RU 2000 2143
Ordinanza del DFF
concernente l’importazione esente dall’imposta di beni
in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare
d’imposta è irrilevante
del 20 giugno 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 74 numero1 della legge federale del 2 settembre 19991 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA),
ordina:
Art. 1 Esenzione dall’imposta
Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
i beni che secondo l’articolo 9a dell’ordinanza del 10 luglio 19262 della legge sulle dogane sono ammessi in franchigia doganale;
i beni il cui importo d’imposta, per ogni dichiarazione doganale, non supera 5 franchi.
Per i beni importati da viaggiatori e da abitanti della zona di confine per il loro fabbisogno personale vigono disposizioni speciali, in particolare il decreto del Consiglio federale del 9 maggio 19673 concernente agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori.
Art. 2 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del 14 dicembre 19944 concernente l’esenzione fiscale delle importazioni è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
20 giugno 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger RS 641.201.31