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Ordinanza concernente la promozione della partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo 2000-2006

616.92 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 15 dic 2000

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/616-92/it/ordinanza-concernente-la-promozione-della-partecipazione-svizzera-all-iniziativa-comunitaria-interreg-iii-per-il-periodo-2000-2006

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questo testo non è più in vigore dal 30 giu 2009.

Abrogato da: Comunicazione concernente delle ordinanze divenute prive d'oggetto (AS 2012 895)

Emanato con: Ordinanza concernente la promozione della partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo 2000-2006 (AS 2000 2788)

616.92

Ordinanza concernente la promozione della partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo 2000-2006 (Ordinanza INTERREG III)

del 22 novembre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale dell’8 ottobre 19991 concernente la promozione della partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006, ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 616.9

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1

La Confederazione promuove la partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria INTERREG III mediante aiuti finanziari.

Gli aiuti finanziari sono assegnati nei limiti dei crediti stanziati.

Sezione 2 Sostegno della partecipazione a programmi e progetti

Art. 2 Aiuti finanziari a favore delle attività della cooperazione transfrontaliera

Un importo di 22,5 milioni di franchi è destinato alla cooperazione transfrontaliera (INTERREG III, sezione A).

Tale importo serve a cofinanziare la partecipazione svizzera a programmi approvati dalla Commissione europea.

Gli aiuti finanziari sono assegnati a favore di progetti approvati dai comitati decisionali e cofinanziati dalla Commissione europea nell’ambito della sua iniziativa INTERREG III.

Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento), sentiti i Cantoni, stabilisce una dotazione finanziaria per ogni programma.

RU 2000 2788

La dotazione finanziaria per programma è assegnata ai Cantoni nell’ambito del coordinamento regionale che devono promuovere.

Il Segretariato di Stato all’economia (Seco) determina, sulla base del credito annuale iscritto a preventivo, la parte di dotazione finanziaria messa a disposizione dei Cantoni.

I Cantoni determinano ed erogano gli aiuti finanziari per progetto.

Art. 3 Aiuti finanziari a favore delle attività della cooperazione transnazionale e interregionale

Alla cooperazione transnazionale e interregionale (INTERREG III, sezioni B e C) è destinato un importo di 6 milioni di franchi.

Tale importo serve a cofinanziare la partecipazione svizzera a programmi approvati dalla Commissione europea.

Gli aiuti finanziari sono assegnati a favore di:

  1. progetti approvati dai comitati decisionali e cofinanziati dalla Commissione europea nell’ambito della sua iniziativa INTERREG III;

  2. azioni innovatrici realizzate nell’ambito dell’articolo 4 del Regolamento (CE)

  3. 1261/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 giugno 19992 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

  4. studi e lavori preparatori destinati a incentivare la partecipazione svizzera a INTERREG III.

Per i singoli programmi il Seco può, sentiti i Cantoni, stabilire una dotazione finanziaria o assegnare direttamente aiuti finanziari per i progetti. Per i programmi e i progetti di cooperazione transnazionale si concerta con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (UFST).

Art. 4 Riserva

Un importo di 6,5 milioni di franchi è accantonato quale riserva.

Il Dipartimento ripartisce tale riserva fra le tre sezioni di cooperazione dell’iniziativa INTERREG III e fra i diversi programmi, in base ai risultati di una valutazione intermedia e sentiti i Cantoni.

Art. 5 Modalità e ammontare degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono accordati su richiesta del responsabile svizzero di un progetto.

Essi non possono superare la metà dei costi effettivi sostenuti dalla parte svizzera.

I beneficiari di aiuti finanziari devono fornire una prestazione propria di un ammontare minimo del 10 per cento della parte corrispondente al finanziamento svizzero del progetto.

GU 1999 L 161 del 26.6.1999

L’assegnazione di dotazioni e aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 6 Progetti esclusi dagli aiuti finanziari

Non beneficiano dell’aiuto finanziario i progetti che danno diritto ad altri sussidi federali per più della metà dei costi effettivi sostenuti dalla parte svizzera. La Confederazione può, in casi motivati, derogare a tale regola, per i progetti di cooperazione transnazionale (sezione B) che rientrano prevalentemente in settori di sua competenza.

Sono esclusi dagli aiuti finanziari i progetti di costruzione e i progetti a scopo commerciale.

Sezione 3 Misure accompagnatorie e gruppo d’accompagnamento

Art. 7 Misure accompagnatorie a livello nazionale ed europeo

Il Seco assicura, in collaborazione con l’UFST, che vi sia uno scambio d’informazioni e di conoscenze a livello nazionale ed europeo relative ai programmi e ai progetti.

Partecipa alla valutazione dei programmi e dei progetti ai quali la Confederazione assegna una dotazione o un aiuto finanziario conformemente all’articolo 3.

All’informazione e alla valutazione a livello nazionale ed europeo è destinato un importo di1,8 milioni di franchi.

Art. 8 Misure accompagnatorie a livello regionale

I Cantoni che partecipano a un programma o a progetti assicurano che vi sia, a livello regionale, uno scambio d’informazioni e di conoscenze relative al programma in questione.

Essi provvedono alla valutazione dei programmi e dei progetti che sono finanziati mediante contributi propri e aiuti finanziari della Confederazione. Sottopongono al Seco, al più tardi entro il 2004, un rapporto intermedio e nel 2006 un rapporto finale in merito all’esecuzione.

Su richiesta, il Seco può assegnare a tali Cantoni un aiuto finanziario per i lavori di esecuzione, gestione, coordinamento, informazione e valutazione realizzati a livello regionale. Eroga gli aiuti finanziari sotto forma di contributi forfettari destinati a prestazioni determinate.

Alle misure d’accompagnamento a livello regionale è destinato un importo di1,8 milioni di franchi.

Art. 9 Riserva

Un importo di 400 000 franchi è accantonato quale riserva.

Il Dipartimento ripartisce tale riserva fra le misure accompagnatorie ai livelli nazionale e regionale, in base ai risultati di una valutazione intermedia e sentiti i Cantoni.

Art. 10 Gruppo d’accompagnamento

Il Seco, in collaborazione con l’UFST, istituisce un gruppo d’accompagnamento. Quest’ultimo è composto di rappresentanti della Confederazione e di rappresentanti designati dai Cantoni.

Il gruppo d’accompagnamento consulta il Seco prima di prendere qualsiasi decisione importante.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 11 Esecuzione

Se gli importi di cui agli articoli 2 capoverso1 e 3 capoverso1 non vengono utilizzati, il Dipartimento può adeguarne la ripartizione.

Il Dipartimento esegue la presente ordinanza.

Il Seco emana istruzioni relative al deposito delle domande di aiuto finanziario e alle modalità di pagamento.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2000.

Gliaiuti finanziari possono essere assegnati per le attività intraprese dopo il 1° marzo 2000.