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Decisione

80.2019.296

Reddito imponibile: provenienza dei fondi serviti all’acquisto di una partecipazione sociale, società con sede in paradiso fiscale, mutuo non provato

17 dicembre 2020Italiano14 min

a __________ e poi a __________. Il 15.03.2018 sono partiti per __________, __________

Source ti.ch

Fatti

A. In data 17.03.2014, i

coniugi RI 1 e RI 2 hanno trasferito il proprio domicilio in Svizzera, dapprima

a __________ e poi a __________. Il 15.03.2018 sono partiti per __________, __________

(__________). A partire dal 17.03.2014 sono dunque stati assoggettati alle

imposte in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza personale.

Il 17 dicembre 2015 i

contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2014. Dalla stessa risultavano un reddito imponibile di fr. 405’559.– e una

sostanza imponibile di fr. 13'190'127.–.

Con scritto del 23 agosto

2016, l’RS 1 si rivolgeva alla rappresentante dei contribuenti, invitandoli a

trasmettere diversa documentazione, in particolar modo in relazione alla loro

partecipazione nella __________ Sagl, con sede prima a __________, poi a __________

e infine a __________. Fra l’altro, chiedeva il “contratto di compravendita

integrale delle quote sociali” di quest’ultima “con relativo

giustificativo bancario a comprova del pagamento”.

I contribuenti inoltravano

la documentazione richiesta, in data 29 settembre 2016. Per quanto concerne

l’acquisto, da parte di RI 1, della partecipazione nella __________ Sagl, producevano

copia di un avviso di accredito della __________ di __________ dell’importo di €

240'000.-, su ordine della __________ Inc. di __________ (__________) e una

dichiarazione della __________ Inc., secondo cui il versamento in questione,

per acquistare la partecipazione nella __________ era avvenuto a nome di (on

behalf of) RI 1.

B. Con decisione del 27

settembre 2017, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti la

tassazione IC/IFD 2014, per il periodo dal 14.03.2014 al 31.12.2014,

commisurando il reddito imponibile in fr. 665'400.– (determinante per

l’aliquota fr. 856'100.–), per l’imposta cantonale, e in fr. 667'900.–

(determinante per l’aliquota fr. 859'000.-) per l’imposta federale diretta.

Rispetto alla dichiarazione presentata, aveva in particolare aggiunto un

reddito di fr. 291'500.-, indicando che si trattava di un “reddito d’altra

fonte percepito dalla società estera __________ Inc., pari a 240'000.– Eur”.

C. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 26.10.2017, contestando

l’aggiunta di interessi relativi a un credito, per il quale avevano promosso

una causa civile a Cipro, e l’imposizione del reddito che avrebbe versato a RI

1 la __________ Inc. A quest’ultimo riguardo, i reclamanti argomentavano che il

23 maggio 2014 RI 1 aveva acquistato una partecipazione di minoranza (quota

dell’8%) della __________ per un prezzo di € 240'000.–. Dall’avviso di

accredito, prodotto all’Ufficio di tassazione su richiesta di quest’ultimo,

risultava che i fondi erano stati versati dalla __________ Inc. in nome e per

conto della contribuente. Il reclamo così si esprimeva a proposito del

versamento in questione:

Tale

pagamento non è avvenuto né in qualità di socio né in qualità di remunerazione

di una prestazione di servizi. Infatti, __________ Inc. ha unicamente

rimborsato il credito ricevuto il 5 giugno 2012 dalla contribuente (v. allegato

7). Il fatto che i soldi non siano stati versati su di un conto della contribuente,

bensì seguendo le istituzioni ottenute da quest’ultima, sul conto di __________

non cambia la qualificazione fiscale della transazione: rimborso di un credito.

Pertanto l’importo di EUR 240'000 non può essere considerato un reddito in capo

alla contribuente, bensì trattasi di fondi già detenuti dalla contribuente al

momento dell’entrata in Svizzera.

L’autorità fiscale si

rivolgeva ai contribuenti, in data 11 aprile 2019, invitandoli a produrre

ulteriore documentazione in merito al preteso prestito di RI 1 alla __________

Inc., ed in particolare documentazione bancaria, schede contabili e “una

dichiarazione relativa alle interessenze nella società di cui sopra da parte

dei coniugi __________”.

Il 16 luglio 2019 la

rappresentante dei reclamanti comunicava all’autorità di tassazione di non

poter produrre la documentazione bancaria in merito al prestito, che era “avvenuto

a contanti”. Inoltre, la __________ Inc. non era “disposta a far

pervenire a delle autorità fiscali estere documentazione relativa alla propria

contabilità”, ma aveva rilasciato unicamente un’attestazione secondo cui i

reclamanti non erano suoi azionisti.

Con decisione del 21

agosto 2019, l’UT ha accolto il reclamo dei contribuenti limitatamente alla

censura relativa agli interessi su un credito concesso a persone residenti

all’estero. Ha per contro confermato l’imposizione del reddito di fr.

291'500.–, proveniente dalla __________ Inc. A suo avviso, non vi erano “elementi

per considerare quest’operazione come rimborso di credito”, ragione per cui

l’importo litigioso doveva essere qualificato come reddito d’altra fonte, “conto

tenuto del fatto che non vi sono prove bancarie che nel 2012 la contribuente

avesse prestato tale somma alla __________ Inc., che detta società ha sede

all’estero e che non sono state presentate le schede contabili relative al

prestito in questione”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ribadiscono

come il negozio giuridico che ha portato all’acquisto in data 23 maggio 2014

della partecipazione di minoranza (quota dell’8%) nella società Mobisoft per un

prezzo di € 240'000.– sia stato effettuato da __________ Inc. in nome e per

conto della contribuente. Tale pagamento non sarebbe “avvenuto né in qualità

di socio né in qualità di remunerazione di una prestazione di servizi”, ma

la __________ Inc. avrebbe unicamente rimborsato il credito ricevuto il 5

giugno 2012 dalla contribuente, così come confermato per iscritto dalla società

stessa. Pertanto l’importo di € 240'000.– non potrebbe essere considerato un

reddito della contribuente, bensì si tratterebbe di fondi già detenuti al

momento dell’entrata in Svizzera. Pur non essendo disposti a fornire

informazioni sulla società ad autorità fiscali estere, gli amministratori ed

azionisti della__________ Inc, hanno attestato che i coniugi __________ non

sono e non sono mai stati azionisti della società.

Gli insorgenti ritengono

che alla fattispecie non sia applicabile la giurisprudenza che concerne “presunti

prestiti ottenuti da contribuenti svizzeri a contanti da parenti o persone

vicine residenti all’estero per giustificare ammanchi finanziari in uno

specifico anno fiscale”. Infatti, il prestito litigioso sarebbe stato

erogato nel 2012, quando i contribuenti non erano ancora soggetti fiscali in

Svizzera; inoltre, la loro situazione patrimoniale è tale che il prestito in

questione non metterebbe in pericolo la loro solidità finanziaria.

E. Con osservazioni del

4 ottobre 2019, l’UT propone di respingere il ricorso, proponendo in

particolare le seguenti considerazioni:

in presenza di prestiti verso

società o persone fisiche residenti all’estero è richiesta documentazione

chiara e completa che ne comprovino l’esistenza, nel caso in cui non possa

essere comprovata gli importi percepiti sono considerati reddito imponibile.

Riteniamo altresì non

pertinenti le censure sollevate dai ricorrenti, infatti il semplice fatto di

non soggiacere all’assoggettamento illimitato nel periodo di stipula del

preteso prestito non esime i contribuenti dall’onere di comprovarne

l’esistenza.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e

unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di

uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio

dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di

riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,

agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne consegue che ogni

reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

1.2.

Si ricorda che nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Come ha recentemente

sottolineato il Tribunale federale, il fatto che, secondo la legge, la totalità

dei proventi, periodici e unici, sottostia all’imposta sul reddito non implica

tuttavia che ogni pagamento ricevuto debba essere qualificato come reddito, a

meno che il contribuente non possa dimostrare che non costituisce un incremento

patrimoniale. Piuttosto, l’incremento patrimoniale netto è un presupposto per

la qualifica come reddito. Poiché si tratta di un elemento che fonda

l’imposizione, l’onere della prova è a carico dell’autorità fiscale. Tuttavia,

il contribuente è soggetto agli obblighi di collaborazione. In assenza di una

spiegazione plausibile per un pagamento effettuato, si può presumere che l’incremento

patrimoniale costituisca reddito imponibile (sentenza 2C_505/2017 del 21.11.2018,

consid. 8.3.1, in DTF 144 II 427).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, ricevuta

la dichiarazione d’imposta dei ricorrenti, l’autorità di tassazione ha voluto

chiarire le modalità di acquisto, da parte di RI 1, della quota di

partecipazione nella __________ Sagl. Dalle informazioni fornite dai

contribuenti è emerso che il pagamento dell’importo di € 240'000.–, servito a

pagare la partecipazione sociale in questione, era stato finanziato con mezzi

provenienti dalla __________ Inc., società con sede nelle __________. Una

dichiarazione dell’amministratore di quest’ultima società confermava che il

pagamento in questione era avvenuto per conto di RI 1.

2.2

Il contribuente deve fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli

126.

cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda

dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri

contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti

le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).

La giurisprudenza esige

una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici

internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono

infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui

un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione

internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione

accresciuti (cfr. p. es. la sentenza 2C_16/2015 del 6.8.2015, in RF 70/2015 p.

811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Un

contribuente che sostiene di aver proceduto a versamenti all’estero non può

pertanto limitarsi a indicare il nominativo del destinatario del pagamento, ma

deve esporre tutte le circostanze che hanno portato al versamento, come pure i

contratti, la corrispondenza e i giustificativi bancari (sentenza 2C_32/2018

dell’11.11.2019 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).

Questa

giurisprudenza trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero con

cui è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione CDI

che soddisfa gli standard attuali dell’OCSE in materia di scambio di

informazioni (art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE). Infatti,

l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale sottostà al

principio di sussidiarietà (sentenza del TF 2C_1113/2018 dell’8.1.2019 consid.

2.2.3, in RF 2019 p. 310). Quest’ultimo ha lo scopo di garantire che la domanda

di assistenza amministrativa intervenga solo a titolo sussidiario e non per far

gravare sullo Stato richiesto l’onere di ottenere informazioni che sarebbero

alla portata dello Stato richiedente in virtù della sua procedura fiscale

interna (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1).

2.3

Alla luce delle

informazioni fornite dai contribuenti nel corso della procedura di tassazione,

l’UT ha correttamente voluto chiarire le ragioni per cui i fondi serviti per

l’acquisto, da parte della contribuente, della quota sociale litigiosa,

provenivano da una società con sede in un paradiso fiscale. I contribuenti

hanno allora spiegato che nel 2012 era stata RI 1 a prestare a quest’ultima

società l’importo di € 240'000.–, che le sarebbe poi stato rimborsato proprio

in occasione dell’acquisto della partecipazione nella __________.

Alla ulteriore richiesta

di informazioni in merito alla stipulazione del citato contratto di mutuo, al

versamento dell’importo mutuato e al suo rimborso, gli insorgenti hanno

spiegato che l’importo mutuato era stato versato in contanti e che pertanto non

vi era alcuna documentazione bancaria a comprova dello stesso. D’altra parte,

il mutuo non avrebbe comportato neppure il pagamento di interessi. In merito ai

rapporti esistenti fra i ricorrenti e la società mutuataria, i contribuenti

hanno prodotto una dichiarazione di quest’ultima, che esclude una loro

partecipazione.

2.4

L’esame delle circostanze

in cui è avvenuto l’acquisto, da parte di RI 1, della partecipazione nella __________

Sagl giustifica le richieste di informazioni che l’autorità fiscale ha rivolto

ai ricorrenti.

La documentazione fornita

con la prima richiesta di informazioni, in particolar modo l’ordine di

pagamento dell’importo di € 240'000.– a carico di un conto bancario intestato

alla società delle __________, aveva infatti fatto emergere l’esistenza di una

prestazione di quest’ultima società a favore della contribuente. L’esistenza di

tale prestazione non era in sé sufficiente a imporre la conclusione che si

trattasse di un reddito imponibile. L’UT ha allora giustamente preteso

ulteriore documentazione a comprova della causale della prestazione litigiosa. I

contribuenti hanno allora sostenuto che quest’ultima non fosse altro che il

rimborso di un debito, nato nel 2012 con la conclusione di un contratto di

mutuo fra la stessa RI 1 e la __________ Inc.

Ora, è evidente che i

ricorrenti non hanno comprovato l’esistenza del debito che la società delle __________

avrebbe vantato nei confronti della contribuente. Come già ricordato, infatti,

non hanno prodotto né un contratto di mutuo né documentazione bancaria in

merito al versamento dell’importo che sarebbe stato prestato nel 2012. Il

versamento di un importo pari a quasi 300'000.– franchi in contanti non si può

ritenere che rientri nella prassi commerciale.

D’altra parte, per

escludere che il credito della ricorrente nei confronti della __________ Inc.

potesse fondarsi su un rapporto societario, l’autorità fiscale ha

opportunamente chiesto ai contribuenti di voler documentare le “interessenze

nella società… da parte dei coniugi __________”. L’unico documento prodotto

a tale riguardo è una dichiarazione della società, che esclude che i ricorrenti

siano o siano stati azionisti. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,

la dichiarazione in questione non conferma “implicitamente… che i coniugi __________

non hanno mai avuto alcuna forma di controllo diretto o indiretto sulla

società”, in quanto le azioni di quest’ultima potrebbero essere detenute da

un’altra società. In ogni caso, la totale mancanza di documentazione a comprova

dell’esistenza del preteso mutuo non consente di escludere che la prestazione

trovi il suo fondamento in un altro contratto fra la società e la ricorrente.

In queste circostanze, la

decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha ritenuto che l’importo

versato dalla __________ Inc., per consentire a RI 1 di acquistare una

partecipazione nella __________, costituisca un reddito imponibile, si rivela

senz’altro legittima. Come precedentemente rilevato, la giurisprudenza del

Tribunale federale ammette infatti che, in assenza di una spiegazione

plausibile per un pagamento effettuato, un incremento patrimoniale si può

presumere che costituisca reddito imponibile.

2.5

I ricorrenti contestano

che sia applicabile, nella fattispecie, la “prassi dei tribunali svizzeri

sviluppatasi sulla base di varie sentenze in merito a presunti prestiti

ottenuti da contribuenti svizzeri a contanti da parenti o persone vicine

residenti all’estero per giustificare ammanchi finanziari in uno specifico anno

fiscale”. Il riferimento a questa giurisprudenza sarebbe stato fatto dai funzionari

dell’autorità fiscale, nel corso di “un incontro avuto in data 26 agosto

2019”.

Come già ricordato, la

giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una collaborazione

“particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici internazionali. Ciò

non vale solo nel caso in cui si manifestano “ammanchi finanziari”, ma

ogniqualvolta un contribuente voglia trarre un qualsiasi vantaggio da una

relazione internazionale (v. supra, consid. 2.2). Nel caso in esame,

infatti, l’autorità fiscale non ha ravvisato alcun ammanco finanziario, ma si è

limitato a chiedere delucidazioni in merito al finanziamento dell’acquisto di

una partecipazione sociale.

Non si può infine

condividere la loro affermazione di aver “adempiuto all’obbligo di

collaborazione… esponendo… la loro situazione in maniera esaustiva e

trasparente”, se si considera il fatto che non hanno presentato alcun

documento giustificativo a comprova dell’esistenza di un debito che, per quanto

rappresenti solo il 2% del loro patrimonio – come indicato nel ricorso –, assume

comunque un certo rilievo.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 5’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 1’000.–

per un totale di fr.

6’000.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria:

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