RU 2000 3034
Ordinanza
dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse
nel settore delle telecomunicazioni
Modifica del 6 dicembre 2000
L’Ufficio federale delle comunicazioni
ordina:
I
L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 6 Esame per l’ottenimento del certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate)
Le tasse ammontano a:
tassa di base: 90 franchi;
esame pratico: 100 franchi;
materia teorica «Regolamenti e disposizioni»: 40 franchi;
materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione, svolgimento della comunicazione»: 35 franchi;
materia teorica «Trasmissione e registrazione di messaggi GMDSS»: 35 franchi.
Art. 7 titolo e cpv.1
Esame per l’ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate)
Le tasse per l’esame completo ammontano a:
tassa di base: 90 franchi;
esame pratico: 100 franchi;
materia teorica «Regolamenti e disposizioni»: 40 franchi;
materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione, svolgimento del traffico»: 35 franchi;
materia teorica «Trasmissione e registrazione di messaggi GMDSS»: 35 franchi.
Art. 9 titolo
Esame per l’ottenimento del certificato di radioamatore principiante, del certificato di radiotelefonista e del certificato di radiotelegrafista per radioamatori
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
6 dicembre 2000 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer 2468