi azionisti.
Con decisione del 21
agosto 2019, l’UT ha accolto il reclamo dei contribuenti limitatamente alla
censura relativa agli interessi su un credito concesso a persone residenti
all’estero. Ha per contro confermato l’imposizione del reddito di fr.
291'500.–, proveniente dalla __________ Inc. A suo avviso, non vi erano “elementi
per considerare quest’operazione come rimborso di credito”, ragione per cui
l’importo litigioso doveva essere qualificato come reddito d’altra fonte, “conto
tenuto del fatto che non vi sono prove bancarie che nel 2012 la contribuente
avesse prestato tale somma alla __________ Inc., che detta società ha sede
all’estero e che non sono state presentate le schede contabili relative al
prestito in questione”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ribadiscono
come il negozio giuridico che ha portato all’acquisto in data 23 maggio 2014
della partecipazione di minoranza (quota dell’8%) nella società Mobisoft per un
prezzo di € 240'000.– sia stato effettuato da __________ Inc. in nome e per
conto della contribuente. Tale pagamento non sarebbe “avvenuto né in qualità
di socio né in qualità di remunerazione di una prestazione di servizi”, ma
la __________ Inc. avrebbe unicamente rimborsato il credito ricevuto il 5
giugno 2012 dalla contribuente, così come confermato per iscritto dalla società
stessa. Pertanto l’importo di € 240'000.– non potrebbe essere considerato un
reddito della contribuente, bensì si tratterebbe di fondi già detenuti al
momento dell’entrata in Svizzera. Pur non essendo disposti a fornire
informazioni sulla società ad autorità fiscali estere, gli amministratori ed
azionisti della__________ Inc, hanno attestato che i coniugi __________ non
sono e non sono mai stati azionisti della società.
Gli insorgenti ritengono
che alla fattispecie non sia applicabile la giurisprudenza che concerne “presunti
prestiti ottenuti da contribuenti svizzeri a contanti da parenti o persone
vicine residenti all’estero per giustificare ammanchi finanziari in uno
specifico anno fiscale”. Infatti, il prestito litigioso sarebbe stato
erogato nel 2012, quando i contribuenti non erano ancora soggetti fiscali in
Svizzera; inoltre, la loro situazione patrimoniale è tale che il prestito in
questione non metterebbe in pericolo la loro solidità finanziaria.
E. Con osservazioni del
4 ottobre 2019, l’UT propone di respingere il ricorso, proponendo in
particolare le seguenti considerazioni:
in presenza di prestiti verso
società o persone fisiche residenti all’estero è richiesta documentazione
chiara e completa che ne comprovino l’esistenza, nel caso in cui non possa
essere comprovata gli importi percepiti sono considerati reddito imponibile.
Riteniamo altresì non
pertinenti le censure sollevate dai ricorrenti, infatti il semplice fatto di
non soggiacere all’assoggettamento illimitato nel periodo di stipula del
preteso prestito non esime i contribuenti dall’onere di comprovarne
l’esistenza.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 15 cpv. 1
LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e
unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di
uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio
dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di
riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni
reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
1.2.
Si ricorda che nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Come ha recentemente
sottolineato il Tribunale federale, il fatto che, secondo la legge, la totalità
dei proventi, periodici e unici, sottostia all’imposta sul reddito non implica
tuttavia che ogni pagamento ricevuto debba essere qualificato come reddito, a
meno che il contribuente non possa dimostrare che non costituisce un incremento
patrimoniale. Piuttosto, l’incremento patrimoniale netto è un presupposto per
la qualifica come reddito. Poiché si tratta di un elemento che fonda
l’imposizione, l’onere della prova è a carico dell’autorità fiscale. Tuttavia,
il contribuente è soggetto agli obblighi di collaborazione. In assenza di una
spiegazione plausibile per un pagamento effettuato, si può presumere che l’incremento
patrimoniale costituisca reddito imponibile (sentenza 2C_505/2017 del 21.11.2018,
consid. 8.3.1, in DTF 144 II 427).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, ricevuta
la dichiarazione d’imposta dei ricorrenti, l’autorità di tassazione ha voluto
chiarire le modalità di acquisto, da parte di RI 1, della quota di
partecipazione nella __________ Sagl. Dalle informazioni fornite dai
contribuenti è emerso che il pagamento dell’importo di € 240'000.–, servito a
pagare la partecipazione sociale in questione, era stato finanziato con mezzi
provenienti dalla __________ Inc., società con sede nelle __________. Una
dichiarazione dell’amministratore di quest’ultima società confermava che il
pagamento in questione era avvenuto per conto di RI 1.
2.2
Il contribuente deve fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli
126.
cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda
dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri
contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti
le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).
La giurisprudenza esige
una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici
internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono
infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui
un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione
internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione
accresciuti (cfr. p. es. la sentenza 2C_16/2015 del 6.8.2015, in RF 70/2015 p.
811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Un
contribuente che sostiene di aver proceduto a versamenti all’estero non può
pertanto limitarsi a indicare il nominativo del destinatario del pagamento, ma
deve esporre tutte le circostanze che hanno portato al versamento, come pure i
contratti, la corrispondenza e i giustificativi bancari (sentenza 2C_32/2018
dell’11.11.2019 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).
Questa
giurisprudenza trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero con
cui è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione CDI
che soddisfa gli standard attuali dell’OCSE in materia di scambio di
informazioni (art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE). Infatti,
l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale sottostà al
principio di sussidiarietà (sentenza del TF 2C_1113/2018 dell’8.1.2019 consid.
2.2.3, in RF 2019 p. 310). Quest’ultimo ha lo scopo di garantire che la domanda
di assistenza amministrativa intervenga solo a titolo sussidiario e non per far
gravare sullo Stato richiesto l’onere di ottenere informazioni che sarebbero
alla portata dello Stato richiedente in virtù della sua procedura fiscale
interna (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1).
2.3
Alla luce delle
informazioni fornite dai contribuenti nel corso della procedura di tassazione,
l’UT ha correttamente voluto chiarire le ragioni per cui i fondi serviti per
l’acquisto, da parte della contribuente, della quota sociale litigiosa,
provenivano da una società con sede in un paradiso fiscale. I contribuenti
hanno allora spiegato che nel 2012 era stata RI 1 a prestare a quest’ultima
società l’importo di € 240'000.–, che le sarebbe poi stato rimborsato proprio
in occasione dell’acquisto della partecipazione nella __________.
Alla ulteriore richiesta
di informazioni in merito alla stipulazione del citato contratto di mutuo, al
versamento dell’importo mutuato e al suo rimborso, gli insorgenti hanno
spiegato che l’importo mutuato era stato versato in contanti e che pertanto non
vi era alcuna documentazione bancaria a comprova dello stesso. D’altra parte,
il mutuo non avrebbe comportato neppure il pagamento di interessi. In merito ai
rapporti esistenti fra i ricorrenti e la società mutuataria, i contribuenti
hanno prodotto una dichiarazione di quest’ultima, che esclude una loro
partecipazione.
2.4
L’esame delle circostanze
in cui è avvenuto l’acquisto, da parte di RI 1, della partecipazione nella __________
Sagl giustifica le richieste di informazioni che l’autorità fiscale ha rivolto
ai ricorrenti.
La documentazione fornita
con la prima richiesta di informazioni, in particolar modo l’ordine di
pagamento dell’importo di € 240'000.– a carico di un conto bancario intestato
alla società delle __________, aveva infatti fatto emergere l’esistenza di una
prestazione di quest’ultima società a favore della contribuente. L’esistenza di
tale prestazione non era in sé sufficiente a imporre la conclusione che si
trattasse di un reddito imponibile. L’UT ha allora giustamente preteso
ulteriore documentazione a comprova della causale della prestazione litigiosa. I
contribuenti hanno allora sostenuto che quest’ultima non fosse altro che il
rimborso di un debito, nato nel 2012 con la conclusione di un contratto di
mutuo fra la stessa RI 1 e la __________ Inc.
Ora, è evidente che i
ricorrenti non hanno comprovato l’esistenza del debito che la società delle __________
avrebbe vantato nei confronti della contribuente. Come già ricordato, infatti,
non hanno prodotto né un contratto di mutuo né documentazione bancaria in
merito al versamento dell’importo che sarebbe stato prestato nel 2012. Il
versamento di un importo pari a quasi 300'000.– franchi in contanti non si può
ritenere che rientri nella prassi commerciale.
D’altra parte, per
escludere che il credito della ricorrente nei confronti della __________ Inc.
potesse fondarsi su un rapporto societario, l’autorità fiscale ha
opportunamente chiesto ai contribuenti di voler documentare le “interessenze
nella società… da parte dei coniugi __________”. L’unico documento prodotto
a tale riguardo è una dichiarazione della società, che esclude che i ricorrenti
siano o siano stati azionisti. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,
la dichiarazione in questione non conferma “implicitamente… che i coniugi __________
non hanno mai avuto alcuna forma di controllo diretto o indiretto sulla
società”, in quanto le azioni di quest’ultima potrebbero essere detenute da
un’altra società. In ogni caso, la totale mancanza di documentazione a comprova
dell’esistenza del preteso mutuo non consente di escludere che la prestazione
trovi il suo fondamento in un altro contratto fra la società e la ricorrente.
In queste circostanze, la
decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha ritenuto che l’importo
versato dalla __________ Inc., per consentire a RI 1 di acquistare una
partecipazione nella __________, costituisca un reddito imponibile, si rivela
senz’altro legittima. Come precedentemente rilevato, la giurisprudenza del
Tribunale federale ammette infatti che, in assenza di una spiegazione
plausibile per un pagamento effettuato, un incremento patrimoniale si può
presumere che costituisca reddito imponibile.
2.5
I ricorrenti contestano
che sia applicabile, nella fattispecie, la “prassi dei tribunali svizzeri
sviluppatasi sulla base di varie sentenze in merito a presunti prestiti
ottenuti da contribuenti svizzeri a contanti da parenti o persone vicine
residenti all’estero per giustificare ammanchi finanziari in uno specifico anno
fiscale”. Il riferimento a questa giurisprudenza sarebbe stato fatto dai funzionari
dell’autorità fiscale, nel corso di “un incontro avuto in data 26 agosto
2019”.
Come già ricordato, la
giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una collaborazione
“particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici internazionali. Ciò
non vale solo nel caso in cui si manifestano “ammanchi finanziari”, ma
ogniqualvolta un contribuente voglia trarre un qualsiasi vantaggio da una
relazione internazionale (v. supra, consid. 2.2). Nel caso in esame,
infatti, l’autorità fiscale non ha ravvisato alcun ammanco finanziario, ma si è
limitato a chiedere delucidazioni in merito al finanziamento dell’acquisto di
una partecipazione sociale.
Non si può infine
condividere la loro affermazione di aver “adempiuto all’obbligo di
collaborazione… esponendo… la loro situazione in maniera esaustiva e
trasparente”, se si considera il fatto che non hanno presentato alcun
documento giustificativo a comprova dell’esistenza di un debito che, per quanto
rappresenti solo il 2% del loro patrimonio – come indicato nel ricorso –, assume
comunque un certo rilievo.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 1’000.–
per un totale di fr.
6’000.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: