Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante

641.201.31 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 mag 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/641-201-31/it/ordinanza-del-dff-concernente-l-importazione-esente-dall-imposta-di-beni-in-piccole-quantita-di-valore-minimo-o-il-cui-ammontare-d-imposta-e-irrilevante

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questo testo non è più in vigore dal 1 gen 2010.

Abrogato da: Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante (AS 2009 6833),

Emanato con: Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante (AS 2007 1797),

641.201.31

Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante

del 4 aprile 2007 (Stato 1° maggio 2007)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 74 capoverso1 numero1 della legge del 2 settembre 19991 sull’IVA, ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 641.20

Art. 1 Esenzione dall’imposta

Sono esenti dall’imposta sull’importazione:

  1. i regali spediti da persone private domiciliate all’estero a persone private domiciliate in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, fatti salvi i manufatti di tabacco e le bevande alcoliche;

  2. i beni che secondo gli articoli 63–67 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane sono ammessi in franchigia di dazio;

  3. i beni il cui importo d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera 5 franchi.

Footnotes

  1. [2] RS 631.01 3 [RU 2000 2143, 2002 335 art. 3]

Art. 2 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 20 giugno 20003 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

RU 2007 1797