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Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione

AS 1999 420 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 7 dic 1998

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1999-420/it/ordinanza-concernente-la-produzione-e-la-commercializzazione-del-materiale-vegetale-di-moltiplicazione

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151)

RU 1999 420

Ordinanza
concernente la produzione e la commercializzazione
del materiale vegetale di moltiplicazione
(Ordinanza sulle sementi)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 160 capoversi 1-5, 161, 162, 164 e 177 della legge sull’agricoltura1,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 910.1; RU 1998 3033

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

Salvo disposizione contraria, la presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (materiale) per uso agricolo.

Essa non si applica al materiale destinato esclusivamente all’esportazione in Stati con i quali la Svizzera non ha convenuto il riconoscimento reciproco delle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione.

Art. 2 Definizioni

  1. Materiale vegetale di moltiplicazione, commercializzazione, produzione Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:

  2. materiale vegetale di moltiplicazione: le sementi, le piante, le marze per innesto, gli innesti e tutte le altre parti di pianta, incluso il materiale ottenuto mediante riproduzione in vitro, destinati a essere moltiplicati, seminati, piantati o ripiantati;

  3. commercializzazione: la cessione a titolo oneroso o gratuito nonché l’importazione di materiale;

  4. produzione: la lavorazione professionale, compreso il confezionamento professionale, ad eccezione del confezionamento in un’azienda agricola della produzione destinata all’uso proprio;

  5. partita: una quantità omogenea di materiale che costituisce un’unità in vista della produzione, della commercializzazione o, all’occorrenza, della certificazione;

  6. miscugli: i miscugli di materiale di diverse specie o varietà.

RS 916.151

Art. 3 b. Varietà

Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:

  1. varietà: un insieme vegetale di un taxon botanico del rango noto più basso il quale, sia che adempia o meno le condizioni imposte per la concessione di un diritto di costituzione, può essere: 1. definito mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un determinato genotipo o da una determinata combinazione di genotipi, 2. distinto da un qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri, 3. considerato un’unità, tenuto conto che può essere riprodotto conforme;

  2. varietà sperimentale: una varietà annunciata per l’ammissione nel catalogo delle varietà;

  3. varietà distinta: una varietà: 1. che si distingue nettamente per una o più caratteristiche importanti da qualsiasi altra varietà nota, indipendentemente dall’origine, artificiale o naturale, della varietà iniziale da cui deriva, 2. le cui caratteristiche possono essere riconosciute e descritte con precisione;

  4. varietà sufficientemente omogenea: una varietà le cui piante, salvo rare aberrazioni, sono simili o geneticamente identiche per tutte le caratteristiche pertinenti, tenuto conto delle peculiarità del loro sistema di riproduzione;

  5. varietà stabile: una varietà che rimane conforme alla definizione delle sue caratteristiche iniziali dopo che si è moltiplicata o alla fine di ogni ciclo se il costitutore ha definito un ciclo particolare di moltiplicazione;

  6. varietà nota: una varietà che: 1. è ammessa nel catalogo delle varietà o per la quale è in corso una procedura di ammissione, 2. è ammessa in un catalogo nazionale di un altro Paese o in un catalogo internazionale o per la quale è in corso una procedura di ammissione, nella misura in cui esista con tale Paese o con l’organizzazione internazionale un accordo di riconoscimento reciproco delle disposizioni relative all’ammissione delle varietà in vista della loro commercializzazione o delle disposizioni relative alla protezione delle novità vegetali, 3. è stata ammessa nel catalogo delle varietà, in un catalogo di un altro Paese o in un catalogo internazionale di cui al numero2.

Footnotes

  1. [2] RS 232.16

Sezione 2 Catalogo ed elenco delle varietà

Art. 4 Catalogo delle varietà

Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) determina le specie per le quali è allestito un catalogo delle varietà.

Esso disciplina la procedura relativa all’esame delle varietà e all’ammissione nel catalogo nonché il diritto di accesso ai documenti.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) è autorizzato a emanare mediante ordinanza cataloghi delle varietà.

Art. 5 Condizioni di ammissione

Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

  1. è distinta, stabile e sufficientemente omogenea;

  2. il suo valore agronomico e di utilizzazione presenta miglioramenti rispetto alle altre varietà;

  3. la selezione per la conservazione delle varietà è garantita da un metodo riconosciuto dall’Ufficio federale, sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante, e può essere controllata dall’Ufficio federale in qualsiasi momento;

  4. la designazione delle varietà adempie le esigenze di cui all’articolo 6 della legge del 20 marzo 19752 sulla protezione delle novità vegetali.

Il Dipartimento può prevedere deroghe alle condizioni di ammissione segnatamente per:

  1. le varietà destinate esclusivamente alla commercializzazione all’estero, fatte salve le disposizioni di accordi internazionali;

  2. le specie o le varietà di importanza minore;

  3. le specie orticole;

  4. le componenti di varietà e i miscugli di linee.

Esso può stabilire condizioni specifiche relative al valore agronomico e di utilizzazione; per determinate specie può fissare condizioni supplementari a quelle di cui nel capoverso1.

A titolo eccezionale, l’Ufficio federale può ammettere una varietà che non adempie le condizioni di cui al capoverso3 se presenta caratteristiche positive che compensano ampiamente determinate lacune.

Footnotes

  1. [3] RS 916.161

Art. 6 Selezione per la conservazione

Il costitutore o il suo rappresentante sottopongono all’Ufficio federale le descrizioni dei metodi di selezione per la conservazione di cui all’articolo 5 capoverso1 lettera c. L’Ufficio federale riconosce il metodo se questo consente di mantenere la varietà conforme alla descrizione depositata all’atto dell’ammissione.

La selezione per la conservazione può essere effettuata all’estero se il controllo praticato è parificato a quello esistente in Svizzera.

Art. 7 Durata dell’ammissione

Una varietà è ammessa per una durata di dieci anni.

L’ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi di dieci anni nella misura in cui siano sempre adempiute le condizioni relative alla distinzione, alla stabilità e all’omogeneità.

La domanda di proroga deve essere presentata all’Ufficio federale due anni prima della scadenza dell’ammissione.

Art. 8 Stralcio dal catalogo delle varietà

Una varietà può essere stralciata dal catalogo:

  1. se le disposizioni della presente ordinanza o quelle emanate in virtù della stessa non sono rispettate;

  2. se sono state fornite indicazioni false o fallaci all’atto della domanda di ammissione o della procedura di ammissione; o

  3. su domanda del costitutore o del suo rappresentante, salvo se rimane garantita una selezione per la conservazione.

Art. 9 Elenco delle varietà

Il Dipartimento determina le specie per le quali è allestito un elenco; esso fissa le condizioni per l’ammissione e lo stralcio.

Esso disciplina la procedura relativa all’esame delle varietà e all’ammissione nell’elenco nonché il diritto di accesso ai documenti.

L’Ufficio federale è competente di emanare elenchi delle varietà.

Sezione 3 Certificazione, produzione e commercializzazione

Art. 10 Categorie di materiale

Il materiale è prodotto e commercializzato sotto forma di:

  1. materiale di prebase;

  2. materiale di base;

  3. materiale certificato;

  4. materiale commerciale;

  5. materiale standard;

  6. materiale CAC (Conformitas Agraria Communitatis).

Il materiale di prebase, il materiale di base e il materiale certificato costituiscono il materiale certificato in senso lato (s.l.).

Per determinate specie, il Dipartimento può limitare la produzione e la commercializzazione a talune categorie.

Per determinate specie, esso può definire il materiale di prebase mediante sinonimi.

Il Dipartimento disciplina le esigenze specifiche che devono adempiere le differenti categorie.

Art. 11 Certificazione del materiale

Può essere certificato (s.l.) solo:

  1. il materiale di prebase, il materiale di base e il materiale certificato;

  2. il materiale di una varietà ammessa in un catalogo delle varietà o in un elenco delle varietà o il materiale di una varietà sperimentale;

  3. il materiale derivante direttamente da un materiale di categoria superiore secondo le norme di filiazione specifiche della specie;

  4. il materiale proveniente da particelle che adempiono le esigenze di produzione;

  5. il materiale che adempie le esigenze applicabili alla propria categoria.

Il Dipartimento stabilisce le norme specifiche di filiazione e le esigenze che devono adempiere le particelle e le partite di materiale.

Esso disciplina la procedura applicabile alla certificazione delle partite di materiale.

Art. 12 Produzione di materiale certificato (s.l.)

Chiunque intende produrre materiale certificato (s.l.) deve richiedere un riconoscimento giusta l’articolo 160 capoverso2 della legge sull’agricoltura.

Ottiene il riconoscimento per la produzione di materiale certificato (s.l.) chiunque dispone del personale e dell’attrezzatura che garantiscono una qualità di lavoro soddisfacente a tutti i livelli di produzione.

Il Dipartimento fissa le esigenze applicabili alle aziende di produzione e disciplina la procedura di riconoscimento.

Esso stabilisce le condizioni che regolano la produzione di miscugli.

Art. 13 Produzione di materiale non certificato (s.l.)

Il Dipartimento può disciplinare esigenze specifiche applicabili alla produzione di materiale commerciale, di materiale standard o di materiale CAC o ai miscugli e alle partite di materiale delle suddette categorie.

Esso può ordinare che le aziende che producono determinate specie soggiacciano al riconoscimento e stabilire le esigenze applicabili ai terreni di produzione. Disciplina la relativa procedura.

Art. 14 Condizioni per la commercializzazione

Il materiale può essere commercializzato se:

  1. adempie le esigenze fissate per le relative categorie;

  2. adempie le esigenze della legislazione in materia di protezione dei vegetali;

  3. la sua varietà figura in un catalogo delle varietà, se tale catalogo esiste per la specie in questione o, se si tratta di specie per le quali è allestito un elenco delle varietà, essa figura nel suddetto elenco per quanto si tratti di materiale certificato (s.l.) prodotto in Svizzera.

Il Dipartimento può prevedere deroghe per la conservazione e l’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, per le varietà sperimentali, per la ricerca o per determinati casi di importanza minore.

In caso di difficoltà temporanee di approvvigionamento generale, l’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di materiale ausiliario che non corrisponde interamente alle esigenze.

Il materiale può essere commercializzato solo se imballato e caratterizzato conformemente alle esigenze fissate nell’articolo 17.

Il Dipartimento stabilisce le norme applicabili durante il periodo in cui il materiale di una varietà può essere commercializzato dopo che è scaduta la sua ammissione nel catalogo delle varietà.

Art. 15 Commercializzazione di materiale prodotto all’estero

Il materiale prodotto all’estero può essere commercializzato in Svizzera se:

  1. le esigenze del Paese d’origine relative alla produzione e alla commercializzazione sono parificate a quelle definite nella presente ordinanza e nelle disposizioni emanate in virtù della stessa;

  2. la varietà è ammessa nel catalogo delle varietà.

L’Ufficio federale tiene un elenco dei Paesi le cui esigenze sono parificate a quelle definite nel capoverso1 lettera a.

Per le specie delle quali non esisteva un catalogo delle varietà prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il Dipartimento può autorizzare la commercializzazione di materiale di varietà ammesse in un catalogo di un altro Paese o in un catalogo internazionale.

Se le esigenze del Paese d’origine non adempiono le condizioni di cui al capoverso

lettera a, il Dipartimento può sottoporre ad autorizzazione l’importazione di determinate categorie di materiale. L’Ufficio federale autorizza l’importazione di materiale, se questo adempie le esigenze della presente ordinanza e delle disposizioni emanate in virtù della stessa.

Art. 16 Obbligo di annunciarsi e di domandare il riconoscimento

Chiunque commercializza materiale certificato (s.l.) deve annunciarsi presso l’Ufficio federale.

Il Dipartimento può sottoporre al riconoscimento le aziende che commercializzano materiale di specie che hanno un’importanza particolare.

Art. 17 Imballaggio e caratterizzazione

Il materiale certificato (s.l.) dev’essere munito di un’etichetta ufficiale per essere commercializzato. Le indicazioni riportate sull’etichetta devono essere indelebili e in una lingua ufficiale.

Il Dipartimento può esigere che il materiale non certificato (s.l.) possa essere commercializzato soltanto se munito di un’etichetta ufficiale o di un documento del fornitore.

Ogni trattamento, chimico o di altro tipo, del materiale deve essere menzionato sull’etichetta ufficiale, su un’etichetta del fornitore o sull’imballaggio, conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 26 gennaio 19943 sui prodotti per il trattamento delle piante.

Le etichette degli imballaggi contenenti materiale ausiliario devono indicare che si tratta di materiale che risponde a requisiti minori.

L’imballaggio di materiale certificato (s.l.) deve essere chiuso in modo che, se aperto, il sistema di chiusura o l’etichetta ufficiale siano danneggiati.

Il Dipartimento può imporre condizioni supplementari relative alla caratterizzazione, all’imballaggio e alla relativa chiusura. Per determinate specie, esso può prevedere deroghe concernenti l’imballaggio e la relativa chiusura.

Sezione 4 Aiuti finanziari per la produzione di mais da seme

Art. 18

Al fine di garantire una produzione svizzera adeguata di mais da seme, l’Ufficio federale concede aiuti finanziari a organizzazioni idonee.

Esso decide, su domanda, in merito alla ripartizione degli aiuti finanziari fra le organizzazioni interessate, con le quali conclude un contratto che verte sulle prestazioni, le condizioni e gli oneri relativi all’aiuto finanziario.

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo a un milione di franchi l’anno.

Sezione 5 Statistica e procedura di opposizione

Art. 19 Statistica della commercializzazione

Su domanda dell’Ufficio federale, i produttori e le aziende che producono, confezionano o commercializzano materiale devono dichiarare le quantità commercializzate, in particolare se il materiale proviene da varietà geneticamente modificate.

Art. 20 Procedura di opposizione

Per i controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni emanate in virtù della stessa, il Dipartimento può stabilire una procedura di opposizione contro le decisioni di prima istanza.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 21 Competenze del Dipartimento

Il Dipartimento emana disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza. Esso tiene conto delle prescrizioni e delle norme corrispondenti delle organizzazioni internazionali.

Esso può delegare determinati controlli alle autorità cantonali di polizia.

Art. 22 Competenze dell’Ufficio federale

L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza e le disposizioni emanate in virtù della stessa.

Esso può chiedere alle autorità doganali e alle autorità cantonali di esecuzione di assisterlo nei suoi compiti di controllo.

Esso può nominare comitati tecnici composti di rappresentanti delle cerchie interessate che lo consigliano nell’esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni emanate in virtù della stessa.

Esso può prelevare, far prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare a spese delle aziende che fanno certificare, producono o commercializzano il materiale.

Esso può delegare determinati compiti di sua competenza ad organi indipendenti di controllo. Questi possono riscuotere tasse adeguate che coprano le loro spese.

Art. 23 Disposizioni transitorie

Il Dipartimento fissa, per ogni specie coltivata, la data fino alla quale è autorizzata la commercializzazione del materiale prodotto conformemente al diritto previgente.

Esso può prevedere disposizioni transitorie per le varietà commercializzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che non adempiono le esigenze fissate per l’ammissione nel catalogo delle varietà.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.