RU 2000 2788
Ordinanza
concernente la promozione della partecipazione svizzera
all’iniziativa comunitaria INTERREG III
per il periodo 2000-2006
(Ordinanza INTERREG III)
del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale dell’8 ottobre 19991 concernente la promozione della partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006,
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Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1
La Confederazione promuove la partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria INTERREG III mediante aiuti finanziari.
Gli aiuti finanziari sono assegnati nei limiti dei crediti stanziati.
Sezione 2 Sostegno della partecipazione a programmi e progetti
Art. 2 Aiuti finanziari a favore delle attività della cooperazione transfrontaliera
Un importo di 22,5 milioni di franchi è destinato alla cooperazione transfrontaliera (INTERREG III, sezione A).
Tale importo serve a cofinanziare la partecipazione svizzera a programmi approvati dalla Commissione europea.
Gli aiuti finanziari sono assegnati a favore di progetti approvati dai comitati decisionali e cofinanziati dalla Commissione europea nell’ambito della sua iniziativa INTERREG III.
Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento), sentiti i Cantoni, stabilisce una dotazione finanziaria per ogni programma.
La dotazione finanziaria per programma è assegnata ai Cantoni nell’ambito del coordinamento regionale che devono promuovere.
Il Segretariato di Stato all’economia (Seco) determina, sulla base del credito annuale iscritto a preventivo, la parte di dotazione finanziaria messa a disposizione dei Cantoni.
I Cantoni determinano ed erogano gli aiuti finanziari per progetto.
Art. 3 Aiuti finanziari a favore delle attività della cooperazione transnazionale e interregionale
Alla cooperazione transnazionale e interregionale (INTERREG III, sezioni B e C) è destinato un importo di 6 milioni di franchi.
Tale importo serve a cofinanziare la partecipazione svizzera a programmi approvati dalla Commissione europea.
Gli aiuti finanziari sono assegnati a favore di:
progetti approvati dai comitati decisionali e cofinanziati dalla Commissione europea nell’ambito della sua iniziativa INTERREG III;
azioni innovatrici realizzate nell’ambito dell’articolo 4 del Regolamento (CE)
1261/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 giugno 19992 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
studi e lavori preparatori destinati a incentivare la partecipazione svizzera a INTERREG III.
Per i singoli programmi il Seco può, sentiti i Cantoni, stabilire una dotazione finanziaria o assegnare direttamente aiuti finanziari per i progetti. Per i programmi e i progetti di cooperazione transnazionale si concerta con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (UFST).
Art. 4 Riserva
Un importo di 6,5 milioni di franchi è accantonato quale riserva.
Il Dipartimento ripartisce tale riserva fra le tre sezioni di cooperazione dell’iniziativa INTERREG III e fra i diversi programmi, in base ai risultati di una valutazione intermedia e sentiti i Cantoni.
Art. 5 Modalità e ammontare degli aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari sono accordati su richiesta del responsabile svizzero di un progetto.
Essi non possono superare la metà dei costi effettivi sostenuti dalla parte svizzera.
I beneficiari di aiuti finanziari devono fornire una prestazione propria di un ammontare minimo del 10 per cento della parte corrispondente al finanziamento svizzero del progetto.
GU 1999 L 161 del 26.6.1999
L’assegnazione di dotazioni e aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.
Art. 6 Progetti esclusi dagli aiuti finanziari
Non beneficiano dell’aiuto finanziario i progetti che danno diritto ad altri sussidi federali per più della metà dei costi effettivi sostenuti dalla parte svizzera. La Confederazione può, in casi motivati, derogare a tale regola, per i progetti di cooperazione transnazionale (sezione B) che rientrano prevalentemente in settori di sua competenza.
Sono esclusi dagli aiuti finanziari i progetti di costruzione e i progetti a scopo commerciale.
Sezione 3 Misure accompagnatorie e gruppo d’accompagnamento
Art. 7 Misure accompagnatorie a livello nazionale ed europeo
Il Seco assicura, in collaborazione con l’UFST, che vi sia uno scambio d’informazioni e di conoscenze a livello nazionale ed europeo relative ai programmi e ai progetti.
Partecipa alla valutazione dei programmi e dei progetti ai quali la Confederazione assegna una dotazione o un aiuto finanziario conformemente all’articolo 3.
All’informazione e alla valutazione a livello nazionale ed europeo è destinato un importo di1,8 milioni di franchi.
Art. 8 Misure accompagnatorie a livello regionale
I Cantoni che partecipano a un programma o a progetti assicurano che vi sia, a livello regionale, uno scambio d’informazioni e di conoscenze relative al programma in questione.
Essi provvedono alla valutazione dei programmi e dei progetti che sono finanziati mediante contributi propri e aiuti finanziari della Confederazione. Sottopongono al Seco, al più tardi entro il 2004, un rapporto intermedio e nel 2006 un rapporto finale in merito all’esecuzione.
Su richiesta, il Seco può assegnare a tali Cantoni un aiuto finanziario per i lavori di esecuzione, gestione, coordinamento, informazione e valutazione realizzati a livello regionale. Eroga gli aiuti finanziari sotto forma di contributi forfettari destinati a prestazioni determinate.
Alle misure d’accompagnamento a livello regionale è destinato un importo di1,8 milioni di franchi.
Art. 9 Riserva
Un importo di 400 000 franchi è accantonato quale riserva.
Il Dipartimento ripartisce tale riserva fra le misure accompagnatorie ai livelli nazionale e regionale, in base ai risultati di una valutazione intermedia e sentiti i Cantoni.
Art. 10 Gruppo d’accompagnamento
Il Seco, in collaborazione con l’UFST, istituisce un gruppo d’accompagnamento. Quest’ultimo è composto di rappresentanti della Confederazione e di rappresentanti designati dai Cantoni.
Il gruppo d’accompagnamento consulta il Seco prima di prendere qualsiasi decisione importante.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 11 Esecuzione
Se gli importi di cui agli articoli 2 capoverso1 e 3 capoverso1 non vengono utilizzati, il Dipartimento può adeguarne la ripartizione.
Il Dipartimento esegue la presente ordinanza.
Il Seco emana istruzioni relative al deposito delle domande di aiuto finanziario e alle modalità di pagamento.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2000.
Gliaiuti finanziari possono essere assegnati per le attività intraprese dopo il 1° marzo 2000.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |