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Ordinanza concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero

AS 2000 2613 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 25 ott 2000

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2000-2613/it/ordinanza-concernente-la-promozione-dell-immagine-della-svizzera-all-estero

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1)

RU 2000 2613

Ordinanza
concernente la promozione dell’immagine
della Svizzera all’estero

del 25 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 20001 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge),
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 194.1; RU 2000 2585

Capitolo 1 Compiti e modalità di lavoro dell’organizzazione Presenza Svizzera (PRS)

Art. 1 Compiti

Presenza svizzera pianifica, coordina e realizza nell’ambito di una concezione globale annuale attività corrispondenti all’obiettivo di cui all’articolo1 capoverso 1 della legge.

Determina a questo scopo le priorità secondo le regioni e i campi nonché i messaggi di base secondo l’articolo2 capoverso2 della legge.

Può sostenere attività che rientrano nella concezione globale secondo il capoverso1 e tener conto delle priorità e dei messaggi di base secondo il capoverso2, segnatamente quando queste attività non possono essere realizzate da un’unità amministrativa della Confederazione o da un’organizzazione svizzera specializzate o riguardano ambiti di diverse unità amministrative federali o organizzazioni.

Si adopera per presentare la Svizzera nella sua totalità e multiformità e in merito ha riguardo dell’universalità delle relazioni svizzere con l’estero.

Nella pianificazione ed esecuzione dei suoi compiti si impronta al programma di legislatura del Consiglio federale nonché agli obiettivi annui e alle direttive di politica estera del Consiglio federale e del Dipartimento federale degli affari esteri.

Funge da Commissione delle esposizioni mondiali.

Footnotes

  1. [2] RS 172.31

Art. 2 Coordinamento

Presenza svizzera coordina le sue attività con quelle dei suoi membri e di altre organizzazioni e persone impegnate nella promozione dell’immagine della Svizzera all’estero.

A questo scopo può concludere convenzioni di collaborazione con i membri, le organizzazioni e le persone interessati.

RS 194.11

Art. 3 Strumenti

Per adempiere i suoi compiti Presenza svizzera impiega segnatamente gli strumenti seguenti:

  1. approntamento di un’offerta di documentazione sulla Svizzera, completa e attuale;

  2. esecuzione di programmi nazionali mirati;

  3. utilizzazione di importanti avvenimenti e occasioni;

  4. collaborazione con media svizzeri e esteri ed altri diffusori;

  5. partecipazione a esposizioni mondiali;

  6. ulteriori progetti e azioni atti a influire sull’immagine della Svizzera all’estero.

Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente adeguati provvedimenti, a condizione che questi:

  1. diffondano anzitutto indicazioni generali sulla Svizzera, suscitino simpatie nei confronti della Svizzera o ne evidenzino i diversi aspetti e l’attrattività;

  2. possano essere integrati armoniosamente nella concezione globale e nella pianificazione annuale di Presenza svizzera o si impongano per correggere tempestivamente eventuali imprevedibili peggioramenti dell’immagine della Svizzera all’estero;

  3. vengano precedentemente sottoposti in forma scritta per esame alla Segreteria di Presenza Svizzera.

Capitolo 2 Organi di Presenza Svizzera

Sezione 1 Commissione

Art. 4 Composizione

Sono in particolare membri della commissione, oltre al presidente di Presenza Svizzera, rappresentanti dei seguenti ambiti relativi a: politica estera, compresi Svizzeri all’estero, banche, gioventù, cultura, mass media e informazione, sport, turismo, economia come pure scienza e ricerca.

La Commissione è diretta dal presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresidente di Presenza svizzera.

Il capo della Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri è d’ufficio vicepresidente di Presenza Svizzera e contemporaneamente rappresenta questo Dipartimento nella Commissione.

Per ogni membro della Commissione è designato un supplente.

I membri della Commissione e i loro supplenti possono partecipare assieme alle sedute, ma dispongono congiuntamente di un solo voto.

Il capo della Segreteria di Presenza Svizzera partecipa con voto consultativo alle sedute della Commissione.

Con il consenso del presidente, altre persone possono assistere con voto consultivo alle sedute della Commissione.

Art. 5 Elezioni, durata della carica

Le unità amministrative della Confederazione e le organizzazioni rappresentate nella Commissione hanno il diritto di fare proposte per la designazione dei loro propri rappresentanti e supplenti. Le persone proposte come membri della Commissione devono esercitare una funzione direttiva in seno alle unità amministrative della Confederazione e alle organizzazioni da loro rappresentate o far parte delle rispettive direzioni.

L’eleggibilità, la durata della carica, il periodo della carica e il limite di età dei membri della Commissione si conformano alle disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle Commissioni.

Art. 6 Compiti

La Commissione stabilisce le direttive strategiche per Presenza Svizzera e ne controlla il concretamento.

A questo scopo le incombe:

  1. la determinazione della concezione globale e della pianificazione annua; vi rientra segnatamente la scelta dei Paesi e delle regioni chiave;

  2. l’adozione del preventivo annuo;

  3. l’adozione del rapporto annuo e del conto annuo;

  4. la presentazione al Consiglio federale di proposte concernenti la partecipazione della Svizzera a esposizioni mondiali o a altre simili manifestazioni;

  5. le decisioni su spese uniche che superino l’importo di 250 000 franchi;

  6. le decisioni su spese ricorrenti il cui ammontare complessivo addizionato superi 250 000 franchi.

La Commissione serve inoltre allo scambio di informazioni tra i propri membri.

Art. 7 Disposizioni organizzative e procedurali

I particolari organizzativi e procedurali sono disciplinati dal regolamento interno della Commissione.

Sezione 2 Segreteria

Art. 8 Compiti

La Segreteria è l’organo esecutivo di Presenza Svizzera.

Le incombono la preparazione delle decisioni nella Commissione, la preparazione delle sedute, la tenuta del verbale, nonché l’esecuzione delle decisioni della Commissione.

È autorizzata in tale contesto a fare richieste e sottoporre proposte alla Commissione.

Cura i rapporti con le imprese, associazioni e delegazioni di cui all’articolo2 capoverso4 della legge.

Dirige, coordina e sorveglia l’elaborazione e l’impiego degli strumenti secondo l’articolo3 della presente ordinanza e dei compiti scorporati secondo l’articolo 2 capoverso 6 della legge.

Fatte salve le competenze e decisioni della Commissione, decide in merito alle spese uniche di Presenza Svizzera sino all’importo massimo di 250 000 franchi, nonché in merito alle spese ricorrenti sino a un importo complessivo addizionato di 250 000 franchi.

Footnotes

  1. [4] RU 1976 2091
  2. [3] RS 172.010.1

Art. 9 Direzione e organizzazione

Il capo della Segreteria ha il titolo di ambasciatore.

Rappresenta verso l’esterno Presenza svizzera negli affari giuridici e, d’intesa con il presidente, anche negli affari politici. Stabilisce in quale misura gli altri collaboratori della Segreteria possono rappresentare Presenza Svizzera.

Per l’esame di determinati problemi e per la consulenza della Segreteria può fare capo a esperti o istituire gruppi di lavoro.

Capitolo 3 Forma giuridica e mezzi finanziari di Presenza Svizzera

Art. 10 Forma giuridica e aggregazione

L’organizzazione Presenza Svizzera ha la forma di unità amministrativa decentralizzata secondo gli articoli 6 capoverso1 lettera e e 8 capoverso2 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) ed è aggregata amministrativamente al Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 11 Finanze

I mezzi finanziari di Presenza Svizzera sono:

  1. i contributi annui ordinari della Confederazione;

  2. i contributi straordinari della Confederazione (p. es. per la partecipazione a esposizioni mondiali);

  3. le donazioni e altri contributi di terzi.

Il credito annuo è iscritto nel preventivo del Dipartimento federale degli affari esteri.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 20 ottobre 19764 sulla Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all’estero è abrogata.

Art. 13 Diritto vigente: modifica

L’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Footnotes

  1. [5] RS 172.010.1

Allegato

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Dipartimento federale degli affari esteri 2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata Stralciare: «Nessuna» Aggiungere: Presenza Svizzera Präsenz Schweiz Présence Suisse Preschientscha Svizra

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2000.

25 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz