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Decisione

80.2021.99

Procedura: reclamo, decisione, riduzione della deduzione per spese di trasporto, reformatio in peius, violazione del diritto di essere sentito, annullamento

9 agosto 2021Italiano21 min

coniugi RI 1 e __________ presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018. Tramite

Source ti.ch

Fatti

A. Il 10 maggio 2019, i

coniugi RI 1 e __________ presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018. Tramite

il Modulo relativo alle spese professionali chiedevano per la moglie la

deduzione complessiva di fr. 8'812.‑, suddivisa in spese di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato in ragione di

fr. 2'112.‑ (__________ – __________, tragitto di 16 km al

giorno per 220 giorni a fr. 0.60 al km), senza specificarne il motivo; spese

supplementari per doppia economia domestica pari a fr. 3'200.‑ e

fr. 3'500.‑ quali altre spese professionali (con la nota “decisioni

anni precedenti”). Nel corso del 2018, l’attività professionale della

moglie si era protratta sull’arco di tutto l’anno, non era tuttavia stato indicato

il grado di occupazione (v. Modulo 4 “Spese professionali del/della

contribuente; certificato di salario rilasciato il 31.01.2019 dalla Facoltà di __________

di __________).

B. Il 30 ottobre 2019,

l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava ai contribuenti la decisione di tassazione

IC/IFD 2018. Quali spese professionali per il coniuge, l’autorità di tassazione

riconosceva fr. 1'776.‑ (per l’IC) risp. fr. 2'072.‑ (per

l’IFD) quali spese di trasporto (veicolo privato coniuge); per entrambe le

imposte, fr. 2'775.‑ quali spese per pasto principale fuori casa e

fr. 2'500.‑ (per l’IC) risp. fr. 2'000.‑ (per l’IFD) quali

altre spese professionali (forfait). A motivo, l’RS 1 adduceva che le “spese

professionali [della] moglie [erano state] rettificat[e] in

base ai giorni effettivi di lavoro” mentre la deduzione delle altre spese

professionali era stata “rettificata in base alla documentazione in […]

possesso [dell’RS 1] e alle vigenti norme”. Di conseguenza, per

l’IC, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 29'800.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 50'100.‑) e il dovuto d’imposta

stabilito in fr. 895.15. Per la sola imposta cantonale, la sostanza

imponibile e il dovuto d’imposta erano pari a fr. 0.‑. Per l’IFD, il

reddito imponibile era stato definito in fr. 62'500.‑ (parimenti

determinante per l’aliquota), ciò che comportava un dovuto d’imposta di

fr. 499.‑.

C. Il 10 novembre 2019, i

contribuenti presentavano reclamo contro tale decisione. Numerosi i punti della

decisione di tassazione contestati, tra cui la deduzione per le spese di

trasporto con l’automobile privata. In particolare, i reclamanti chiedevano che

le spese di trasporto fossero calcolate su 220 giorni.

Il 18 novembre 2020,

l’autorità di tassazione si rivolgeva ai reclamanti chiedendo loro di

trasmettere, per quanto qui d’interesse, il “contratto di lavoro stipulato

dalla coniuge con la Facoltà di __________ e/o con l’Università della Svizzera

Italiana, nonché documentazione a comprova dei giorni e degli orari di lavoro

per il periodo 2018”. I contribuenti fornivano una copia del “contratto

per assistenti” stipulato dalla moglie nel 2012 a “comprova [del]

lavoro al 100%, ossia 40 ore settimanali e 4 settimane di vacanze”.

D. Il 30 marzo 2021, l’RS

1 emetteva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo che non

ammetteva la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato per il

coniuge, bensì correggeva l’operato dell’autorità di prime cure concedendo la

deduzione dell’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico pari a fr. 666.‑.

A motivo, l’autorità di tassazione adduceva che

“per

le spese di trasporto, conto tenuto del fatto che dall’accertamento esperito

non emerge la necessità di utilizzo del veicolo privato, si procede ad

ammettere la deduzione pari al costo del mezzo pubblico di trasporto”.

Di conseguenza, il

parziale accoglimento del reclamo comportava per l’IC, un aumento del reddito

imponibile a fr. 30’400.‑ (determinante per l’aliquota:

fr. 50'800.‑) e del dovuto d’imposta, stabilito in fr. 934.05.

Per la sola imposta cantonale, la sostanza imponibile e il dovuto d’imposta

sulla sostanza erano state confermate in ragione di fr. 0.‑. Per

l’IFD, invece, il reddito imponibile era stato diminuito a fr. 56'500.‑

(parimenti determinante per l’aliquota) – per effetto della deduzione

sociale accordata per un figlio maggiorenne ‑ ciò che abbassava

il dovuto d’imposta a fr. 338.‑.

E. Il 22 aprile 2021, contro

questa decisione, il contribuente presenta ricorso postulando la concessione

della deduzione per l’uso del veicolo privato da parte del coniuge in ragione

di fr. 2'112.‑, importo che si ottiene dalla “moltiplicazione:

220 gg. lavorativi per 2 x 8 km (andata – ritorno per il tragitto casa –

lavoro) per costo chilometrico forfetario”. Afferma che le spese legate

all’uso del veicolo privato sono sempre state ammesse in deduzione, “sin dal

2010”, “incluso l’anno 2019 all’eccezione dell’anno 2018”. Allo

scritto di ricorso allega le decisioni impugnate, le decisioni di tassazione IC

2016, IC 2013 e IFD 2019 e la richiesta di documentazione rivoltagli dall’RS 1

il 18 novembre 2020.

F. Nelle sue

osservazioni al ricorso, presentate il 3 maggio 2021, l’RS 1‑ rinviando

a quanto già addotto in sede di reclamo ‑ sottolinea che __________

e __________ sono collegate dai mezzi pubblici, che gli orari di lavoro della

moglie del ricorrente sono “parificabili ad un normale orario settimanale

ben compatibile con l’utilizzo del servizio pubblico” e che l’aver concesso

negli anni precedenti “e per errore dello scrivente Ufficio nel 2019” la

deduzione delle spese di trasporto con l’automobile privata “non significa

che sia acquisito il diritto ad una reiterazione dell’errore, specialmente in

seguito ad attenta analisi”. L’autorità di tassazione propone “la

reiezione del ricorso e la conferma della decisione su reclamo”.

Diritto

1. 1.1.

Con l’approvazione, nel

2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013

concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria

(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema

per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento

dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato

modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese

di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo

massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).

1.2.

Il 6 marzo 2015 è stata

modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente

ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella

versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per

il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa

dedurre un importo massimo di 3000 franchi.

L’art. 5 cpv. 2 precisa

che sono considerati costi deducibili:

a. le

spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b. i

costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo

privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è

ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

1.3.

Senza aver recepito le

modifiche previste sul piano federale – ciò che l’art. 9 cpv. 1 LAID

(Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni; RS 642.14) permette (cfr. FF 2012 1389; Eckert

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Commentaire de la

loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, p. 621 n. 28

ad art. 26 LIFD) ‑ per il periodo fiscale 2018 cui si riferisce

la presente contestazione, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che

“le spese professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie

dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che

“per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono

stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato”

(art. 25 cpv. 2 LT).

1.4.

Ai

sensi del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2018 (RL 640.210), di principio “il contribuente

con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al

conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con

quest’ultimo” (art. 2 cpv. 1). L’art. 3 del medesimo Decreto precisa che “sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono

stabilite […] per l’uso di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE concernente l’imposizione delle

persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018). Solo “eccezionalmente, se

nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a […] 60 cts [il km] per le

automobili” (art. 3 cpv. 2 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2018).

1.5.

Per costante

giurisprudenza, le spese per l’acquisizione del reddito sono quelle spese che

il contribuente non può evitare e che sono essenzialmente dovute o causate

dalla realizzazione di tale reddito. È indispensabile che le spese siano

economicamente necessarie all’ottenimento del reddito e che non si possa

esigere dal contribuente che vi rinunci. La condizione della necessità deve

essere compresa in senso lato: il Tribunale federale non esige che il

contribuente non possa acquisire il suo reddito da lavoro senza le spese

professionali di cui richiede la deduzione. L’esistenza di un legame sufficientemente

stretto tra la spesa di cui è richiesta la deduzione e il reddito imponibile,

ovvero il rapporto di causalità diretta che ne discende, deve essere esaminata

in funzione dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. p. es. sentenza TF

2C_877/2018 del 07.05.2019 consid. 4.2; art. 1 Ordinanza sulle spese

professionali; Locher, Kommentar

zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a

ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 26 LIFD, p. 789).

1.6.

Di principio, il contribuente con attività lucrativa

dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito

che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non è ammessa la

deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese

private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle

per il suo mantenimento o quello della sua famiglia (art. 1 cpv. 2 Ordinanza

sulle spese professionali; art. 2 cpv. 1 e 2 DE

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale

2018).

1.7.

La questione a sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:

l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare

la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si

può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è

diretta comunicazione fra i medesimi (cfr. ASA 41 586) non si può tuttavia

obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (cfr. ASA 33 276).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un

veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo

se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un

mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o

cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o

dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari

incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il

contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es.

sentenza TF 2C_807/2011 del 09.07.2012 consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Locher, op. cit., n. 15 ad art. 26

LIFD, p. 794; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die

direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 26 LIFD, p. 108 s.; Känzig, Die eidgenössische Wehrsteuer

[direkte Bundessteuer], Vol. I, 2ª ediz., Basilea 1982, n. 5 ad art. 22bis

DIFD, p. 682 s.). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare

necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono

adempiuti tali presupposti, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo

pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale e come tali non

possono essere dedotti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT;

v. p. es. sentenza CDT no. 80.2018.98/99 e 80.2018.104/105 del 04.02.2019 non

ancora pubblicata; sentenza no. 80.2017.40 del 22.12.2017; Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer

Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer in: ASA 80 761

ss, in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza TF 2P.254/2002 del

12.05.2003 consid. 4.2).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, il ricorrente chiede che sia riconosciuta per la moglie la

deduzione di fr. 2'112.‑ a titolo di spese di trasporto con il

veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro. A sostegno della propria

tesi, l’insorgente afferma che la deduzione gli è stata riconosciuta fin dal

2010, con l’unica eccezione del periodo fiscale litigioso. Dal canto suo, in

sede di prime cure, l’RS 1 ha concesso all’insorgente fr. 1'776.‑

per l’IC e fr. 2'072.‑ per l’IFD, rettificando la deduzione “in

base ai giorni effettivi di lavoro”. In sede di reclamo, invece, l’autorità

di tassazione ha ammesso ‑ sia per l’IC sia per l’IFD ‑ unicamente

la deduzione di fr. 666.‑, corrispondente al costo dell’abbonamento

Arcobaleno valido per due zone, in quanto dalla “prodotta documentazione

attestante l’effettivo carico orario [… e] dall’accertamento esperito

non emerge la necessità di utilizzo del veicolo privato”. Motivazione che l’autorità

di tassazione ha ripreso anche in seguito nelle proprie osservazioni al

ricorso.

2.2

Ora, assodato che la

signora __________ ha firmato un contratto che stabilisce la durata del lavoro

in 40 ore settimanali per la Facoltà di __________ di Lugano (v. contratto per

assistenti, valido dal 1° ottobre 2012; agli atti), dove sembrerebbe recarsi

per svolgere la propria attività professionale (dagli atti si evince che una

parte dell’attività è svolta anche da casa; v. lettera 04.12.2020 in risposta

alla richiesta di documentazione, pto e), p. 2), si pone la questione a sapere se

la deduzione per le spese di trasporto con il veicolo privato sia giustificata e,

in particolare se vi sia l’esigenza (comprovata) che la contribuente debba

recarsi da __________ a __________ (e ritorno) con l’automobile privata.

Ritenendo che la necessità di utilizzare il mezzo di trasporto privato non

fosse stata dimostrata, in sede di reclamo l’autorità ha corretto in

fr. 666.‑ la deduzione accordata in prima istanza di fr. 1'776.‑

per l’IC risp. fr. 2'072.‑ per l’IFD.

2.3

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II

153.

e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La deduzione delle spese

di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, se accettata dall’autorità di

tassazione, è un elemento che contribuisce a ridurre il debito nei confronti

dell’erario. L’onere della prova è pertanto a carico del ricorrente.

2.4

Il Modulo 4, relativo alle

spese professionali, indica chiaramente che “i costi del veicolo privato

possono essere fatti valere unicamente in casi motivati” (v. Modulo 4,

riquadro 2.2 sul lato sinistro). I contribuenti non hanno giustificato in alcun

modo la loro richiesta lasciando in bianco le caselle relative alla

motivazione.

È vero, nella sua

richiesta di documentazione aggiuntiva al reclamo, l’Ufficio di tassazione non

ha chiesto espressamente al ricorrente di comprovare la necessità per la moglie

di utilizzare il mezzo di trasporto privato per recarsi al lavoro, richiedendo

di dimostrare che la contribuente non poteva utilizzare il mezzo di trasporto

pubblico perché inferma o cagionevole, perché la fermata del mezzo pubblico è

molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure perché l’attività

lucrativa iniziava o terminava ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di

trasporto pubblici o ancora perché la signora __________ dipendeva da un

veicolo per l’esercizio della professione.

Tuttavia, evaso il reclamo

e conosciuto il diniego della deduzione e la relativa

motivazione – tra l’altro ribadita nelle osservazioni al ricorso

inviate al ricorrente dalla Camera di diritto tributario il 4 maggio

2021.

– l’insorgente avrebbe ancora potuto dimostrare tale esigenza

davanti all’autorità giudicante. Infatti, nell’esame del ricorso, la Camera di

diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione

nella procedura di tassazione (art. 142 cpv. 4 LIFD; art. 228 cpv. 1 LT).

Tuttavia, l’obbligo d’indagine (Untersuchungspflicht) trova il suo

limite nell’obbligo di collaborazione dei contribuenti. Ove l’onere della prova

spetti ai contribuenti, incombe loro anche l’obbligo di portare le prove dei

fatti che fondano le loro rivendicazioni (Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker,

op. cit., § 24 n. 48, p. 372).

Sapendo che per poter

beneficiare della deduzione richiesta, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare

la necessità per la moglie di usare il veicolo privato per recarsi al lavoro,

non ha comunque ritenuto opportuno ‑ neanche in sede di

ricorso ‑ dimostrare tale esigenza, limitandosi ad una

discussione sul numero di giorni lavorativi. Per di più, a sostegno della

propria tesi, il ricorrente rimanda alle Istruzioni per la compilazione della

Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2018, omettendo tuttavia di

menzionare che i “costi del veicolo privato sono ammessi solo in casi

motivati. Se si fanno valere questi costi occorre indicarne la motivazione

nell’apposito spazio sul lato sinistro del Modulo 4” (Istruzioni per la

compilazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018 delle persone fisiche,

p. 23), ciò che, come visto, non è stato fatto (v. Modulo 4 “Spese

professionali del/della contribuente/del coniuge”, allegato alla DI 2018).

Non avendo il ricorrente

saputo (e/o voluto) dimostrare tale necessità, a giusto titolo l’autorità di

tassazione ha concesso la deduzione delle spese per l’abbonamento al mezzo di

trasporto pubblico.

2.5

Il fatto che la deduzione

sia stata accordata fin dal 2010 non significa che debba essere nuovamente

concessa.

Al proposito, si osserva che l’autorità fiscale non è vincolata dalle

decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza

del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di

ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona

fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio

della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata

limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di

legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).

In

virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli

elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza

essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su

questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di

principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza TF

2C_260/2008 del 6.08.2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza TF

2P.250/2004 del 13.06.2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza TF

2P.173/2002 del 7.02.2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza TF

2A.62/1997 del 3.05.1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

Il fatto che la deduzione

litigiosa sia stata concessa in precedenti periodi fiscali non è pertanto

determinante.

2.6

Di conseguenza, quanto

deciso dall’RS 1 merita di essere tutelato.

3.

3.1.

Nella decisione di

tassazione, l’RS 1 aveva concesso alla moglie del ricorrente la deduzione delle

spese legate all’uso del veicolo privato (“in base ai giorni effettivi di

lavoro”), mentre con la decisione su reclamo ha ammesso unicamente la

deduzione delle spese per il mezzo di trasporto pubblico, adducendo a motivo

che “dall’accertamento esperito non emerge[va] la necessità di

utilizzo del veicolo privato” e dunque “si [era] proced[uto] ad

ammettere la deduzione pari al costo del mezzo pubblico di trasporto”.

La deduzione è così

passata da fr. 1'776.‑ per l’IC risp. fr. 2'072.‑ per

l’IFD (per l’uso del veicolo privato) a fr. 666.‑ (corrispondente al

costo dell’Abbonamento Arcobaleno valido per due zone).

La decisione, in merito

alla deduzione delle spese professionali, è stata in tal modo riformata a

svantaggio dei contribuenti.

3.2

In sede di reclamo,

l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati

dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e,

sentito il contribuente, modificare la sua tassazione anche a svantaggio del

medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD; art. 208 cpv. 1 LT). Il contribuente deve

essere sentito qualora gli elementi imponibili considerati nel loro insieme

siano aumentati, ciò che comporta un debito d’imposta più elevato rispetto alla

decisione impugnata. È quindi possibile che alcuni elementi del calcolo

dell’imponibile possano essere aumentati senza tuttavia dover dapprima sentire

il contribuente: ciò avviene quando contemporaneamente altri fattori del

medesimo calcolo (e almeno nella medesima misura) sono diminuiti, cosicché il

debito d’imposta totale non risulta aumentato e, a saldo, la decisione

impugnata non è modificata a svantaggio del contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 135 LIFD,

p. 1470 e relativo rimando a n. 21 ad art. 143 LIFD, p. 1508).

3.3

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, il debito d’imposta sul reddito era stato fissato

in fr. 499.‑ con la decisione di tassazione. La decisione di

tassazione IFD 2018 dopo reclamo fissava il debito d’imposta a fr. 338.‑.

In relazione all’imposta

cantonale, la decisione di tassazione 2018 dopo reclamo commisurava il debito

d’imposta sul reddito in fr. 934.05 ed eccedeva in tal modo, seppur di

poco, il debito risultante dalla decisione di tassazione, che ammontava a

fr. 895.15.

Diversamente dall’imposta

federale diretta, per l’imposta cantonale vi è stata pertanto una modifica

della tassazione a svantaggio del contribuente (reformatio in peius). In

queste circostanze, l’autorità preposta all’evasione del reclamo avrebbe dovuto

informare i contribuenti della diminuzione di tale deduzione prima di adottare

la sua decisione (art. 208 cpv. 1 LT).

3.4

Dalla

richiesta di documentazione inviata ai contribuenti il 18 novembre 2020 si

evince che ai reclamanti è stato chiesto di trasmettere “il contratto di

lavoro stipulato dalla coniuge con la Facoltà di __________ e/o con

l’Università della Svizzera Italiana, nonché [la] documentazione a

comprova dei giorni e degli orari di lavoro per il 2018”, senza tuttavia specificare

che la deduzione delle spese di trasporto avrebbe potuto essere modificata

anche a loro svantaggio, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 26

LIFD e 25 LT, se questi non avessero dimostrato “la necessità di utilizzo

del veicolo privato” (v. motivazione decisione di tassazione IC/IFD 2018

dopo reclamo notificata il 30 marzo 2021).

È altresì vero che il

ricorrente ha ottemperato solo parzialmente alla menzionata richiesta, fornendo

unicamente il “contratto per assistenti” firmato da sua moglie il 29

settembre 2012.

3.5

Come visto, è la legge

stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente

alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito. La pretesa del reclamante

di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere

sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto

di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con

riferimento alla sentenza TF 2C_104/2013 e 2C_105/2013 del 27.09.2013 consid.

2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente

dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con

riferimenti).

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.

5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

3.6

Tutto ciò considerato, in

relazione alla tassazione dell’imposta cantonale, l’Ufficio di tassazione ha

violato il diritto di essere sentiti dei contribuenti. La decisione di

tassazione IC 2018 dopo reclamo notificata il 30 marzo 2021 deve pertanto

essere annullata e gli atti ritornati all’RS 1 perché, sentito il contribuente,

abbia ad emettere una nuova decisione motivata.

4.

Di conseguenza, per

quanto concerne l’imposta cantonale, gli atti sono ritornati all’RS 1 perché

abbia ad emettere una nuova decisione, dopo aver __________ ai contribuenti il

diritto di essere sentiti. Per quanto attiene all’imposta federale diretta, il

ricorso è respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di

procedura sono poste a carico del ricorrente in ragione di metà. Non è

riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Per

quanto concerne l’imposta cantonale, la decisione del 30.03.2021 è annullata e

gli atti sono ritornati all’RS 1RS 1 perché adotti una nuova decisione.

1.2. Per

quanto attiene all’imposta federale diretta, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.‑

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 200.‑

per un totale di fr. 1’000.‑

sono a carico del

ricorrente in ragione di metà (fr. 500.–).

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria:

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