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Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante

AS 2000 2143 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 20 giu 2000

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2000-2143/it/ordinanza-del-dff-concernente-l-importazione-esente-dall-imposta-di-beni-in-piccole-quantita-di-valore-minimo-o-il-cui-ammontare-d-imposta-e-irrilevante

Consultato il 5 set 2026

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Fonte

Atto di base di: Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante (RS 641.201.31)

RU 2000 2143

Ordinanza del DFF
concernente l’importazione esente dall’imposta di beni
in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare
d’imposta è irrilevante

del 20 giugno 2000

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 74 numero1 della legge federale del 2 settembre 19991 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA),
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 641.20

Art. 1 Esenzione dall’imposta

Sono esenti dall’imposta sull’importazione:

  1. i beni che secondo l’articolo 9a dell’ordinanza del 10 luglio 19262 della legge sulle dogane sono ammessi in franchigia doganale;

  2. i beni il cui importo d’imposta, per ogni dichiarazione doganale, non supera 5 franchi.

Per i beni importati da viaggiatori e da abitanti della zona di confine per il loro fabbisogno personale vigono disposizioni speciali, in particolare il decreto del Consiglio federale del 9 maggio 19673 concernente agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori.

Footnotes

  1. [2] RS 631.01
  2. [3] RS 631.251.1

Art. 2 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 14 dicembre 19944 concernente l’esenzione fiscale delle importazioni è abrogata.

Footnotes

  1. [4] RU 1994 3157

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 giugno 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger RS 641.201.31