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Ordinanza sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

AS 1999 611 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 13 gen 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1999-611/it/ordinanza-sull-aiuto-al-servizio-consultivo-e-sanitario-in-materia-di-allevamento-di-piccoli-ruminanti

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino (RS 916.314.1)

Atto di base di: Ordinanza sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS 916.405.4)

RU 1999 611

Ordinanza
sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario
in materia di allevamento di piccoli ruminanti
(OSSPR)

del 13 gennaio 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 142 capoverso1 lettera b della legge sull’agricoltura2,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 916.40
  2. [2] RS 910.1; RU 1998 3033

Sezione 1 Principi

Art. 1

La Confederazione sostiene la costituzione e il mantenimento di effettivi sani di piccoli ruminanti. Per piccoli ruminanti si intendono le pecore, le capre e i cervidi.

La Confederazione accorda annualmente un aiuto finanziario al Servizio consultivo e sanitario svizzero in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR). L’importo di questo aiuto è fissato in base alle spese dell’anno precedente.

Il SSPR è un’organizzazione di mutua assistenza dotata di personalità giuridica.

Sezione 2 Aiuto finanziario della Confederazione

Art. 2 Condizioni

La Confederazione accorda l’aiuto finanziario soltanto se le disposizioni concernenti il finanziamento (Sezione 3) e i compiti del SSPR (Sezione 4) sono rispettate.

Art. 3 Importo dell’aiuto finanziario

L’aiuto finanziario della Confederazione al SSPR corrisponde alla quota che i Cantoni versano per coprire i costi computabili, ma al massimo al 40% dei medesimi. L’aiuto finanziario dipende dal credito accordato dalle Camere federali.

L’aiuto finanziario è calcolato in base ai costi computabili dell’anno precedente.

La quota di ogni Cantone è calcolata in base al numero degli effettivi di piccoli ruminanti affiliati al SSPR e in base al numero di questi animali.

RS 916.405.4

Se un Cantone versa meno della sua quota, l’aiuto finanziario della Confederazione è diminuito dell’importo corrispondente.

Art. 4 Costi computabili

Sono computabili:

  1. i salari e le prestazioni sociali versati per i collaboratori del SSPR nonché i costi per la loro formazione e il loro perfezionamento;

  2. i costi per gli esami previsti dal regolamento del SSPR;

  3. le pigioni e i costi per la dotazione dei locali necessari al SSPR;

  4. le spese di trasferta, nonché i costi di ufficio e amministrativi del SSPR.

Sezione 3 Finanziamento del SSPR

Art. 5

Il SSPR è finanziato da:

  1. i contributi dei membri;

  2. le rimunerazioni per prestazioni fatturate separatamente ai detentori di animali;

  3. gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni;

  4. altri eventuali contributi pubblici o privati.

Il SSPR emana le tariffe per le prestazioni previste dal regolamento del SSPR (art. 10).

Sezione 4 Scopo e compiti del SSPR

Art. 6 Scopo

Il SSPR promuove il benessere e la salute dei piccoli ruminanti, nonché la qualità irreprensibile delle derrate alimentari prodotte utilizzando la carne o il latte di questi animali.

Art. 7 Programmi, provvedimenti e consulenza

Il SSPR gestisce un centro specializzato a disposizione dei veterinari in attività, delle scuole d’agricoltura e dei servizi di consulenza nonché dei detentori di piccoli ruminanti.

Il SSPR ha segnatamente i compiti seguenti:

  1. ordina programmi di prevenzione e di lotta contro le malattie dei piccoli ruminanti negli effettivi dei suoi membri;

  2. promuove in modo mirato una detenzione adeguata degli animali e provvedimenti in materia d’allevamento intesi a migliorare la salute dei piccoli ruminanti;

  3. incoraggia la produzione di derrate alimentari sane e partecipa ai programmi di assicurazione della qualità;

  1. consiglia i membri in tutti i settori specializzati della detenzione degli animali (foraggiamento, detenzione, allevamento, ecc.);

  2. ordina inchieste diagnostiche per chiarire eventuali problemi che insorgono negli effettivi;

  3. raccoglie dati relativi alle malattie dei piccoli ruminanti.

Il SSPR offre i suoi servizi anche ai detentori non affiliati, a condizione che essi partecipino proporzionalmente alle spese.

Art. 8 Coordinamento

Il SSPR provvede affinché i programmi, i provvedimenti e la consulenza siano eseguiti secondo gli stessi criteri tecnici in tutta la Svizzera.

Designa i laboratori per la diagnosi di malattie oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza.

Entrano in considerazione soltanto i laboratori riconosciuti ai sensi dell’artico lo 312 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.

Footnotes

  1. [3] RS 916.401

Art. 9 Collaborazione

Il SSPR lavora in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale), l’Ufficio federale dell’agricoltura, i veterinari cantonali, i veterinari in attività, le organizzazioni degli allevatori, le facoltà di medicina veterinaria, i PF, i servizi di consulenza agricola e le stazioni di ricerche agronomiche.

Art. 10 Regolamento del SSPR

Il SSPR stabilisce in un regolamento le prestazioni minime in materia di consulenza e di provvedimenti.

Inoltre, in questo regolamento stabilisce in particolare:

  1. le esigenze sanitarie e d’esercizio cui devono soddisfare le aziende affiliate al SSPR (aziende SSPR);

  2. le esigenze relative allo stato di salute degli animali delle aziende SSPR che partecipano a programmi di lotta e di sorveglianza più avanzati;

  3. i provvedimenti per mantenere in buona salute gli animali delle aziende SSPR;

  4. le esigenze supplementari cui deve soddisfare un’azienda SSPR affinché le sia conferito uno statuto sanitario;

  5. la procedura per il conferimento e la revoca del riconoscimento quale azienda SSPR o SSPR in possesso di uno statuto sanitario;

  6. l’estensione della sua attività di consulenza.

Il regolamento deve essere portato a conoscenza dell’Ufficio federale. Quest’ultimo può esigere dal SSPR che adatti il regolamento a nuovi bisogni.

Art. 11 Aziende riconosciute

Ogni azienda affiliata al SSPR che adempie le esigenze minime è registrata dal SSPR e considerata come “azienda SSPR riconosciuta”. Uno statuto sanitario è conferito all’azienda SSPR riconosciuta se sono adottate misure supplementari o sono soddisfatte esigenze supplementari.

Se le aziende non soddisfano più queste esigenze, il riconoscimento o lo statuto sanitario è revocato.

Sezione 5 Vigilanza e Commissione del SSPR

Art. 12 Vigilanza

Il SSPR è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale.

Gli organi del SSPR forniscono le informazioni necessarie all’Ufficio federale e all’Ufficio federale dell’agricoltura (Uffici federali) nonché ai Cantoni che sostengono il SSPR. Le informazioni fornite all’Ufficio federale concernono in particolare questioni tecniche relative alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché il versamento dell’aiuto finanziario; le informazioni fornite all’Ufficio federale dell’agricoltura riguardano la consulenza tecnica nel settore agricolo.

Gli Uffici federali sono invitati alle sedute e assemblee degli organi del SSPR con voto consultivo. Ricevono la documentazione e i verbali delle sedute.

Il rapporto di gestione, i conti annuali, il preventivo, il regolamento del SSPR e le tariffe devono essere trasmessi agli Uffici federali e ai Cantoni.

Art. 13 Commissione del SSPR

Su proposta dell’Ufficio federale, il Dipartimento federale dell’economia nomina una Commissione del SSPR composta di cinque membri. Designa il presidente e il segretario tra i membri di quest’ultima.

Gli Uffici federali partecipano alle sedute della Commissione.

La Commissione del SSPR:

  1. vigila sull’osservanza della presente ordinanza e del regolamento del SSPR;

  2. consiglia il SSPR;

  3. se del caso, propone all’Ufficio federale di rifiutare o ridurre l’aiuto finanziario della Confederazione oppure di esigerne il rimborso, nonché di prendere provvedimenti in materia di vigilanza;

  4. presenta annualmente all’Ufficio federale un rapporto sulla sua attività e sulle sue constatazioni.

I membri della Commissione sono indennizzati dalla Confederazione conformemente alla tariffa dell’ordinanza del 12 dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Footnotes

  1. [4] RS 172.311

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

Art. 15 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. L’ordinanza del 16 ottobre 19915 sull’aiuto al servizio sanitario in materia di allevamento caprino (OSSC) è abrogata.

2. L’ordinanza del 27 giugno 19846 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino è modificata come segue:

Ingresso, prima frase visto l’articolo 142 capoverso1 lettera b della legge sull’agricoltura7,

Footnotes

  1. [5] RU 1991 2299
  2. [6] RS 916.314.1
  3. [7] RS 910.1; RU 1998 3033

Art. 6

Abrogato Titolo precedente l’articolo 15

Sezione 5 Vigilanza e Commissione del SSP

Art. 15 cpv.1 e 2

Il SSP sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale di veterinaria.

Gli organi del SSP devono fornire le informazioni necessarie:

  1. all’Ufficio federale dell’agricoltura nei campi dell’attività consultiva sul piano agricolo;

  2. all’Ufficio federale di veterinaria nei campi tecnici relativi alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché per quanto concerne il versamento del sussidio federale.

Art. 16 cpv.3 lett. c e d e 4

La Commissione:

  1. propone, ove occorra, all’Ufficio federale di veterinaria di rifiutare o ridurre il sussidio federale oppure di esigerne il rimborso, nonché di prendere i provvedimenti conseguenti al suo compito di vigilanza;

  2. invia annualmente all’Ufficio federale di veterinaria un rapporto sulla sua attività e le sue constatazioni.

I membri della Commissione sono indennizzati dalla Confederazione conformemente alla tariffa dell’ordinanza del 12 dicembre 19968 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Footnotes

  1. [8] RS 172.311

Art. 17

Abrogato

Art. 18 Esecuzione

L’Ufficio federale di veterinaria è incaricato dell’esecuzione, salvo che la presente ordinanza disponga altrimenti.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.

13 gennaio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin