916.405.4
Ordinanza sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
(OSSPR)
del 13 gennaio 1999 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 142 capoverso1 lettera b della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:
Sezione 1 Principi
Art. 1
La Confederazione sostiene la costituzione e il mantenimento di effettivi sani di piccoli ruminanti. Per piccoli ruminanti si intendono le pecore, le capre, i cervidi e i camelidi sudamericani.3
La Confederazione accorda annualmente un aiuto finanziario al Servizio consultivo e sanitario svizzero in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR). L’importo di questo aiuto è fissato in base alle spese dell’anno precedente.
Il SSPR è un’organizzazione di mutua assistenza dotata di personalità giuridica.
Sezione 2 Aiuto finanziario della Confederazione
Art. 2 Condizioni
La Confederazione accorda l’aiuto finanziario soltanto se le disposizioni concernenti il finanziamento (Sezione 3) e i compiti del SSPR (Sezione 4) sono rispettate.
Art. 3 Importo dell’aiuto finanziario
L’aiuto finanziario della Confederazione al SSPR corrisponde alla quota che i Cantoni versano per coprire i costi computabili, ma al massimo al 40 per cento dei medesimi. L’aiuto finanziario dipende dal credito accordato dalle Camere federali.
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).
L’aiuto finanziario è calcolato in base ai costi computabili dell’anno precedente.
La quota di ogni Cantone è calcolata in parti uguali secondo il numero:
di aziende affiliate all’SSPR;
di animali delle aziende affiliate all’SSPR;
di tutte le aziende di piccoli ruminanti;
di animali di tutte le aziende di piccoli ruminanti.4 4 Se un Cantone versa meno della sua quota, l’aiuto finanziario della Confederazione è diminuito dell’importo corrispondente.
Art. 4 Costi computabili
Sono computabili:
i salari e le prestazioni sociali versati per i collaboratori del SSPR nonché i costi per la loro formazione e il loro perfezionamento;
i costi per gli esami previsti dal regolamento del SSPR;
le pigioni e i costi per la dotazione dei locali necessari al SSPR;
le spese di trasferta, nonché i costi di ufficio e amministrativi del SSPR.
Sezione 3 Finanziamento del SSPR
Art. 5
Il SSPR è finanziato da:
i contributi dei membri;
le rimunerazioni per prestazioni fatturate separatamente ai detentori di animali;
gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni;
altri eventuali contributi pubblici o privati.
Il SSPR emana le tariffe per le prestazioni previste dal regolamento del SSPR (art. 10).
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’allegato dell’O del 9 apr. 2003 in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).
di piccoli ruminanti. O
Sezione 4 Scopo e compiti del SSPR
Art. 6 Scopo
Il SSPR promuove il benessere e la salute dei piccoli ruminanti, nonché la qualità irreprensibile delle derrate alimentari prodotte utilizzando la carne o il latte di questi animali.
Art. 7 Programmi, provvedimenti e consulenza
Il SSPR gestisce un centro specializzato a disposizione dei veterinari in attività, delle scuole d’agricoltura e dei servizi di consulenza nonché dei detentori di piccoli ruminanti.
Il SSPR ha segnatamente i compiti seguenti:
ordina programmi di prevenzione e di lotta contro le malattie dei piccoli ruminanti negli effettivi dei suoi membri;
promuove in modo mirato una detenzione adeguata degli animali e provvedimenti in materia d’allevamento intesi a migliorare la salute dei piccoli ruminanti;
incoraggia la produzione di derrate alimentari sane e partecipa ai programmi di assicurazione della qualità;
consiglia i membri in tutti i settori specializzati della detenzione degli animali (foraggiamento, detenzione, allevamento, ecc.);
ordina inchieste diagnostiche per chiarire eventuali problemi che insorgono negli effettivi;
raccoglie dati relativi alle malattie dei piccoli ruminanti.
Il SSPR offre i suoi servizi anche ai detentori non affiliati, a condizione che essi partecipino proporzionalmente alle spese.
Art. 8 Coordinamento
Il SSPR provvede affinché i programmi, i provvedimenti e la consulenza siano eseguiti secondo gli stessi criteri tecnici in tutta la Svizzera.
Designa i laboratori per la diagnosi di malattie oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza.
Entrano in considerazione soltanto i laboratori riconosciuti ai sensi dell’articolo 312 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie.
Art. 9 Collaborazione
Il SSPR lavora in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)6, l’Ufficio federale dell’agricoltura, i veterinari cantonali, i veterinari in attività, le organizzazioni degli allevatori, le facoltà di medicina veterinaria, i PF, i servizi di consulenza agricola e le stazioni di ricerche agronomiche.
Art. 10 Regolamento del SSPR
Il SSPR stabilisce in un regolamento le prestazioni minime in materia di consulenza e di provvedimenti.
Inoltre, in questo regolamento stabilisce in particolare:
le esigenze sanitarie e d’esercizio cui devono soddisfare le aziende affiliate al SSPR (aziende SSPR);
le esigenze relative allo stato di salute degli animali delle aziende SSPR che partecipano a programmi di lotta e di sorveglianza più avanzati;
i provvedimenti per mantenere in buona salute gli animali delle aziende SSPR;
le esigenze supplementari cui deve soddisfare un’azienda SSPR affinché le sia conferito uno statuto sanitario;
la procedura per il conferimento e la revoca del riconoscimento quale azienda SSPR o SSPR in possesso di uno statuto sanitario;
l’estensione della sua attività di consulenza.
Il regolamento deve essere portato a conoscenza dell’USAV. Quest’ultimo può esigere dal SSPR che adatti il regolamento a nuovi bisogni.
Art. 11 Aziende riconosciute
Ogni azienda affiliata al SSPR che adempie le esigenze minime è registrata dal SSPR e considerata come ”azienda SSPR riconosciuta”. Uno statuto sanitario è conferito all’azienda SSPR riconosciuta se sono adottate misure supplementari o sono soddisfatte esigenze supplementari.
Se le aziende non soddisfano più queste esigenze, il riconoscimento o lo statuto sanitario è revocato.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014 . Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
di piccoli ruminanti. O
Sezione 5 Vigilanza7
Art. 12 ...8
Il SSPR è sottoposto alla vigilanza dell’USAV.
Gli organi del SSPR forniscono le informazioni necessarie all’USAV e all’Ufficio federale dell’agricoltura (Uffici federali) nonché ai Cantoni che sostengono il SSPR. Le informazioni fornite all’USAV concernono in particolare questioni tecniche relative alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché il versamento dell’aiuto finanziario; le informazioni fornite all’Ufficio federale dell’agricoltura riguardano la consulenza tecnica nel settore agricolo.
Gli Uffici federali sono invitati alle sedute e assemblee degli organi del SSPR con voto consultivo. Ricevono la documentazione e i verbali delle sedute.
Il rapporto di gestione, i conti annuali, il preventivo, il regolamento del SSPR e le tariffe devono essere trasmessi agli Uffici federali e ai Cantoni.
Art. 139
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 14 Esecuzione
L’USAV è incaricato dell’esecuzione, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti.
Art. 15 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1. L’ordinanza del 16 ottobre 199110 sull’aiuto al servizio sanitario in materia di allevamento caprino (OSSC) è abrogata.
2. ...11
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.
Nuovo testo giusta il n. II 12 dell’O del 12 set. 2007 concernente l’abrogazione e l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).
[RU 1991 2299]
Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 611.