RU 1999 611
Ordinanza
sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario
in materia di allevamento di piccoli ruminanti
(OSSPR)
del 13 gennaio 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 142 capoverso1 lettera b della legge sull’agricoltura2,
ordina:
Sezione 1 Principi
Art. 1
La Confederazione sostiene la costituzione e il mantenimento di effettivi sani di piccoli ruminanti. Per piccoli ruminanti si intendono le pecore, le capre e i cervidi.
La Confederazione accorda annualmente un aiuto finanziario al Servizio consultivo e sanitario svizzero in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR). L’importo di questo aiuto è fissato in base alle spese dell’anno precedente.
Il SSPR è un’organizzazione di mutua assistenza dotata di personalità giuridica.
Sezione 2 Aiuto finanziario della Confederazione
Art. 2 Condizioni
La Confederazione accorda l’aiuto finanziario soltanto se le disposizioni concernenti il finanziamento (Sezione 3) e i compiti del SSPR (Sezione 4) sono rispettate.
Art. 3 Importo dell’aiuto finanziario
L’aiuto finanziario della Confederazione al SSPR corrisponde alla quota che i Cantoni versano per coprire i costi computabili, ma al massimo al 40% dei medesimi. L’aiuto finanziario dipende dal credito accordato dalle Camere federali.
L’aiuto finanziario è calcolato in base ai costi computabili dell’anno precedente.
La quota di ogni Cantone è calcolata in base al numero degli effettivi di piccoli ruminanti affiliati al SSPR e in base al numero di questi animali.
Se un Cantone versa meno della sua quota, l’aiuto finanziario della Confederazione è diminuito dell’importo corrispondente.
Art. 4 Costi computabili
Sono computabili:
i salari e le prestazioni sociali versati per i collaboratori del SSPR nonché i costi per la loro formazione e il loro perfezionamento;
i costi per gli esami previsti dal regolamento del SSPR;
le pigioni e i costi per la dotazione dei locali necessari al SSPR;
le spese di trasferta, nonché i costi di ufficio e amministrativi del SSPR.
Sezione 3 Finanziamento del SSPR
Art. 5
Il SSPR è finanziato da:
i contributi dei membri;
le rimunerazioni per prestazioni fatturate separatamente ai detentori di animali;
gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni;
altri eventuali contributi pubblici o privati.
Il SSPR emana le tariffe per le prestazioni previste dal regolamento del SSPR (art. 10).
Sezione 4 Scopo e compiti del SSPR
Art. 6 Scopo
Il SSPR promuove il benessere e la salute dei piccoli ruminanti, nonché la qualità irreprensibile delle derrate alimentari prodotte utilizzando la carne o il latte di questi animali.
Art. 7 Programmi, provvedimenti e consulenza
Il SSPR gestisce un centro specializzato a disposizione dei veterinari in attività, delle scuole d’agricoltura e dei servizi di consulenza nonché dei detentori di piccoli ruminanti.
Il SSPR ha segnatamente i compiti seguenti:
ordina programmi di prevenzione e di lotta contro le malattie dei piccoli ruminanti negli effettivi dei suoi membri;
promuove in modo mirato una detenzione adeguata degli animali e provvedimenti in materia d’allevamento intesi a migliorare la salute dei piccoli ruminanti;
incoraggia la produzione di derrate alimentari sane e partecipa ai programmi di assicurazione della qualità;
consiglia i membri in tutti i settori specializzati della detenzione degli animali (foraggiamento, detenzione, allevamento, ecc.);
ordina inchieste diagnostiche per chiarire eventuali problemi che insorgono negli effettivi;
raccoglie dati relativi alle malattie dei piccoli ruminanti.
Il SSPR offre i suoi servizi anche ai detentori non affiliati, a condizione che essi partecipino proporzionalmente alle spese.
Art. 8 Coordinamento
Il SSPR provvede affinché i programmi, i provvedimenti e la consulenza siano eseguiti secondo gli stessi criteri tecnici in tutta la Svizzera.
Designa i laboratori per la diagnosi di malattie oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza.
Entrano in considerazione soltanto i laboratori riconosciuti ai sensi dell’artico lo 312 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.
Art. 9 Collaborazione
Il SSPR lavora in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale), l’Ufficio federale dell’agricoltura, i veterinari cantonali, i veterinari in attività, le organizzazioni degli allevatori, le facoltà di medicina veterinaria, i PF, i servizi di consulenza agricola e le stazioni di ricerche agronomiche.
Art. 10 Regolamento del SSPR
Il SSPR stabilisce in un regolamento le prestazioni minime in materia di consulenza e di provvedimenti.
Inoltre, in questo regolamento stabilisce in particolare:
le esigenze sanitarie e d’esercizio cui devono soddisfare le aziende affiliate al SSPR (aziende SSPR);
le esigenze relative allo stato di salute degli animali delle aziende SSPR che partecipano a programmi di lotta e di sorveglianza più avanzati;
i provvedimenti per mantenere in buona salute gli animali delle aziende SSPR;
le esigenze supplementari cui deve soddisfare un’azienda SSPR affinché le sia conferito uno statuto sanitario;
la procedura per il conferimento e la revoca del riconoscimento quale azienda SSPR o SSPR in possesso di uno statuto sanitario;
l’estensione della sua attività di consulenza.
Il regolamento deve essere portato a conoscenza dell’Ufficio federale. Quest’ultimo può esigere dal SSPR che adatti il regolamento a nuovi bisogni.
Art. 11 Aziende riconosciute
Ogni azienda affiliata al SSPR che adempie le esigenze minime è registrata dal SSPR e considerata come “azienda SSPR riconosciuta”. Uno statuto sanitario è conferito all’azienda SSPR riconosciuta se sono adottate misure supplementari o sono soddisfatte esigenze supplementari.
Se le aziende non soddisfano più queste esigenze, il riconoscimento o lo statuto sanitario è revocato.
Sezione 5 Vigilanza e Commissione del SSPR
Art. 12 Vigilanza
Il SSPR è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale.
Gli organi del SSPR forniscono le informazioni necessarie all’Ufficio federale e all’Ufficio federale dell’agricoltura (Uffici federali) nonché ai Cantoni che sostengono il SSPR. Le informazioni fornite all’Ufficio federale concernono in particolare questioni tecniche relative alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché il versamento dell’aiuto finanziario; le informazioni fornite all’Ufficio federale dell’agricoltura riguardano la consulenza tecnica nel settore agricolo.
Gli Uffici federali sono invitati alle sedute e assemblee degli organi del SSPR con voto consultivo. Ricevono la documentazione e i verbali delle sedute.
Il rapporto di gestione, i conti annuali, il preventivo, il regolamento del SSPR e le tariffe devono essere trasmessi agli Uffici federali e ai Cantoni.
Art. 13 Commissione del SSPR
Su proposta dell’Ufficio federale, il Dipartimento federale dell’economia nomina una Commissione del SSPR composta di cinque membri. Designa il presidente e il segretario tra i membri di quest’ultima.
Gli Uffici federali partecipano alle sedute della Commissione.
La Commissione del SSPR:
vigila sull’osservanza della presente ordinanza e del regolamento del SSPR;
consiglia il SSPR;
se del caso, propone all’Ufficio federale di rifiutare o ridurre l’aiuto finanziario della Confederazione oppure di esigerne il rimborso, nonché di prendere provvedimenti in materia di vigilanza;
presenta annualmente all’Ufficio federale un rapporto sulla sua attività e sulle sue constatazioni.
I membri della Commissione sono indennizzati dalla Confederazione conformemente alla tariffa dell’ordinanza del 12 dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 14 Esecuzione
L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti.
Art. 15 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1. L’ordinanza del 16 ottobre 19915 sull’aiuto al servizio sanitario in materia di allevamento caprino (OSSC) è abrogata.
2. L’ordinanza del 27 giugno 19846 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino è modificata come segue:
Ingresso, prima frase visto l’articolo 142 capoverso1 lettera b della legge sull’agricoltura7,
Art. 6
Abrogato Titolo precedente l’articolo 15
Sezione 5 Vigilanza e Commissione del SSP
Art. 15 cpv.1 e 2
Il SSP sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale di veterinaria.
Gli organi del SSP devono fornire le informazioni necessarie:
all’Ufficio federale dell’agricoltura nei campi dell’attività consultiva sul piano agricolo;
all’Ufficio federale di veterinaria nei campi tecnici relativi alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché per quanto concerne il versamento del sussidio federale.
Art. 16 cpv.3 lett. c e d e 4
La Commissione:
propone, ove occorra, all’Ufficio federale di veterinaria di rifiutare o ridurre il sussidio federale oppure di esigerne il rimborso, nonché di prendere i provvedimenti conseguenti al suo compito di vigilanza;
invia annualmente all’Ufficio federale di veterinaria un rapporto sulla sua attività e le sue constatazioni.
I membri della Commissione sono indennizzati dalla Confederazione conformemente alla tariffa dell’ordinanza del 12 dicembre 19968 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Art. 17
Abrogato
Art. 18 Esecuzione
L’Ufficio federale di veterinaria è incaricato dell’esecuzione, salvo che la presente ordinanza disponga altrimenti.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.
13 gennaio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |