RU 2002 1381
Ordinanza dell’UFAG
concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva
e dei vini destinati all’esportazione
Modifica del 28 marzo 2002
L’Ufficio federale dell’agricoltura
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1, frase introduttiva
L’analisi standard per il controllo della qualità verte sulle seguenti caratteristiche: …
Art. 2 cpv.1 lett. a n. 7 e lett. b n. 8
Abrogati
Art. 3 cpv.1, primo periodo
Le domande per il controllo della qualità vanno inoltrate in un unico esemplare alla Sezione Colture speciali e vitivinicoltura dell’Ufficio federale dell’agricoltura. ...
Art. 5a Numero di riferimento
Se è richiesto un numero di riferimento si applica il numero del registro della Commissione federale per il controllo del commercio dei vini oppure il numero di un servizio cantonale di controllo.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
28 marzo 2002 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch