80.2021.99
Procedura: reclamo, decisione, riduzione della deduzione per spese di trasporto, reformatio in peius, violazione del diritto di essere sentito, annullamento
9 agosto 2021Italiano21 min
coniugi RI 1 e __________ presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018. Tramite
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.99
80.2021.100
Lugano
9 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 aprile 2021 contro la decisione del 30 marzo 2021 in materia di IC/IFD
2018.
Fatti
A. Il 10 maggio 2019, i
coniugi RI 1 e __________ presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018. Tramite
il Modulo relativo alle spese professionali chiedevano per la moglie la
deduzione complessiva di fr. 8'812.‑, suddivisa in spese di
trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato in ragione di
fr. 2'112.‑ (__________ – __________, tragitto di 16 km al
giorno per 220 giorni a fr. 0.60 al km), senza specificarne il motivo; spese
supplementari per doppia economia domestica pari a fr. 3'200.‑ e
fr. 3'500.‑ quali altre spese professionali (con la nota “decisioni
anni precedenti”). Nel corso del 2018, l’attività professionale della
moglie si era protratta sull’arco di tutto l’anno, non era tuttavia stato indicato
il grado di occupazione (v. Modulo 4 “Spese professionali del/della
contribuente; certificato di salario rilasciato il 31.01.2019 dalla Facoltà di __________
di __________).
B. Il 30 ottobre 2019,
l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava ai contribuenti la decisione di tassazione
IC/IFD 2018. Quali spese professionali per il coniuge, l’autorità di tassazione
riconosceva fr. 1'776.‑ (per l’IC) risp. fr. 2'072.‑ (per
l’IFD) quali spese di trasporto (veicolo privato coniuge); per entrambe le
imposte, fr. 2'775.‑ quali spese per pasto principale fuori casa e
fr. 2'500.‑ (per l’IC) risp. fr. 2'000.‑ (per l’IFD) quali
altre spese professionali (forfait). A motivo, l’RS 1 adduceva che le “spese
professionali [della] moglie [erano state] rettificat[e] in
base ai giorni effettivi di lavoro” mentre la deduzione delle altre spese
professionali era stata “rettificata in base alla documentazione in […]
possesso [dell’RS 1] e alle vigenti norme”. Di conseguenza, per
l’IC, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 29'800.‑
(determinante per l’aliquota: fr. 50'100.‑) e il dovuto d’imposta
stabilito in fr. 895.15. Per la sola imposta cantonale, la sostanza
imponibile e il dovuto d’imposta erano pari a fr. 0.‑. Per l’IFD, il
reddito imponibile era stato definito in fr. 62'500.‑ (parimenti
determinante per l’aliquota), ciò che comportava un dovuto d’imposta di
fr. 499.‑.
C. Il 10 novembre 2019, i
contribuenti presentavano reclamo contro tale decisione. Numerosi i punti della
decisione di tassazione contestati, tra cui la deduzione per le spese di
trasporto con l’automobile privata. In particolare, i reclamanti chiedevano che
le spese di trasporto fossero calcolate su 220 giorni.
Il 18 novembre 2020,
l’autorità di tassazione si rivolgeva ai reclamanti chiedendo loro di
trasmettere, per quanto qui d’interesse, il “contratto di lavoro stipulato
dalla coniuge con la Facoltà di __________ e/o con l’Università della Svizzera
Italiana, nonché documentazione a comprova dei giorni e degli orari di lavoro
per il periodo 2018”. I contribuenti fornivano una copia del “contratto
per assistenti” stipulato dalla moglie nel 2012 a “comprova [del]
lavoro al 100%, ossia 40 ore settimanali e 4 settimane di vacanze”.
D. Il 30 marzo 2021, l’RS
1 emetteva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo che non
ammetteva la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato per il
coniuge, bensì correggeva l’operato dell’autorità di prime cure concedendo la
deduzione dell’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico pari a fr. 666.‑.
A motivo, l’autorità di tassazione adduceva che
“per
le spese di trasporto, conto tenuto del fatto che dall’accertamento esperito
non emerge la necessità di utilizzo del veicolo privato, si procede ad
ammettere la deduzione pari al costo del mezzo pubblico di trasporto”.
Di conseguenza, il
parziale accoglimento del reclamo comportava per l’IC, un aumento del reddito
imponibile a fr. 30’400.‑ (determinante per l’aliquota:
fr. 50'800.‑) e del dovuto d’imposta, stabilito in fr. 934.05.
Per la sola imposta cantonale, la sostanza imponibile e il dovuto d’imposta
sulla sostanza erano state confermate in ragione di fr. 0.‑. Per
l’IFD, invece, il reddito imponibile era stato diminuito a fr. 56'500.‑
(parimenti determinante per l’aliquota) – per effetto della deduzione
sociale accordata per un figlio maggiorenne ‑ ciò che abbassava
il dovuto d’imposta a fr. 338.‑.
E. Il 22 aprile 2021, contro
questa decisione, il contribuente presenta ricorso postulando la concessione
della deduzione per l’uso del veicolo privato da parte del coniuge in ragione
di fr. 2'112.‑, importo che si ottiene dalla “moltiplicazione:
220 gg. lavorativi per 2 x 8 km (andata – ritorno per il tragitto casa –
lavoro) per costo chilometrico forfetario”. Afferma che le spese legate
all’uso del veicolo privato sono sempre state ammesse in deduzione, “sin dal
2010”, “incluso l’anno 2019 all’eccezione dell’anno 2018”. Allo
scritto di ricorso allega le decisioni impugnate, le decisioni di tassazione IC
2016, IC 2013 e IFD 2019 e la richiesta di documentazione rivoltagli dall’RS 1
il 18 novembre 2020.
F. Nelle sue
osservazioni al ricorso, presentate il 3 maggio 2021, l’RS 1‑ rinviando
a quanto già addotto in sede di reclamo ‑ sottolinea che __________
e __________ sono collegate dai mezzi pubblici, che gli orari di lavoro della
moglie del ricorrente sono “parificabili ad un normale orario settimanale
ben compatibile con l’utilizzo del servizio pubblico” e che l’aver concesso
negli anni precedenti “e per errore dello scrivente Ufficio nel 2019” la
deduzione delle spese di trasporto con l’automobile privata “non significa
che sia acquisito il diritto ad una reiterazione dell’errore, specialmente in
seguito ad attenta analisi”. L’autorità di tassazione propone “la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione su reclamo”.
Diritto
1. 1.1.
Con l’approvazione, nel
2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013
concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema
per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato
modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese
di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo
massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).
1.2.
Il 6 marzo 2015 è stata
modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente
ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella
versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per
il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa
dedurre un importo massimo di 3000 franchi.
L’art. 5 cpv. 2 precisa
che sono considerati costi deducibili:
a. le
spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i
costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo
privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
1.3.
Senza aver recepito le
modifiche previste sul piano federale – ciò che l’art. 9 cpv. 1 LAID
(Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni; RS 642.14) permette (cfr. FF 2012 1389; Eckert
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Commentaire de la
loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, p. 621 n. 28
ad art. 26 LIFD) ‑ per il periodo fiscale 2018 cui si riferisce
la presente contestazione, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che
“le spese professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie
dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che
“per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato”
(art. 25 cpv. 2 LT).
1.4.
Ai
sensi del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2018 (RL 640.210), di principio “il contribuente
con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al
conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con
quest’ultimo” (art. 2 cpv. 1). L’art. 3 del medesimo Decreto precisa che “sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono
stabilite […] per l’uso di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018). Solo “eccezionalmente, se
nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a […] 60 cts [il km] per le
automobili” (art. 3 cpv. 2 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2018).
1.5.
Per costante
giurisprudenza, le spese per l’acquisizione del reddito sono quelle spese che
il contribuente non può evitare e che sono essenzialmente dovute o causate
dalla realizzazione di tale reddito. È indispensabile che le spese siano
economicamente necessarie all’ottenimento del reddito e che non si possa
esigere dal contribuente che vi rinunci. La condizione della necessità deve
essere compresa in senso lato: il Tribunale federale non esige che il
contribuente non possa acquisire il suo reddito da lavoro senza le spese
professionali di cui richiede la deduzione. L’esistenza di un legame sufficientemente
stretto tra la spesa di cui è richiesta la deduzione e il reddito imponibile,
ovvero il rapporto di causalità diretta che ne discende, deve essere esaminata
in funzione dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. p. es. sentenza TF
2C_877/2018 del 07.05.2019 consid. 4.2; art. 1 Ordinanza sulle spese
professionali; Locher, Kommentar
zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a
ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 26 LIFD, p. 789).
1.6.
Di principio, il contribuente con attività lucrativa
dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito
che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non è ammessa la
deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese
private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle
per il suo mantenimento o quello della sua famiglia (art. 1 cpv. 2 Ordinanza
sulle spese professionali; art. 2 cpv. 1 e 2 DE
concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale
2018).
1.7.
La questione a sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:
l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è
diretta comunicazione fra i medesimi (cfr. ASA 41 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (cfr. ASA 33 276).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un
veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo
se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un
mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o
cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o
dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari
incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il
contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es.
sentenza TF 2C_807/2011 del 09.07.2012 consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Locher, op. cit., n. 15 ad art. 26
LIFD, p. 794; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 26 LIFD, p. 108 s.; Känzig, Die eidgenössische Wehrsteuer
[direkte Bundessteuer], Vol. I, 2ª ediz., Basilea 1982, n. 5 ad art. 22bis
DIFD, p. 682 s.). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare
necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono
adempiuti tali presupposti, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo
pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale e come tali non
possono essere dedotti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT;
v. p. es. sentenza CDT no. 80.2018.98/99 e 80.2018.104/105 del 04.02.2019 non
ancora pubblicata; sentenza no. 80.2017.40 del 22.12.2017; Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer
Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer in: ASA 80 761
ss, in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza TF 2P.254/2002 del
12.05.2003 consid. 4.2).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, il ricorrente chiede che sia riconosciuta per la moglie la
deduzione di fr. 2'112.‑ a titolo di spese di trasporto con il
veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro. A sostegno della propria
tesi, l’insorgente afferma che la deduzione gli è stata riconosciuta fin dal
2010, con l’unica eccezione del periodo fiscale litigioso. Dal canto suo, in
sede di prime cure, l’RS 1 ha concesso all’insorgente fr. 1'776.‑
per l’IC e fr. 2'072.‑ per l’IFD, rettificando la deduzione “in
base ai giorni effettivi di lavoro”. In sede di reclamo, invece, l’autorità
di tassazione ha ammesso ‑ sia per l’IC sia per l’IFD ‑ unicamente
la deduzione di fr. 666.‑, corrispondente al costo dell’abbonamento
Arcobaleno valido per due zone, in quanto dalla “prodotta documentazione
attestante l’effettivo carico orario [… e] dall’accertamento esperito
non emerge la necessità di utilizzo del veicolo privato”. Motivazione che l’autorità
di tassazione ha ripreso anche in seguito nelle proprie osservazioni al
ricorso.
2.2
Ora, assodato che la
signora __________ ha firmato un contratto che stabilisce la durata del lavoro
in 40 ore settimanali per la Facoltà di __________ di Lugano (v. contratto per
assistenti, valido dal 1° ottobre 2012; agli atti), dove sembrerebbe recarsi
per svolgere la propria attività professionale (dagli atti si evince che una
parte dell’attività è svolta anche da casa; v. lettera 04.12.2020 in risposta
alla richiesta di documentazione, pto e), p. 2), si pone la questione a sapere se
la deduzione per le spese di trasporto con il veicolo privato sia giustificata e,
in particolare se vi sia l’esigenza (comprovata) che la contribuente debba
recarsi da __________ a __________ (e ritorno) con l’automobile privata.
Ritenendo che la necessità di utilizzare il mezzo di trasporto privato non
fosse stata dimostrata, in sede di reclamo l’autorità ha corretto in
fr. 666.‑ la deduzione accordata in prima istanza di fr. 1'776.‑
per l’IC risp. fr. 2'072.‑ per l’IFD.
2.3
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II
153.
e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La deduzione delle spese
di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, se accettata dall’autorità di
tassazione, è un elemento che contribuisce a ridurre il debito nei confronti
dell’erario. L’onere della prova è pertanto a carico del ricorrente.
2.4
Il Modulo 4, relativo alle
spese professionali, indica chiaramente che “i costi del veicolo privato
possono essere fatti valere unicamente in casi motivati” (v. Modulo 4,
riquadro 2.2 sul lato sinistro). I contribuenti non hanno giustificato in alcun
modo la loro richiesta lasciando in bianco le caselle relative alla
motivazione.
È vero, nella sua
richiesta di documentazione aggiuntiva al reclamo, l’Ufficio di tassazione non
ha chiesto espressamente al ricorrente di comprovare la necessità per la moglie
di utilizzare il mezzo di trasporto privato per recarsi al lavoro, richiedendo
di dimostrare che la contribuente non poteva utilizzare il mezzo di trasporto
pubblico perché inferma o cagionevole, perché la fermata del mezzo pubblico è
molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure perché l’attività
lucrativa iniziava o terminava ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di
trasporto pubblici o ancora perché la signora __________ dipendeva da un
veicolo per l’esercizio della professione.
Tuttavia, evaso il reclamo
e conosciuto il diniego della deduzione e la relativa
motivazione – tra l’altro ribadita nelle osservazioni al ricorso
inviate al ricorrente dalla Camera di diritto tributario il 4 maggio
2021.
– l’insorgente avrebbe ancora potuto dimostrare tale esigenza
davanti all’autorità giudicante. Infatti, nell’esame del ricorso, la Camera di
diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione
nella procedura di tassazione (art. 142 cpv. 4 LIFD; art. 228 cpv. 1 LT).
Tuttavia, l’obbligo d’indagine (Untersuchungspflicht) trova il suo
limite nell’obbligo di collaborazione dei contribuenti. Ove l’onere della prova
spetti ai contribuenti, incombe loro anche l’obbligo di portare le prove dei
fatti che fondano le loro rivendicazioni (Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker,
op. cit., § 24 n. 48, p. 372).
Sapendo che per poter
beneficiare della deduzione richiesta, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare
la necessità per la moglie di usare il veicolo privato per recarsi al lavoro,
non ha comunque ritenuto opportuno ‑ neanche in sede di
ricorso ‑ dimostrare tale esigenza, limitandosi ad una
discussione sul numero di giorni lavorativi. Per di più, a sostegno della
propria tesi, il ricorrente rimanda alle Istruzioni per la compilazione della
Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2018, omettendo tuttavia di
menzionare che i “costi del veicolo privato sono ammessi solo in casi
motivati. Se si fanno valere questi costi occorre indicarne la motivazione
nell’apposito spazio sul lato sinistro del Modulo 4” (Istruzioni per la
compilazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018 delle persone fisiche,
p. 23), ciò che, come visto, non è stato fatto (v. Modulo 4 “Spese
professionali del/della contribuente/del coniuge”, allegato alla DI 2018).
Non avendo il ricorrente
saputo (e/o voluto) dimostrare tale necessità, a giusto titolo l’autorità di
tassazione ha concesso la deduzione delle spese per l’abbonamento al mezzo di
trasporto pubblico.
2.5
Il fatto che la deduzione
sia stata accordata fin dal 2010 non significa che debba essere nuovamente
concessa.
Al proposito, si osserva che l’autorità fiscale non è vincolata dalle
decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza
del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di
ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona
fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio
della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata
limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di
legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).
In
virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli
elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza
essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su
questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di
principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza TF
2C_260/2008 del 6.08.2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza TF
2P.250/2004 del 13.06.2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza TF
2P.173/2002 del 7.02.2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza TF
2A.62/1997 del 3.05.1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
Il fatto che la deduzione
litigiosa sia stata concessa in precedenti periodi fiscali non è pertanto
determinante.
2.6
Di conseguenza, quanto
deciso dall’RS 1 merita di essere tutelato.
3.
3.1.
Nella decisione di
tassazione, l’RS 1 aveva concesso alla moglie del ricorrente la deduzione delle
spese legate all’uso del veicolo privato (“in base ai giorni effettivi di
lavoro”), mentre con la decisione su reclamo ha ammesso unicamente la
deduzione delle spese per il mezzo di trasporto pubblico, adducendo a motivo
che “dall’accertamento esperito non emerge[va] la necessità di
utilizzo del veicolo privato” e dunque “si [era] proced[uto] ad
ammettere la deduzione pari al costo del mezzo pubblico di trasporto”.
La deduzione è così
passata da fr. 1'776.‑ per l’IC risp. fr. 2'072.‑ per
l’IFD (per l’uso del veicolo privato) a fr. 666.‑ (corrispondente al
costo dell’Abbonamento Arcobaleno valido per due zone).
La decisione, in merito
alla deduzione delle spese professionali, è stata in tal modo riformata a
svantaggio dei contribuenti.
3.2
In sede di reclamo,
l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati
dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e,
sentito il contribuente, modificare la sua tassazione anche a svantaggio del
medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD; art. 208 cpv. 1 LT). Il contribuente deve
essere sentito qualora gli elementi imponibili considerati nel loro insieme
siano aumentati, ciò che comporta un debito d’imposta più elevato rispetto alla
decisione impugnata. È quindi possibile che alcuni elementi del calcolo
dell’imponibile possano essere aumentati senza tuttavia dover dapprima sentire
il contribuente: ciò avviene quando contemporaneamente altri fattori del
medesimo calcolo (e almeno nella medesima misura) sono diminuiti, cosicché il
debito d’imposta totale non risulta aumentato e, a saldo, la decisione
impugnata non è modificata a svantaggio del contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 135 LIFD,
p. 1470 e relativo rimando a n. 21 ad art. 143 LIFD, p. 1508).
3.3
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, il debito d’imposta sul reddito era stato fissato
in fr. 499.‑ con la decisione di tassazione. La decisione di
tassazione IFD 2018 dopo reclamo fissava il debito d’imposta a fr. 338.‑.
In relazione all’imposta
cantonale, la decisione di tassazione 2018 dopo reclamo commisurava il debito
d’imposta sul reddito in fr. 934.05 ed eccedeva in tal modo, seppur di
poco, il debito risultante dalla decisione di tassazione, che ammontava a
fr. 895.15.
Diversamente dall’imposta
federale diretta, per l’imposta cantonale vi è stata pertanto una modifica
della tassazione a svantaggio del contribuente (reformatio in peius). In
queste circostanze, l’autorità preposta all’evasione del reclamo avrebbe dovuto
informare i contribuenti della diminuzione di tale deduzione prima di adottare
la sua decisione (art. 208 cpv. 1 LT).
3.4
Dalla
richiesta di documentazione inviata ai contribuenti il 18 novembre 2020 si
evince che ai reclamanti è stato chiesto di trasmettere “il contratto di
lavoro stipulato dalla coniuge con la Facoltà di __________ e/o con
l’Università della Svizzera Italiana, nonché [la] documentazione a
comprova dei giorni e degli orari di lavoro per il 2018”, senza tuttavia specificare
che la deduzione delle spese di trasporto avrebbe potuto essere modificata
anche a loro svantaggio, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 26
LIFD e 25 LT, se questi non avessero dimostrato “la necessità di utilizzo
del veicolo privato” (v. motivazione decisione di tassazione IC/IFD 2018
dopo reclamo notificata il 30 marzo 2021).
È altresì vero che il
ricorrente ha ottemperato solo parzialmente alla menzionata richiesta, fornendo
unicamente il “contratto per assistenti” firmato da sua moglie il 29
settembre 2012.
3.5
Come visto, è la legge
stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente
alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito. La pretesa del reclamante
di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere
sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto
di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con
riferimento alla sentenza TF 2C_104/2013 e 2C_105/2013 del 27.09.2013 consid.
2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente
dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con
riferimenti).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.
5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
3.6
Tutto ciò considerato, in
relazione alla tassazione dell’imposta cantonale, l’Ufficio di tassazione ha
violato il diritto di essere sentiti dei contribuenti. La decisione di
tassazione IC 2018 dopo reclamo notificata il 30 marzo 2021 deve pertanto
essere annullata e gli atti ritornati all’RS 1 perché, sentito il contribuente,
abbia ad emettere una nuova decisione motivata.
4.
Di conseguenza, per
quanto concerne l’imposta cantonale, gli atti sono ritornati all’RS 1 perché
abbia ad emettere una nuova decisione, dopo aver __________ ai contribuenti il
diritto di essere sentiti. Per quanto attiene all’imposta federale diretta, il
ricorso è respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di
procedura sono poste a carico del ricorrente in ragione di metà. Non è
riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Per
quanto concerne l’imposta cantonale, la decisione del 30.03.2021 è annullata e
gli atti sono ritornati all’RS 1RS 1 perché adotti una nuova decisione.
1.2. Per
quanto attiene all’imposta federale diretta, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.‑
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 200.‑
per un totale di fr. 1’000.‑
sono a carico del
ricorrente in ragione di metà (fr. 500.–).
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: